B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-379/2012
S e n t e n z a d e l 2 1 a g o s t o 2 0 1 2
Composizione
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Muriel Beck Kadima, Contessina Theis,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti
A._______, nata il (…), ed il figlio
B._______, nato il (…),
Eritrea,
entrambi rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo;
decisione dell'UFM del 22 dicembre 2011 / N […].
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Fatti:
A.
L'interessata, di religione mussulmana, è nata a C._______ (Eritrea), do-
ve ha risieduto fino al giorno del suo espatrio, avvenuto il (…). In seguito,
ha vissuto in D._______ ed in Libia per poi giungere in E._______ il (…).
In data (…), è entrata in Svizzera insieme al figlio ed il medesimo giorno
hanno presentato domanda di asilo.
Interrogata sui motivi di asilo, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è
qui di rilievo (cfr. verbali di audizione del 16 maggio 2011 [di
seguito: verbale 1] e del 26 ottobre 2011 [di seguito: verbale 2]), di avere
lasciato l'Eritrea nel (…) per raggiungere i suoi due figli F._______ e
G._______ in D._______, in quanto quest'ultimi, nel (…), sarebbero stati
espulsi dall'Eritrea verso l'Etiopia, a causa della cittadinanza etiope del
loro defunto padre. L'interessata ha aggiunto che, prima dell'espulsione
dei sopraccitati figli o, secondo un'altra versione, dopo la loro espulsione,
un altro suo figlio H._______ sarebbe stato arrestato in occasione di un
tentativo di espatrio. In seguito, le autorità eritree avrebbero interrogato la
richiedente, giacché indiziata di avere aiutato il figlio ed alcuni altri ragazzi
nel succitato tentativo. Le autorità l'avrebbero quindi lasciata rientrare a
casa, ma l'avrebbero avvertita che successivamente sarebbe stata
imprigionata. Tuttavia, sarebbe riuscita a fuggire prima. L'interessata ha
inoltre asserito di avere avuto in patria dei problemi famigliari, a causa
della differente appartenenza religiosa del suo compagno, di fede (…).
Sin dalla nascita dell'interessato, infatti, l'interessata sarebbe stata
accusata dai suoi famigliari residenti all'estero di avere infangato il nome
della famiglia e sarebbe stata minacciata di morte. In un'occasione
sarebbe stata persino picchiata da un suo fratello, ora deceduto.
L'interessato dal canto suo ha asserito di non avere avuto alcun problema
in Eritrea ed ha spiegato di avere lasciato il Paese di origine nel (…) per
raggiungere la madre in D._______, essendo rimasto a casa a
C._______ senza i genitori (cfr. verbale di audizione del 16 maggio 2011
[di seguito: verbale 3], pag. 5).
B.
All'interessata, pochi giorni dopo l'audizione del 16 maggio 2011, è stato
diagnosticato un tumore al (…) ed è stato deciso un trattamento di che-
mio e radioterapia. In data 17 agosto 2011, ha subito un intervento chirur-
gico.
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C.
Con scritto del 13 settembre 2011, la richiedente ha inoltrato all'UFM
copia della documentazione medica a lei relativa del Servizio di (…)
dell'Ospedale regionale di I._______ (cfr. act. A 23/7).
D.
Con decisione del 22 dicembre 2011, notificata ai richiedenti in data
23 dicembre 2011 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha riconosciuto loro
la qualità di rifugiato, ma respinto la succitata domanda di asilo, pronun-
ciando contestualmente l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera,
rinunciando tuttavia all'esecuzione di tale misura, poiché inammissibile.
L'autorità inferiore ha infine concesso l'ammissione provvisoria ai richie-
denti.
E.
In data 20 gennaio 2012 (cfr. plico raccomandato; data di entrata:
23 gennaio 2012), i ricorrenti sono insorti contro detta decisione con ri-
corso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribuna-
le) chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata
e la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, il rinvio dell'incarto all'auto-
rità inferiore per un approfondimento e una nuova valutazione della fatti-
specie. Essi hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudi-
ziaria, nel senso della dispensa dal versamento anticipato delle presumi-
bili spese processuali.
