B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3729/2012
S e n t e n z a d e l 1 9 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Nina Spälti Giannakitsas,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
Signor Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS),
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore,
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 1° giugno 2012 / N […].
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Visto
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in data (…) in Svizze-
ra,
l'audizione sulle generalità del richiedente del 15 marzo 2012 ed il relativo
diritto di essere sentito, di medesima data, circa la competenza dell'Italia
per lo svolgimento della procedura in materia di asilo e allontanamento
(di seguito: verbale),
la decisione dell'UFM del 1° giugno 2012 di non entrata nel merito ai sen-
si dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31), notificata all'interessato il 6 luglio 2012 (cfr. risultanze pro-
cessuali), nella quale l'autorità inferiore ha altresì pronunciato l'allonta-
namento e l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Italia
ed ha constatato che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto so-
spensivo in applicazione dell'art. 107a LAsi,
il ricorso inoltrato in data 13 luglio 2012, pervenuto il 16 luglio 2012 al Tri-
bunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), mediante il quale
l'insorgente ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della
decisione impugnata, la concessione dell'effetto sospensivo all'impugna-
zione, nonché la sospensione urgente ai sensi dell'art. 56 della Legge fe-
derale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA,
RS 172.021) dell'esecuzione dell'allontanamento, come pure l'esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese proces-
suali,
i seguenti mezzi di prova annessi al gravame:
- una lettera di comunicazione della Dr.ssa med. B._______ del
14 giugno 2012 (doc. 1);
- un rapporto medico stilato dalla Dr.ssa med. B._______ il
10 maggio 2012 (doc. 2);
- un certificato medico rilasciato dalla Dr.ssa med. C._______ il
26 aprile 2012, la quale dichiara che l'interessato è stato degente
presso D._______ di E._______ dall'11 aprile 2012 al
24 aprile 2012 (doc. 3);
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- un rapporto medico steso il 24 aprile 2012 dalla
Dr.ssa med. C._______ il 24 aprile 2012 (doc. 4);
le misure supercautelari del 16 luglio 2012 con cui il Tribunale ha ordinato
la sospensione dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente, giusta
l'art. 56 PA,
la ricezione da parte del Tribunale, in data 18 luglio 2012, dell'incarto ori-
ginale dell'UFM,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono,
e considerato
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla Legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33 cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il proce-
dimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso presentato nel medesimo idioma, di modo che la presente sen-
tenza è pure redatta in italiano,
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
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terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, in virtù dell'"Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera" (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) al capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.),
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III,
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II),
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1),
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato (cfr. verbale
pp. 4 e 6) e dal (…) italiano (valido sino al (…); cfr. verbale p. 8), rinvenu-
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to fra i suoi effetti personali, è emerso che il medesimo è entrato illegal-
mente in Italia, a F._______, il (…),
che il 30 marzo 2012 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti
la richiesta, fondata sull'art. 9 cpv. 4 del Regolamento Dublino II, volta a
riprendere a carico il richiedente l'asilo (cfr. Atti A14/5, A15/4),
che tali autorità, non avendo risposto entro il termine previsto legalmente,
a decorrere dalla data della richiesta delle autorità svizzere giusta
l'art. 20 cpv. 1 lett. c Regolamento Dublino II, hanno tacitamente
riconosciuto la propria competenza, già in data 31 maggio 2012,
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata,
che, nel gravame, l'insorgente ha fatto valere che le lacune esistenti nel
sistema di assistenza dei richiedenti l'asilo in Italia implicherebbero un pe-
ricolo grave per la propria persona; che diversi rapporti internazionali
nonché diverse sentenze di tribunali tedeschi avrebbero constatato la
gravità della situazione italiana e l'esigenza di prudenza particolare nel
rinvio dei richiedenti l'asilo in Italia; che, in sostanza, egli invoca il proprio
stato di salute per opporsi al trasferimento; che, a questo proposito, trove-
rebbe applicazione l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, poiché il trasferimento verso
lo Stato di destinazione l'esporrebbe ad un rischio per la sua condizione
fisica costitutivo di una violazione dell'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), ritenuto che il ricorrente non potrebbe
beneficiare di cure mediche e assistenza adeguate,
che l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto
dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), così come della CEDU e della Conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105),
che spetta al ricorrente provare che la sua situazione potrebbe contrav-
venire alle esigenze dell'art. 3 CEDU,
che, in effetti, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale
pubblico da parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di
inficiarla, adducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che,
nel suo caso particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa
garanzia o non accorderebbero la protezione necessaria o lo priverebbe-
ro di condizioni di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti
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dell'uomo [Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09]
del 21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10
e C-493/10 del 21 dicembre 2011),
che il ricorrente non ha potuto stabilire che lo Stato di destinazione sa-
rebbe sprovvisto di istituzioni pubbliche tali da rispondere, su sua richie-
sta, ai suoi bisogni,
che, segnatamente, se da un lato il ricorrente ha contestato la qualità del-
la presa a carico dei richiedenti l'asilo in Italia, dall'altro lato, egli non ha
fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o
la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire alla CEDU in
caso di esecuzione del trasferimento,
che, in particolare, egli non ha stabilito che lo Stato di destinazione viole-
rebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio del
27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei ri-
chiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003; di
seguito: direttiva accoglienza),
che neppure il riferimento ricorsuale alle decisioni dei tribunali tedeschi è
pertinente al caso di specie, ritenuto che il Tribunale non è vincolato dagli
accertamenti e dalla giurisprudenza di un Paese terzo,
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3),
che incomberà quindi al ricorrente di fare valere la sua situazione specifi-
ca e le sue difficoltà, in rapporto al suo statuto, nonché di prevalersene
dinanzi alle autorità italiane competenti, utilizzando vie di diritto adeguate,
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati),
che, inoltre, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a
meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e
terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva pros-
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sima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Unito [richiesta
n. 26565/05] del 27 maggio 2008),
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente, il quale, stando ai rap-
porti medici in atti (cfr. Atto A22/33 e docc. 1-4), non risulta essere allo
stadio succitato, sebbene la stabilizzazione del quadro clinico necessiti
del trattamento prescritto, segnatamente di un ricovero,
che, in aggiunta, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infra-
strutture mediche sufficienti; che, d'altronde, quanto asserito in sede
ricorsuale è smentito dai vari ricoveri a cui il ricorrente è già stato sotto-
posto in Italia, oltre che dalla presenza di un medico curante presso il
quale è stato trattato in tale Paese (cfr. verbale p. 6),
che, infine, l'insorgente può essere trasferito in Italia entro il
30 novembre 2012 (cfr. decisione impugnata p. 3 e
art. 20 cpv. 1 lett. d Regolamento Dublino II); che, pertanto, non vi è
ragione di temere per le condizioni di salute del medesimo, ritenuto che le
autorità competenti per l'esecuzione del trasferimento hanno sufficiente-
mente tempo per organizzarsi in maniera tale da tenere debito conto della
sua situazione particolare,
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento dell'insorgente, né
delle ragioni umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1,
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
e ne ha pronunciato il trasferimento verso l'Italia (cfr. art. 44 cpv. 1 LAsi e
art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10,
p. 645),
che, in virtù di quanto sopra enunciato, le conclusioni ricorsuali volte
all'annullamento della decisione impugnata e al rinvio degli atti all'autorità
inferiore vanno respinte,
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che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplifi-
cata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regolamento
sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi-
nistrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al rappresentante legale del ricorrente,
all'UFM e all'autorità cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: