B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3755/2019
Sen t en z a d e l l ’ 8 o t t o b r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Hans Schürch (presidente del collegio),
Daniele Cattaneo, Gérard Scherrer,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato (…),
Iran,
patrocinato dal signor Massimiliano Minì,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 12 luglio 2019 / N (…).
D-3755/2019
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino iraniano con ultimo domicilio a B._______, nella re-
gione di Esfahan, è espatriato nell'estate 2016 e dopo un soggiorno in Gre-
cia è entrato in Svizzera il 21 maggio 2019, dove il 28 maggio 2019 ha
depositato domanda d'asilo (cfr. verbale del rilevamento dei dati personali
del 5 giugno 2019, pag. 4 seg.).
B.
Sentito approfonditamente sui motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato in
sostanza e per quanto qui di rilievo di essere espatriato per le minacce
proferite da uno zio nei suoi confronti per aver avuto una relazione con una
donna sposata. Altresì, egli avrebbe ricevuto un avviso del tribunale in cui
gli veniva richiesto di presentarsi. Il richiedente non sarebbe tuttavia a co-
noscenza di un'eventuale sentenza e condanna (cfr. verbale d'audizione
del 3 luglio 2019 [di seguito: verbale], D48 segg.). A sostegno della sua
domanda d'asilo egli ha presentato la copia della sua carta di nascita.
C.
L'11 luglio 2017 il rappresentante legale dell'interessato ha espresso un
parere in merito alla bozza di decisione della Segreteria di Stato della mi-
grazione (di seguito: SEM) del 10 luglio 2019 ed ha allegato la copia di due
avvisi di comparizione del Tribunale.
D.
Con decisione del 12 luglio 2019, notificata al richiedente il medesimo
giorno (cfr. atto 33/1), la SEM ha respinto la succitata domanda d'asilo e
pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo
ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione
dell'allontanamento.
E.
In data 23 luglio 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
24 luglio 2019), il ricorrente è insorto contro la summenzionata decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale), chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impu-
gnata, la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruzione
e per un nuovo esame delle allegazioni ai fini del riconoscimento della qua-
lità di rifugiato. In subordine conclude alla concessione dell'ammissione
provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha al-
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tresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della di-
spensa dalle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse
e spese.
Allegati:
– la copia dell'ordine di comparizione del (…) 2016 ([…] secondo il calen-
dario persiano);
– la copia dell'ordine di comparizione del (…) 2016 ([…] secondo il calen-
dario persiano);
– la copia della sentenza del Tribunale Penale di C._______, Sezione
(…), del (…) 2017 ([…]).
F.
Con decisione incidentale del 25 luglio 2019 il Tribunale ha invitato il ricor-
rente a regolarizzare il gravame tramite la sottoscrizione dello stesso in
originale entro un termine di 7 giorni. Il 26 luglio 2019 (data d'entrata: 29 lu-
glio 2019) l'insorgente ha trasmesso al Tribunale duplice copia dell'atto ri-
corsuale con firma autografa.
G.
Il 29 luglio 2019 il Tribunale ha trasmesso alla SEM un esemplare del ri-
corso ed una copia della sentenza di condanna dell'insorgente invitandola
a prendere posizione in merito. La SEM ha trasmesso le proprie osserva-
zioni con scritto del 14 agosto 2019 ed ha proposto la reiezione del gra-
vame.
H.
Con replica del 30 agosto 2019 l'insorgente ha trasmesso una copia di una
copia autenticata della sentenza originariamente inoltrata in sede ricor-
suale e chiesto al Tribunale un termine per poter produrre l'originale.
I.
Con ordinanza del 12 settembre 2019 il Tribunale ha invitato il ricorrente a
trasmettere, entro il 27 settembre 2019, l'originale della suddetta copia au-
tenticata.
J.
Il 20 settembre 2019 il ricorrente ha inviato al Tribunale due rapporti medici
del 16 e del 18 settembre 2019 dal quale risulta che egli è stato visitato e
curato per un ascesso sul ginocchio sinistro e un ascesso dentale.
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Pagina 4
K.
Il 24 settembre 2019 il ricorrente ha trasmesso al Tribunale l'originale della
sentenza autenticata che avrebbe fatto pervenire dal Paese d'origine.
L.
Con scritto del 1° ottobre 2019 (cfr. risultanze processuali; data d’entrata:
2 ottobre 2019), l'insorgente ha inviato al Tribunale tre ulteriori certificati
medici, rispettivamente del 19 settembre 2019, del 23 e del 26 settem-
bre 2019, inerente i controlli e le cure mediche ricevute per l'ascesso al
ginocchio sinistro.
M.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti
(art. 6 LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma – dopo
la regolarizzazione del 26 luglio 2019 (cfr. supra lett. F) – e al contenuto
dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
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Pagina 5
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'ina-
deguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribu-
nale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle con-
siderazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni
delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato inverosimili i motivi
d'asilo del richiedente in quanto le allegazioni non sarebbero sufficiente-
mente motivate. Segnatamente, egli – oltre alla richiesta di comparizione –
non avrebbe saputo dire che cosa ci fosse scritto sull'avviso del tribunale.
Per quanto concerne la denuncia, tutto quello che l'interessato saprebbe
sarebbe stato esclusivamente riportato dalla ragazza e non avrebbe rice-
vuto alcun atto prodotto dalle autorità iraniane nei suoi confronti. Infine,
anche le allegazioni in merito alle minacce ricevute dallo zio non sarebbero
sufficientemente sostanziate, il resoconto sarebbe infatti stereotipato. Nep-
pure il parere in merito alla bozza di decisione avrebbe permesso alla SEM
una diversa valutazione, in particolare, i mezzi di prova forniti, ovvero i due
avvisi di comparizione, non soddisferebbero alle condizioni di verosimi-
glianza dell'art. 7 LAsi poiché facilmente acquistabili. Altresì, essendo delle
fotocopie, non sarebbero adeguati per dimostrare un'eventuale persecu-
zione poiché potrebbero essere facilmente manipolabili e confezionabili.
Egli avrebbe poi dichiarato in sede di audizione di aver ricevuto un solo
documento, non due o più. Infine, l'autorità inferiore considera alquanto
sorprendente il fatto che egli si sia attivato per ottenerne le copia solo una
volta preso atto del contenuto del progetto della decisione.
3.2 Nel gravame, il ricorrente ritiene anzitutto che la SEM abbia effettuato
una valutazione parziale ed inesatta dei fatti giuridicamente determinanti.
In particolare, i mezzi di prova non sarebbero stati adeguatamente consi-
derati in sede d'audizione, l'insorgente avrebbe già preannunciato l'esi-
stenza di mezzi di prova probabilmente rilevanti, egli avrebbe inoltre richie-
sto del tempo per potersi fare trasmettere i mezzi di prova annunciati. Al-
tresì, la loro natura ed il loro contenuto sarebbe stato descritto dettagliata-
mente. La SEM non avrebbe tuttavia atteso l'arrivo di tali documenti origi-
nali, di conseguenza l'autorità non avrebbe potuto valutarne l'effettivo im-
patto. In seguito, il ricorrente contesta la pretesa inverosimiglianza delle
sue allegazioni. Egli sarebbe riuscito ad ottenere la copia della sentenza di
condanna da parte del Tribunale di C._______. Altresì, per quanto con-
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Pagina 6
cerne le minacce da parte dello zio, la SEM non avrebbe analizzato l'ap-
partenenza del parente al Sepah, né la concessione dell'asilo al fratello
dello sposo della ragazza con cui egli avrebbe avuto la relazione.
3.3 Con risposta al ricorso, la SEM osserva che il mezzo di prova prodotto
in sede ricorsuale non permette una diversa valutazione della fattispecie.
La sentenza è stata prodotta soltanto in copia e sarebbe facilmente con-
traffatta. Altresì, la stessa non riporterebbe alcun timbro o firma da parte
delle autorità iraniane che potrebbe certificarne l'autenticità. Infine, il ricor-
rente avrebbe ripetutamente dichiarato di necessitare l'intervento di un av-
vocato per ottenere la sentenza; tuttavia, stando alla fotocopia inoltrata ri-
sulterebbe essere stato difeso da un avvocato nel procedimento. Secondo
la prassi iraniana inoltre, indipendentemente dall'impossibilità di notificare
all'imputato la sentenza, il suo avvocato vi avrebbe avuto accesso sin
dall'emanazione. Di conseguenza, mal si spiegherebbe come mai l'insor-
gente non sia mai venuto a conoscenza del contenuto della sentenza e non
se ne sia interessato per più di due anni.
3.4 In sede di replica, il ricorrente produce la copia di una copia autenticata
della sentenza del Tribunale di C._______ e al fine di avvalorare le circo-
stanze che lo avrebbero portato alla produzione della sentenza a suo ca-
rico allega il rapporto dell'Organizzazione Svizzera di Aiuto ai Rifugiati
(OSAR, Iran: accès aux documents relatifs à la procédure pénale, Berna,
25.03.2019) dal quale risulta che una copia non certificata senza timbro
ufficiale può essere emessa dal cancelliere. In seguito, rileva che la madre
non versa in una condizione economica tale da permetterle di pagare un
legale e soltanto con l'aiuto dell'insorgente – tramite un servizio di trasferi-
mento di denaro internazionale (Western Union) – avrebbe potuto far fronte
alle spese legali per ottenere le copie della sentenza del Tribunale. Infine,
egli spiega la sua impossibilità a potersi attivare prima del suo arrivo in
Svizzera per ottenere il documento con le sue precarie condizioni in cui
versava in Grecia e con la difficoltà ad ivi accedere ad una rappresentanza
legale attrezzata e organizzata.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera.
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Pagina 7
4.1 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza,
sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona-
lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni
politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di
rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni,
contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna,
incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere
considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il
richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di
essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda
le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è
indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da
prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur
nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il
giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica
della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista
oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
D-3755/2019
Pagina 8
5.
Nella fattispecie, il Tribunale ritiene innanzitutto che le dichiarazioni del ri-
corrente in merito alla denuncia ed al conseguente procedimento penale
sfociato in una condanna a 10 anni di carcere ed a 100 frustate non sono
verosimili.
5.1 In primo luogo, per quanto riguarda la convocazione in Tribunale, in
sede di audizione il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto soltanto una
convocazione (cfr. verbale, D50 e D58). Tuttavia, con il parere sulla bozza
di decisione egli ha trasmesso ben due convocazioni. Già per questa im-
portante incongruenza – la tempistica di ottenimento piuttosto sorpren-
dente – vi sono dei seri dubbi che l'interessato sia stato effettivamente con-
vocato. Invero, non vi sono motivi che giustifichino il fatto che la madre, pur
avendo ricevuto un secondo avviso, non abbia informato il ricorrente. Al-
tresì, le convocazioni sono state fornite soltanto in copia malgrado il ricor-
rente si sia dichiarato più volte impegnato a far pervenire gli originali in
possesso della madre (cfr. ricorso pag. 6; verbale, D70). Tale mancanza
risulta tanto più incomprensibile, sorprendente e ingiustificata se si tiene
conto del fatto che l'insorgente ha fornito la copia autenticata in originale
della sentenza del Tribunale di C._______.
In seguito, non più verosimile risulta essere il fatto che sia stato effettiva-
mente aperto un procedimento penale nei confronti del ricorrente, rispetti-
vamente che egli sia stato condannato. Vi sono invero fondati motivi di ri-
tenere che tali allegazioni sono fondate su un mezzo di prova falso o falsi-
ficato. In primo luogo, appare contrario alla logica dell'agire e risulta poco
comprensibile, il fatto che l'insorgente essendo stato condannato il
(…) 2017 ([…] calendario persiano) e pur avendo avuto un avvocato difen-
sore non si sia informato per conoscere il contenuto del giudizio per oltre
due anni e mezzo. Altresì, non risulta neppure credibile il fatto che, in as-
senza dell'insorgente, la sentenza non sia stata comunicata alla famiglia,
rispettivamente all'avvocato (cfr. OSAR, Iran: accès aux documents relatifs
à la procédure pénale, Berna, 25.03.2019, pag. 3 par. 2). In secondo luogo,
nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha dichiarato di aver bisogno
di un avvocato al fine di ottenere una copia della sentenza (cfr. verbale,
D11, D70). Tuttavia tale copia è stata fornita in sede ricorsuale senza al-
cuna informazione sul suo ottenimento e senza neppure menzionare l'in-
tercedere di un avvocato. In sede di replica l'insorgente ha a questo pro-
posito giustificato, adducendo che come descritto dal succitato rapporto
dell'OSAR, in alcuni casi il Tribunale potrebbe emettere una copia non cer-
tificata e senza timbro ufficiale. Tuttavia, tale dichiarazione non fornisce di
nuovo alcuna spiegazione in merito all'ottenimento della copia fornita in
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Pagina 9
sede ricorsuale, ma al contrario solleva ulteriori dubbi sulla provenienza di
tale documento dal momento che il rapporto riporta anche che i famigliari
non possono richiedere al Tribunale il rilascio di una copia del giudizio (cfr.
OSAR, rapporto citato, pag. 3 par. 2). In seguito, si rileva che in medesima
sede, il ricorrente ha trasmesso al Tribunale una copia della copia autenti-
cata della sentenza. La stessa riporta i timbri della cancelleria del tribunale
e dell'Avv. D._______, il legale incaricato dalla madre dell'insorgente grazie
all'aiuto finanziario fornito dall'interessato tramite Western Union (peraltro
trasferimento non provato agli atti). Con il medesimo scritto l'interessato si
è pure dichiarato intenzionato a trasferire l'originale della copia autenticata.
Il Tribunale gli ha pertanto fissato un termine al 27 settembre 2019 per for-
nire tale documento in originale. Con scritto del 24 settembre 2019, il rap-
presentante legale ha trasmesso al Tribunale "l'originale della sentenza au-
tenticata che il richiedente ha fatto pervenire dal suo Paese d'origine".
Dall'analisi di tale documento tuttavia, risulta indubbiamente che questo
documento non corrisponde alla copia fornita il 30 agosto 2019. Invero,
non riporta i timbri della cancelleria del tribunale e dell'Avv. D._______ sulla
parte sinistra in basso e due firme, ma bensì riporta un timbro ad inchiostro,
un timbro in rilievo ed una sola firma sulla parte inferiore destra del docu-
mento. Lo scritto del 24 settembre 2019 non fornisce informazioni in merito
a tale marcante differenza, ma bensì presenta come identici i due docu-
menti. Altresì, vi è pure da chiedersi il motivo per il quale non è stata nep-
pure stata trasmessa la busta d'invio di questo documento, ciò che avrebbe
per lo meno potuto fornire indicazioni sul Paese di provenienza del docu-
mento. Di conseguenza, a questo Tribunale non è dato sapere né il motivo
per il quale l'insorgente non ha fornito l'originale del documento trasmesso
il 30 agosto 2019 né se questo documento fornito il 24 settembre 2019 sia
effettivamente stato autenticato nel Paese di origine del ricorrente. Alla luce
delle suesposte considerazioni, vi è modo di dubitare dell'originalità della
sentenza dal momento che ne ha fornito due copie autenticate completa-
mente diverse e senza spiegazione alcuna.
Infine, va rilevato che la plausibilità degli eventi narrati, ad essa sola, non
li rende verosimili.
5.2 Infine, come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, le minacce dello zio non
risultano sufficientemente sostanziate. Da una parte egli non è stato in
grado di spiegare in che modo l'appartenenza del parente allo Sepah
possa essere rilevante, in particolare come sia possibile che egli abbia po-
tuto avere un'influenza nel presunto procedimento penale. In secondo
luogo le minacce stesse risultano essere stereotipate. Il ricorrente ha sem-
plicemente detto di essere stato minacciato di morte o di essere messo in
D-3755/2019
Pagina 10
galera e che lo zio non l'ha lasciato raccontare la sua versione (cfr. verbale,
D50, D79).
La verosimiglianza delle allegazioni non risulta essere data per l'unico mo-
tivo che la stessa sia plausibile. Invero, la plausibilità di tali avvenimenti
non risulta essere messa in dubbio nella fattispecie. Tuttavia, l'interessato
non è riuscito a rendere verosimile di essere, per questo motivo, stato con-
dannato a 10 anni di detenzione.
6.
A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva ad ogni modo che un'eventuale
condanna non risulterebbe rilevante in materia d'asilo poiché non rientre-
rebbe in uno dei motivi enunciati esaustivamente all'art. 3 LAsi.
7.
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non sod-
disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi e nemmeno
quelle di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
8.
8.1 Nella propria decisione la SEM, dopo aver pronunciato l'allontana-
mento del richiedente, ha considerato l'esecuzione dello stesso ammissi-
bile, ragionevolmente esigibile e possibile.
8.2 Nel gravame, l'insorgente avversa anche tale assunto. In particolare
ritiene che i 100 colpi di frusta a cui sarebbe stato condannato non sareb-
bero compatibili con l'art. 3 CEDU e la Conv. tortura e l'esecuzione dell'al-
lontanamento dovrebbe dunque essere considerata inammissibile ed egli
dovrebbe essere ammesso provvisoriamente in Svizzera.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
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Pagina 11
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio
dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia am-
missibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non
adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione
provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della
prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un
ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24
consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione
dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4).
A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è am-
missibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto in-
ternazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esau-
risce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di di-
ritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 di-
cembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o ren-
dere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF
2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esi-
stenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiu-
dizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova
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Pagina 12
applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso l'Iran è dunque ammis-
sibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione
sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30).
In siffatte circostanze – ed in particolare non avendo il ricorrente reso ve-
rosimile di essere stato condannato a 10 anni di carcere ed a 100 colpi di
frusta – non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio per-
sonale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese
d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3
Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico
internazionale nonché della LAsi.
10.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la
violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della
qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che
fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata.
Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento
comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non
potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che
sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente
e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino
alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono
l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di
alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a
concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale
incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli
aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero
in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
Nel caso in disamina, il Tribunale rileva che il ricorrente non ha contestato
l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Dagli atti non risultano nep-
pure elementi per scostarsi dalla valutazione della SEM.
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Invero, da una parte, in Iran non vige attualmente una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nella totalità del territorio nazionale. Mentre d'altra parte non
risultano neppure esservi degli ostacoli di tipo individuale. Il ricorrente è
giovane, con solida esperienza professionale nell'azienda di famiglia e con
una buona rete sociale in Patria (cfr. verbale, D17 seg.).
Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi
di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua perma-
nenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e rela-
tivi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). Invero, l'ascesso dentale e
quello al ginocchio sinistro, risultano essere stati medicalmente curati – per
quest'ultimo è stata prescritta una cura giornaliera di controllo, senza più
l'assunzione di antibiotici (cfr. rapporto medico del 26 settembre 2019) – e
non rappresentano pertanto delle problematiche valetudinarie gravi, ne-
cessitanti la sua permanenza su suolo elvetico. In considerazione di quanto
precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile
nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI).
10.2 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStrI). Infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi
e DTAF 2008/34 consid. 12).
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.3 Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento
la decisione dell'autorità inferiore va confermata.
11.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
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13.
Ritenute le allegazioni ricorsuali non sprovviste di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è accolta (art. 65 cpv. 1 PA). Non sono
prelevate spese processuali.
14.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso
in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci-
fra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è accolta. Non vengono prelevate spese
processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Hans Schürch Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: