Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3762/2011
Sentenza dell'8 luglio 2011
Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Ghana,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 28 giugno 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) 2011 in
Svizzera,
i verbali di audizione del 27 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
28 giugno 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 28 giugno 2011, notificata
oralmente al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 1° luglio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
la copia dell'incarto dell'UFM, pervenuta a codesto Tribunale in data
4 luglio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale
(LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo,
salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello
Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e
33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
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che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino del Ghana, nato ad B._______, di etnia (…),
con ultimo domicilio a C._______ prima dell'espatrio nel 2008,
che il ricorrente ha affermato di essere espatriato dopo che i suoi genitori
sarebbero stati uccisi, perché suo padre, politico del partito MP, sarebbe
stato ritenuto responsabile dell'uccisione del re del villaggio; che, venuto
a sapere via telefono di quest'avvenimento, sarebbe andato in Niger, poi
in Libia per raggiungere suo (…); che suo (…) sarebbe deceduto negli
scontri in Libia,
che l'insorgente ha dichiarato di essere espatriato in auto verso il Togo,
per poi raggiungere il Burkina Faso e da lì il Niger, a D._______, dove
sarebbe rimasto un mese; che in seguito sarebbe andato sempre in auto
in Libia, dove sarebbe rimasto due anni ed alcuni mesi; che, nel gennaio
2011, sarebbe sbarcato in Italia, a E._______ (Italia), rimanendoci un
mese; che si sarebbe successivamente recato a F._______ (Italia),
rimanendovi tre mesi, poi a G._______ (Italia) e da lì in Svizzera,
che, nella decisione del 28 giugno 2011, l'UFM ha constatato, da un lato,
che il Consiglio federale ha inserito il Ghana nel novero dei Paesi sicuri e,
dall'altro lato, che le allegazioni in materia di asilo presentate dal
ricorrente sarebbero inverosimili, siccome complessivamente illogiche,
contraddittorie e lacunose, di modo che non emergerebbero dalle carte
processuali degli indizi di esposizione del ricorrente a persecuzioni in
caso di rientro in Patria,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel ricorso, richiamati i fatti esposti, il ricorrente fa valere di avere
fornito dichiarazioni attendibili e molto circostanziate e che nel suo
racconto non vi sarebbero contraddizioni di rilievo, motivo per cui si
dovrebbe giungere alla conclusione che i suoi motivi di asilo sarebbero
verosimili; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe
esigibile in quanto rischierebbe di essere sottoposto ad un grave e
concreto pericolo per la sua vita,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
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all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di assistenza
giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese
processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di
asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha
designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che
non risultino indizi di persecuzione,
che, peraltro, giova rilevare che, allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione di assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al
richiedente l’asilo di invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla
sua situazione personale,
che, in aggiunta, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto i
seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all’esecuzione
dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire
umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di
ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 ottobre 1993, il Ghana nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione di assenza di persecuzioni in detto
Paese,
che, nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la
presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli
atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in particolare, il
ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o
prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella
di cui all'impugnata decisione; che le allegazioni decisive in materia di
asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate
da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
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che, a titolo di esempio, oltre che rimanere vago, si è contraddetto in
merito ad avvenimenti centrali del suo racconto, segnatamente,
l'uccisione del re H._______, il quale sarebbe stato ucciso nel 2004
(cfr. verbale 1, pag. 4), rispettivamente nel 2004 o 2005 (verbale 2,
pag. 4, D25); che, inoltre, non ha saputo indicare chi avrebbe ucciso i
suoi genitori e vorrebbe ucciderlo (cfr. verbale 1, pag. 5; verbale 2, pag.
5, D43), né il giorno in cui sarebbero stati uccisi i suoi genitori, limitandosi
ad affermare che sarebbe stato nel (…), in (…) (cfr. verbale 2, pag. 4,
D31); che, a titolo abbondanziale, il ricorrente ha dichiarato di non avere
nemmeno denunciato l'uccisione dei suoi genitori alle autorità
(cfr. verbale 2, pag. 6, D 59),
che, peraltro, nel gravame, il ricorrente non ha addotto alcuna
spiegazione in merito alle contraddizioni di cui è fatta menzione nella
decisione impugnata, né ha fornito precisioni sulle dichiarazioni vaghe e
lacunose rilevate dall'UFM, limitandosi a ribadire sommariamente quanto
affermato nelle audizioni e ad affermare di aver fornito dichiarazioni
attendibili e molto circostanziate,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere seri
pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Ghana
possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
(Conv. tortura, RS 0.105),
che, premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Ghana non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del
territorio nazionale,
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che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda di asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1
dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1;
RS 142.311]),
che dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale del
ricorrente; che egli è giovane vanta un'esperienza decennale quale (…)
(cfr. verbale 1, pag. 2) e dispone di una rete sociale e familiare in Patria,
segnatamente a C._______, dove vivono suo figlio con la madre, diversi
suoi zii e zie materni e paterni (cfr. verbale 1, pag. 3),
che il ricorrente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria
(GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa
emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando la necessaria diligenza, potrà procurarsi
ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF
2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento
è dunque pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
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che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di
esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: