Corte IV
D-3804/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Markus König,
cancelliere Carlo Monti.
A._______, Mongolia, alias
B._______, Mongolia,
C._______, Mongolia, e
D._______, Mongolia,
rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
Soccorso operaio svizzero,
Via Zurigo 17,
6900 Lugano,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 maggio 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3804/2008
Fatti:
A.
Il 15 agosto 2002, la ricorrente A._______ ha presentato una prima
domanda d'asilo in Svizzera insieme a suo marito E._______. Il
25 settembre 2002 si era resa irreperibile. Il 13 novembre 2002,
l'Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito, UFM) non
è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. c della legge sull'asilo del 26 giugno 1998
(LAsi, RS 142.31) per violazione grave del suo dovere di collaborare.
B.
Il 4 ottobre 2007, A._______ ha presentato insieme ai suoi figli una
seconda domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza, di
non essere rientrata in patria dopo la conclusione infruttuosa della sua
prima procedura d'asilo in Svizzera, durante la quale avrebbe fornito
indicazioni false sui motivi d'asilo, secondo la volontà di suo marito,
ma che ora avrebbe detto la verità, seguendo il consiglio di un
conoscente russo che avrebbe studiato legge [...]. Inoltre, ha allegato
che suo marito l'avrebbe costretta a prostituirsi già prima della sua
entrata in Svizzera [...] e di non potere tornare in Mongolia insieme ai
suoi figli, perché teme d'essere uccisa da suo marito [...]. Peraltro, ha
chiesto le necessarie vaccinazioni come pure l'assistenza medica e
ospedaliera per i suoi figli [...]. Inoltre, desidera essere visitata da un
medico, accusando mal di testa e dolori all'addome [...].
C.
Il 30 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito delle domande
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento dei ricorrenti dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine, ossia la
Mongolia, siccome lecita, esigibile e possibile.
D.
Il 9 giugno 2008, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa
all'autorità inferiore per una nuova decisione di merito e, in via
sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Hanno altresì
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presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo
equivalente alle spese processuali.
E.
Il 12 agosto 2008, il TAF ha invitato il rappresentante legale dei
ricorrenti a presentare una procura valida entro un termine di tre giorni
ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 LAsi.
F.
Il 18 agosto 2008, il rappresentante legale degli insorgenti ha versato
tempestivamente la procura richiesta.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale
amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32],
art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della
legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968
(PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando del-
l'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato, da un lato, che il
Consiglio federale ha inserito la Mongolia nel novero dei Paesi sicuri.
Dall'altro lato, non emergerebbero dalle carte processuali degli indizi
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d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di rientro in
patria. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato approssimative
le dichiarazioni di A._______ in merito a suo marito e al fatto di essere
stata costretta alla prostituzione, ritenuto che la stessa non sarebbe
stata in grado di indicare dove avrebbe conosciuto suo marito, né di
spiegare in modo completo in che maniera sarebbe stata obbligata a
prostituirsi, né di specificare se suo marito collaborasse con altre
persone in tale ambito. Inoltre, A._______ avrebbe incredibilmente
dichiarato di non avere saputo dove fuggire, dopo il fermo di suo
marito della polizia. Peraltro, A._______ non sarebbe nemmeno stata
in grado di nominare il suo conoscente russo, né di indicare l'indirizzo
a [...] dove avrebbe vissuto per diversi anni. Tutto ciò renderebbe le
allegazioni palesemente inverosimili. Infine, A._______ avrebbe fornito
dichiarazioni discordanti in merito al suo passato e alle sue generalità,
nonostante sia stata a conoscenza del segreto d'ufficio e
dell'obbligo di collaborare. I ricorrenti non avrebbero dunque fornito
indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, ovvero la presunzione di assenza di
persecuzioni.
5.
Nel ricorso, gli insorgenti hanno allegato che dovrebbe essere
comprensibile e dunque verosimile che A._______ non voglia o faccia
fatica a ricordare un passato estremamente triste e drammatico della
sua esistenza. Aggiungono, inoltre, che anche il rappresentante
dell'opera assistenziale, presente all'audizione del [...], avrebbe avuto
la stessa impressione, in quanto avrebbe annotato che A._______
avrebbe pianto molto durante tutta l'audizione e in più di un'occasione
avrebbe esitato ad esprimersi. Continuano affermando che sarebbe
chiaro che A._______ non riesca a parlare del proprio vissuto,
soprattutto di quanto le sarebbe accaduto negli anni trascorsi tra la
prima domanda d'asilo e l'attuale, poiché la ricorrente sarebbe
visibilmente traumatizzata e necessiterebbe una visita psichiatrica. Gli
insorgenti dichiarano, peraltro, che tenendo conto dei timori espressi
da A._______ e dei traumi subiti, le risposte, agli occhi dell'UFM,
insoddisfacenti, non potrebbero essere ritenute come un'assenza di
indizi di persecuzione. Tuttavia ritengono che pur non trattandosi di un
bel ricordo, A._______ avrebbe saputo fornire delle risposte
convincenti. Infatti, nonostante la stessa non si rammenti le
circostanze precise in cui avrebbe conosciuto suo marito, l'interessata
ne ricorderebbe l'anno, il luogo nonché le circostanze in cui sarebbe
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avvenuto l'avvio alla prostituzione. Sarebbe, altresì, verosimile che
quest'ultima non sia fuggita dal marito, considerata l'inadempienza
della polizia come pure il sentimento d'impunità di suo marito e,
pertanto, l'inutilità di qualsiasi forma di difesa, compresa la fuga. Infine,
le mancate indicazioni relative all'indirizzo a [...], dove avrebbero
vissuto clandestinamente, sarebbero dovute al pudore di riferire
informazioni che potrebbero provocare pregiudizi a terze persone. Per
questi motivi, esisterebbero indizi di persecuzione che avrebbero
dovuto condurre ad una decisione materiale.
6.
6.1 Giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi a meno
che non risultino indizi di persecuzione.
6.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha
inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una
presunzione d’assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al
richiedente l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene
alla sua situazione personale.
6.3 Dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi è da intendersi in senso lato: comprende non
soltanto i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18).
7.
7.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha
effettivamente inserito, in data 28 giugno 2000, la Mongolia nel novero
dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una
presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
7.2 Nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti, per quanto attiene
alla loro situazione personale, ad invalidare la presunzione d'assenza
di persecuzione, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non
emergono indizi di persecuzione. In particolare, il TAF rileva che gli
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insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive
in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte
non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza,
in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può
essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi,
all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che non v'è
ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro
confronti da parte di terzi, nel caso in cui dovessero incontrare il
marito di A._______ al loro rientro in patria. Tale rischio è di per sé
minimo, considerate le dimensioni di tale Paese. Peraltro, non è
seriamente credibile che – nella misura in cui realmente costretta alla
prostituzione – A._______ non sia stata capace di fornire ulteriori
precisazioni in merito, né di comprovare almeno una delle ben tre
denunce sporte contro suo marito in Mongolia [...]. Oltre a ciò, non è
nemmeno credibile che A._______ sia espatriata per chiedere l'asilo in
Svizzera insieme a suo marito, dato il comportamento di quest'ultimo e
le relative denunce. Per sovrabbondanza, può ancora essere
osservato che i motivi d'asilo fatti valere nell'ambito della procedura in
esame sono, ad ogni buon conto, palesemente irrilevanti, ove solo si
pensi che una presunta minaccia di morte da parte di terzi, nel caso di
specie da parte del marito di A._______, nonché le migliori prospettive
sanitarie e scolastiche per i suoi figli in Svizzera, non costituiscono di
per sé, una persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. Per conseguenza,
l'UFM ha rettamente considerato che non sussistono indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
8.
8.1 In considerazione di quanto suesposto, non emergono dalle carte
processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione
dell'allontanamento del ricorrente in Mongolia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) od esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
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salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) od all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
8.2 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Mongolia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
8.3 Dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli
all'esecuzione dell'allontanamento non imputabili all'agire umano.
A._______ è giovane e i suoi figli hanno un'età per la quale
l'allontanamento verso il loro Paese d'origine non li penalizza dal
punto di vista educativo. Inoltre, il padre di quest'ultimi verrà anch'egli
allontanato verso la Mongolia. Tale provvedimento viene deciso in
separata sede, tramite sentenza odierna di questo Tribunale. Ciò
permetterà segnatamente di garantire un sostegno non indifferente a
A._______ ed ai loro figli comuni, una volta rientrati in patria. Gli
insorgenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi
problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria
(v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame
d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza
degli insorgenti in Svizzera per motivi medici. Per quanto riguarda le
presunte malattie dei ricorrenti, va rilevato che, finora, non hanno
esibito alcun certificato medico, né richiamato il fatto nel gravame. In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con
riferimento alle effettive possibilità per gli insorgenti di un adeguato
reinserimento sociale nel loro Paese d'origine.
8.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I
ricorrenti, usando della necessaria diligenza, potranno procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
9.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
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10.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
11.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 8 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
12.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
13.
Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali è divenuta senza oggetto.
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura
delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- rappresentante dei ricorrenti (plico raccomandato; allegato:
bollettino di versamento)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia;
n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- F._______ (in copia)
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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