B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-374/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 21 gennaio 2013 / N [...].
D-374/2013
Pagina 2
Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
(...);
il verbale di audizione del 9 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
21 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 21 gennaio 2013, notificata oral-
mente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con
la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai
sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 24 gennaio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo in
Svizzera per migliorare la sua situazione economica e per cercare un
D-374/2013
Pagina 3
lavoro; che egli ha espressamente dichiarato di non avere altri motivi e
che qualora avesse avuto un impiego sarebbe rimasto in Patria (cfr.
verbale 1, p. 8 e verbale 2, p. 3);
che, nella decisione del 21 gennaio 2013, ai quale si rinvia, l'UFM ha os-
servato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai
sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla
Svizzera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'autore del gravame ha allegato che in realtà i motivi che
lo avrebbero spinto a lasciare il suo Paese sarebbero altri; che egli ha
addotto di essere cittadino algerino condannato ingiustamente per
spaccio dalla giustizia algerina (cfr. ricorso, p. 2); che, in conclusione, egli
ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli
atti di causa all'autorità inferiore affinché venga ripresa l'istruttoria
concernente la sua procedura di asilo; che, il medesimo, ha altresì
presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle
presumibili spese processuali;
che, preliminarmente, questo Tribunale osserva che, ai sensi
dell'art. 8 LAsi, il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento
dei fatti, segnatamente dichiarando le sue generalità, consegnando i
documenti di viaggio e di identità, indicando le ragioni della sua domanda
d'asilo, designando in modo completo e fornendo eventuali mezzi di pro-
va;
che, ritenute le dichiarazioni dell'insorgente in sede di ricorso relative alla
completa falsità delle allegazioni rese in prima istanza, questo Tribunale
ritiene che il ricorrente ha manifestamente violato l'obbligo di collaborare;
che, inoltre, il Tribunale osserva che la nuova identità ed origine con cui il
ricorrente si è presentato nel gravame, nonché i nuovi motivi addotti a
sostegno della domanda di asilo, si fondano su allegazioni particolarmen-
te generiche e prive di qualsivoglia consistenza, non avendo l'insorgente
esibito alcuna documentazione idonea a dimostrarli; che, d'altronde, la
presentazione a questo stadio della procedura, senza alcun fondamento,
di nuovi fatti, conduce a pensare che essi non siano l'espressione della
D-374/2013
Pagina 4
realtà, bensì, al contrario, una motivazione dell'ultima ora fornita mera-
mente per i bisogni di causa;
che, in virtù di quanto precede, non vi è ragione di prendere in considera-
zione quanto fatto valere dall'insorgente in sede di ricorso;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di asi-
lo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di perse-
cuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, per-
tanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agi-
re umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate uni-
camente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origi-
ne, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appar-
D-374/2013
Pagina 5
tenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente
a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare un lavoro e un
futuro migliore (cfr. verbale 1, p. 8 e verbale 2, p. 3); che tali motivi, come
manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella defi-
nizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che, del resto, dalle carte processuali non emergono elementi da cui de-
sumere che l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio
reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione, in Marocco, non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
D-374/2013
Pagina 6
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e p. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che egli è giovane, possiede una formazione scolastica di base, ha una
certa esperienza professionale quale (...) (cfr. verbale 1, p. 4 e verbale 2,
p. 2), ha delle conoscenze linguistiche in francese e greco (cfr. verbale 1,
p. 4); che, inoltre, egli dispone in Patria di un'importante e densa rete so-
ciale, ritenuto che vi risiede gran parte della sua famiglia, segnatamente i
suoi genitori, suo fratello, la sua ex moglie, nonché diversi altri parenti
(cfr. verbale 1, p. 5); che, infine, il ricorrente non ha, altresì, preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la
sua ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica DTAF 2009/2, consid.
9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
D-374/2013
Pagina 7
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12
pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possi-
bile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spe-
se processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
D-374/2013
Pagina 8
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: