Corte IV
D-3732/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 9 a p r i l e 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Emilia Antonioni e Daniel Schmid;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Afghanistan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 19 dicembre 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3732/2006
Fatti:
A.
Il 1° dicembre 2003, l'interessato – cittadino afghano d'etnia tagica –
ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Successivamente è
stato attribuito al Cantone Ticino. Ha dichiarato, nella sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 10 e del 15 dicembre
2003) di essere espatriato a causa di guerre tra tribù e tra etnie, le
quali avevano causato, tra l'altro, la morte di numerosi suoi familiari.
Per evitare di doversi vendicare di tali perdite, avrebbe lasciato
B._______ (provincia di Panshir) alla fine del (...) per il Pakistan, per
proseguire poi il proprio viaggio per l'Iran, dove avrebbe vissuto per un
anno. In seguito avrebbe soggiornato per circa sei mesi in Turchia e
per altri sei mesi in Grecia. Dopo brevi soste in Italia ed in Francia
avrebbe raggiunto la Svizzera il 1° dicembre 2003.
B.
Il 19 dicembre 2003, l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e
di seguito, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo. Nello stesso
tempo, ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera
e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione del suo
allontanamento verso l'Afghanistan.
C.
Il 19 gennaio 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Com-
missione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, la
concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, la pronuncia
dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo.
D.
Il 29 gennaio 2004, la CRA ha rinunciato a chiedere il versamento di
un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali, ritenuta la
sussistenza di motivi particolari.
E.
Il 13 febbraio 2004, l'UFM, invitato ad esprimersi, ha proposto la
reiezione del gravame.
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F.
L'11 marzo 2004, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica.
G.
Il 23 marzo 2004, nuovamente invitato ad esprimersi, l'UFM ha
riproposto la reiezione del gravame.
H.
Il 20 settembre 2005, il ricorrente ha presentato la fotocopia del
certificato medico del 14 giugno 2005 che attesta un problema di
grave astenia.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33
lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno
2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto
sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all’art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
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3.
3.1 Conformemente all'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(v. art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006
del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l’UFM ha considerato che i motivi d'asilo
presentati dall'insorgente – situazione sfavorevole riconducibile alle
condizioni di vita politiche, economiche e sociali di carattere generale
– non costituiscono persecuzioni ai sensi della LAsi. Inoltre, nel
racconto del ricorrente non ci sarebbero indizi che potrebbero indicare
un pericolo in caso di ritorno in patria. Il fatto che l'insorgente, pur
avendo passato un anno e mezzo in altri Paesi prima di arrivare in
Svizzera, non vi abbia chiesto l'asilo, dimostrerebbe altresì la
mancanza di una situazione di serio pericolo. Infine, l’autorità inferiore
ha rilevato che in Afghanistan non è evidenziata una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata. Nessun motivo
individuale s’opporrebbe nel caso di specie all’esecuzione
dell’allontanamento dell’interessato, considerato segnatamente che, in
caso ci fossero problemi di natura etnica, il ricorrente potrebbe godere
di una dimora alternativa a Kabul, dove avrebbe studiato prima di
lasciare il Paese.
6.
Nel gravame, il ricorrente ha fatto valere di temere in particolare – e
conto tenuto della nota situazione vigente nel suo Paese d'origine
(richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'Organizzazione
svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR] il 10 marzo 2003 ed il comunicato
stampa del 12 marzo 2003) – di essere arruolato di forza in un gruppo
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armato e di essere vittima di vendette. Pertanto, l'esecuzione
dell'allontanamento sarebbe da considerare ragionevolmente
inesigibile, visto che, se dovesse essere costretto a rientrare in patria,
il ricorrente rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e
degradanti incompatibili con l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101).
7.
Nella risposta al ricorso, l’autorità inferiore ha proposto di respingere il
ricorso, ritenuto che l'Afghanistan non è un Paese in cui predomina
una situazione di violenza generalizzata. Per di più, secondo le
affermazioni del ricorrente, i familiari “vivrebbero bene” a Panshir.
Inoltre, a prescindere dalla situazione a Panshir, il ricorrente avrebbe
un'alternativa di rifugio a Kabul, vista l'esistenza di una solida rete
familiare o sociale nonché la sicurezza di poter accedere all'alloggio di
famiglia.
8.
Nella replica, il ricorrente ha richiamato il rapporto dell'OSAR
del 1° marzo 2004, sottolineando la situazione precaria sia nel Panshir
sia a Kabul e relativizzando le proprie parole secondo le quali la
famiglia “vivrebbe bene”.
9.
9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
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quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
10.
10.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le allegazioni determinanti rese
dall'insorgente in corso di procedura sull’esposizione a seri pregiudizi
nel suo Paese d'origine s'esauriscono, contrariamente a quanto
genericamente preteso in sede ricorsuale, in mere affermazioni di
parte, inconsistenti e non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza. In particolare, egli ha dichiarato di non avere mai
avuto problemi né con le autorità, né con altre persone nel suo Paese
(cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2003 pag. 5) e di non
conoscere esattamente il numero di familiari – tra l'altro
non stretti – uccisi nei combattimenti (10, 20 o 30 persone). Non
soccorre, inoltre, l'insorgente la generica ed ipotetica affermazione
secondo la quale, tornando in Patria sarebbe costretto a prendere le
armi per vendicarsi della morte del cugino e dei parenti suesposti
(ibidem pag. 5) e temerebbe di essere arruolato di forza dalle milizie
armate (v. atto di replica dell'11 marzo 2004 pag. 2). Giova altresì
rilevare che il comportamento del ricorrente appare dimostrare
l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese
d'origine. Non è, infatti, seriamente credibile che il ricorrente, se in
serio pericolo, abbia vissuto per un anno in Iran e complessivamente
per più di un anno in altri paesi (Turchia, Grecia, Italia e Francia),
senza mai chiedere l'asilo (cfr. verbale d'audizione del 15 dicembre
2003 pag. 2). Ininfluente è anche l'affermazione di avere i nervi a
pezzi a causa della situazione in patria (cfr. verbale d'audizione
del 10 dicembre 2003 pag. 5) e di non avere mai avuto un giorno bello
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nella sua vita vissuta in Afghanistan (cfr. verbale d'audizione
del 15 dicembre 2003 pag. 4). Infine, il fatto di non avere un lavoro, né
l'andamento dell'economia in un Paese (cfr. verbale d'audizione
del 10 dicembre 2003 pag. 5) non costituiscono, in tutta evidenza, un
indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art.
3 LAsi.
10.2 Da quanto esposto, discende che, sul punto di questione
dell’asilo, il ricorso va disatteso e la decisione impugnata confermata.
11.
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
12.
12.1 Giusta l'art. 44 cpv. 2 LAsi, se l'esecuzione dell'allontanamento è
impossibile, inammissibile o non ragionevolmente esigibile, l'Ufficio
federale disciplina le condizioni di soggiorno conformemente alle
disposizioni relative all'ammissione provvisoria della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20).
12.2 Le summenzionate tre condizioni per una rinuncia all'esecuzione
dell'allontanamento – impossibilità, inammissibilità ed inesigibilità –
sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è
adempita, non può più essere pronunciata l'esecuzione
dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in
Svizzera dell'interessato secondo le regole sull'ammissione provvisoria
(v. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pag. 54 e seg.).
12.3 Secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento
non è ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo
straniero un'esposizione concreta a pericolo. Le persone che possono
prevalersi di questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della legge
sull'asilo o della Convenzione sullo statuto dei rifugiati e non
beneficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale
pubblico contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in
patria non potrebbero beneficiare – a causa della loro etnia, della loro
formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi
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necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete
sociale – delle condizioni di un adeguato reinserimento. L'autorità
giudicante deve dunque ponderare i contrapposti interessi pubblici e
privati in gioco.
12.4 Per quanto attiene alla situazione generale regnante in
Afghanistan, secondo la giurisprudenza della CRA (GICRA 2006 n. 9),
l’esecuzione dell’allontanamento in tale Paese è ragionevolmente
esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal
2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad
un’instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site
a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz,
Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di
Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di
Herat nell’ovest del Paese. L’esecuzione dell’allontanamento è peraltro
ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali
regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a
GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida
rete familiare o sociale in grado d’assicurare loro un adeguato
reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre,
essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le
coppie senza figli, a condizione che non soffrano d’alcun grave
problema medico.
12.5 Nel caso di specie, il TAF considera verosimile che il ricorrente
sia un cittadino afghano d’etnia tagica, nato a B._______, città sita
nella provincia di Panshir (dove ha vissuto fino ai primi mesi del [...]).
L’insorgente ha dichiarato che i genitori vivono ancora a B._______ e
che anche i tre fratelli e le tre sorelle risiedono nella provincia di
Panshir. Tale provincia non fa parte delle province verso le quali,
secondo la prassi della CRA suesposta, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Certo, l’insorgente ha
anche dichiarato che i genitori hanno una casa a Kabul e che a volte vi
trascorrono alcuni mesi. Tuttavia, dalle risultanze processuali emerge
che i predetti parenti passano solo alcuni mesi all'anno nella capitale.
Ne discende, che l’UFM non ha debitamente tenuto conto delle
specificità della situazione personale del ricorrente nella valutazione di
un'alternativa di rifugio a Kabul, ritenuto segnatamente che lo stesso
non è originario della menzionata città, ma vi ha vissuto solo
raramente durante gli studi. L'ammissione di un’alternativa di
soggiorno interna al Paese presuppone altresì l'esistenza in tale luogo
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di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e
della sicurezza di potere trovare un alloggio (GICRA 2006 n. 9). A
prescindere dal fatto che il ricorrente potrebbe usufruire di un alloggio
a Kabul, né la presenza occasionale dei genitori, né il soggiorno del
ricorrente per alcuni mesi durante gli studi consente di ammettere
l'esistenza di una rete sociale nella capitale. Inoltre, nulla è dato
sapere, in particolare sulla capacità dei genitori di sostenere
adeguatamente nel tempo il ricorrente. Non è quindi consentito
ritenere che vi sia una garanzia del minimo vitale e che quindi siano
adempite, in casu, le condizioni restrittive previste dalla giurisprudenza
(cfr. GICRA 2006 n. 9), da cui altresì non v'è attualmente ragione di
scostarsi, come ribadito in diverse sentenze di questo Tribunale (v. fra
le tante, la sentenza E-6546/2006 del 28 aprile 2008 consid. 6.6.1).
12.6 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una
provincia dell’Afghanistan verso la quale l’esecuzione
dell’allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid.
7.2. e 7.8. pag. 97 e 102; GICRA 2003 n. 30) e che non sussiste una
valida alternativa di soggiorno interna nel suo Paese d'origine.
13.
Per conseguenza, la decisione impugnata è annullata sul punto di
questione dell’esecuzione allontanamento (n. 3, 4 e 5 del dispositivo
della decisione impugnata) a causa dell'attuale inesigibilità del
rimpatrio del ricorrente in Afghanistan.
14.
14.1 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi
all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la
causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio
(art. 61 cpv. 1 PA; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418).
In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono
completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto
federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65).
14.2 Conto tenuto di quanto precede (v. consid. 11 del presente
giudizio), discende che allo stato attuale delle cose, non è opportuna
una semplice cassazione della decisione impugnata, ma si giustifica
da parte dell'UFM la pronuncia a favore dell'insorgente
dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
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15.
15.1 Per eccezione, nonostante l’esito solo parzialmente positivo del
gravame, non si prelevano spese processuali (art. 63 PA). La domanda
d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali è, pertanto, divenuta senza oggetto.
15.2 Peraltro, ritenuto che il ricorrente è difeso da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio in fr. 300.--, conto tenuto del
lavoro effettivo ed utile, peraltro limitato, svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto, in materia d’esecuzione dell’allontanamento; per il
resto, è respinto.
2.
I punti 3, 4 e 5 della decisione impugnata sono annullati.
3.
L'UFM accorderà al ricorrente l'ammissione provvisoria in Svizzera.
4.
Non si riscuotono spese processuali.
5.
La domanda d’assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è divenuta senza oggetto.
6.
L'UFM rifonderà al ricorrente fr. 300.- a titolo di spese ripetibili di
questa sede.
7.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- C._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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