Corte IV
D-3802/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 0 l u g l i o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio),
Hans Schürch, Claudia Cotting-Schalch;
cancelliere Carlo Monti.
A._______, dichiaratosi nato il (...), Camerun,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 25 novembre 2004 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3802/2006
Fatti:
A.
Il (...), l'interessato, cittadino camerunese, originario di B._______
nella provincia Sud-Ovest del Camerun, ha presentato una domanda
d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di
rilievo, d'essere espatriato in (...) per il timore d'essere imprigionato
per un periodo indeterminato e d'essere picchiato ulteriormente dalla
polizia nonché dagli altri detenuti. Egli sarebbe stato fermato dalla
polizia, mentre guidava la moto di X. che l'avrebbe incaricato di
consegnare una scatola a Y., membro di un partito denominato
“C._______”. Le autorità, nell'ambito di un controllo della licenza della
moto, visti i documenti contenuti nella scatola, l'avrebbero accusato di
furto nonché di diffusione di documenti illegali. Sarebbe quindi stato
imprigionato prima nella gendarmeria di B._______ per tre giorni, dove
sarebbe stato vittima di pestaggi da parte della polizia, dopo di che
sarebbe stato trasferito in un carcere a lui ignoto, nel quale essendo
stato il più giovane, avrebbe dovuto evacuare quotidianamente gli
escrementi di tutti e sarebbe stato picchiato dai detenuti che
avrebbero voluto estorcergli dei soldi. L'interessato sarebbe quindi
fuggito la prima o la seconda settimana di (...), eludendo i controlli a
seguito della distrazione di una guardia e nascondendosi nel bosco, e
si sarebbe prima recato a D._______ con un camion, per poi prendere
una nave con la quale avrebbe raggiunto E._______ in un luogo a lui
ignoto. In seguito sarebbe entrato in Svizzera a bordo di un camion in
data (...).
B.
Tramite decisione del 25 novembre 2004, l'UFM ha respinto la
succitata domanda d'asilo, notificata all'interessato il 1° dicembre 2004
(cfr. risultanze processuali) ed ha pure pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento
verso il suo Paese d'origine, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
Il 29 dicembre 2004, il richiedente, ha inoltrato ricorso dinanzi alla
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la
menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e,
in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
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domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il 19 gennaio 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura
amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere
all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
E.
Il 26 gennaio 2005, la CRA ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso ed a determinarsi sulla possibile sussistenza di
un vizio nella decisione relativa alla Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (GICRA) 2004
n. 23, nonché in merito ad una possibile violazione del diritto d'essere
sentito, siccome il risultato dell'esame radiologico non sarebbe stato
comunicato al ricorrente affinché quest'ultimo potesse esprimersi.
F.
Il 15 febbraio 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto
la reiezione del gravame.
G.
Il 17 marzo 2005, la CRA ha concesso al ricorrente un termine fino al
29 marzo 2005 per introdurre l'atto di replica. Questo termine è, nel
frattempo, scaduto infruttuoso.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (TAF) giudica definitivamente i
ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge
sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
[LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
[LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Inoltre, il TAF dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
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dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA,
nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in tedesco,
ma il ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente
sentenza può essere redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Egli
non avrebbe convinto l'autorità della sua minore età, non avendo
segnatamente presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre,
l'interessato avrebbe dato l'impressione di essere una persona
intelligente e sicura di sé durante le audizioni effettuate. Peraltro,
avrebbe l'aspetto d'un maggiorenne sulla foto e l'esame osseo
avrebbe avuto come esito un'età superiore ai 19 anni. Per di più, la
sua carriera lavorativa, in particolare le sue attività quale (...) e (...)
indicherebbero un'età superiore a quella da lui dichiarata. In aggiunta,
secondo la prassi della CRA sarebbe impossibile che un minorenne
abbia viaggiato da solo dall'Africa fino in Svizzera. Inoltre, si sarebbe
contraddetto sul numero delle persone presenti nella sua cella,
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dichiarando nella prima audizione che sarebbero state 13, per poi
allegare nella seconda audizione che sarebbe stato da solo. Peraltro,
non avrebbe saputo indicare le date precise del fermo, della fuga
nonché del contenuto della scatola. Per di più, non sarebbe stato in
grado di spiegare il significato dell'abbreviazione “C._______”,
nonostante avesse lavorato per un certo periodo con un membro del
suddetto partito. In aggiunta, non sarebbe comprensibile che
l'insorgente sia riuscito a fuggire così facilmente dalla prigione. Infine,
l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per
conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato
nella fattispecie.
5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato, in sostanza, che le
contraddizioni evidenziate dall'UFM non sussisterebbero. Inoltre, ha
ribadito la sua minore età, allegando di essere più maturo di un
ragazzo della sua età, in quanto costretto a lavorare fin da piccolo,
dopo essere stato abbandonato da sua madre. Infine, sarebbe
irrilevante la differenza d'età stabilita dal referto radiologico, siccome
inferiore ai tre anni.
5.3 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha rilevato, in
particolare, che non sussisterebbe una violazione del diritto di essere
sentito, siccome il ricorrente da un lato avrebbe preso conoscenza
dell'esame osseo con l'edizione dell'incarto dell'UFM (in data
17 dicembre 2004) e quindi un eventuale vizio sarebbe stato sanato e,
dall'altro lato, non avrebbe neppure censurato tale fatto nel gravame.
Peraltro, l'autorità inferiore ha segnalato che l'autore del gravame
avrebbe ancora l'occasione di prendere posizione in sede di ricorso.
Per di più, nel frattempo, l'insorgente sarebbe diventato maggiorenne.
Infine, l'UFM ha proposto la reiezione del ricorso.
6.
6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il
richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene
nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o
d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di
un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La
designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la
dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso
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della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (GICRA 2001
n. 22 e relativo riferimento). Peraltro, incombe al richiedente medesimo
l'onere della prova della minore età. Ciò avviene segnatamente in virtù
d'un esame dell'insieme delle allegazioni determinanti (GICRA 2000
n. 19, consid. 8b, pag. 188). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è
altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1
OAsi 1).
6.2 Nella fattispecie, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni
suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età.
Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione
di documenti d'identità o di viaggio. In particolare, nel corso della
procedura di prima istanza ed in sede di ricorso, ha dichiarato di non
averne mai posseduti (cfr. audizioni del 1° marzo 2004 pag. 3, del
2 aprile 2004 pag. 3 e ricorso pag. 3). Nonostante egli sia stato
sollecitato a produrne per dimostrare la minorità, egli tuttora non ha
prodotto alcunché, sebbene egli soggiorni in Svizzera dal (...), ovvero
da ormai da più di cinque anni. Inoltre, per quanto riguarda il suo
aspetto fisico riportato sulla foto agli atti, l'insorgente dimostra più dei
17 anni dichiarati al momento dell'inoltro della richiesta d'asilo. Per di
più, dall'esame radiologico, effettuato il (...), risulta un'età ossea del
ricorrente superiore ai 18 anni (più precisamente: maggiore o uguale a
19), ovvero un'età che si differenzia significativamente dall'età
dichiarata. Peraltro, non soccorre la censura sollevata dall'autore del
gravame, secondo cui la differenza tra l'età indicata e quella stabilita
dal referto radiologico non sarebbe rilevante, in quanto inferiore ai tre
anni, ritenuto che tale scarto minimo assume rilevanza unicamente in
materia di inganno sull'identità. Pertanto, conto tenuto dell'insieme
delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed
imprecisione delle argo-mentazioni ricorsuali, v'è ragione di ritenere
come maggiorenne l'insorgente già al momento dell'inoltro della sua
domanda d'asilo.
7.
7.1 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il diritto di
essere sentito è di natura formale. Tale diritto esiste infatti
indipendentemente dal suo grado d'influenza sul risultato della
decisione. Pertanto, il suo mancato rispetto conduce di principio
all'annullamento della decisione impugnata, quand'anche il contenuto
di quest'ultima sarebbe stato identico, se il diritto di essere sentito
fosse stato concesso (v. Decisioni del Tribunale federale [DTF]
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122 consid. 4a, pag. 469 e GICRA 2006 n. 20, consid. 3.2, pag. 215).
Tuttavia, è possibile rinunciare all'annullamento della decisione, se tale
lacuna può venire riparata in sede di ricorso e se lo scopo di questa
garanzia procedurale può essere così realizzato successivamente,
senza che la parte interessata ne sia seriamente lesa. Tale riparazione
presuppone comunque che l'autorità di ricorso disponga dello stesso
potere cognitivo dell'autorità di prima istanza sui punti litigiosi, come
nel caso del TAF. In tale circostanza, l'interessato può infatti far valere
in sede di ricorso i suoi argomenti con la medesima efficacia. Ciò è
solitamente il caso in materia di ricorso nell'ambito del diritto
amministrativo (DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). Tuttavia,
anche se, di caso in caso, la riparazione può essere ammessa, in
particolare per motivi d'economia procedurale, questa pratica deve
rimanere l'eccezione e dev'essere applicata di modo ristrettivo,
ritenuto, altresì, che la stessa non va intesa come un'autorizzazione
per l'autorità inferiore di disconoscere i diritti procedurali delle parti
(DTF 124 II 132 consid. 2d, pag. 138 e seg.). La prassi in materia
d'asilo è di non procedere alla riparazione nei casi in cui la violazione
del diritto di essere sentito costituisce un vizio grave di procedura
(GICRA 1994 n. 1).
7.2 Nella fattispecie, l'UFM non ha concesso il diritto di essere sentito
al ricorrente sul fatto di essere stato ritenuto maggiorenne prima della
redazione della querelata decisione, ovvero dopo la fine della seconda
audizione. In questo contesto, l'UFM non si è preoccupato, prima di
decidere di ritenere il richiedente maggiorenne, di sentire cosa
quest'ultimo avesse da dire in merito, al fine di avere un quadro
completo delle argomentazioni per potere decidere. In tal senso la
decisione dell'UFM può ritenersi viziata.
7.2.1 In relazione alla procedura di prima istanza, il richiedente,
essendo stato protetto come un minorenne non accompagnato ed
avendo avuto un curatore presente alla seconda audizione, ossia dopo
lo svolgimento dell'esame radiologico, ha potuto beneficiare del
trattamento riservato ai minorenni non accompagnati. Pertanto, da
questo punto di vista il richiedente non è stato svantaggiato dal vizio di
forma costatato.
7.2.2 Per di più, questo Tribunale rileva che l'aver considerato da parte
dell'UFM il richiedente come maggiorenne in fine di procedura, ha
avuto come prima conseguenza immediata la notifica della decisione
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dell'autorità di prime cure direttamente all'interessato e non alla
persona di fiducia, che, peraltro, il Cantone F._______ non ha mai
nominato ufficialmente nella fattispecie. In tale ambito, il TAF constata
che il ricorrente è stato in grado di inoltrare il suo atto di ricorso
tempestivamente, rispettando le esigenze previste dalla procedura
amministrativa in materia di forma e contenuto. Peraltro, l'UFM ha
garantito al ricorrente l'accesso agli atti e lo stesso ha potuto
esprimersi in sede di ricorso sugli stessi, in particolare circa il fatto di
essere minorenne.
7.2.3 La seconda diretta conseguenza della ritenuta maggiore età è la
mancata presa in considerazione da parte dell'autorità inferiore, in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, delle norme inerenti
alla protezione dei fanciulli non accompagnati. Tale mancanza è
comunque, nel frattempo divenuta priva d'oggetto, ritenuto che,
attualmente, avendo ormai 22 anni, il ricorrente è incontestabilmente
maggiorenne.
7.2.4 In considerazione di quanto precede, questo Tribunale ritiene
che, nella fattispecie, date le particolari circostanze precitate, il vizio di
forma sopraevocato può essere eccezionalmente considerato non
grave e pertanto sanabile per il tramite della presente procedura di
ricorso. Infatti, allo stato attuale delle cose, il ricorrente non può
ritenersi essere stato svantaggiato, perlomeno non in maniera
irreparabile, dall'errore formale commesso dall'autorità di prime cure.
Ogni altra misura corrisponderebbe a sconfinare nel formalismo
eccessivo e contravverrebbe al principio dell'economia di procedura,
ritenuto segnatamente il tempo trascorso dall'emissione della deci-
sione dell'autorità inferiore fino ad oggi.
8.
8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
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8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le
dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni,
precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio
non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi.
Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una
valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle
singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al
minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il
giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica,
semplici impressioni dell'autorità giudicante (GICRA 1995 n. 23).
9.
9.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese
dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed
imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo
elemento di seria consistenza. Infatti, il ricorrente si limita a mere
congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli
evocati fatti. Basti, rilevare che non soccorre il ricorrente l'affermazione
ricorsuale secondo cui non si sarebbe contraddetto in merito al
numero dei detenuti, in quanto dal contesto del racconto da lui
esposto nell'ambito della prima audizione si rileva chiaramente che
egli intendesse la prigione, dove sarebbe stato portato dopo tre giorni
trascorsi in gendarmeria, come luogo dove avrebbe condiviso la cella
con altri 12 detenuti. Infatti, egli ha menzionato di essere stato il più
giovane in cella nella prigione (cfr. audizione del 1° marzo 2004 pag. 4)
e le altre persone, che l'avrebbero condivisa con lui, gli avrebbero
detto di esservi rinchiuse da 20 anni, ragione per la quale sarebbe fug-
gito (cfr. ibidem pag. 5). Pertanto, egli si è effettivamente contraddetto
su questo punto nell'ambito della seconda audizione nella quale ha
dichiarato di essere stato da solo in cella (cfr. audizione del
1° aprile 2004 pag. 11). Inoltre, l'insorgente non ha menzionato
durante la prima audizione il fatto di essere stato picchiato dai detenuti
in prigione. Ciò è sorprendente, in quanto tale episodio sarebbe
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accaduto poco prima del suo espatrio. Peraltro, non è riuscito a datare
precisamente quando sarebbe stato fermato dalla polizia, indicando
soltanto il mese e l'anno, ovvero (...) (cfr. audizioni del 1° marzo 2004
pag. 4 nonché del 1° aprile 2004 pag. 9). Per di più, non ha saputo
indicare il significato dell'abbreviazione “C._______”, nonostante abbia
lavorato varie volte per G._______ ed il suo partito (cfr. audizione del
1° aprile 2004 pag. 9). Infine, gli atti commessi non costituiscono
manifestamente un azione suscettibile di giustificare una protezione
internazionale ai sensi del diritto d'asilo, tanto meno non v'è ragione di
ritenere che l'autore del gravame non possa beneficiare in Camerun di
un equo processo in relazione ai fatti invocati, nella denegata ipotesi
che fossero veri. Visto quanto precede, l'UFM a giusta ragione ha
ritenuto il racconto dell'insorgente come inverosimile ai sensi dell'art. 7
LAsi.
9.2 Per conseguenza, il ricorso sul punto di questione dell'asilo,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata.
10.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
11.
11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in
Camerun possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005
(LStr, RS 142.20).
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
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degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui
il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale
ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura.
Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto
pubblico internazionale nonché della LAsi.
11.2
11.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere
ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di pro-
venienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in
seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto
deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui
l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002
pag. 3433 [FF 2002 3433]).
Il TAF osserva nondimeno che in Camerun non vige attualmente una
situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio
nazionale.
11.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è
ancora giovane ed ha una certa esperienza professionale quale (...) e
(...). Inoltre, dispone di una rete sociale in patria, segnatamente sua
zia e, visto l'inverosimiglianza del suo racconto, non è escluso che
conosca anche il domicilio di suo padre nonché quello delle sue due
sorelle, ciò che renderebbe molto più ampia la sua rete sociale di
quanto abbia allegato finora. Non ha, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
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un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un
esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato
reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
In aggiunta, i cinque anni di soggiorno nel nostro Paese non costi-
tuiscono una ragione ostativa all'esecuzione dell'allontanamento
dell'insorgente. Infatti, il ricorrente ha trascorso l'infanzia e la maggior
parte dell'adolescenza fino ad almeno l'età di 17 anni (cfr. sopra
consid. 6.2 sulla minorità) in Camerun. Per di più, l'insorgente non ha
famigliari in Svizzera. Pertanto, non v'è motivo di ritenere che l'autore
del gravame, in caso di allontanamento dal nostro Paese, subirà uno
sradicamento culturale importante, ritenuto altresì il suo grado
d'integrazione dal profilo socioculturale maggiore in Camerun che in
Svizzera. Infine, nonostante il ricorrente abbia presentato una
domanda d'asilo più di cinque anni fa, non si giustifica di esaminare se
il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi
dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata (RU 2007 5488),
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del
26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi (RU 2006
4745-4767) come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di
competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi,
spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una
persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla
presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle
autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado
d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale
permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale del caso di
specie.
11.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
11.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il
ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
Pagina 12
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12.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va
disatteso e la querelata decisione confermata.
13.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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D-3802/2006
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto
UFM)
- H._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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