F.
In data 3 febbraio 2012, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza
di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere ai ri-
correnti il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali ed ha invitato l'UFM ad inoltrare una risposta al ricorso.
G.
Il 5 marzo 2012, l'UFM nell'ambito della sua risposta ha proposto la reie-
zione del gravame.
H.
Il 26 marzo 2012, gli insorgenti hanno presentato l'atto di replica.
I.
Il 30 aprile 2012, l'UFM ha inoltrato le sue osservazioni all'atto di replica
dei ricorrenti, proponendo nuovamente la reiezione del ricorso. Le stesse
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sono state trasmesse dal Tribunale, in data 2 maggio 2012, agli insorgenti
per informazione.
Diritto:
1.
1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d
cifra 1 LTF).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1 e 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1
LAsi.
3.
3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei provvedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed
il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accer-
tamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi in-
vocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione im-
pugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, pag. 798; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).
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5.
Preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo stati i ricorrenti posti
al beneficio dell'ammissione provvisoria ed essendo stata riconosciuta lo-
ro la qualità di rifugiato con decisione dell'UFM del 22 dicembre 2011, og-
getto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la
questione del rifiuto della loro domanda di asilo nonché la pronuncia
dell'allontanamento.
6.
6.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni in
materia di asilo della richiedente non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, in quanto la medesima avrebbe
fornito delle versioni dei fatti palesemente diverse tra la prima e la
seconda audizione. Nel corso dell'audizione sulle generalità, l'interessata
avrebbe infatti asserito che, a seguito del tentativo di espatrio del figlio
H._______, le autorità eritree l'avrebbero condotta e interrogata al posto
di polizia ed in seguito, nel (…), i suoi due figli G._______ ed F._______
sarebbero stati espulsi verso l'Etiopia. Nella seconda audizione, per
contro, avrebbe esposto i fatti in una sequenza differente, ovvero: i figli
G._______ ed F._______ sarebbero espatriati tra il (…) ed il (…) 2006,
dopodiché, il (…), un mese o due dopo il tentativo di espatrio fallito del
figlio A.J, tre militari l'avrebbero condotta nel carcere di C._______, dove
sarebbe stata interrogata. Secondo l'autorità inferiore tali evidenti
incongruenze denoterebbero palesemente l'inverosimiglianza del
racconto. In aggiunta, nel corso dell'audizione sommaria l'insorgente
avrebbe chiaramente esplicitato di essere espatriata allo scopo di
incontrare i suoi figli espulsi, spiegando che, se non fossero stati espulsi,
non avrebbe mai lasciato l'Eritrea. Tali affermazioni non collimerebbero
però con quelle rilasciate dalla medesima nell'audizione sui motivi di
asilo, dove avrebbe spiegato di essere espatriata per il timore di essere
incarcerata dopo l'interrogatorio subito il (…). Per quanto concerne i
problemi famigliari allegati dall'interessata, gli stessi non costituirebbero
una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, ritenuto che la medesima
avrebbe convissuto per anni con i propri famigliari, rinunciando in
particolare a sporgere denuncia alla polizia. Del resto, tali fatti non
sarebbero più attuali. Infine, l'autorità inferiore ha concluso che sarebbero
fondati i timori dei richiedenti di essere esposti a seri pregiudizi ai sensi
dell'art. 3 LAsi, una volta rientrati in Eritrea, giacché avrebbero lasciato il
Paese in età di prestare servizio militare obbligatorio. In effetti, in tali
circostanze le autorità eritree presumerebbero di principio un
atteggiamento ostile al governo, punendo assai severamente le persone
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interessate. Non ha invece concesso l'asilo agli interessati, i quali
sarebbero rifugiati ai sensi dell'art. 3 LAsi in ragione della partenza dal
Paese di origine. Pertanto, sussisterebbero dei motivi soggettivi insorti
dopo la fuga (art. 54 LAsi).
6.2. Nel gravame, gli insorgenti, pur riconoscendo una divergenza
cronologica nei racconti della ricorrente, ritengono che l'UFM abbia
erroneamente considerato come palesemente inverosimile il racconto
della medesima. In effetti, nei suoi racconti gli eventi scatenanti la fuga
dall'Eritrea collimerebbero, così come costante sarebbe la data in cui la
medesima avrebbe lasciato l'Eritrea e la data in cui i figli G._______ ed
F._______ sarebbero stati espulsi dal Paese. Anche l'arresto del figlio
H._______ in occasione del suo tentativo di espatrio e diversi altri aspetti
della vicenda sarebbero concordanti. D'altronde, la divergenza
cronologica riscontrata sarebbe riconducibile al suo stato di salute al
momento delle audizioni. Secondo il certificato medico del 13 gennaio
2012, allegato al ricorso, la ricorrente sarebbe stata presa a carico dal
(…) a partire dal mese di maggio 2011 per un tumore della (…)
localmente avanzato e un'alterazione della capacità cognitiva, dovuta alla
forte condizione di stress indotta dalla problematica oncologica come
pure dal trattamento chemioterapico, oltre che dall'assunzione di
oppiacei, sarebbe da prendere in considerazione nel valutare l'affidabilità
delle sue dichiarazioni. Non si potrebbe dunque escludere che le
divergenze riscontrate nella cronologia degli eventi possano essere
imputate ad uno stato di alterazione della capacità cognitiva. Infine, la
stessa nel corso delle audizioni avrebbe fatto valere come motivo di
espatrio sia la volontà di ricongiungersi con i due figli espulsi dal Paese,
sia il timore di essere imprigionata dalle autorità in seguito
all'interrogatorio. Non vi sarebbe dunque stato contrasto fra le motivazioni
indicate nel corso delle differenti audizioni.
6.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha sottolineato come le allegazioni
della ricorrente siano in maniera lampante contraddittorie e carenti di quei
particolari soggettivi che potrebbero persuadere che l'insorgente abbia
potuto vivere veramente gli eventi enunciati. Inoltre, secondo l'autorità
inferiore, pur ammettendo che durante l'audizione sui motivi di asilo la
ricorrente abbia avuto uno stato alterato di coscienza connesso
all'assunzione dei farmaci che l'avrebbe portata a narrare una cronologia
delle vicende contraddittoria, il timore di essere uccisa ed incarcerata
dalle autorità non troverebbe comunque alcun fondamento nelle sue
dichiarazioni, poiché lei stessa avrebbe affermato che in carcere i militari
le avrebbero fatto molte domande, ma che poi sarebbe stata rilasciata.
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6.4. Nell'atto di replica, i ricorrenti hanno ribadito quanto asserito nel ri-
corso. Inoltre, hanno inoltrato un certificato medico, datato
14 marzo 2012, nel quale viene indicato che la ricorrente sarebbe con-
frontata con una malattia inguaribile avente una mediana di sopravviven-
za di 6-9 mesi.
6.5. Nella duplica, l'UFM ha rinviato a quanto scritto nella decisione impu-
gnata, confermandola pienamente.
7.
7.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima resi-
denza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione,
nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro
opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo
della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che compor-
tano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto
dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
7.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero-
simile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza,
ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richie-
dente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione
logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del con-
trario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed in-
formazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo
[GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere atten-
dibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e con-
cordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o e-
lementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto
di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il
rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valo-
rizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impres-
sioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
7.3. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive rese dalla ricorrente in cor-
so di procedura si esauriscono in mere affermazioni di parte, contradditto-
rie, imprecise e non corroborate dal benché minimo elemento di seria
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consistenza. Inoltre, l'insorgente si è limitata a pure congetture, non fon-
date su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
In particolare, non ha saputo narrare i fatti che avrebbe vissuto in maniera
coerente. Infatti, ha dapprima affermato che il figlio H._______ sarebbe
stato arrestato, mentre stava per espatriare, prima dell'espulsione dei due
figli G._______ ed F._______ (cfr. verbale 1, pag. 6) ed ha addirittura ag-
giunto che, prelevata dalle autorità per essere interrogata circa un even-
tuale aiuto fornito al figlio nel tentativo di espatrio, sarebbe stata accom-
pagnata dai due figli G._______ ed F._______ al posto di polizia (cfr. ibi-
dem). Per contro, in seguito, nel corso della seconda audizione, l'insor-
gente ha asserito che i due figli G._______ ed F._______ sarebbero stati
espulsi e che solo successivamente il figlio H._______ avrebbe tentato
l'espatrio (cfr. verbale 2, pag. 8, D 50). Pertanto, a prescindere dalla va-
ghezza, rispettivamente confusione circa le date, per cui può essere data
prova di indulgenza, ritenuta la malattia di cui soffre la ricorrente, vi è una
chiara contraddizione circa la presenza dei figli all'interrogatorio o meno.
