B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3758/2013
S e n t e n z a d e l 4 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 giugno 2013 / N (...).
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Visto
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
14 giugno 2013;
i verbali di audizione del 21 giugno 2013 (di seguito: verbale 1) e del
28 giugno 2013 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 28 giugno 2013, notificata oralmente all'interessato il medesimo
giorno (cfr. avviso di notifica e ricevimento agli atti), con la quale detto
Ufficio non è entrato nel merito della domanda di asilo ai sensi
dell'art. 32 cpv. 1 della Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) ed ha pronunciato l'allontanamento, nonché l'esecuzione dell'al-
lontanamento del richiedente dalla Svizzera;
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 1° luglio 2013 (cfr. timbro del plico rac-
comandato; data d'entrata: 2 luglio 2013);
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta via fax al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che, tuttavia, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel meri-
to ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi, l'oggetto suscettibile di essere impu-
gnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo,
che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa;
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che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale implicita tendente alla
concessione dell'asilo è inammissibile;
che, nei citati limiti, vi è motivo di entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che in sede di audizione il richiedente ha dichiarato di essere espatriato
per potere studiare e migliorare la propria situazione economica
(cfr. verbale 1, pag. 8); che il medesimo ha espressamente ammesso di
non avere lasciato il Marocco per altri motivi all'infuori di quelli economici
(cfr. verbale 2, D21, pag. 3);
che, nella decisione contestata, alla quale si rinvia, l'UFM ha osservato
che il richiedente non avrebbe inoltrato una domanda di asilo ai sensi
dell'art. 18 LAsi, non avendo manifestato la volontà di ottenere dalla Sviz-
zera una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso l'insorgente sostiene che, anche se i motivi adotti
potrebbero non essere rilevanti ai sensi dell'asilo, egli avrebbe
manifestato la volontà di chiedere protezione alla Svizzera; che, inoltre, in
Patria sarebbe esposto ad una vita inumana e degradante, di modo che
gli andrebbe accordata l'ammissione provvisoria; che, in conclusione,
l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione nel
merito; che, in via sussidiaria, ha chiesto la concessione dell'asilo o
dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato una domanda di
assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un
anticipo a copertura delle presumibili spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande di
asilo che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'articolo 18 LAsi, è considerata come domanda di asilo
ogni dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
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Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di perse-
cuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che, per-
tanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti dall'agi-
re umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate uni-
camente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza di
agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi
dell'art. 18 LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti
all'art. 3 LAsi (qualità di rifugiato), ma ugualmente gli ostacoli all'esecu-
zione dell'allontanamento di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi (cfr. Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 2003 n. 18, consid. 5b);
che sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così come stabilita
all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude tutti gli altri moti-
vi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio Paese di origi-
ne o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da una situazio-
ne di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà
a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti) o dalla disorganiz-
zazione, o dalla mancanza di infrastrutture o da problemi analoghi, ai
quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata;
che, nella fattispecie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera protezione
contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere esposto
personalmente e concretamente o di avere fondato timore di essere
esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese di origi-
ne, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche
(art. 3 LAsi);
che, infatti, il ricorrente ha espressamente ammesso di essere espatriato
unicamente per motivi economici; che tali motivi, come manifestamente
riconoscibile, non rientrano, nella definizione di persecuzione in senso
lato giusta l'art. 18 cpv. 1 LAsi;
che dalle carte processuali non emergono elementi da cui desumere che
l'insorgente in Marocco possa essere confrontato al rischio reale ed im-
mediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del
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4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del
10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, i-
numani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Marocco non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’insieme della popo-
lazione nell’integralità del territorio nazionale;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, desti-
tuito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisio-
ne impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda di asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del prin-
cipio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente rico-
nosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente
enunciato all'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), nonché degli impegni di diritto in-
ternazionale assunti dalla Svizzera (cfr. GICRA 1996 n. 18, consid. 14b
lett. e p. 186 e relativi riferimenti);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr);
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, le autorità di asilo
possono esigere nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento un certo
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sforzo da parte di persone in giovane età e in buona salute che permetta-
no loro, in caso di ritorno, di superare le difficoltà iniziali legate all'alloggio
e alla ricerca di un impiego assicurante il minimo vitale (cfr. in particolare
sentenze del Tribunale D-1336/2010 del 22 marzo 2010; D-1272/2010 del
5 marzo 2010; D-932/2010 del 1° marzo 2010; D-8010/2009 del
3 febbraio 2010; D-6165/2006 del 21 gennaio 2010, p. 8 e relativi riferi-
menti; D-4911/2009 del 14 settembre 2009, p. 6 e relativi riferimenti;
D-2423/2009 del 10 luglio 2009, p. 5 e relativi riferimenti; cfr. anche
DTAF 2010/41, consid. 8.3.5 p. 590 e GICRA 1994 n. 18, consid. 4e
p. 143);
che l'insorgente è giovane e, sebbene si dichiari analfabeta, vanta espe-
rienze lavorative in Patria in qualità di cameriere (cfr. verbale 1, pag. 4 e
verbale 2, D7, pag. 2); che il medesimo dispone di un'ampia rete sociale
in Patria, ritenuto che vi risiedono i genitori, quattro fratelli, tre sorelle e
diversi zii e cugini (cfr. verbale 1, pag. 5); che, inoltre, il ricorrente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2
e relativi riferimenti), senza che da un esame di ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medi-
ci; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che il ricorrente,
usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indi-
spensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34, consid. 12
pp. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possi-
bile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ra-
gionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in mate-
ria di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricor-
suali tendenti all'annullamento della decisione impugnata ed alla trasmis-
sione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte;
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spe-
se processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. a del Regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: