B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-376/2013
S e n t e n z a d e l 3 0 g e n n a i o 2 0 1 3
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Nicole Manetti.
Parti
A._______, nata il (...), alias
B._______, nata il (...),
Mongolia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 dicembre 2012 / N [...].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in data 25 ottobre 2012
in Svizzera;
i verbali di audizione del 5 novembre 2012 (di seguito: verbale 1) e del
13 novembre 2012 (di seguito: verbale 2);
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
10 dicembre 2012 (che annulla e sostituisce la decisione del
26 novembre 2012) notificata alla richiedente in data 14 gennaio 2013 (cfr.
act. A 20/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo dell'interessata in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando il suo allon-
tanamento dalla Svizzera, rispettivamente l'esecuzione di tale misura sic-
come lecita, esigibile e possibile;
il ricorso del 21 gennaio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di
entrata: 24 gennaio 2013);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) il 25 gennaio 2013;
ulteriori fatti e argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi
nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla pro-
cedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che, fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità infe-
riore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stes-
sa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA) ed è pertanto legittimata ad aggravarsi contro
di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
che in sede di audizione la richiedente ha dichiarato di essere cittadina
mongola di etnia kazaka e di religione islamica, cresciuta nel paesino di
C._______, a D._______ (Mongolia) e con ultimo indirizzo a E._______,
un quartiere di Ulaanbaatar (Mongolia), nonché di essere incinta al
secondo mese (cfr. verbale 1, pagg. 3-6); che ella sarebbe espatriata
principalmente a causa dei problemi avuti con il suocero; che all'età di tre
anni, per motivi religiosi, i genitori dell'interessata avrebbero concordato il
suo matrimonio con la famiglia di F._______; che quindi nel 2009 si
sarebbe sposata con questa persona a C._______; che suo marito
avrebbe sofferto di problemi mentali e spesso sarebbe stato aggressivo;
che a causa dei ripetuti maltrattamenti da parte del marito e del suocero,
alla fine del 2011 ella si sarebbe trasferita a Ulaanbaatar presso un'amica
di sua sorella, di nome G._______, e avrebbe vissuto con la famiglia di
quest'ultima; che un giorno, circa il (...) maggio 2012, la sorella
dell'interessata avrebbe chiamato G._______ comunicandole che il marito
della richiedente si sarebbe suicidato e che il suocero avrebbe mandato
degli uomini a cercarla; che infatti il suocero l'avrebbe ritenuta responsabile
per il suicidio del marito; che quindi G._______ avrebbe presentato
all'interessata un uomo di nome H._______, un uomo di circa cinquant'anni
e sposato, il quale l'avrebbe sistemata in uno dei suoi alberghetti poco
lontano dalla casa di G._______; che tuttavia, un giorno, sempre nel
maggio del 2012, rientrando in albergo, tre uomini l'avrebbero seguita nella
sua camera; che essi le avrebbero raccontato di essere stati mandati dal
suocero che li avrebbe incaricati di riportarla al paesino; che ella avrebbe
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risposto che li avrebbe seguiti ma che prima avrebbe dovuto andare in
bagno; che tuttavia, invece di andare in bagno, ella sarebbe scappata
dall'albergo e sarebbe rimasta nascosta fuori fino a notte fonda, quando,
dopo essersi assicurata presso la portinaia che gli uomini fossero partiti,
sarebbe risalita in camera; che a seguito di questo episodio, H._______ le
avrebbe consigliato di fuggire; che ella avrebbe tuttavia ancora alloggiato
nello stesso hotel fino al (...) ottobre 2012 (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e
verbale 2, pagg. 3-5); che inoltre nella regione di D._______ le persone
sarebbero di fede musulmana e dal momento in cui una donna si sposa,
ella diventerebbe proprietà della famiglia del marito, anche se egli dovesse
morire; che in caso di rientro in Mongolia, ella avrebbe paura del suocero, il
quale la starebbe cercando con l'intenzione di ucciderla (cfr. verbale 2,
pag. 7);
che nella sua decisione l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio
federale, con decisione del 28 giugno 2000, ha inserito la Mongolia nel
novero dei paesi sicuri ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e, dall'altro
lato, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla ricorrente
sarebbero inverosimili; che, pertanto, non emergerebbero dalle carte indizi
che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2
lett. a LAsi e quindi l'interessata non sarebbe riuscita a contraddire la
presunzione di assenza di persecuzioni in patria;
che a titolo di esempio, l'UFM evidenzia che in un primo tempo ella
avrebbe dichiarato che il suo congiunto si sarebbe suicidato il (...) 2011, per
poi contraddirsi affermando che il decesso risalirebbe al (...) 2011; che
inoltre sarebbe alquanto strano che i tre uomini incaricati di riportarla al
paesino l'avrebbero lasciata andare al bagno senza in alcun modo
assicurarsi che non fuggisse; che per giunta l'Ufficio ha ritenuto che dopo
un simile spiacevole episodio, una persona realmente preoccupata per la
sua vita non avrebbe corso il rischio di tornare la notte stessa nel
medesimo posto; che infine risulterebbe incredibile che alla richiedente non
sia successo nulla di rilevante dal maggio 2012 fino al (...) ottobre 2012
nonostante avesse continuato ad alloggiare nello stesso hotel;
che di conseguenza l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai
sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato l'al-
lontanamento della ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontana-
mento siccome lecita, esigibile e possibile;
che nel ricorso la ricorrente contesta l'inverosimiglianza del suo racconto;
che in particolare, circa l'incongruenza tra le date fornite, ella spiega di
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essersi confusa a causa della tensione legata all'audizione; che inoltre non
sarebbe affatto strana la circostanza secondo cui i tre individui le avrebbero
permesso di andare in bagno; che infatti uno di questi tre uomini sarebbe
stato un amico del suo defunto marito e ciò avrebbe facilitato
l'accoglimento della sua richiesta di potere andare in bagno; che in merito
infine al suo rientro in hotel nonostante lo spiacevole episodio, ella spiega
che il personale dell'albergo l'avrebbe comunque informata se queste tre
persone avessero dovuto fare ritorno; che inoltre ella sarebbe ora al sesto
mese di gravidanza e di conseguenza in alcun modo potrebbe rientrare in
Mongolia al momento attuale;
che in conclusione ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata
nonché la trasmissione degli atti all'autorità inferiore e, in subordine, la
concessione dell'ammissione provvisoria; che ha altresì presentato, se-
condo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria, intesa come di-
spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con
protesta spese e ripetibili;
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non
risultino indizi di persecuzione;
che, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese nel novero dei pa-
esi sicuri, sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni
in detto Paese; che incombe al richiedente l’asilo d’invalidare siffatta pre-
sunzione per quanto attiene alla sua situazione personale;
che, peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell’art. 34 cpv. 1
LAsi corrisponde a quella dell'art. 18 LAsi e comprende non soltanto i seri
pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano
(cfr. DTAF 2011/8 consid. 4.2);
che per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'en-
trata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ri-
dotto (cfr. ibidem);
che siccome il Consiglio federale in data 28 giugno 2000 ha effettivamente
inserito la Mongolia nella lista dei paesi esenti da persecuzioni, sussiste di
massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese;
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che nella fattispecie l'insorgente non è riuscita a invalidare la presunzione
di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa
non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, la ricorrente non
ha presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valu-
tazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni
decisive in materia d'asilo si esauriscono infatti in affermazioni contradditto-
rie e non corroborate da alcun elemento;
che infatti, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore, ella ha fornito da-
te divergenti circa la morte del marito (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 9); che il Tri-
bunale ritiene che la spiegazione secondo cui ciò sarebbe dovuto all'agita-
zione legata all'audizione sia una mera giustificazione di circostanza; che
inoltre non può essere ritenuto plausibile che i tre sequestratori le abbiano
permesso di recarsi al bagno senza controllare che non scappasse (cfr.
verbale 1, pag. 8 e verbale 2, pag. 4); che il Tribunale ritiene alquanto fan-
tasiosa la spiegazione data dall'insorgente su questo punto nell'atto ricor-
suale; che infatti non è plausibile che un sequestratore conceda favori a
una vittima solo per il fatto di essere stato amico del defunto marito di essa,
marito dal quale peraltro l'interessata sarebbe fuggita a causa dei ripetuti
maltrattamenti; che infine il Tribunale si associa all'autorità inferiore nel ri-
tenere che, dopo un episodio come quello esposto, è difficilmente immagi-
nabile che una persona davvero intimorita decida di rientrare nel medesimo
luogo la notte stessa e di rimanerci (cfr. verbale 2, pag. 5); che inoltre, visto
che H._______ possedeva vari alberghetti e appartamenti nella zona (cfr.
verbale 2, pag. 4), mal si capisce perché dopo un simile episodio egli non
le avrebbe fornito un'altra camera; che appare alquanto singolare che l'in-
sorgente abbia potuto continuare ad alloggiare indisturbata nella stessa
camera fino al giorno della sua partenza cinque mesi dopo (cfr. verbale 2,
pag. 5); che per il resto si rimanda a quanto osservato dall'UFM nella deci-
sione impugnata;
che inoltre non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente verso la Mongolia
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confedera-
zione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre l'in-
sorgente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari
all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3
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della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Mongolia non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza genera-
lizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale;
che nel caso di specie non risultano manifestamente esservi indizi di per-
secuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi;
che di conseguenza l'UFM rettamente non è entrato nel merito della do-
manda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto,
il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela
e la decisione impugnata va confermata;
che la ricorrente non adempie alle condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9);
che quo alla situazione personale dell'insorgente, va rilevato che ella è gio-
vane, scolarizzata, dispone di un'esperienza nella pastorizia ed è anche già
stata attiva quale aiutante in un negozio a Ulaanbaatar; che inoltre ella in
patria può contare sulla presenza della sorella con la sua famiglia a
D._______ nonché dell'amica G._______ con la sua famiglia a Ulaanbaa-
tar; che inoltre a Ulaanbaatar vi sarebbe anche H._______, con il quale
l'interessata ha intrattenuto una relazione sentimentale prima dell'espatrio
e che sarebbe il padre biologico del nascituro; che peraltro egli l'avrebbe
in più modi aiutata anche materialmente (cfr. verbale 1, pagg. 4-7 e ver-
bale 2, pagg. 2 e 4 seg.);
che ella ha dichiarato di essere incinta ma che all'infuori di questa
circostanza non ha preteso di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare la sua ammissione provvisoria, senza che da un
esame d'ufficio degli atti emerga la necessità d'una permanenza in
Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2);
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che visto quanto sopra circa l'esistenza di una rete sociale in patria, vi è
motivo di ritenere che ella potrà avere l'adeguato sostegno da parte dei
suoi cari nell'ambito di questa maternità;
che a titolo meramente abbondanziale il Tribunale evidenzia l'effettiva
esistenza, nel Paese di origine della richiedente, di strutture sociali a
difesa della donna, strutture che sono peraltro considerate
particolarmente solide soprattutto nella capitale Ulaanbaatar, dove
l'interessata ha risieduto prima dell'espatrio (a questo riguardo cfr. anche
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5464/2011 del
16 maggio 2012, consid. 7.2 e D-1068/2012 del 30 aprile 2012
consid. 6.3);
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento;
che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che l'insorgente, usando della necessaria diligenza,
potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4
LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecu-
zione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va
respinto;
che secondo le informazioni in possesso del Tribunale, l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Mongolia avviene tramite il trasporto aereo e
la maggior parte delle compagnie aeree in principio nega l'imbarco alle
donne incinte a partire dalla trentaquattresima o trentaseiesima settimana
di gravidanza; che alcune compagnie fissano il limite già alla
trentaduesima settimana;
che la richiedente è stata poco chiara in merito all'avanzamento della sua
gravidanza; che infatti in data 5 novembre 2012 ha dichiarato di essere in-
cinta al secondo mese (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre nel ricorso del
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21 gennaio 2013 ha dichiarato di essere al sesto mese di gravidanza; che
tali affermazioni sono evidentemente in contrasto;
che ad ogni buon conto, ella dovrebbe oggi trovarsi tra la diciassettesima e
la ventiseiesima settimana di gravidanza;
che spetta alla richiedente adoperarsi per una maggiore chiarezza sul pro-
cedere della sua gravidanza nell'ambito dell'organizzazione del rimpatrio;
che l'autorità cantonale competente per l'esecuzione dell'allontanamento
avrà premura di tenere conto del decorso della gravidanza nell'organizza-
zione del rimpatrio e di adottare le misure che dovessero rendersi necessa-
rie;
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Nicole Manetti
Data di spedizione: