B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-375/2013
S e n t e n z a d e l 2 8 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Algeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013 / N [...].
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la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
(...);
il verbale di audizione del 7 gennaio 2013 (di seguito: verbale 1) e del
16 gennaio 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'UFM del 16 gennaio 2013, notificata oral-
mente all'interessato il medesimo giorno (cfr. risultanze processuali), con
la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai
sensi dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione
dell'allontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 23 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico
raccomandato);
la copia dell'incarto dell'UFM, trasmessa via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 24 gennaio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di chiedere asilo
in Svizzera per cercare un lavoro ed un futuro migliore; che egli ha
espressamente affermato di non avere altri motivi o problemi in Patria e
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che qualora avesse avuto un impiego vi sarebbe rimasto (cfr. verbale 1,
p. 7 e verbale 2, pp. 3-4);
che, nella decisione del 16 gennaio 2013, ai quale si rinvia, l'UFM ha os-
servato che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai
sensi dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla
Svizzera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'autore del gravame ha allegato che, nonostante durante
le audizioni avesse dichiarato di chiedere asilo in Svizzera unicamente
per ragioni legate al mercato del lavoro, in realtà i motivi che lo avrebbero
spinto a lasciare l'Algeria sarebbero anche altri; che, segnatamente, egli
avrebbe chiesto un prestito di 13'000 Euro ad un conoscente per ragioni
commerciali; che, attualmente, il suo creditore oltre ad averlo denunciato
lo minaccerebbe di morte; che, in conclusione, il medesimo ha chiesto
l'annullamento della decisione impugnata, la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per il proseguo dell'istruttoria relativa alla sua
domanda di asilo; che ha altresì presentato una domanda di esenzione
dal versamento anticipato delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di perse-
cuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, per-
tanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agi-
re umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate uni-
camente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b);
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che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere e-
sposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origine,
a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente è legata esclusivamente
a ragioni di tipo economico, ovvero alla volontà di trovare un lavoro e un
futuro migliore (cfr. verbale 1, p. 7 e verbale 2, pp. 3-4); che tali motivi,
come manifestamente riconoscibile, non rientrano, in tutta evidenza, nella
definizione di persecuzione in senso lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che il motivo di fuga, aggiunto in sede di ricorsuale, relativo alla persona
in Patria con la quale egli avrebbe avuto dei problemi, è palesemente una
spiegazione dell'ultima ora, per nulla circostanziata e dettata dai bisogni
di causa; che, del resto, non si vede per quale motivo il ricorrente avreb-
be dovuto sottacerla durante le precise interrogazioni in merito nelle due
audizioni;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Algeria possa essere confrontato al rischio reale ed imme-
diato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre
1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105);
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che, per di più, la situazione, in Algeria, non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e p. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
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5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che egli è giovane, possiede una formazione scolastica di base (cfr. ver-
bale 1, p. 4 e verbale 2, p. 2), ha una certa esperienza professionale nel
(...) (cfr. ibidem) e delle conoscenze linguistiche in francese
(cfr. verbale 1, p. 4); che, inoltre, il medesimo dispone di un'importante re-
te sociale in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli e altri
parenti (cfr. verbale 1, p. 5 e verbale 2, pp. 2-3); che, infine, il ricorrente
non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute
che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. sulla proble-
matica DTAF 2009/2, consid. 9.3.2 p. 21), senza che da un esame d'uffi-
cio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera
per motivi medici;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12
pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possi-
bile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spe-
se processuali è divenuta senza oggetto;
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che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: