Corte IV
D-3737/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 g e n n a i o 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Christa Luterbacher e Robert Galliker;
cancelliera Chiara Piras.
A._______,
Cossovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 18 febbraio 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3737/2006
Fatti:
A.
Il 3 dicembre 2003, l'interessata – d'etnia rom, lingua albanese ed
originaria del villaggio B._______ (distretto di C._______) – ha
inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e
per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione dell'11 dicembre
2003 e del 21 gennaio 2004), di essere espatriata con la propria
famiglia perché perseguitati da membri della popolazione albanese.
Dal (...) al (...), durante la guerra, si sarebbero, infatti, recati in Serbia
e al loro ritorno in Patria, la popolazione albanese li avrebbe percossi
nonché sospettati di avere collaborato con le autorità serbe.
L'interessata ha dichiarato di essere stata picchiata sulla schiena da
quattro o cinque persone. In seguito, ella si sarebbe trasferita con i
familiari a C._______, dove avrebbero vissuto fino all'espatrio, il (...),
quando sarebbero partiti, perché delle persone avrebbero voluto
acquistare l'appartamento, nel quale avrebbe vissuto la famiglia.
Avrebbero viaggiato in un furgone, arrivando a Vallorbe, senza
documenti e senza subire controlli.
B.
Il 18 febbraio 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessata. Nello stesso tempo, detto Ufficio ha pronunciato
l'allontanamento di quest'ultima dalla Svizzera e ritenuto lecita,
esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo.
C.
Il 22 marzo 2004, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento del
provvedimento litigioso, la concessione dell'asilo e, in ogni caso,
l'esclusione di un rimpatrio forzato. Ha altresì presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal pagamento delle
spese processuali.
D.
Il 31 marzo 2004, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
alla ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
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spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a
presentare una risposta al ricorso ed ha congiunto la procedura della
ricorrente con quella della sua famiglia (N [...]).
E.
Il 21 aprile 2004, l'UFM, nell'ambito della risposta al ricorso, ha
proposto la reiezione del gravame.
F.
Il 23 novembre 2005, l'UFM ha presentato ulteriori osservazioni al
ricorso riportando il contenuto essenziale del rapporto dell'Ufficio di
collegamento svizzero a Pristina del (...) in merito alla situazione
dell'interessata e della sua famiglia in Cossovo.
G.
Il 15 dicembre 2005, la ricorrente ha inoltrato l'atto di replica,
prendendo posizione sull'esito del rapporto del (...).
H.
In data 15 febbraio 2007, l'insorgente ha sposato un connazionale,
D._______, ed è stata conseguentemente attribuita al Canton
E._______. Il suo incarto è stato disgiunto da quello della propria
famiglia con decisione incidentale del 3 settembre 2009.
I.
Con decisione incidentale del 3 settembre 2009, il TAF ha concesso un
termine fino al 21 settembre 2009 per esprimersi sul mantenimento del
proprio ricorso in seguito all'ottenimento di un permesso di dimora
annuale (permesso B) valido. Tale termine è, nel frattempo, scaduto
infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
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1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha sottolineato che le aggressioni
evocate dall'interessata non sarebbero imputabili alle forze dell'ordine
presenti in Cossovo, poiché opera di persone terze. L'insorgente
avrebbe, quindi, la possibilità di rivolgersi e chiedere protezione alle
forze internazionali della Kosovo Force (KFOR) e dell'United Nations
Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). Per di più, ella
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avrebbe dichiarato di non avere mai avuto alcun problema a
C._______, ma di essere espatriata perché non avrebbe potuto
rimanere nell'appartamento preso in affitto dalla propria famiglia.
L'autorità inferiore ha sottolineato come tale motivo non sarebbe
pertinente per la concessione dell'asilo. A questo proposito l'UFM ha
sottolineato che situazioni sfavorevoli riconducibili alle condizioni di
vita politiche, economiche o sociali di carattere generale non
costituirebbero persecuzioni ai fini dell'art. 3 LAsi, e sarebbero quindi
da ritenere irrilevanti per la concessione dell'asilo. Infine, l'autorità
inferiore ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente
verso il Cossovo (in particolare verso C._______) come ammissibile,
esigibile e possibile.
6.
Nel gravame, la ricorrente ha sottolineato, al contrario di quanto
asserito dall'UFM, di avere fatto presente l'aggressione subita alla
polizia di C._______, la quale avrebbe risposto di non potere fare nulla
per aiutare la famiglia. In merito alle forze KFOR presenti in Cossovo,
l'insorgente ha ritenuto inutile commentare l'efficacia dei loro interventi
per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico, ricordando
gli avvenimenti del 17 marzo 2004, i quali avrebbero visto la caccia ai
serbi ed a chi li avrebbe precedentemente aiutati da parte della
comunità albanese, con un esito di 31 morti e 500 feriti (allegati due
articoli di giornale del 17 e del 18 marzo 2004). Infine, ella ha ribadito
di essere stata aggredita, percossa e ferita perché il padre sarebbe
stato accusato da persone di etnia albanese di avere aiutato le
autorità serbe nella pulizia etnica. Inoltre, ha sottolineato l'uccisione da
parte della popolazione albanese del proprio cugino e la fuga dello zio
e della nonna verso gli Stati Uniti. Di conseguenza, un suo ritorno a
Prizren sarebbe attualmente escluso.
7.
7.1 Nella risposta al ricorso del 21 aprile 2004, l'UFM ha sostenuto
che il gravame non conterrebbe fatti o mezzi di prova nuovi che
potrebbero giustificare una modifica del provvedimento litigioso e
ribadito l'esigibilità del rinvio della richiedente e della sua famiglia di
etnia rom e d'espressione albanese verso C._______.
7.2 Nelle osservazioni concernenti il caso di specie del
23 novembre 2005, l'UFM ha rilevato di avere chiesto, in data
11 novembre 2005, informazioni in merito alla situazione della famiglia
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della ricorrente nel loro Paese d'origine all'Ufficio di collegamento
svizzero a Pristina. Detto Ufficio avrebbe confermato l'appartenenza
degli interessati alla minoranza rom albanofona del Cossovo e
costatato che il padre della ricorrente avrebbe un fratello con moglie e
tre figli in Patria, segnatamente a B._______, con i quali vivrebbe
anche la nonna dell'interessata (al contrario di quanto esposto da
quest'ultima nel corso della procedura). Inoltre, i familiari della
ricorrente alloggerebbero in una piccola casa costruita con l'aiuto di
un'organizzazione umanitaria e si manterrebbero grazie all'assistenza
sociale e, in parte, ai proventi delle attività occasionali dello zio.
Inoltre, la ricorrente e la sua famiglia, al contrario di quanto da loro
dichiarato, non avrebbero vissuto né a F._______ (Serbia), né a
C._______, ma avrebbero lasciato il Cossovo a metà degli anni '90 per
recarsi in Germania, dove avrebbero risieduto fino a poco prima della
loro domanda d'asilo in Svizzera. Di conseguenza, ritenuta la rete
familiare, l'età, l'esperienza professionale della ricorrente e la
mancanza di problemi di salute, l'UFM ha confermato l'esigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento.
8.
Nell'atto di replica del 15 dicembre 2005, l'insorgente ha confermato la
presenza dello zio in Patria, asserendo però di non avere alcun
contatto con quest'ultimo e di ignorare il domicilio della nonna. Ciò
dimostrerebbe la mancanza di un suo legame, sostegno e riferimento
familiare in Cossovo. Inoltre, la ricorrente ha sottolineato quanto
sostenuto dall'UFM in merito agli aiuti finanziari dell'assistenza sociale
della famiglia dello zio, motivo per ritenere che egli non avrebbe i
mezzi finanziari necessari per sostenerla in caso di rientro in Patria.
9.
9.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
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9.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
9.3 Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una
persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi
organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione
adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della
protezione internazionale). Lo Stato non è tenuto a garantire una
protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo
(GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un
carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo
di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi
di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato
adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un
richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del
suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile
d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed
efficienti (GICRA 2006 n. 18).
10.
Questo Tribunale osserva, che le allegazioni dell'insorgente in merito
agli avvenimenti, verificatisi in Patria, i quali l'avrebbero indotta a
lasciare il suo Paese d'origine, ed in merito ai suoi timori di
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persecuzione in caso di un rientro in Patria, s'esauriscono in mere,
generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal
benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato.
Infatti, la versione degli avvenimenti riportata dalla ricorrente è
caratterizzata da elementi inverosimili e particolarmente poveri di
dettagli, dando così a codesto Tribunale l'impressione che la ricorrente
non abbia effettivamente vissuto quanto esposto. A titolo d'esempio,
l'insorgente è stata ripetutamente vaga ed approssimativa in merito
alla cronologia degli avvenimenti (vale a dire in merito agli episodi
principe del suo intero racconto), asserendo di non ricordarsi né
quando avrebbe lasciato B._______ per recarsi in Serbia (cfr. verbale
d'audizione del 21 gennaio 2004 D/3.1 pag. 5), né quando sarebbe
stata picchiata al suo ritorno dalla Serbia (cfr. verbale d'audizione
dell'11 dicembre 2003 pag. 4) e di non sapere chi starebbe cercando il
padre, affermando semplicemente che si trattava di “albanesi” (cfr.
verbale d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio
2004 D/3.1 pag. 6). Inoltre, ella ha dichiarato di avere deciso di
lasciare il suo Paese d'origine, perché la sua famiglia non avrebbe più
avuto un posto dove stare, poiché avrebbero dovuto lasciare il loro
appartamento a C._______ in quanto delle persone avrebbero voluto
acquistarlo (cfr. verbali d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del
21 gennaio 2004 pag. 7 D/3.1). Per di più, la ricorrente ha asserito di
non avere denunciato i fatti alle autorità in Patria per paura di potere
essere nuovamente picchiata (cfr. verbale d'audizione dell'11 dicembre
2003 pag. 4), oppure di non sapere se la propria famiglia aveva fatto
denuncia in Polizia per i fatti accaduti a B._______ (cfr. verbale
d'audizione del 21 gennaio 2004 pag. 6). Tale contraddizione, in merito
ad un elemento obbiettivamente importante nella narrazione dei fatti,
non depone a favore della verosimiglianza del racconto dell'insorgente.
A prescindere dalla natura vaga ed inverosimile delle affermazioni
riportate in corso di procedura appena rilevate, dal rapporto dell'Ufficio
di collegamento svizzero a Pristina del (...), si evince che la ricorrente
non ha mai vissuto con la propria famiglia né in Serbia, né a
C._______, ma avrebbe lasciato il Cossovo negli anni novanta per
recarsi in Germania (pag. 2 delle osservazioni dell'UFM del 23
novembre 2005). Vale sottolineare che tale informazione non è stata in
alcun modo contestata dall'insorgente nell'ambito del suo atto di
replica del 15 dicembre 2005. Di conseguenza, questa contraddizione,
peraltro oggettiva e legata direttamente ai motivi addotti da
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quest'ultima a sostegno della sua domanda d'asilo – segnatamente le
persecuzioni da parte della popolazione albanese a causa del suo
soggiorno in Serbia – è motivo in più per questo Tribunale di dubitare
dell'attendibilità e quindi della verosimiglianza del racconto
dell'insorgente. Per sovrabbondanza ed in considerazione di quanto
precede, dagli atti di causa e alla luce dell'inverosimiglianza e
dell'impertinenza dei fatti addotti dalla ricorrente non risultano
elementi per ritenere che le autorità presenti in loco, se
opportunamente sollecitate, non le accorderebbero un'appropriata
protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi
confronti, ritenuto che non vi sono elementi per presumere che le
autorità cossovare siano manchevoli di volontà e di infrastrutture
appropriate per proteggere i propri cittadini, segnatamente di etnia
rom (cfr. Sentenza del Tribunale amministrativo federale E-6341/2006
del 21 agosto 2008 consid. 4.2.2 pag. 11). Infine, la ricorrente ha
dichiarato di non avere mai avuto alcun problema in Patria, salvo
alcune beffe a scuola a causa della sua etnia rom (cfr. verbale
d'audizione dell'11 dicembre 2003 pag. 5 e del 21 gennaio 2004 D/3.1
pag. 6).
11.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
12.1 Tramite la comunicazione del 2 settembre 2009 del
Migrationsamt del Canton E._______, questo Tribunale è stato
informato che la ricorrente beneficia ora di un permesso di dimora
annuale (permesso B, cfr. risultanze processuali), in seguito alla
naturalizzazione del marito, D._______, avvenuta in data (...).
12.2 Allorquando un diritto di rilascio di un permesso di dimora di
polizia degli stranieri sorge a conclusione della procedura d'asilo, non
vi è motivo di riesaminare la decisione d'allontanamento pronunciata.
L'esame dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso di
dimora, domanda fondata nel caso concreto sul matrimonio con un
cittadino svizzero, spetta alle competenti autorità di polizia degli
stranieri. Se tali autorità concedono il permesso di dimora al richiente
l'asilo la cui domanda è stata respinta, le decisioni dell'UFM in materia
d'allontanamento e d'esecuzione dell'allontanamento divengono
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caduche (v. GICRA 2000 n. 30, pag. 251, consid. 4 e GICRA 2001 n.
21 pag. 178 consid. 11c nonché, tra le tante, la Sentenza del Tribunale
amminstrativo federale del 18 ottobre 2009 E-6023/2008 pag. 2).
12.3 Da quanto esposto, discende che in materia di pronuncia e di
esecuzione dell'allontanamento (ciff. 3, 4 e 5 del dispositivo della
decisione impugnata), il ricorso è divenuto senza oggetto, essendo
venuto a meno l'interesse degno di protezione della ricorrente,
all'annullamento o alla modificazione della decisione impugnata (art.
48 cpv. 1 lett. c PA).
13.
Ritenute le conclusioni della ricorrente prive di possibilità di successo,
la richiesta d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 300.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 300.-, sono poste a carico della
ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del
Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla
data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per
corriere interno; in copia)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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