B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3728/2011
S e n t e n z a d e l 2 5 a p r i l e 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nata il (…),
Camerun,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011 / N […].
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Visto
la domanda di asilo che la ricorrente ha inoltrato il (…),
i verbali di audizione del 21 gennaio 2010 (di seguito: verbale 1) e del
27 gennaio 2010 (di seguito: verbale 2),
la decisione dell'UFM dell'8 giugno 2011, notificata all'insorgente il
9 giugno 2011 (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso presentato in data 30 giugno 2011, in cui viene segnatamente
chiesta l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali e del relativo anticipo,
la decisione incidentale del 14 luglio 2011, con cui il Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto la domanda di assisten-
za giudiziaria e ha invitato la ricorrente a versare, entro il 2 agosto 2011,
un anticipo di CHF 600.– con comminatoria di inammissibilità del ricorso,
in caso di mancato versamento di detto anticipo,
il versamento del medesimo in data 18 luglio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessario, saranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale Federale [LTF, RS 173.110]),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 come pure 52 della Legge federa-
le del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021)
e all'art. 108 cpv. 1 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione im-
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pugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua,
che nel caso concreto la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente senten-
za va redatta in italiano,
che il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai mo-
tivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisio-
ne impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5),
che, secondo le sue dichiarazioni, l'interessata ha vissuto in Nigeria dal
1994 fino all'espatrio per i problemi che avrebbe avuto con la famiglia del
suo defunto marito a causa della scoperta, avvenuta tramite il giardiniere,
della relazione con (…) M.; che, in seguito, M. avrebbe rivelato che l'inte-
ressata avrebbe intrattenuto legami con altre donne; che, nel frattempo,
la ricorrente si sarebbe rifugiata presso la sua amante D., la quale l'a-
vrebbe aiutata a lasciare la Nigeria, organizzando il viaggio di espatrio e
accompagnandola in aereo fino in Svizzera,
che nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto contraddittorie
segnatamente le affermazioni circa la relazione intrattenuta con M.,
avendo la richiedente inizialmente dichiarato che il legame sarebbe
cominciato tre mesi prima della fuga e, in seguito, che risalirebbe a
quattro anni prima dell'espatrio; che detto Ufficio ha altresì considerato
inconcepibile che l'interessata non conosca l'identità esatta di D., donna
con la quale avrebbe intrattenuto una relazione durata (…) anni; che,
inoltre, sarebbe impossibile che l'interessata non abbia mai posseduto un
documento di identità, nonostante abbia vissuto per (…) anni all'estero e
non sappia indicare l'indirizzo esatto del luogo in cui avrebbe vissuto
durante tale periodo; che, infine, avendo l'insorgente fatto valere timori di
persecuzioni in Nigeria, Paese da dove proviene, ma non in Camerun,
suo Paese di origine, la medesima potrebbe sottrarsi alle persecuzioni
addotte, tornando nel suo Paese di origine; che, pertanto, le allegazioni
non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi, rispettivamente non sarebbero pertinenti ai sensi
dell'art. 3 LAsi; che, infine, detta autorità ha pronunciato l'allontanamento
dell'insorgente ed ordinato l'esecuzione dell'allontanamento verso il
Camerun, in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
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che, nel gravame, l'insorgente, al fine di chiarire la sua versione circa la
sua relazione con M., afferma che tale rapporto sarebbe stato scoperto
tre mesi prima della partenza, ma che il medesimo durava da quattro an-
ni; che, per quanto concerne l'ignoranza del cognome della compagna D.,
essa afferma che per lei tale dato non rivestirebbe una grande importan-
za; che, non da ultimo, avendo lasciato il Camerun all'età di (…) anni per
seguire suo marito in Nigeria, l'esecuzione dell'allontanamento verso il
Camerun sarebbe inesigibile, poiché non vi conoscerebbe più nessuno,
che, in conclusione, oltre alla già precitata domanda di assistenza giudi-
ziaria, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata,
la concessione dell'asilo e, in via subordinata, la pronuncia dell'ammis-
sione provvisoria,
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che com-
portano una pressione psichica insopportabile; che occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi),
che chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato; che, per poter ammettere la verosimi-
glianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da
un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di
convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricor-
so in materia di asilo [GICRA] 1993 n. 21); che, in altri termini, le dichia-
razioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise,
ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altret-
tanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi; che, peraltro, il giudizio sulla ve-
rosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da
consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il
pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di
civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23),
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che le allegazioni dell'insorgente a sostegno della sua domanda di asilo
sono contraddittorie su punti essenziali del suo racconto, rispettivamente
vaghe e contrarie alla logica dell'agire,
che, a guisa di esempio, la ricorrente non è stata in grado di fornire il
cognome dell'amante D., con la quale ella avrebbe intrattenuto una
relazione di (…) anni (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, Q54); che tale
lacuna non è né plausibile, né tantomeno giustificabile dalla relativa
importanza che la ricorrente attribuisce a questo elemento (cfr. ricorso,
pag. 2); che, d'altronde, è contrario alla logica dell'agire che la ricorrente
abbia nascosto a D. la sua relazione con (…) M. ed abbia in seguito
ottenuto protezione e rifugio proprio presso D., la quale sarebbe stata
gelosa, e con cui sarebbe infine espatriata (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, Q74, Q80, Q83, Q86 e Q105); che, d'altronde, essa non è
stata in grado di indicare il luogo, e meglio la seconda casa della sua
asserita compagna, dove si sarebbe rifugiata per tre mesi prima di
espatriare (cfr. verbale 2, Q89-91); che, del resto, non è credibile che la
ricorrente non si ricordi il numero della sua casa in Nigeria, luogo dove
avrebbe vissuto (…) anni (cfr. verbale 2, Q28); che, inoltre, sono
controverse le circostanze del viaggio di espatrio intrapreso dalla stessa;
che, segnatamente, non è plausibile che l'insorgente abbia viaggiato in
aereo, oltrepassando i severi controlli aeroportuali che implica un volo
internazionale dall'aeroporto di B._______ (Nigeria) sino a Ginevra,
senza un documento proprio, rispettivamente senza sapere che
documento detenesse per suo conto la compagna D., di cui peraltro non
ha saputo indicarne la sorte una volta giunte in Svizzera (cfr. verbale 1,
pag. 2-3, 6 e verbale 2, Q107 e Q122-123); che, infine, non è credibile
che l'insorgente abbia viaggiato in aereo, senza conoscere il nome della
compagnia aerea, dell'aeroporto, il colore dei sedili dell'aereo sul quale
avrebbe viaggiato e la durata del volo (cfr. verbale 2, Q112-113),
che, ad ogni modo, a prescindere dalla verosimiglianza delle dichiarazioni
rese, le persecuzioni evocate dalla ricorrente sono legate al suo Paese di
provenienza e non al suo Paese di origine; che, dunque, la ricorrente può
sottrarsi alle medesime, ritornando nel suo Paese di origine, dove non ha
riscontrato alcun problema di sorta e dove avrebbe vissuto fino all'età di
(…) anni, ritenuto che non ha fatto valere alcun timore di persecuzione in
Camerun (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, Q25, Q37),
che, visto quanto precede, le dichiarazioni rese dalla ricorrente sono inve-
rosimili, nonché irrilevanti in materia di asilo,
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che, pertanto, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di ri-
fugiato e della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la deci-
sione impugnata è confermata,
che, se respinge la domanda di asilo, l'UFM pronuncia, di norma, l'allon-
tanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 cpv. 1 LAsi),
che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1
e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2009/50 consid. 9, pag. 733),
che per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, giusta l'art. 83
della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), la stessa deve essere ammissibile, esigibile e possibile,
che per i motivi suesposti non emergono dalle carte processuali elementi
da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente
verso il Camerun possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento), nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr, o esporre la stessa nel suo Paese di origine al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritto dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibi-
le (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr),
che, in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Came-
run non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di vio-
lenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integra-
lità del territorio nazionale,
che dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbe-
ro all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente in Camerun; che, di-
fatti, l'insorgente ha un'esperienza lavorativa quale (…) e (…) (cfr. verbale
1, pag. 2 e verbale 2, Q10-11),
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che, d'altronde, senza volere sminuire le normali difficoltà di reinserimen-
to a cui la ricorrente potrebbe essere confrontata, vista segnatamente
l'ancora giovane età dell'insorgente, l'assenza di problemi medici suscet-
tibili di ostare alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (cfr. sulla
tematica DTAF 2009/2 consid. 9.3.2, pag. 21 e relativi riferimenti), nonché
ritenuta l'esistenza di una rete sociale in patria, stando all'inverosimiglian-
za del racconto della ricorrente ed all'assenza di qualsivoglia mezzo di
prova relativo alla morte della madre in Camerun, ne discende che l'ese-
cuzione dell'allontanamento nel suo Paese di origine è ragionevolmente
esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 2 LStr); che, difatti, l'insorgente, usando la dovuta diligenza,
potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12, pagg. 513-515),
che, in virtù di quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la deci-
sione dell'autorità inferiore va confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse
e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo di CHF 600.–, versato il 18 luglio 2011.
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo di CHF 600.–, versato il
18 luglio 2011.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: