Corte IV
D-3751/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 7 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia, alias
B._______, Repubblica popolare Cinese, alias
C._______, Repubblica popolare Cinese,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 5 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3751/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
6 aprile 2009 in Svizzera,
il verbale d'audizione del 15 aprile 2009 (audizione sommaria al
Centro di registrazione e di procedura di Chiasso [di seguito: Centro]),
in cui il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Repubblica
popolare Cinese (di seguito: Cina), da dove sarebbe espatriato il
22 marzo 2009, poiché sarebbe stato discriminato e torturato dalla
popolazione locale e da ultimo dalle milizie cinesi,
l'analisi LINGUA effettuata il 5 maggio 2009 e il relativo rapporto del
27 maggio 2009 dell'esaminatore che l'ha effettuata,
il verbale d'audizione del 3 giugno 2009, in occasione del quale al
richiedente è stato conferito il diritto di essere sentito sulle risultanze
del rapporto LINGUA, nonché in merito all'applicazione
dell'art. 32 cpv. 2 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31),
la decisione dell'UFM del 5 giugno 2009, notificata all'interessato il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 10 giugno 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda
altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito nei
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nella decisione del 5 giugno 2009, l'UFM ha considerato che, in
virtù delle risultanze del rapporto sull'esame LINGUA, il richiedente ha
ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, essendo emerso che la sua
socializzazione si sarebbe compiuta molto probabilmente nella
Mongolia dell'Ovest e non ad Hami in Cina,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Mongolia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non aver ingannato le autorità svizzere, ribadendo di
essere cittadino della Cina d'etnia mongola; che, inoltre, contesterebbe
l'esame LINGUA, in quanto non avrebbe tenuto conto della sua scarsa
formazione scolastica nonché si sarebbe indirizzato su domande che
richiederebbero una cultura che non avrebbe e quindi non gli avrebbe
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consentito di dare tutte le informazioni possibili in merito alla vita
quotidiana ad Hami; che, peraltro, non avrebbe avuto l'occasione di
leggere più a fondo le domande postegli per poter così chiarire certe
lacune nonché di verificare quanto riferitogli nell'audizione del
3 giugno 2009, quando il contenuto dell'esame LINGUA gli sarebbe
stato esposto in modo molto sintetico e troppo astratto per far sì che
riuscisse a poter dare tutte le spiegazioni necessarie; che, in aggiunta,
confermerebbe di conoscere la città di Hami soltanto con tale nome e
di non essere d'etnia uguri; che, per di più, le domande postegli
sarebbero state formulate in modo molto veloce e complesso; che,
infine, saprebbe il cinese, in quanto avrebbe compilato il foglio dati
personali in lingua cinese,
che, inoltre, il ricorrente ha chiesto che prevalga l'interesse alla tutela
dei diritti umani ed alla protezione dalle persecuzioni sulle ragioni che
legittimerebbero un respingimento della sua domanda d'asilo, giacché,
in caso di rientro in Cina, sarebbe esposto a gravi pregiudizi,
che, in conclusione, l'insorgente ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo
nonché la concessione dell'asilo e, in via sussidaria, l'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente inganna le autorità sulla propria
identità e tale fatto è stabilito dai risultati dell'esame dattiloscopico o
da altri mezzi di prova,
che l’esame LINGUA va sussunto al mezzo di prova dell’informazione
giusta l’art. 12 lett. c PA (v. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 14,
tuttora applicabile); che esso soggiace al libero apprezzamento delle
prove e costituisce peraltro un mezzo idoneo a dimostrare l’inganno
sull’identità ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi (GICRA 1999 n. 19 e
n. 20 e GICRA 1998 n. 34) e, dunque, a giustificare la pronuncia di una
decisione di non entrata nel merito di una domanda d’asilo; che è
tuttavia consentito ammettere un inganno sull’identità solo allorquando
l’esame LINGUA consenta d’escludere inequivocabilmente che il
richiedente l’asilo provenga dal Paese di cui sostiene di possedere la
cittadinanza (GICRA 2004 n. 4),
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che il ricorrente ha censurato lo svolgimento dell'esame LINGUA,
segnatamente in relazione alla prospettazione del contenuto
essenziale dell'esame ed alla facoltà d'esprimersi al riguardo,
dichiarando che il contenuto dello stesso gli sarebbe stato esposto in
modo molto sintetico e troppo astratto nonché non avrebbe avuto
l'occasione di leggere più a fondo le domande postegli,
che, ai sensi dell'articolo 36 cpv. 2 LAsi, in vista di una decisione ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi, al ricorrente è concesso il diritto di
essere sentito,
che, in tale ambito, il ricorrente è stato sentito su tutti i punti
dell'esame LINGUA che l'UFM ha successivamente utilizzato nella sua
decisione di non entrata nel merito (cfr. audizione del 3 giugno 2009),
che, pertanto, l'insorgente ha potuto correttamente esercitare il proprio
diritto di essere sentito in relazione ai punti rilevanti della decisione
presa dall'UFM ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi,
che, dalle risultanze dell'esame LINGUA contenute nel rapporto del
27 maggio 2009, da un lato, è emerso con certezza che la
socializzazione del ricorrente è stata compiuta in un ambiente
mongolo, molto probabilmente nella Mongolia occidentale, e dall'altro,
è stato escluso con altrettanta certezza che la stessa non sia avvenuta
ad Hami in Cina (cfr. rapporto LINGUA del 27 maggio 2009 pag. 1
[A 11/8 agli atti]),
che, infatti, l'esaminatore (cognito, in particolare, della lingua mongola
con profonde conoscenze dei vari dialetti della Mongolia [cfr. agli atti])
ha indicato che le caratteristiche linguistiche dell'insorgente rilevano
dalla lingua dialettale parlata nella Mongolia occidentale, quale
segnatamente il Khalkh dell'ovest (cfr. rapporto LINGUA del
27 maggio 2009 pag. 5 [A 11/8 agli atti]); che, nonostante il ricorrente
abbia sostenuto di aver vissuto dalla nascita fino al 23 marzo 2009 ad
Hami in Cina (cfr. verbale d'audizione del 15 aprile 2009), il suo modo
di esprimersi non presenta, inoltre, alcun tratto caratteristico della
lingua parlata in Cina, di cui egli non conosce nemmeno la parola
"shan", ovvero montagna, peraltro, aggiunta a quasi ogni nome di
montagna (cfr. rapporto LINGUA del 27 maggio 2009 pag. 3
[A 11/8 agli atti]),
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che, inoltre, l'insorgente, non è stato in grado di dimostrare di avere
delle conoscenze particolari della zona di Hami, come è emerso dal
rapporto dell'esame LINGUA, in cui l'esaminatore ha segnalato che
egli non ha saputo indicare, a titolo d'esempio, la montagna Qarliq
Shan, che, con un'altezza di 4900 metri ed a soli 50 chilometri da
Hami, è certamente visibile; che egli avrebbe quindi dovuto essere in
grado di esporre l'esistenza di una montagna nelle vicinanze di Hami,
oppure avrebbe almeno dovuto indicare la catena montuosa del Tien
Shan di cui fa parte la suddetta montagna (cfr. rapporto LINGUA del
27 maggio 2009 pag. 3 [A 11/8 agli atti]),
che, d'altronde, il ricorrente - sia in occasione del diritto di essere
sentito, sia in sede di ricorso - non ha fatto valere alcun argomento o
mezzo di prova suscettibile di contestare la fondatezza dell'esame
LINGUA così come delle risultanze dello stesso,
che, in particolare, l'insorgente non ha sollevato alcuna censura tranne
la generica allegazione di non essere formato adeguatamente e quindi
di non poter conoscere “la cultura e altre cose” (cfr. audizione del
3 giugno 2009 pag. 2 e ricorso); che, di conseguenza, non è stato in
grado di fornire alcuna spiegazione plausibile per la sua ignoranza
socioculturale, geografica e linguistica della zona di Hami,
che non v'è quindi motivo di censurare le conclusioni a cui è giunto
l'esaminatore nel rapporto LINGUA del 27 maggio 2009, e neppure di
scostarsi dalla decisione dell'UFM qui impugnata che rettamente si
fonda su tali conclusioni,
che, in virtù delle emergenze processuali, ne discende che l’UFM ha
rettamente considerato siccome adempiti i presupposti per la
pronuncia di una decisione di non entrata nel merito ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. b LAsi per inganno sull'identità giusta
l'art. 1a lett. a dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311),
che, pertanto, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
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Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del
carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata
d'ufficio; che, tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo
dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta
l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale
D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; WALTER KÄLIN, Grundriss
des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262);
che si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c
PA,
che, avendo il ricorrente violato l'obbligo di collaborare segnatamente
con riferimento all'indicazione della sua vera cittadinanza, a lui senza
dubbio nota, non spetta alle autorità in materia d'asilo determinare il
vero Paese d'origine dell'insorgente ed eventuali ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento verso suddetto Paese,
che, nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione
di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del
ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di
respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto
nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
che, in siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere
esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un
trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105;
GICRA 1996 n. 18),
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che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è
ammissibile,
che, d'altronde, in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStr, avendo dissimulato
la sua nazionalità, il ricorrente ha reso impossibile la ricerca di pericoli
concreti e suscettibili di minacciarlo nel suo effettivo Paese d'origine,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo
Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle spese
processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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