La ricorrente si è contraddetta pure circa i motivi che l'avrebbero portata
all'espatrio. Difatti, nel corso dell'audizione sulle generalità ha dichiarato
di avere lasciato il Paese per raggiungere i due figli G._______ ed
F._______ e poterli aiutare, date le loro difficili condizioni di vita in
D._______, affermando persino chiaramente che, se i medesimi fossero
rimasti in patria, non sarebbe espatriata (cfr. verbale 1, pagg. 5-7). Inoltre,
alla domanda a sapere come mai avrebbe deciso di espatriare proprio il
(…), l'insorgente ha asserito di avere dovuto attendere notizie precise in
merito ai suoi figli in Etiopia (cfr. verbale 1, pag. 6). Contrariamente a
quanto dichiarato in precedenza, nel corso della seconda audizione la
stessa ha però chiaramente indicato di essere fuggita dal Paese per il
timore di essere incarcerata. Non da ultimo, ha anche espresso il
desiderio, nutrito da sempre, di lasciare il Paese per vivere
tranquillamente (cfr. verbale 2, pag. 4, D 21).
Non collimanti appaiono per giunta le dichiarazioni della ricorrente
concernenti la maniera in cui la medesima sarebbe venuta a conoscenza
dell'arresto del figlio. Nel corso della prima audizione ella ha asserito di
avere ricevuto la notizia da un ragazzo (cfr. verbale 1,
pag. 6). Nel corso della seconda audizione ha invece affermato di avere
sospettato che fosse successo qualcosa al figlio, quando i militari si
sarebbero presentati a casa sua il (…) e, in seguito, avrebbe ricevuto
conferma dell'arresto dai militari stessi durante il colloquio in carcere (cfr.
verbale 2, pag. 7, D 44).
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Nelle versioni rilasciate dalla ricorrente si riscontrano delle incongruenze
anche per quanto concerne l'interrogatorio che avrebbe subito in seguito
al tentativo di espatrio del figlio. Nel corso dell'audizione sommaria ha
affermato che le autorità le avrebbero posto tante domande sui ragazzi
che avevano tentato l'espatrio e le avrebbero detto di ripresentarsi con la
persona che le avrebbe comunicato che suo figlio era stato incarcerato,
per motivi a lei tuttavia sconosciuti (cfr. verbale 1, pag. 6). Nel corso
dell'audizione sui motivi di asilo ha per contro dichiarato di essere stata
interrogata circa l'identità di un passatore che avrebbe aiutato suo figlio
ed i suoi amici nel tentativo di espatrio. Inoltre, le autorità le avrebbero
detto espressamente che sarebbe dovuta ritornare in carcere per essere
imprigionata (cfr. verbale 2, pag. 4, D 21). Per giunta, è poco plausibile
pure il racconto secondo cui le autorità, dopo averla interrogata,
l'avrebbero rilasciata per permetterle di sistemare la famiglia e di lasciare
alcuni soldi per i figli. Infatti, se le autorità avessero davvero voluto
incarcerarla, risulta difficilmente credibile che l'avrebbero rilasciata,
concedendole di tornare a casa sua, dandole così la possibilità concreta
di fuggire. L'affermazione della ricorrente è ancora meno verosimile, se si
considera che, secondo la versione fornita nel corso della seconda
audizione, al momento dell'interrogatorio da parte delle autorità, i due figli
G._______ ed F._______ sarebbero già stati espulsi dal Paese.
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale ritiene che le dichiarazioni
della ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste
dall'art. 7 LAsi. L'indicazione secondo la quale la ricorrente avrebbe avuto
uno stato di coscienza alterato durante le audizioni non permette peraltro
di modificare le considerazioni precedenti, in quanto le incongruenze ri-
scontrate sono troppo evidenti per potere essere giustificate in tal senso.
Per quanto concerne i problemi che la ricorrente avrebbe avuto con i
propri famigliari è d'uopo rilevare come questi non siano stati
minimamente menzionati nel corso della prima audizione. Già per questo
motivo tali allegazioni risultano inverosimili. Inoltre, stando alle
dichiarazioni della stessa, sarebbe stata minacciata, fra le altre persone,
da un suo fratellastro, risiedente in J._______. Il medesimo l'avrebbe
minacciata telefonicamente e, alla nascita del ricorrente, le avrebbe
persino scritto una lettera minatoria (cfr. verbale 2, pag. 5, D 27). Tuttavia,
il fratellastro in questione non figura neppure tra i parenti indicati dalla
ricorrente nel corso della prima audizione (cfr. verbale 1, pagg. 3 e 4). Del
resto, pur ammettendo l'esistenza di problemi con i famigliari, tali
problemi non rappresentano una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi, in
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Pagina 10
quanto essi costituirebbero tutt'al più semplici angherie non aventi un
grado di intensità sufficiente per giustificare la concessione dell'asilo. In
effetti, stando alle dichiarazioni dell'interessata, nonostante i problemi con
i propri famigliari sarebbero cominciati nel (…) con la nascita del terzo
figlio, nonché richiedente (cfr. verbale 2, pag. 5, D 25), e proseguiti per
tutti gli anni successivi fino all'espatrio, avvenuto nel (…), la medesima
avrebbe convissuto con tali problemi, oltretutto senza mai provare a
ricorrere alle autorità (cfr. verbale 2, pag. 6, D 33). Inoltre, tali minacce
costituirebbero prevalentemente delle affermazioni verbali. Peraltro,
l'unica parente con domicilio a C._______, tale K._______, pur non
approvando la sua relazione con l'attuale compagno, non l'avrebbe mai
minacciata (cfr. verbale 2, pag. 6, D36). Per giunta, la ricorrente ha
affermato che, in occasione degli ultimi contatti avuti con i famigliari, un
mese dopo il decesso di sua madre, vi sarebbe stato un semplice litigio in
relazione all'eredità, ma non ha allegato in alcun modo di avere subito, in
quell'occasione, alcuna minaccia relativa alla sua relazione con l'attuale
compagno (cfr. verbale 2, pag. 6, D 41). Infine, essendo deceduto il
fratello della ricorrente che viveva in L._______, il quale una volta
l'avrebbe picchiata (cfr. verbale 2 pag. 5, D 25), la medesima non deve
più temere delle violenze da parte sua.
Visto quanto sopra, i motivi di asilo sopra menzionati non soddisfano le
condizioni previste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di ri-
fugiato.
8.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione della
concessione dell'asilo, destituito di ogni benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
9.1. Se respinge la domanda di asilo o non entra nel merito, l'Ufficio fede-
rale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina
l'esecuzione. Tiene conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi).
9.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1
e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo re-
lativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2009 n. 50 consid. 9, pag 733).
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Pagina 11
9.3. Pertanto, anche in materia di pronuncia dell'allontanamento il ricorso
va respinto.
10.
In virtù di tutto quanto precede, anche la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata ed al rinvio dell'incarto all'au-
torità inferiore per un approfondimento ed una nuova valutazione della
fattispecie va rigettata.
11.
Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.–, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA
nonché art. 3 lett. a e art. 5 del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della pre-
sente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: