B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3795/2016
Sen t en z a d e l 1 6 agos t o 201 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A.________, nato il (…),
con la moglie
B.________, nata il (…),
ed il figlio
C.________, nato il (…),
Siria,
tutti patrocinati dall'avv. Ergin Cimen,
Studio legale,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 13 maggio 2016 / N (…).
D-3795/2016
Pagina 2
Fatti:
A.
A.a Gli interessati, cittadini siriani, di religione cristiana e confessione siro-
ortodossa nonché di etnia assira hanno vissuto nel quartiere al-Wusta di
al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qamişlo (curdo) nella provincia di
al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) fino all'espatrio avvenuto
il 6 settembre 2015. Il 13 ottobre 2015 A.________ e B.________ sono en-
trati in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il medesimo giorno
(cfr. verbale di audizione del 19 ottobre 2015 di A.________, pagg. 3 seg.;
verbale d'audizione sulle generalità del 19 ottobre 2015 di B.________,
pagg. 3 seg.). Il figlio C.________ li ha raggiunti in Svizzera ed ha deposi-
tato domanda d'asilo il 3 novembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sulle ge-
neralità di C.________ del 10 novembre 2015, pag. 2 seg.).
A.b Sentito sui motivi d'asilo, A.________ ha dichiarato di essere espa-
triato in ragione della situazione di guerra. Egli temeva costantemente i
bombardamenti e gli scontri e che il figlio fosse arruolato dai curdi. In oc-
casione di un'esplosione mentre si recava al lavoro il richiedente è stato
ferito. Infine, egli ha allegato di temere delle persecuzioni a causa della sua
confessione. In particolare, a Capodanno, nel quartiere cristiano di al-Wu-
sta dove abitava con la famiglia un individuo si sarebbe fatto esplodere
causando la morte di 13 persone. Tre giorni dopo in un episodio analogo
suo genero sarebbe rimasto ferito (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo
del 2 maggio 2016 di A.________, Q25 segg.).
A.c La moglie B.________, sentita separatamente ha fatto valere gli stessi
motivi del marito ed in particolare le pressioni da parte dei curdi che arruo-
lavano i giovani cristiani e li mandavano al fronte, così come i timori dovuti
alla presenza di Jabhat al Nusra e dello "Stato Islamico". L'interessata ha
indicato di non aver avuto personalmente problemi né con i gruppi terrori-
stici, né con i curdi, né con le autorità siriane (cfr. verbale d'audizione sulle
generalità del 19 ottobre 2015 di B.________, pagg. 3 seg.; verbale d'au-
dizione sui motivi d'asilo del 2 maggio 2016 di B.________, Q20 segg.).
A.d Il figlio C.________ Sentito in merito ai motivi della sua domanda d'a-
silo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a causa della guerra e
per timore di essere arruolato dai curdi (cfr. verbale d'audizione sui motivi
d'asilo di C.________ del 2 maggio 2016, Q18).
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Pagina 3
A.e Gli interessati hanno depositato a sostegno della domanda d'asilo i loro
passaporti siriani originali.
B.
Con decisione del 13 maggio 2016, notificata ai richiedenti in data 19 mag-
gio 2016 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migra-
zione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la suc-
citata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevol-
mente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendo
loro l'ammissione provvisoria.
C.
In data 17 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
20 giugno 2017) gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi
al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in
via preliminare di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere
alla SEM la facoltà di inoltrare una risposta al ricorso ed ai ricorrenti la pos-
sibilità di replicare. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso
con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente an-
nullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata.
Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria,
nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del re-
lativo anticipo.
A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti do-
cumenti:
– una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio
raccomandato (all. B);
– un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "ONU: in Iraq ISIS compie puli-
zia etnica e religiosa" (all. C);
– un articolo in lingua francese del 30 agosto 2014 intitolato "La situation
humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos"
(all. D);
– un articolo in lingua inglese del 16 giugno 2016 intitolato " UN condemns
Isis genocide against Yazidis in Iraq and Syria" (all. E);
– un articolo in lingua inglese del 16 giugno 2016 intitolato "UN: ISIL com-
mitting genocide against Yazidis" (all. F);
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Pagina 4
– un articolo in lingua francese del 5 aprile 2016 intitolato "Dans le désert
syrien, l'EI s'est acharné sur un monastère symbole de coexistence"
(all. G);
– un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage
di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. H);
– un articolo del 6 gennaio 2016 intitolato "Siria. A Qamishli attentato con-
tro i siriani" (all. I);
– un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "Twin suicide
bombs in northeast Syria kill or wound dozens – Kurds, monitoring
group" (all. L);
– una copia della procura del 1° giugno 2016.
