B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3729/2011
S e n t e n z a d e l 9 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Sri Lanka,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 3 giugno 2011 / N […].
D-3729/2011
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Fatti:
A.
L'interessato, di religione hindu e di etnia tamil, nato a C._______ (Sri
Lanka) ha presentato domanda di asilo in Svizzera in data 23 agosto
2010.
Interrogato sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto
è qui di rilievo, di essere stato arrestato dalle forze di sicurezza sri lankesi
per strada a D._______ in data 28 gennaio 2008 poiché sospettato di ap-
partenere al LTTE (Liberations Tigers of Tamil Eelam). Durante la sua de-
tenzione sarebbe quindi stato interrogato a molteplici riprese e percosso
poiché si sarebbe rifiutato di confessare di appartenere a detto gruppo.
Nel luglio del 2008, grazie all'aiuto della moglie, l'insorgente avrebbe cor-
rotto una guardia carceraria, la quale gli avrebbe permesso in seguito di
evadere. Rientrato nel proprio luogo d'origine avrebbe dunque vissuto co-
stantemente con la paura di essere nuovamente arrestato. Inoltre, dalla
fine del 2009, alcuni membri del gruppo Karuna, che collaborerebbe con il
governo dello Sri Lanka, si sarebbero presentati più volte a casa sua cer-
cando di estorcergli denaro; poiché l'interessato si sarebbe rifiutato di pa-
gare avrebbe avuto paura di essere rapito e consegnato alle forze di sicu-
rezza. Per tutti questi motivi avrebbe quindi deciso di lasciare il Paese
(cfr. verbale di audizione del 27 agosto 2010 [di seguito: verbale 1], pagg.
5 seg. e verbale di audizione del 7 settembre 2010 [di seguito: verbale 2],
pagg. 3 seg.).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'insorgente ha inoltrato copia della
conferma dell'arresto datata (…) 2008 e copia di due lettere della Human
Rights Commission dello Sri Lanka indirizzate al CID (Criminal Investiga-
tion Department) datate rispettivamente (…) 2008 e (…) 2008.
B.
Con decisione del 3 giugno 2011 l'Ufficio federale della migrazione (di se-
guito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando con-
testualmente l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera e l'esecuzio-
ne del medesimo verso lo Sri Lanka, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 30 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
1° luglio 2011), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Il Tribunale) chie-
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dendo, in via principale, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della
decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la con-
cessione dell'asilo, subordinatamente la restituzione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova valutazione, mentre, in via sussidiaria,
la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa-
mento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate spe-
se e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 5 luglio 2011 ha accusato ricezione del ri-
corso e si è riservato di decidere sull'anticipo equivalente alle presunte
spese processuali come pure sull'assistenza giudiziaria in prosieguo di
procedura.
E.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in vir-
tù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
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(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazio-
ni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle
parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
3.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il
Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi,
sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazio-
nalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pre-
giudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della
vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì
tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile
(art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
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preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contradditto-
rie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei sum-
menzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richieden-
te l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione lo-
gica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contra-
rio, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resi-
stenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di di-
versa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o me-
glio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto d'una valuta-
zione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole alle-
gazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'au-
torità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).
5.
5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato contrarie alla logica dell'agire, contraddittorie
e pertanto inverosimili, inoltre i mezzi di prova allegati non
permetterebbero una diversa valutazione.
Innanzitutto a mente dell'autorità inferiore apparirebbe già di per sé poco
plausibile, poiché contrario alla logica dell'agire, che una volta evaso dal
carcere l'interessato si sarebbe nascosto per quasi due anni nella propria
casa di C._______; infatti egli avrebbe dovuto aspettarsi di essere cerca-
to presto o tardi dalle forze di sicurezza nel proprio luogo di origine. Non
sarebbe nemmeno credibile il fatto che il richiedente in seguito alle mi-
nacce che avrebbe subito dal gruppo Karuna sarebbe rimasto a casa evi-
tando una fuga per problemi finanziari.
Le dichiarazioni del richiedente sarebbero inoltre risultate contraddittorie
poiché, per esempio, l'interessato nel corso della prima audizione
avrebbe dichiarato in termini puramente generici di essere stato fermato
in quanto sospettato di avere sostenuto il LTTE e di avere trasportato
armi per esso, mentre nel corso dell'audizione federale avrebbe asserito
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di essere stato fermato dopo un attacco del LTTE alle forze dell'ordine e
sarebbe dunque stato arrestato, sprovvisto di documenti, in quanto
sospettato dell'uccisione di un poliziotto. In aggiunta, durante l'audizione
cantonale l'insorgente avrebbe affermato di essere stato trattenuto nel
carcere di Welikada da gennaio a ottobre 2008, per contro nell'audizione
federale avrebbe dichiarato di essere stato dapprima in un carcere del
CID per una o due settimane, in seguito sarebbe stato trasferito nella
prigione di Welikada e subito dopo, per motivi di spazio, nella prigione
militare di Anuradhapura dove sarebbe rimasto fino al momento della
fuga. Secondo le prime dichiarazioni dell'insorgente inoltre, circa un mese
dopo il suo arrivo in carcere, egli avrebbe dovuto firmare un foglio bianco,
in seguito tuttavia l'interessato avrebbe affermato di essere stato intimato
di rendere una confessione scritta di proprio pugno.
L'autorità inferiore ha in aggiunta rilevato come risulterebbe contradditto-
rio persino il racconto dell'interessato circa i problemi che avrebbe avuto
con il gruppo Karuna. In effetti, sebbene egli avesse dapprima dichiarato
di avere gestito un negozio di alimentari a C._______ dal 1998 al 2001 e
di non avere più lavorato in seguito, successivamente l'insorgente avreb-
be affermato che, una volta evaso nel 2008, alcuni membri del gruppo
Karuna si sarebbero recati proprio presso il suo negozio per estorcergli
del denaro.
L'UFM ha poi considerato che i mezzi di prova presentati dall'insorgente a
suffragio delle proprie allegazioni non potrebbero modificare la propria
valutazione in quanto sarebbe risaputo che in Sri Lanka sarebbe possibile
comprare simili documenti il cui valore probatorio sarebbe dunque
estremamente basso. A ciò andrebbe aggiunto il fatto che il richiedente
avrebbe presentato unicamente delle copie, le quali per giunta
mostrerebbero evidenti segni di contraffazione. Vista la manifesta
inaffidabilità delle allegazioni presentate, un esame più approfondito dei
documenti forniti non sarebbe dunque necessario.
Pertanto, le dichiarazioni dell'interessato non soddisferebbero le
condizioni richieste per il riconoscimento della verosimiglianza giusta
l'art. 7 LAsi. Di conseguenza, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo del
richiedente.
Avendo respinto la domanda d'asilo l'autorità inferiore ha pronunciato l'al-
lontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Ha inoltre ritenuto che non vi
sarebbero indizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel proprio Pa-
ese d'origine di essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 della
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Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fon-
damentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha poi consi-
derato che, poiché il ricorrente proviene da C._______, nel distretto di
Jaffna, dove attualmente vivono la moglie e la figlia, l'esecuzione dell'al-
lontanamento sarebbe ragionevolmente esigibile; infine l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.
5.2 Nel ricorso, l'insorgente contesta innanzitutto il fatto che le proprie
dichiarazioni sarebbero contrarie alla logica dell'agire. In effetti egli si
sarebbe nascosto dove è nato, sapendo che le autorità disponevano di
un altro indirizzo e sperando che queste non sarebbero venute a cercarlo
proprio a C._______. Egli ritiene di non essersi contraddetto: nel corso
della prima audizione non avrebbe infatti menzionato lo scontro a fuoco e
il decesso del poliziotto poiché gli sarebbe stato detto di essere breve;
non avrebbe dunque contestualizzato le circostanze del proprio arresto
ritenendo di poter meglio approfondire le proprie dichiarazioni
nell'audizione successiva. Per quanto concerne i luoghi nei quali sarebbe
stato detenuto, l'interessato afferma di avere già spiegato nel corso delle
audizioni che si sarebbe trattato di un suo errore. Il ricorrente contesta
inoltre la valutazione dell'UFM circa i mezzi di prova da lui forniti in quanto
questa non sarebbe stata sufficientemente approfondita; l'autorità
inferiore avrebbe in particolare generalizzato in maniera eccessiva il fatto
che in Sri Lanka si potrebbe acquistare di tutto. Infine, l'interessato
considera che in patria non vi sarebbe ancora sicurezza per nessuno e
che in caso di rientro verrebbe segnalato al CID; la sua vita tornerebbe ad
essere in pericolo ed il suo rinvio non sarebbe quindi esigibile.
