Corte IV
D-3718/2010
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l l ' 1 1 n o v e m b r e 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, alias
B._______, alias
C._______, Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 22 aprile 2010 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3718/2010
Visti:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 2 dicem-
bre 2010 in Svizzera,
l'esame osseo a cui la richiedente è stata sottoposta in data 3 dicem-
bre 2009 ed il diritto di essere sentito relativo al risultato di detto esa-
me nel corso dell'audizione del 14 dicembre 2009,
i verbali di audizione del 14 dicembre 2009 (di seguito: verbale 1),
dell'11 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2) e del 15 marzo 2010 (di
seguito: verbale 3),
la decisione dell'UFM del 22 aprile 2010, notificata all'interessata in
data 23 aprile 2010 (cfr. avviso di ricevimento [act. A20/1]),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 25 maggio 2010 (cfr. timbro del pli -
co raccomandato),
la domanda di dispensa dal versamento di un anticipo equivalente alle
presumibili spese processuali,
la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di segui-
to: il Tribunale) dell'8 giugno 2010, nella quale ha considerato il grava-
me privo di probabilità d'esito favorevole, respingendo così la suddetta
domanda ed ha invitato la ricorrente a versare entro il 24 giugno 2010
un anticipo di CHF 600.– a copertura delle presumibili spese proces-
suali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di manca-
to versamento di detto anticipo,
il versamento tempestivo, in data 21 giugno 2010, dell'anticipo richie -
sto,
i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei consi -
derandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021),
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dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale fede-
rale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni del -
l'UFM in materia d'asilo (art. 31 e 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi
e art. 83 lett. d cpv. 1 LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condi -
zioni d'ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA nonché all'art.
108 cpv. 1 LAsi in combinazione con l'art. 20 cpv. 3 PA,
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale D-4917/2006
del 12 luglio 2007 consid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5),
che, dalle audizioni risulta che l'interessata ha dichiarato di essere cit-
tadina mongola ed orfana di genitori, originaria di D._______, nella
provincia di E._______, con ultimo domicilio ad F._______ sino al suo
espatrio in data 8 settembre 2009 (cfr. verbale 1, pag. 1),
che la richiedente ha affermato di essere stata sequestrata, in data
8 settembre 2009, davanti al recinto dell'orfanotrofio G._______ di
F._______, nel quale avrebbe vissuto dall'infanzia; che quel giorno una
signora l'avrebbe chiamata per nome e, mentre l'interessata si stava
avvicinando a quest'ultima, tre uomini l'avrebbero presa all'improvviso
e l'avrebbero caricata su un'auto, dove sarebbe stata legata ed
imbavagliata; che sarebbe poi stata condotta in uno scantinato, dove
sarebbe restata sola con due sequestratori, i quali per due o tre giorni
avrebbero abusato sessualmente di lei; che una notte la richiedente
sarebbe stata venduta ad altre persone, le quali l'avrebbero
trasportata con un minibus, insieme ad altre due ragazze, in una
località ucraina sconosciuta dopo un viaggio di alcuni giorni; che in
Ucraina l'interessata sarebbe stata astretta alla prostituzione dal suo
arrivo nel mese di settembre 2009 fino al 28 novembre 2009, quando
sarebbe riuscita a fuggire insieme ad un'altra ragazza mongola dagli
alloggi in cui era trattenuta grazie all'aiuto di un guardiano, il quale
avrebbe organizzato il loro viaggio fino a Chiasso in Svizzera, dove
avrebbe depositato una domanda d'asilo,
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che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato non verosimili le
allegazioni circa l'evocata minorità e la biografia di orfana di genitori
della richiedente; che, pertanto, ha effettuato le audizioni sui motivi
d'asilo senza una persona di fiducia,
che, inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto contraddittorie, non compati-
bili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire nonché insuf-
ficientemente motivate le dichiarazioni dell'interessata circa i suoi mo-
tivi d'asilo; che, in particolare, la richiedente, in occasione della prima
audizione, avrebbe dichiarato che, davanti al cancello dell'orfanotrofio,
una signora l'avrebbe chiamata ed avvicinata per consegnare un sac-
co da recapitare all'inserviente dell'istituto di nome H._______, mentre
nelle successive audizioni avrebbe nominato come destinatario del
sacco l'insegnante di nome H._______; che, inoltre, ha allegato nella
prima audizione che i tre uomini, i quali l'avrebbero spinta nell'auto,
sarebbero scesi dalla stessa per prenderla e poi introdurla
forzatamente nel veicolo; che, invece, nelle successive audizioni ha
asserito di non aver visto da dove fossero arrivati i tre uomini, i quali
l'avrebbero presa all'improvviso e poi caricata con forza
nell'automobile; che, peraltro, in occasione della seconda audizione,
avrebbe dapprima affermato che, mentre un uomo la stava
violentando, non avrebbe avuto la forza di vedere che cosa stesse
facendo l'altro, in quanto cercava di resistere e difendersi dalle
violenze, per poi asserire che l'altro stava fumando e che i due uomini
si sarebbero parlati nonché suggeriti a vicenda cosa fare; che, oltre a
ciò, si sarebbe contraddetta sulla data in cui sarebbe giunta nella città
ucraina ignota, asserendo nella seconda audizione di essere arrivata il
20 settembre 2009 ed in seguito, nella terza audizione il 23 o il
24 settembre 2009,
che, di conseguenza, l'UFM ha concluso che il racconto della richie-
dente non soddisferebbe le condizioni di verosimiglianza previste dal-
l'art. 7 LAsi ed ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata
dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia,
siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha contestato la decisione dell'UFM, so-
stenendo che, in data 3 dicembre 2009, al momento in cui sarebbe
stata eseguita la radiografia della mano, avrebbe avuto quasi 17 anni
ed undici mesi e sarebbe dunque già stata vicinissima alla maggiore
età, in modo tale che il risultato della radiografia della mano dovrebbe
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essere relativizzato e non potrebbe quindi condurre ad una conclusio-
ne certa in merito alla sua età; che, inoltre, l'apparenza fisica non po-
trebbe essere ritenuta quale elemento oggettivamente determinante
dell'età di una persona e sarebbe noto che vicende personali traumati -
che e penose, come quelle vissute dalla ricorrente, potrebbero condur-
re ad una maggiore maturità nell'aspetto fisico; che, a sostegno delle
predette allegazioni, la ricorrente ha allegato un documento presentato
come il suo atto di nascita originale ed ha prospettato l'inoltro di una
dichiarazione dalla quale dovrebbe risultare che la stessa sarebbe in
effetti cresciuta nell'orfanotrofio indicato,
che, peraltro, in merito alle contraddizioni rilevate dall'UFM circa i suoi
motivi d'asilo, l'insorgente ha dichiarato che H._______ sarebbe
effettivamente un'insegnate piuttosto che un'inserviente, dal momento
che in due audizioni su tre l'avrebbe qualificata come tale; che
all'audizione breve, per costante giurisprudenza, dovrebbe essere
attribuita una valenza probatoria ridotta e quindi non sarebbe possibile
escludere che l'aver qualificato H._______ come inserviente sia frutto
di confusione o di una non corretta traduzione delle dichiarazioni della
ricorrente; che anche le dichiarazioni relative alla comparsa degli
uomini – scesi dall'auto oppure comparsi dal nulla, come risulterebbe
dalle successive audizioni – non potrebbero essere considerate
discordanti e non potrebbero quindi condurre a ritenere inverosimile il
racconto dell'insorgente; che, peraltro, la ricorrente non si sarebbe
contraddetta circa le attività di uno dei due uomini, mentre l'altro la
violentava, in quanto avrebbe espresso le sue dichiarazioni in merito in
forma dubitativa; che ha altresì giustificato la discordanza delle
allegazioni in sede di audizione circa la data di arrivo in Ucraina con il
suo vissuto traumatico e drammatico; che, in aggiunta, ha asserito che
le sue dichiarazioni sarebbero conformi alla logica dell'agire e
all'esperienza generale di vita, in quanto avrebbe sempre espresso
dubbi sulla durata della sua permanenza nello scantinato; che, inoltre,
lo stato di semi-incoscienza non sarebbe paragonabile all'assoluta in -
coscienza e permetterebbe pertanto almeno di fare delle stime sul
tempo trascorso anche se senza alcuna certezza; che, oltre a ciò, ri-
condurrebbe il fatto di non essere stata in grado di fornire maggiori
dettagli sull'aspetto dei suoi sequestratori e sul viaggio dalla Mongolia
all'Ucraina all'orrore ed il disgusto per le violenze subite, alle pastiglie
somministrategli ed al fatto che il minibus avrebbe avuto i vetri
oscurati; che, infine, ha ritenuto come non ammissibile l'esecuzione
dell'allontanamento in Mongolia, in quanto violerebbe l'art. 3 della Con-
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venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101),
che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, in via principale, l'annulla-
mento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
come pure la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la concessio -
ne dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una doman-
da di esenzione dal pagamento di un anticipo a copertura delle presu-
mibili spese processuali,
che, giusta l'art. 17 cpv. 3 LAsi in combinazione con l'art. 7 cpv. 2 del -
l'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago-
sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne,
che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la
durata della procedura di asilo o di allontanamento, ma al massimo
fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungi -
mento della maggiore età; che la designazione di una persona di fidu-
cia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asi-
lo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata
minorità (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferi-
mento); che è sufficiente che tale persona di fiducia venga nominata
prima dell'audizione secondo l'articolo 29 cpv. 1 LAsi (cfr. GICRA 2004
n. 30 consid. 3.1; 2003 n. 1 consid. 3b),
che, peraltro, incombe al richiedente medesimo l'onere della prova
della minore età, segnatamente in virtù di un esame dell'insieme delle
allegazioni determinanti (cfr. GICRA 2000 n. 19 consid. 8b pag. 188);
che nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere
all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1),
che, nel caso concreto, l'insorgente stessa ha dichiarato di essere nata
l'11 gennaio 1992 (cfr. ricorso, pag. 3; verbale 1, pag. 1 nonché foglio
di dati personali del centro di registrazione [act. A2/2]); che, inoltre, la
prima audizione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAsi si è svolta in data
11 gennaio 1992, ossia il giorno in cui l'insorgente è diventata maggio-
renne; che, pertanto, non soccorre la ricorrente l'allegazione ricorsuale
secondo cui l'UFM avrebbe dovuto nominarle un rappresentante legale
(cfr. ricorso, pag. 4),
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che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato l'insorgente
quale maggiorenne ed ha svolto correttamente le audizioni ai sensi
dell'art. 29 LAsi, senza nominare una persona di fiducia,
che sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile; che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga
specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato; che per poter ammettere la verosimi -
glianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese
da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado
di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla
possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr.
GICRA 1993 n. 21); che, in altri termini, le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi -
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusiva-
mente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da con-
sentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati
di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr.
GICRA 1995 n. 23),
che le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corro-
borate dal benché minimo elemento di seria consistenza; che, inoltre,
l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fondate su alcun indi -
zio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti,
che, infatti, a titolo esemplificativo, la ricorrente si è contraddetta sul
ruolo dell'impiegata dell'orfanotrofio, di nome H._______, affermando
in un primo tempo che fosse un'inserviente per affermare in seguito
che fosse un'insegnante (cfr. verbale 1, pag. 6; verbale 2, pag. 5 e ver-
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bale 3, pag. 3); che su quest'ultimo punto non la soccorre l'allegazione
ricorsuale secondo cui detta contraddizione sarebbe frutto di confusio-
ne o di una non corretta traduzione delle proprie dichiarazioni, poiché
lei stessa ha dichiarato, in seguito alla rilettura in lingua mongola del
verbale, che quest'ultimo era conforme alle proprie dichiarazioni (cfr.
verbale 1, pag. 9),
che, peraltro, la ricorrente ha affermato che il suo certificato di nascita
e la sua carta d'identità si sarebbero trovati presso l'orfanotrofio in
Mongolia (cfr. verbale 2, pag. 2); che, nondimeno, da un lato essa ha
fornito, in sede di ricorso, il suo certificato di nascita e dall'altro ha af -
fermato che la direttrice dell'orfanotrofio avrebbe negato di averla co-
nosciuta (cfr. verbale 3, pag. 2); che tali affermazioni sono quindi illogi-
che e contraddittorie tra di loro,
che, per di più, risulta inverosimile che dall'orfanotrofio le sia stato
spedito solo l'atto di nascita e non anche la carta d'identità; che, del
resto, nonostante la ricorrente abbia prospettato l'inoltro di tale docu-
mento congiuntamente ad una conferma scritta che sarebbe cresciuta
nel suddetto orfanotrofio, a distanza di ben cinque mesi non è tuttora
stato presentato alcun documento in merito a codesto Tribunale (cfr. ri -
corso, pag. 3),
che, alla luce delle evocate dichiarazioni contraddittorie e non circo-
stanziate dalla ricorrente, che portano sui punti essenziali della sua
domanda d'asilo, v'è ragione di concludere all'inverosimiglianza dei fat-
ti addotti, senza che sia necessario menzionare ulteriori elementi di
inattendibilità del racconto dell'insorgente,
che, peraltro, considerata l'evocata inverosimiglianza dei fatti addotti,
non v'è motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in pa-
tria, se opportunamente sollecitata, un'appropriata protezione contro
l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti,
che, in considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di rico -
noscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, desti -
tuito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la deci -
sione impugnata va confermata,
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 44
cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21),
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che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 Lstr),
che per gli stessi motivi non emergono dalle carte processuali neppure
elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente in Mongolia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento), l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'art. 3 CEDU nonché l'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Mongolia non appare,
notoriamente, caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità
del territorio nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, la medesima è
giovane e celibe senza alcuna persona a carico, nonché vanta una
certa formazione scolastica (cfr. verbale 1, pag. 2 e verbale 2, pag. 4);
che, vista l'inverosimiglianza del racconto della ricorrente, non v'è
luogo di ritenere che essa non disponga in patria di una rete sociale;
che, infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio
degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibi-
lità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
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LAsi; Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatte-
so e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura sempli-
ficata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammini-
strativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le
stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 600.–, versato
dall'insorgente il 21 giugno 2010.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricor-
rente. L'anticipo spese di CHF 600.–, versato il 21 giugno 2010, è
computato con le spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante della ricorrente (Raccomandata; allegato originale
atto di nascita)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N [...] e copia del
ricorso del 25 maggio 2010 (per corriere interno; in copia)
- I._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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