Corte IV
D-3802/2007
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 3 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérald Bovier,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 maggio 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3802/2007
Fatti:
A.
Il 27 aprile 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda e
residente sin dalla nascita ad Erbil (nord dell'Iraq), ha presentato una
domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per
quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 4 e del 22 maggio
2007), d'essere espatriato nell'[...] del 2007 in quanto, orfano di
entrambi i genitori, in Iraq non avrebbe l'opportunità di lavorare e di
vivere dignitosamente. Le due sorelle ed il fratello non potrebbero o
non vorrebbero aiutarlo. Le uniche possibilità di esercitare un'attività
rimunerata sarebbero quelle di fare il combattente nell'esercito
iracheno rispettivamente il terrorista come pure di rubare. Non avrebbe
mai avuto problemi con le autorità in Iraq e non avrebbe mai svolto
attività politiche. Le autorità irachene non gli avrebbero fornito aiuto e
sostegno e non si sarebbe rivolto ad associazioni umanitarie presenti
nel suo Paese. Prima dell'espatrio, avrebbe vissuto a casa del fratello
per alcuni mesi. Vorrebbe vivere, lavorare e costruirsi un'esistenza in
Svizzera.
B.
L'8 maggio 2007, è pervenuta all'UFM una fotocopia di un documento
presentato dall'insorgente come la sua carta d'identità.
C.
Il 30 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26
giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 4 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì
presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali.
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E.
Il 7 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi
particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa
del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
F.
L'11 giugno 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame.
G.
Il 26 giugno 2007, il ricorrente ha replicato all'UFM in merito
all'esibizione di un documento di identità come pure sulla situazione
nel Nord dell'Iraq.
H.
Il 15 marzo 2008, l'insorgente ha sollecitato l'evasione del suo
gravame.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105
LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
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3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la fotocopia della
carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido
documento di identità o di viaggio. Inoltre, ha considerato che
l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata
tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità
inferiore ha pure qualificato le allegazioni decisive presentate
dall'insorgente come non rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente,
secondo l'UFM, la situazione personale sfavorevole è riconducibile a
condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale
in Iraq e pertanto non costituisce una persecuzione ai fini della
concessione dell'asilo. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari
ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o
dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
5.
Nel ricorso, l'insorgente segnala di volere produrre l'originale della
carta d'identità non appena ricevuta dal fratello. A suo avviso, le
difficoltà legate all'invio dall'Iraq del suo documento di legittimazione
giustificherebbero la mancata tempestiva esibizione dell'originale della
sua carta di identità. Il ricorrente avrebbe lasciato l'Iraq a causa delle
cattive condizioni di vita e per l'insicurezza che vi regnerebbe. Egli
contesta inoltre che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti.
Infatti, la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla
(richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio
2007). Non sarebbe pertanto consentito, come invece avrebbe fatto
l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che
non sussisterebbero indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli
possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione
dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato
attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3
CEDU.
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6.
Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame
ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha reso versioni
contraddittorie riguardo alla sua carta d'identità. Peraltro, secondo
l'UFM, sulla fotocopia della carta d'identità, esibita in data 8 maggio
2007, figura la data del 21 aprile 2007 ed il prefisso internazionale
della Gran Bretagna, malgrado l'insorgente abbia dichiarato di avere
contattato il fratello dopo il 4 maggio 2007 e che la fotocopia del
documento di legittimazione sia stata spedita dall'Iraq. Inoltre, l'autorità
inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun
nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella
decisione impugnata.
7.
Nella replica, l'insorgente ha osservato che la differenza fra la data
che figurerebbe sulla fotocopia della carta d'identità ed il giorno in cui
quest'ultima sarebbe giunta all'UFM non costituisce un indizio di un
suo comportamento ingannevole. Il ricorrente ha, altresì, ribadito che
la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla dal
profilo della sicurezza. Segnatamente, gli episodi di violenza, con
relativi feriti e morti, verificatisi nel mese di [...] del 2007, come pure la
situazione di tensione fra la Turchia ed il governo regionale kurdo
iracheno, costituirebbero un ulteriore aggravamento della situazione
della regione. Pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel
merito della sua domanda d'asilo.
8.
8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
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8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
9.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai
sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 27 aprile
2007. Certo, in data 8 maggio 2007, ha esibito una fotocopia di un
documento presentato come l'originale della sua carta d'identità. A tal
proposito, il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta d'identità non
costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (v.
sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13
novembre 2007 consid. 3.1). Peraltro, dalle carte processuali non
emergono delle valide ragioni per la mancata esibizione di un
documento d'identità o di viaggio da parte dell'insorgente. In
particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili
le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe lasciato la sua
carta d'identità in una valigia a casa del fratello ad Erbil al fine di non
avere problemi durante il viaggio di espatrio (cfr. verbale d'audizione
del 22 maggio 2007 pag. 4). Inoltre, appare poco probabile che il
ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un TIR dalla Turchia alla
Svizzera, transitando attraverso Paesi a lui sconosciuti, senza essere
in possesso di alcuno dei surriferiti documenti. Non v'è, altresì, ragione
di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti
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sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o
d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Mal
si capisce infatti il motivo per cui il ricorrente non sia riuscito a farsi
spedire l'originale della carta d'identità dal fratello, ritenuto che
quest'ultimo gli avrebbe inviato la copia di siffatto documento. Infine,
se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata
esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza,
non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito
quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di
ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007
del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
10.
Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato
(art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art.
4 PA). In particolare, l'evocata mancanza di una rete sociale, di una
casa, di un lavoro e di una “vita normale come tutte le altre persone” in
Iraq (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6), non
costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare
la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della
protezione provvisoria. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, in
patria, più precisamente nella località di Erbil, risiedono ancora due
sorelle ed un fratello. Peraltro, quest'ultimo avrebbe ospitato il
ricorrente a casa propria per un periodo di [...] mesi, si sarebbe offerto
di chiedere in prestito ad amici e conoscenti la somma di 8'500 - 9'000
dollari ed avrebbe venduto un terreno al fine di pagare il viaggio di
espatrio dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007
pag. 5 e 6). Il ricorrente fa, altresì, valere di non essere riuscito a
trovare un lavoro in patria. Questo Tribunale rileva comunque che
l'insorgente ha asserito di non essersi mai rivolto ad associazioni
umanitarie presenti nel Paese (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio
2007 pag. 3 e 7). Inoltre, l'insorgente si limita a mere congetture, non
confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità di fare il
terrorista rispettivamente il combattente in caso di rientro in patria,
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malgrado abbia dichiarato di non avere mai ricevuto una convocazione
militare da parte delle autorità (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio
2007 pag. 7). In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente neppure
la generica ed imprecisa osservazione della rappresentante
dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale sui motivi
d'asilo del 22 maggio 2007, secondo cui nel caso concreto
emergerebbe una situazione di povertà economica e sociale che
renderebbe necessaria una decisione materiale della domanda d'asilo.
Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto
prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le
dichiarazioni rese dall'insorgente.
11.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio),
non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori
accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del
ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
12.
12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di
non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità e neppure
con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag.
6). Infine, il TAF segnala per sovrabbondanza che le forze dell'ordine e
le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq – fra
cui Erbil, regione da cui è originario l'insorgente – hanno, di principio,
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la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la
protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).
12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo
stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di
precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e
Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza
generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da
considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile.
Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato
rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è
migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare,
l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è
esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute
e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della
regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete
sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di
relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare
7.5.1 e 7.5.8).
12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino
iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita ad Erbil
(nord dell'Iraq), è giovane, celibe, ha una formazione scolastica di
base ed ha una certa esperienza professionale. Secondo le sue
dichiarazioni, in patria risiedono ancora due sorelle ed un fratello,
come pure degli zii paterni e materni (cfr. verbali d'audizione del 4
maggio 2007 pag. 2 e del 22 maggio 2007 pag. 6). In particolare, il
fratello l'avrebbe ospitato a casa sua per [...] mesi prima dell'espatrio e
gli avrebbe procurato i soldi per il viaggio. In caso di rinvio nel suo
Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità, perlomeno durante i
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primi mesi, di essere nuovamente ospitato ed aiutato dal fratello.
Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai
programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid.
7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel
gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare
un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Iraq.
12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
14.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
15.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
16.
Il ricorso, tenuto conto anche della recente giurisprudenza del TAF,
risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è
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deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice
(art. 111 lett. e LAsi).
17.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino
di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- B._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà
Data di spedizione:
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