6.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia
d'asilo rese dal ricorrente s'esauriscono in contraddittorie ed imprecise
affermazioni, contrarie all'esperienza generale di vita e alla logica
dell'agire e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
Innanzitutto il ricorrente si è grossolanamente contraddetto circa i motivi
per i quali sarebbe stato arrestato dalle forze di sicurezza sri lankesi nel
gennaio del 2008. In effetti nel corso della prima audizione egli ha soste-
nuto di essere stato sospettato di sostenere il LTTE e di trasportare armi
per esso. Di seguito, alla domanda come mai proprio su di lui fossero ca-
duti i sospetti egli si è peraltro limitato ad affermare in modo del tutto vago
che tutti i tamil sono accusati di collaborare con il LTTE (cfr. verbale 1,
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pag. 5). Nel corso dell'audizione federale per contro l'insorgente ha espo-
sto i fatti differentemente affermando di essere stato fermato in seguito
all'uccisione di un poliziotto da parte del LTTE, poiché egli si trovava sul
luogo dell'aggressione e non aveva con se documenti sarebbe quindi sta-
to arrestato come sospetto (cfr. verbale 2, pag. 4). A mente di questo Tri-
bunale appare poco plausibile che l'interessato non abbia assolutamente
accennato a questo evento nel corso della prima audizione poiché gli sa-
rebbe stato detto di essere breve, soprattutto se si considera che durante
detta audizione è stato chiesto più volte all'insorgente per quale motivo
sarebbe stato sospettato e fermato dalle autorità (cfr. verbale 1, pagg. 5
seg.).
Come rettamente rilevato dall'autorità inferiore inoltre, non collimano le
dichiarazioni dell'interessato circa la sua carcerazione: egli ha infatti dap-
prima dichiarato di essere stato incarcerato da gennaio a ottobre 2008 nel
carcere di Welikada ad Anuradhapura (cfr. verbale 1, pag. 2). In seguito
ha affermato di essere stato incarcerato dal CID a Colombo nella prigione
di Welikada prima di essere trasferito nella prigione militare di Anuradha-
pura dove avrebbe poi trascorso la sua prigionia (cfr. verbale 2, pagg. 5
seg.). A tale riguardo l'insorgente, nel corso dell'audizione federale come
pure in sede ricorsuale, ha asserito essersi sbagliato in precedenza
(cfr. verbale 2, pag. 5 e ricorso, pag. 3), tuttavia appare poco credibile che
il ricorrente si sia confuso sui nomi ed i luoghi dove avrebbe trascorso
quasi un anno di carcere. Risulta poi poco logico che una volta fuggito di
prigione si sarebbe rifugiato al luogo di nascita e che ivi abbia potuto vive-
re per quasi due anni a C._______ senza essere rintracciato dall'esercito
o dalla polizia.
Contraddittorio risulta inoltre il racconto circa le minacce di estorsione che
il richiedente avrebbe subito da parte di alcuni membri del gruppo
Karuna: egli ha dapprima dichiarato di avere gestito un negozio di
alimentari per tre anni, dal 1998 al 2001, dopodiché non avrebbe più
lavorato e sarebbe stato mantenuto dalla madre, la quale avrebbe
lavorato come infermiera (cfr. verbale 1, pag. 2); secondo le affermazioni
seguenti del ricorrente tuttavia, egli avrebbe ricevuto visita da parte del
succitato gruppo nel proprio negozio a più riprese tra la fine del 2009 e
l'inizio del 2010 (cfr. verbale 2, pag. 8). Confrontato con tale
contraddizione, l'interessato si è limitato ad affermare che in realtà si
sarebbero presentati a casa sua e che in precedenza avrebbe solamente
indicato di avere gestito per tre anni un negozio che poi avrebbe chiuso
(cfr. verbale 2, pag. 9).
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Quo ai documenti allegati alla domanda di asilo, l'UFM ha giustamente
ritenuto che, in quanto semplici fotocopie e suscettibili di manipolazioni,
non avrebbero permesso di giungere ad altra conclusione.
In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globa-
le delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha ret-
tamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili
ovvero non realizzanti le condizioni previste dall'art. 7 LAsi.
Ne consegue che, sul punto di questione dell'asilo, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale
pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecu-
zione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1
LAsi).
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamen-
to, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della leg-
ge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) preve-
de che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile
(cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 1 LStr) sotto riserva dell'art. 83 cpv. 7 LStr.
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'al-
lontanamento (WALTER STÖCKLI, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser
[Hrsg.], Ausländerrecht, 2ª ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.).
Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia d'esecuzione dell'allonta-
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namento è quello che esiste al momento in cui si statuisce
(cfr. GICRA 1997 n. 27 consid. 4f).
8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto interna-
zionale pubblico della Svizzera.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr, non si esaurisce nella massima del
divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della
Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni
per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel paese verso il
quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta
all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete
ragioni (cfr. GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee, GICRA 1995 n. 23).
In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda
d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del
divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato
all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952
(Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente
potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato
("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni
(cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito:
CorteEDU] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non
sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non
contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione ad
un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari
alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento in Sri Lanka è ammissibile ai sensi delle norme di
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
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8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la
violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza
generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali
l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare
perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno
bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere
durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto
esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute,
all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio economiche
che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la
penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono
sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo.
L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo
caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si
troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione
dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo
allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24, consid. 10.1 e
giurisprudenza ivi citata).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se l'in-
teressato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione ge-
nerale vigente attualmente in Sri Lanka da un lato, e della sua situazione
personale dall'altro.
Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra
civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della
popolazione nazionale. Infatti, secondo la recente giurisprudenza del
Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo
della sicurezza e delle condizioni di vita in generale in detto Paese, un
ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord
nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti
l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente
esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono
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dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori
di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2).
Peraltro, per quanto attiene a Jaffna, la situazione è nettamente
migliorata a seguito dell'apertura dell'asse stradale tra Jaffna e Kandy nel
novembre del 2009, l'approvvigionamento è migliorato e la presenza
militare è diminuita. D'altronde, malgrado l'esistenza di ancora qualche
lacuna nei servizi e l'espansione limitata delle attività economiche, si sono
registrati diversi miglioramenti sul piano sociale e sanitario, con ad
esempio la riapertura di alcune scuole e la ricostruzione degli ospedali.
L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) ritiene
che l'accesso alla proprietà e all'alloggio sia problematico, ma l'ACNUR
stesso, unitamente ad altre organizzazioni a Mannar, Jaffna, Vavuniya,
Batticaloa e Trincomalee, fornisce consigli giuridici gratuiti per sostenere il
ritorno delle persone nel Paese (cfr. ibidem, consid. 13.2.1).
Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello
Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno
lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 – per le
quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente
esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di
alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si
pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem,
consid. 13.2.1.1) – e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima
della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di
vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è
infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le
attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene
che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di
assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non
fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di
soggiorno interna sul territorio nazionale (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli è nato
ed ha vissuto per la maggior parte della sua vita a C._______, nel distret-
to di Jaffna, nel nord del Paese. Avendo vissuto nella medesima regione
per lunghi anni è pertanto ragionevole concludere che a C._______ l'inte-
ressato disponga di una solida rete sociale su cui contare al suo ritorno, a
C._______ inoltre vivono la moglie e la figlia (cfr. verbale 2, pag. 2). L'in-
sorgente è giovane ed a un'esperienza lavorativa nella vendita avendo
gestito il negozio del padre per alcuni anni (cfr. verbale 1, pag. 2); inoltre
la sua famiglia dispone di diversi terreni, tra cui alcune risaie e una pian-
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tagione di cocco (cfr. verbale 2, pag. 9). Dunque, non vi è dubbio che il ri-
corrente potrà usufruire di un adeguato e concreto sostegno al suo rein-
serimento sociale e professionale in patria, segnatamente a C._______
dove – espatriato dopo la fine della guerra – potrà ritrovare le stesse con-
dizioni di vita e di alloggio al momento della sua partenza. Infine, il ricor-
rente è da ritenersi in buona salute, dato che non ha preteso nel gravame
di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per
motivi medici.
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere
considerata ragionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorren-
te, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione
va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento; l'autorità di prime
cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che
il ricorso va respinto.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzio-
ne dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese proces-
suali è divenuta senza oggetto.
11.
Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la do-
manda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento
delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
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12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: