B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3718/2013
S e n t e n z a d e l l ' 8 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 27 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la prima domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 1° agosto 2010;
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
30 novembre 2010, con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito del-
la domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della
legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando
l'allontanamento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso
l'Italia;
la seconda domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in
data 23 maggio 2013;
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo,
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo;
i verbali di audizione del 27 maggio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
10 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'UFM del 27 giugno 2013, notificata oralmente all'interes-
sato il medesimo giorno (cfr. Acta A12/1), con la quale detto Ufficio non è
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a
della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronun-
ciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione
dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile;
il ricorso inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale) in data 28 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 1° luglio 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, relativo alla seconda domanda d'asilo, per-
venuta via fax al Tribunale in data 1° luglio 2013;
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l'incarto originale dell'UFM relativo alla prima e seconda domanda d'asilo
pervenuto al Tribunale il 3 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in cui
l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda d'asilo
(art. 32-35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che i ricorsi manifestamente infondati ai sensi dei motivi che seguono so-
no decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione
è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una do-
manda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun docu-
mento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della do-
manda;
che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'inte-
ressato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusa-
bili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla
presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricor-
rente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori
chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c);
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che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'iden-
tificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinan-
za) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formali-
tà amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5);
che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a
LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fi-
ne degli studi (ibid., consid. 6);
che nel caso concreto il ricorrente non ha esibito alcun documento che
adempia i citati criteri;
che, infatti, egli si è limitato ad affermare di non avere mai ottenuto il pas-
saporto o la carta d'identità (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, D6-8,
pag. 2); che, tuttavia, egli ha affermato di avere in Patria la licenza di
condurre e la tessera studenti (ibidem); che non è pertanto verosimile che
all'insorgente abbiano rilasciato tali documenti senza che egli abbia pre-
sentato dei validi documenti d'identità;
che nel ricorso egli ha ritenuto che vi sarebbero, nella fattispecie, motivi
scusabili ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi per la mancata consegna
di documenti; che, in particolare, ha ribadito di non avere mai posseduto
alcun documento; che, inoltre, sarebbe dovuto fuggire rapidamente dalla
Nigeria di modo che non avrebbe avuto tempo di procurarsi dei documen-
ti;
che simili argomentazioni, per i motivi già espressi in precedenza, non
convincono;
che, pertanto, non avendo né esibito un documento d'identità né fornito
una valida e verosimile giustificazione per la mancata produzione, l'ecce-
zione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è
applicabile;
che in assenza di documenti d'identità occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in ba-
se agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifu-
giato del richiedente;
che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una pro-
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cedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o
meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una deci-
sione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5);
che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata deci-
sione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni dell'inte-
ressato siano inconsistenti, vaghe e contraddittorie, quindi inverosimili;
che, in particolare, il ricorrente ha affermato che i propri motivi sarebbero i
medesimi di quelli relativi alla prima domanda d'asilo inoltrata in Svizzera
(cfr. verbale 1, pag, 7); che, segnatamente, avrebbe fatto parte di una so-
cietà occulta chiamata "Black axe" (cfr. verbale 2, D28-29, pag. 4); che
nel corso di uno scontro fisico con i gruppi di una società occulta rivale
chiamata "Eye" avrebbe ucciso un uomo colpendolo al capo con un
ascia (cfr. verbale 2, D30 e D37-44, pagg. 4-5); che, a seguito di quanto
precede, sarebbe ora ricercato dalla polizia in Nigeria (cfr. verbale 2, D66-
69, pag. 7); che, tuttavia, l'insorgente si è palesemente contraddetto ri-
spetto a quanto sostenuto nei verbali relativi alla prima domanda d'asilo;
che, a titolo d'esempio, nel corso della prima procedura ha sostenuto di
appartenere alla società studentesca "Man fight" (cfr. verbale
del 13 agosto 2010 relativo alla prima domanda d'asilo, pagg. 5-6); che,
inoltre, avrebbe ucciso un membro della società occulta "Black axe"
(cfr. ibidem); che, oltretutto, sarebbero stati uccisi due uomini con armi da
fuoco (cfr. ibidem); che per quanto concerne le ulteriori contraddizioni,
onde evitare inutili ripetizioni, si rinvia a quanto già rilevato dall'Autorità in-
feriore nella decisione contestata;
che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o
mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza; che
per il resto si rinvia ai considerandi della decisione impugnata;
che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determi-
nazione della qualità di rifugiato dell'insorgente;
che inoltre non si giustificano neppure delle misure di istruzione comple-
mentari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'e-
secuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'am-
missibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-
5.7);
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che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre
il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trat-
tamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi;
che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1,
RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di
diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allonta-
namento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che la situazione vigente in Nigeria non è caratterizzata da guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione
nell'integralità del territorio nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente egli è giovane e vanta
un'istruzione superiore avendo studiato sociologia presso l'Università di
Edo State (cfr. verbale 1, pag. 4); che in Patria dispone di un'ampia rete
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sociale, ritenuto che vi vivono il figlio, due sorelle, tre fratelli e delle zie
(cfr. verbale 1, pag. 5); che egli non ha preteso di soffrire di gravi problemi
di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza
che da un esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza
in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Pae-
se di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che infatti il ricorrente, usando della necessaria
diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio
(cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione vanno respin-
te;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tas-
se e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF,
RS 173.110]);
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: