Corte IV
D-3742/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 2 o t t o b r e 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Chiara Piras.
A._______, Niger,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 agosto 2004 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3742/2006
Fatti:
A.
Il 10 dicembre 2003, l'interessato – cittadino nigerino, originario di
B._______ – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali
d'audizione del 16 dicembre 2003 e del 23 gennaio 2004) di essere
espatriato a causa del suo ruolo in seno alla “C._______”, per la quale
avrebbe organizzato tre scioperi. Nel corso del terzo sciopero,
avvenuto il (...), sarebbe intervenuta la polizia, arrestando quattro dei
suoi compagni. L'interessato sarebbe riuscito a fuggire e nascondersi
per un'ora. In seguito, sarebbe rientrato a casa, dove avrebbe appreso
dai suoi cugini che la polizia lo avrebbe cercato. Per paura di essere
arrestato, avrebbe lasciato B._______ e si sarebbe condotto a
D._______ dai suoi genitori, recandosi dopo un giorno a E._______,
dove avrebbe trascorso due settimane. Dopodiché avrebbe proseguito
il proprio viaggio passando per il Benin ed il Togo, dove si sarebbe
imbarcato su un aereo per Ginevra, facendo scalo a F._______
(Francia).
B.
Il 30 agosto 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR,
attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento
di quest'ultimo dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile
l'esecuzione dell'allontanamento verso il Niger.
C.
Il 17 settembre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
citata decisione dell'UFM, presentando un documento attestante
l'allegata appartenenza alla C._______. Ha chiesto l'annullamento del
provvedimento litigioso ed il riconoscimento della qualità di rifugiato.
Inoltre, ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso
dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese processuali e
del relativo anticipo.
D.
Con decisione incidentale del 18 ottobre 2004, la CRA ha respinto, per
i motivi ivi indicati, la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria ed
ha invitato il ricorrente a versare, entro il 2 novembre 2004, un anticipo
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di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con
comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso
infruttuoso del termine.
E.
Il 25 ottobre 2004, l'interessato ha tempestivamente effettuato il
richiesto versamento.
F.
Con scritto del 14 giugno 2006, l'autore del gravame ha versato agli
atti come mezzi di prova, oltre a due tessere di membro per gli anni
2000 e 2001 dell'G._______, due scritti del (...) rispettivamente (...)
dell'H._______ attestanti, in sostanza, la partecipazione del ricorrente
all'unione studentesca indicata ed alle manifestazioni sindacali,
nonché il suo impegno politico nelle varie organizzazioni.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi
contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d
della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale
federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica,
in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006
presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi
dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi
riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti
al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il
nuovo diritto.
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1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette
dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda
altrimenti.
2.
V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, all'art. 50 e all'art. 52 PA.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.
5.
Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato la
mancanza di dettagli nel racconto del ricorrente, nonché la natura
sbrigativa, stringata e generica delle sue affermazioni, ritenendo, di
conseguenza, i motivi d'asilo presentati dall'insorgente come
inverosimili. Egli non sarebbe, infatti, stato in grado di descrivere
dettagliatamente il proprio ruolo in seno alla C._______, affermando,
da un lato, di essere membro attivo e di organizzare delle
manifestazioni, dall'altro lato, di occuparsi del reclutamento delle
persone che potrebbero difendere la causa della summenzionata
organizzazione. Inoltre, il racconto dei fatti accaduti il (...) sarebbe
generico ed inconsistente e privo di dettagli sul proprio
comportamento. Per di più, l'UFM ha rilevato l'incomprensibilità delle
allegazioni presentate solo in corso di seconda audizione in merito ad
una seconda visita della polizia a casa del ricorrente il giorno dopo la
manifestazione. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di un
rientro in Patria, il ricorrente non rischierebbe di essere esposto
concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art.
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3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine,
l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e
possibile.
6.
6.1 Nel gravame, l'insorgente ha rilevato di essere stato membro della
C._______ e di avere assistito, durante la manifestazione del (...), a
degli scontri tra la polizia ed i suoi compagni, fermati in seguito dalle
forze armate. Egli sarebbe riuscito a nascondersi e rientrando a casa,
avrebbe appreso di essere stato ricercato dalla polizia. Per paura di
subire la stessa sorte dei suoi compagni, avrebbe deciso di lasciare la
città. L'insorgente ha, altresì, ritenuto le proprie affermazioni tutt'altro
che infondate, presentando, come mezzo di prova dell'autenticità del
suo racconto, l'originale di un certificato di servizio sindacale rilasciato
il (...) dalla C._______, il quale testimonierebbe la propria attività
presso tale organizzazione. Di conseguenza, tornando in Niger, si
esporrebbe al rischio di essere arrestato dalla polizia, senza possibilità
di un equo processo, rischiando così di essere imprigionato per tanti
anni.
6.2 Nello scritto del 14 giugno 2006, l'insorgente ha ritenuto che i
documenti presentati attesterebbero, in maniera inequivocabile, la sua
partecipazione effettiva e costante all'Unione studentesca nonché a
manifestazioni sindacali ed il suo impegno politico nelle varie
organizzazioni. Inoltre, egli ha ribadito il pericolo attuale serio e
concreto per la sua incolumità in caso di rientro in patria.
7.
7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
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7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili,
cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
8.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità
inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in
materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche
ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso.
In particolare, codesto Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo,
esprimendosi in modo palesemente vago, generico e lacunoso, ragion
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal
proposito, basti rilevare - quale esempio esaustivo - che il ricorrente
non ha saputo indicare con precisione gli avvenimenti del (...), in
particolare il proprio comportamento prima, durante e dopo l'asserita
manifestazione. Egli ha, infatti, dichiarato, in modo sbrigativo, di avere
incitato, all'arrivo delle forze dell'ordine, i propri compagni a rimanere
nel giardino e di essere fuggito quando le autorità avrebbero intimato i
partecipanti a salire sulle vetture di polizia (cfr. verbale d'audizione del
23 gennaio 2004 pag. 8). Inoltre, l'insorgente ha affermato che quattro
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suoi colleghi sarebbero stati fermati dalla polizia, ma è stato in grado
di indicare il nome di un solo detenuto (I._______; cfr. ibidem). Per di
più, non ha reso credibile la ragione per cui la polizia lo avrebbe
cercato nella propria abitazione solo poche ore dopo la sua fuga dalla
manifestazione, supponendo che I._______ lo avrebbe tradito (cfr.
verbale d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 9). A fronte di tale
circostanza, v'è ragione di concludere che tutti gli avvenimenti correlati
all'asserito arresto dei quattro complici sono altrettanto inverosimili e
inconsistenti. A conferma dell'inverosimiglianza di tali avvenimenti,
aggiungasi che i documenti presentati dall'insorgente nulla
comprovano o apportano a sostegno di quanto asserito dal medesimo.
Infatti, per quanto attiene ai due certificati, codesto Tribunale tiene a
sottolineare che essi contengono delle semplici allegazioni di parte,
delle quali il ricorrente - come sopraevocato - non ha dimostrato in
alcun modo la loro verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere
che non meritano alcuna considerazione. Dall'altro lato, le due tessere
relative all'G._______ riportano un timbro che non continua sulle foto
del ricorrente, peraltro chiaro segno di apposizione posteriore di una
foto sulle tessere. Le foto sono, inoltre, presumibilmente riciclate da un
altro documento, in quanto vi figura un timbro diverso da quello della
tessera stessa. Inoltre, il certificato del 10 febbraio 2004 come pure i
documenti del (...) nonché del (...) e del (...) non hanno alcun valore
probadorio, giacché non redatti su carta ufficiale e privi di intestazioni,
come pure riferimento agli organi preposti all'emanazione degli stessi.
In siffatte circostanze, non soccorre pertanto il ricorrente l'allegazione
secondo cui i documenti presentati sarebbero prova del suo grande
coraggio e lo spirito di abnegazione nella lotta per le libertà
fondamentali politiche e della persona in Niger (cfr. scritto del 13
giugno 2006 pag. 2). Per di più, l'insorgente ha dichiarato che
appartenenti al suddetto movimento, con ruoli importanti all'interno
della G._______, arrestati durante la manifestazione dell'(...),
sarebbero stati rilasciati dopo una settimana di detenzione (cfr. verbale
d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 9). Non si comprende, perciò,
perché il ricorrente rischierebbe, secondo le proprie dichiarazioni, di
essere imprigionato senza equo processo, in caso di rientro in patria
(cfr. verbale d'audizione 23 gennaio 2004 pag. 10 e gravame pag. 2).
Alla luce dell'inverosimiglianza dei fatti addotti e dell'impertinenza,
nonché della nullità dal punto di vista probatorio dei documenti
presentati, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa
beneficiare in patria di un equo processo in relazione ad eventuali
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accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono di per
sé avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi.
9.
Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Niger
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr.,
RS 142.20).
11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le
ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun
serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso
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di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire
un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi
e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi
della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la
situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa
sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione
(GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi
riferimenti).
11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di
diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
12.
Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti
in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine
(art. 83 cpv. 4 LStr.).
13.
13.1 Come noto, in Niger non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da
questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto
ragionevolmente esigibile.
13.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata
che lo stesso è giovane e ha una buona formazione scolastica (cinque
anni di scuola elementare, quattro anni di scuola media e tre anni di
liceo; cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 4 D2c). Non
emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi
medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Inoltre, il ricorrente ha
dichiarato che i suoi genitori ed i suoi fratelli risiederebbero ancora in
Patria, a D._______ (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2004
pag. 4 D/2b e del 16 dicembre 2003 pag. 2 D12). Vi è dunque motivo
di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive
possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Niger.
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13.3 Inoltre, nonostante l'autore del gravame risieda in Svizzera dal
2003 ed abbia presentato una domanda d'asilo sei anni fa, non si
giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione
personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata,
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come
pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di
questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al
Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona
soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo
di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per
conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente
esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di
specie.
13.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.
14.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti,
l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
15.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice
unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
16.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono
computate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il
25 ottobre 2004.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 10
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 25 ottobre 2004, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- J._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Chiara Piras
Data di spedizione:
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