D.
Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016 gli insorgenti hanno aggiornato
il Tribunale in merito alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti
documenti:
– un articolo del 26 febbraio 2015 intitolato "Siria, almeno 15 uccisi tra I
rapiti Distrutti I villaggi cristiani assiri" (all. M);
– un articolo in lingua inglese del 14 gennaio 2016 intitolato "The
State> release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. N);
– un articolo in lingua inglese del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ran-
som, The closes the Assyrians citizens' file who were
abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. O);
– un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kami-
kaze: decine di vittime" (all. P);
– un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "More cau-
salties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. Q);
– un articolo in lingua inglese del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties
and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. R);
– un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. S);
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Pagina 5
– un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed woun-
ded by Suicide attack in Qamishli" (all. T);
– un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack
targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. U).
E.
Con scritto spontaneo del 2 agosto 2016 gli insorgenti hanno allegato un
articolo in lingua inglese del 23 maggio 2016 intitolato "ASIA/SYRIA – Yet
another attack with three victims in the area of Qamishli inhabited by Chri-
stians" nel quale viene riportato l'attacco avvenuto al quartiere siriano di al-
Wusta il 21 maggio 2016. A seguito di tale episodio il nipote di A.________
è rimasto ferito (cfr. certificato medico del 28 maggio 2016).
F.
Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 settembre 2016, ha accolto
l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa
dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha nel
contempo trasmesso un esemplare del ricorso e copia degli scritti succes-
sivi con i relativi allegati alla SEM invitandola a presentare una risposta al
ricorso.
G.
Con risposta del 23 settembre 2016 l'autorità inferiore ha proposto la reie-
zione del gravame.
H.
In data 21 ottobre 2016 gli insorgenti hanno riferito di un nuovo attacco ter-
roristico da parte dell'ISIS avvenuto ad al-Qamishli il 27 luglio 2016.
I.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale,
in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi
D-3795/2016
Pagina 6
dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien-
tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci-
sione ai sensi dell'art. 5 PA.
I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore,
sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un inte-
resse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi
contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non
è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni
giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti
(cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammis-
sione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con
decisione del 13 maggio 2016 e non avendo censurato la pronuncia dell'al-
lontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere
esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'a-
silo.
4.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono espo-
ste a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appar-
tenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pre-
giudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità
D-3795/2016
Pagina 7
fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psi-
chica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei
motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase
LAsi).
5.
5.1 Nella querelata decisione la SEM ha anzitutto considerato che la situa-
zione di guerra in Siria non sarebbe rilevante in materia d'asilo. In secondo
luogo, per quanto riguarda la questione di un'eventuale persecuzione col-
lettiva dei cristiani in Siria l'autorità inferiore ha rilevato che in Siria, stato
laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe sti-
mata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana
residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di
temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in
mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale
esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi reli-
giosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposi-
zione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle
chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto
da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe
una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con en-
trambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situa-
zione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che
vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di
cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposi-
zione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sa-
rebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sa-
rebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cri-
stiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria.
Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle re-
gioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evi-
denze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto
di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il
tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non mu-
sulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sareb-
bero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto
le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e
sciiti.
Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime
dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di
D-3795/2016
Pagina 8
cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti
di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resi-
stenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini
di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la si-
tuazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varie-
rebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe
stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecu-
zione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddi-
sfatte.
5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura
come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti
contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo.
I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere una
persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU
avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa:
i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in
base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in
modo spietato tali atti nelle zone che sono sotto il loro controllo. Qualora
non accettassero di convertirsi o di pagare un'apposita tassa, i cristiani ver-
rebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi. Le chiese verrebbero occupate
e dissacrate. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il
velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo
sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. A ciò si ag-
giungerebbe il fatto che i ricorrenti abitavano nel quartiere cristiano al-Wu-
sta nella città di al-Qamishli il quale sarebbe stato preso di mira da diversi
attacchi terroristici. Di conseguenza, i ricorrenti sarebbero espatriati poiché
oggetto di una chiara persecuzione perché cristiani. Sarebbe quindi notorio
che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle mi-
lizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro libe-
razione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta
in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non fossero di-
sposti ad abbracciare la fede sunnita più oltranzista. In definitiva i cristiani
(e quindi anche i ricorrenti) rischierebbero di subire una seria esposizione
a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della loro appar-
tenenza religiosa. Per questi motivi agli insorgenti dovrebbe essere loro
riconosciuta la qualità di rifugiato.
5.3 Con scritti spontanei gli insorgenti menzionano il rapimento ad opera
dei fondamentalisti islamici di oltre 350 cristiani nei villaggi cristiani nella
loro regione di origine. Da ciò ne conseguirebbe il timore dei ricorrenti di
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venire rapiti per richiedere un riscatto. Nel corso degli ultimi sei mesi inoltre
ad al-Qamishli i cristiani sarebbero stati oggetto di diversi attacchi terrori-
stici. In uno di questi episodi, avvenuto il 19 giugno 2016, l'obiettivo sa-
rebbe stato quello di colpire il Patriarca, massima figura istituzionale della
Chiesa siro-ortodossa. Mentre nell'attacco avvenuto il 21 maggio 2016 sa-
rebbe stato preso di mira il quartiere cristiano di al-Wusta, sarebbero stati
uccisi tre cristiani ed in particolare il nipote del ricorrente sarebbe rimasto
ferito.
5.4 Nel suo atto responsivo, la SEM considera che i tragici eventi contenuti
nei numerosi articoli allegati al ricorso ed agli scritti spontanei non sareb-
bero in grado di indurre l'autorità ad un cambiamento di opinione circa la
sussistenza di una persecuzione collettiva contro i cristiani.
5.5 In sede di replica, gli insorgenti osservano che al-Qamishli, città natale
degli insorgenti, sarebbe nuovamente stata colpita da un attacco terrori-
stico ad opera dello "Stato Islamico" il quale avrebbe provocato la morte di
oltre 50 persone ed il ferimento di oltre 170.
6.
Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'in-
sussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
6.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammet-
tere che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della
sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate per-
sonalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo
Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di
persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai
sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una perse-
cuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive, tant'è che la sola ap-
partenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è suffi-
ciente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'a-
silo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato
gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa
l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona inte-
ressata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di
persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata
verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti
sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual
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Pagina 10
misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere
caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allor-
quando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita,
lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di consi-
derevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono
avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determi-
nato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla gran-
dezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprez-
zare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi
pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole
dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii;
2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le
misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e
siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte
di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato
timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 con-
sid. 6°; sentenze del TAF E-4468/2013 dell'8 aprile 2014 consid. 4.2.1 e E-
1686/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.2.1).
6.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana
non è posta in discussione.
6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la
frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto op-
portuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF
D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di
riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la
precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile
(cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti
disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e
le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con
l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste
obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o
l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani
siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di
quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza
D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra
sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e
recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero
D-3795/2016
Pagina 11
invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la
situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e
fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi
derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla
criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza
generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal
timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto
minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal
momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere
la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza
dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri
gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi
anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da
questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza
D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor
peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali
avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr.
Ibidem).
6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni
e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma
piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata
dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativa-
mente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusiva-
mente all'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da
un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani
sarebbero rari e vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni
musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro
lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una si-
tuazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risul-
tanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile
(cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
6.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella pro-
vincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto
modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di
al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro
confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubbli-
cata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi
alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi
Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sen-
tenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso
D-3795/2016
Pagina 12
che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e milizie
curde, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione col-
lettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015 pubbli-
cata come sentenza di riferimento, consid. 9).
6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non
si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di
al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka
non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio
di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. VAN LINGE THOMAS, the
Situation in Syria, 01.07.2017, consultato su /acloserlookonsyria/7/7b/Situation_in_Syria.png >, con-
sultato il 12.07.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insus-
sistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il
semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana.
6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quanto-
meno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del
luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella prote-
zione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali – le quali
possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (se-
gnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di
gruppi terroristici) – così come, più genericamente, al peggioramento delle
condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del
fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze
del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non
possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la
minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione
decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le rela-
tive conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato
timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione
presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti per-
secutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime
vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della
valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale
D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile
2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, lad-
dove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure.
Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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7.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi).
8.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il
Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA
con decisione incidentale del 12 settembre 2016, non sono riscosse le
spese processuali.
9.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione: