B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3810/2019
Sen t en z a d e l 5 a go s t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Hans Schürch, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Christa Luterbacher,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (termine del ricorso accorciato);
decisione della SEM del 16 luglio 2019 / N (…).
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Visto:
la prima domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il
(…) giugno 2009 (cfr. atto A2/1),
il verbale d’audizione del richiedente del (…) giugno 2009 (cfr. atto A1/11),
la decisione del 10 agosto 2009, con la quale l’allora Ufficio federale della
migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, di seguito:
SEM), non è entrato nel merito della succitata domanda d’asilo in applica-
zione del vart. 34 cpv. 2 lett. d (disposizione abrogata dalla legge federale
del 14 dicembre 2012, con effetto dal 1° febbraio 2014) della vecchia legge
sull’asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato l’allontanamento (recte:
trasferimento) dell’interessato verso l’B._______ (cfr. atto A26/6),
il matrimonio contratto in C._______ il (…) con D._______, cittadina sviz-
zera ed attualmente residente a E._______ (cfr. verbale di rilevamento dei
dati personali del […] marzo 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 1.14, pag. 3
e p.to 3.01, pag. 5; atto n. 1035207-1/2; cfr. anche: documentazione origi-
nale di stato civile nell’incarto N […]),
la nascita di F._______ il (…), cittadino svizzero e residente a E._______,
figlio dei coniugi precitati (cfr. verbale 1, p.to 3.01, pag. 5; atto n. 1035207-
1/2; cfr. anche: Certificato di famiglia originale […] nell’incarto N […]),
la seconda domanda d’asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il
(…) marzo 2019 (cfr. atto n. 1035207-1/2),
il verbale d’audizione del richiedente l’asilo del (…) marzo 2019 (cfr. atto
n. 1035207-13/8: verbale 1), ove in particolare il medesimo ha asserito
aver lasciato la Nigeria il (…) febbraio 2019 per via aerea, atterrando in
C._______, ed in seguito entrando in Svizzera il (…) marzo 2019 (cfr. ver-
bale 1, p.to 5.01 segg., pag. 6),
le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione, le
quali hanno in particolare permesso di accertare che, secondo la banca
dati «EURODAC» l’interessato aveva già precedentemente depositato due
domande d’asilo in C._______, rispettivamente il (…) giugno 2016 ed il
(…) settembre 2016 (cfr. atto n. 1035207-15/2),
il verbale del colloquio del (...) marzo 2019 ai sensi dell’art. 5 del regola-
mento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
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dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
con contestuale diritto di essere sentito in merito all’eventuale competenza
della C._______ per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché in
merito al suo stato di salute (cfr. atto n. 1035207-17/2),
il verbale del colloquio complementare del 3 aprile 2019, nel quale si è in
particolare approfondita la questione della relazione dell’interessato con la
moglie, con la quale avrebbe convissuto ininterrottamente a E._______ per
circa un anno dall’ (…) del 2015, ed altrimenti avrebbe visto la moglie in
modo irregolare nel periodo successivo il matrimonio sia in C._______ che
in Svizzera (cfr. atto n. 1035207-20/3),
la domanda di ripresa in carico del richiedente del 5 aprile 2019 da parte
della Svizzera alle (…) preposte, in applicazione dell’art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III (cfr. atto 1035207-21/6),
la seguente accettazione di ripresa in carico delle (…) del 10 aprile 2019 ai
sensi dell’art. 18 par. 1 lett. d Regolamento
Dublino III (cfr. atto n. 1035207-24/1),
il verbale del colloquio complementare Dublino del 2 maggio 2019, ine-
rente la competenza della C._______ in merito alla trattazione della do-
manda d’asilo del richiedente (cfr. atto n. 1035207-27/2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione del 7 maggio 2019,
con la quale la precitata autorità non è entrata nel merito della domanda
d’asilo dell’interessato ex art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi nonché ha tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione,
il ricorso del 16 maggio 2019 (recte: 17 maggio 2019; cfr. timbro del plico
raccomandato) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale), con cui il ricorrente ha contestato la competenza della
C._______ nella trattazione della sua domanda d’asilo, richiesto l’applica-
zione della clausola di sovranità e la contestuale trattazione della sua do-
manda d’asilo in Svizzera, Paese nel quale risiederebbero la moglie ed il
figlio,
le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 20 maggio 2019,
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la sentenza del Tribunale del 22 maggio 2019 di cui ai ruoli D-2393/2019,
con la quale il predetto ha accolto il ricorso ed annullato la decisione del
7 maggio 2019 della SEM, con contestuale retrocessione degli atti di causa
all’autorità inferiore per l’esame nazionale della domanda d’asilo del
ricorrente; altresì, il Tribunale, ha segnatamente concesso all’insorgente di
poter attendere l’esito della procedura in Svizzera,
lo scritto della SEM del 13 giugno 2019, per mezzo del quale la precitata
autorità ha offerto la possibilità all’interessato di esprimersi circa la
presunta partenza non controllata ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi ed
alla presunzione che egli abbia violato gravemente il suo obbligo di colla-
borare ex art. 8 cpv. 3 LAsi [recte: art. 8 cpv. 3bis LAsi), entro il 17 giu-
gno 2019 (cfr. atto n. 1035207-37/2),
l’autorizzazione temporanea del (…) giugno 2019 dell’autorità inferiore per
l’interessato ad alloggiare presso la moglie a E._______, dopo la relativa
richiesta del predetto con scritto dell’(…) giugno 2019 (cfr. atti n. 1035207-
41/9 e n. 1035207-42/1),
la risposta del 17 giugno 2019 del richiedente circa il diritto di essere
sentito concesso dalla SEM in data 13 giugno 2019 (cfr. atto n. 1035207-
44/17),
il verbale d’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi del (…) luglio 2019 del
richiedente (cfr. atto n. 1035207-46/15; di seguito: verbale 2),
la decisione della SEM del 16 luglio 2019, notificata il 17 luglio 2019 (cfr.
atto n. 1035207-53/1), con la quale la precitata autorità non ha riconosciuto
la qualità di rifugiato all’interessato respingendo la sua domanda d’asilo;
altresì ha statuito che la decisione in merito al rilascio di un permesso di
dimora o ad un eventuale allontanamento sia di competenza delle autorità
cantonali di polizia degli stranieri,
il ricorso del 25 luglio 2019 (recte: 26 luglio 2019; cfr. timbro del plico rac-
comandato), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale avverso
la decisione succitata, per mezzo del quale l’insorgente ha postulato a titolo
principale l’annullamento della decisione impugnata e la concessione
dell’asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell’ammissione provvi-
soria per inesigibilità dell’allontanamento; contestualmente ha presentato,
secondo il senso, una domanda di esenzione dal pagamento di un anticipo
a copertura delle presumibili spese processuali; il tutto con protesta di
spese e ripetibili,
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i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in
virtù dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art.
5 PA prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l’atto impugnato
costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA,
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di
essa,
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e
al contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che circa le conclusioni esposte nel gravame relative all’esecuzione dell’al-
lontanamento ed alla concessione dell’ammissione provvisoria, non si en-
trerà nel merito, per le motivazioni esposte dappresso,
che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è
deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una
seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo
scambio di scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5),
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che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che altresì, il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d’origine
dell’insorgente e degli elementi che si presentano al momento della
sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione
avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 con-
sid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4),
che sentito sui suoi motivi d’asilo, nel corso dell’audizione federale tenutasi
il (…) luglio 2019, l’insorgente ha segnatamente dichiarato di volersi ricon-
giungere con la moglie ed il figlio in Svizzera (cfr. verbale 2, D13, pag. 3),
che inoltre sarebbe espatriato la prima volta nel gennaio del 2003 dalla
Nigeria, a seguito di minacce e costrizioni che egli avrebbe ricevuto dall’as-
sociazione segreta “(...)” successivamente alla morte del padre avvenuta
nel 2001, il quale avrebbe fatto parte di tale associazione; che anche du-
rante l’ultimo soggiorno in Nigeria, avvenuto tra il (…) dicembre 2017 ed il
(…) febbraio 2019, a causa di tali problematiche personali non si sarebbe
potuto recare presso la sua città natale, nonché si sarebbe
spostato frequentemente uscendo e rientrando in Nigeria perché il suo
soggiorno nel predetto Paese non fosse conosciuto (cfr. verbale 2, D13
segg., pag. 3 segg.),
che infine l’interessato ha allegato di aver fatto parte di un’unica associa-
zione dal nome “(…)” durante gli anni della scuola media (cfr. verbale 2,
D74 segg., pag. 10 seg.),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto inverosimili ed irrilevanti
ai sensi dell’asilo le dichiarazioni rese dal richiedente,
che in primo luogo le allegazioni circa le problematiche personali che l’in-
teressato avrebbe riscontrato con l’associazione “(...)”, non sarebbero suf-
ficientemente motivate, in quanto, in punti essenziali, le stesse non sareb-
bero concrete, dettagliate e circostanziate tanto da dare l’impressione che
egli non abbia realmente vissuto gli eventi addotti,
che in secondo luogo, la narrazione dei motivi che lo avrebbero indotto a
lasciare la Nigeria nel 2003, come allegato nell’audizione del
(…) luglio 2019, sarebbe completamente incongruente sia circa le conse-
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guenze subite che riguardo agli eventi ed alle tempistiche forniti invece du-
rante l’audizione sulle generalità del (…) giugno 2009, nell’ambito della
prima domanda d’asilo del richiedente,
che invero, nel corso della predetta audizione, egli avrebbe ricondotto il
suo espatrio, che sarebbe avvenuto nel 2009, a dei problemi derivanti dalla
sua frequentazione, a partire dal maggio del 2008, di un culto segreto di
nome “(…)” ed in seguito di un altro culto segreto di nome “(…)”; che tali
elementi non sarebbero invece emersi nell’audizione del (…) luglio 2019,
avendo l’interessato dichiarato tutt’altri motivi fondanti il suo espatrio dal
Paese d’origine,
che altresì, durante l’audizione del (…) giugno 2009, egli avrebbe asserito
che il padre sarebbe stato ancora vivo al momento della sua uscita dalla
Nigeria, ovvero nel giugno del 2009; ciò che sarebbe in completa antitesi
con quanto affermato invece nel verbale del (…) luglio 2019, ovvero che il
padre sarebbe già deceduto nel 2001,
che infine, le sue dichiarazioni circa la sua volontà di ricongiungersi in Sviz-
zera con la moglie ed il figlio, non sarebbero pertinenti ai sensi dell’art.
3 LAsi, in quanto non sarebbero basate su uno dei motivi di cui alla predetta
disposizione,
che nel suo gravame, l’insorgente contesta le considerazioni e le
conclusioni espresse nella decisione impugnata dall’autorità inferiore,
che innanzitutto, per quanto concerne le contraddizioni rilevate dalla SEM,
la verosimiglianza e la coerenza dei fatti da lui addotti, andrebbero
considerati in modo globale e complessivo, tenendo pure conto della situa-
zione in cui egli viveva nel suo paese d’origine, ovvero di timore per la sua
incolumità fisica,
che in tal senso, come avrebbe dichiarato nell’audizione federale del
(…) luglio 2019, nel corso della procedura della sua prima domanda d’asilo
egli non avrebbe approfondito le problematiche allegate durante la proce-
dura della sua seconda domanda d’asilo, in quanto sarebbe stato molto
preoccupato delle gravi conseguenze che avrebbe potuto riscontrare, non-
ché visto che avrebbe immaginato di essere trasferito altrove,
che invece nell’audizione del (…) luglio 2019 avrebbe potuto precisare
ampiamente i suoi motivi d’asilo,
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che inoltre, in punto alla verosimiglianza delle sue asserzioni, nessuna
decisione sarebbe stata presa in merito riguardo a quanto egli avrebbe di-
chiarato nel 2009,
che in conclusione, vista la natura e la segretezza dell’associazione “(…)”,
nonché le conseguenze per chi tradirebbe il vincolo di
segretezza di tale società nonché della mancata adesione, quale figlio di
un membro che avrebbe promesso la stessa, l’interessato avrebbe un ti-
more fondato di essere sottoposto a delle future persecuzioni,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi),
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di
essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo di vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le
misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi); che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, incon-
grue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere conside-
rate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richie-
dente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere
creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le
sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in
corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza, o, senza
motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse
nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non
è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute
da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante,
pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa
che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veri-
tiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una
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mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione,
bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a
favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un
punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fatti-
specie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti citati),
che a differenza di quanto sostenuto dall’insorgente nel suo ricorso, a
mente del Tribunale l’autorità inferiore ha ritenuto rettamente nel provvedi-
mento impugnato che le dichiarazioni decisive rese dall’insorgente nel
corso di procedura ed a fondamento della sua seconda domanda d’asilo,
non adempiano le condizioni di verosimiglianza e di rilevanza giusta gli
art. 7 e 3 LAsi,
che dapprima il Tribunale denota che, in merito alle importanti
incongruenze riscontrabili nelle due audizioni rese nel corso delle due pro-
cedure d’asilo dall’insorgente, le stesse non risultano comprensibili con le
sole giustificazioni addotte dal ricorrente durante l’audizione del (…) lu-
glio 2019 e con il gravame,
che invero, non solo egli nel corso dell’audizione del (…) giugno 2009 ha
narrato di eventi alla base del suo espatrio completamente divergenti
rispetto a quanto allegato durante l’audizione del (…) luglio 2019 (cfr. atto
A1/11, p.to 15, pag. 5 segg.; verbale 2, D13 segg., pag. 3 segg.), ma per
giustificarle ha fornito nel corso di quest’ultima delle allegazioni inconclu-
denti e confuse, in primo luogo asserendo di non essere stato chiaro e di
non essere andato in profondità rispetto al suo problema durante il verbale
reso nella prima procedura d’asilo, ed in seguito ritrattando senza alcuna
spiegazione quanto precedentemente affermato, asserendo di non
ricordarsi se avesse dichiarato qualcosa nel 2009, in quanto sarebbe stato
in Svizzera per un tempo breve (cfr. verbale 2, D91 segg., pag. 11 seg.),
che anche il timore di raccontare gli avvenimenti addotti nella sua seconda
procedura d’asilo come allegato nel ricorso, non spiega le gravi discre-
panze anche in punto alla tempistica del suo espatrio dal Paese d’origine
e circa la dipartita del padre; che secondo le dichiarazioni rilasciate nella
prima procedura, il suo espatrio alla base della sua prima domanda d’asilo
in Svizzera, sarebbe avvenuto il (…) giugno 2009 (cfr. atto A1/11, p.to 3,
pag. 1 seg. e p.to 16, pag. 7) – con un espatrio precedente in B._______
nel 2003 e rimpatrio in Nigeria nel 2004 (cfr. atto A1/11, p.to 16, pag. 7 seg.)
–, allorché il genitore sarebbe stato ancora in vita (cfr. atto A1/11, p.to 12,
pag. 3 e p.to 15, pag. 5); che secondo le asserzioni fornite invece nel corso
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dell’audizione del (…) luglio 2019, l’uscita dal Paese d’origine sarebbe oc-
corsa molti anni prima, ovvero nel 2003 (cfr. verbale 2, D22 segg., pag. 5),
allorquando il padre sarebbe già deceduto nel 2001 (cfr. verbale 2, D15,
pag. 4),
che altresì, come rimarcato correttamente nella decisione impugnata, le
allegate persecuzioni che il ricorrente avrebbe subito da parte della “(...)”,
non sono state in alcun modo sufficientemente
circostanziate e dettagliate dall’insorgente; che malgrado i diversi quesiti
posti dall’interrogante in merito per approfondire tale aspetto, le risposte
fornite dall’interessato risultano essere confuse e vaghe (cfr. verbale 2, D14
segg., pag. 4), tanto da dare l’impressione che egli non abbia realmente
vissuto i fatti addotti,
che per il resto, su questo punto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rinvia alle
considerazioni circostanziate della decisione impugnata che si confermano
pienamente (cfr. p.to II, 1, pag. 3),
che a titolo abbondanziale, il fatto che egli sia rientrato in Nigeria a due
riprese e per dei periodi relativamente lunghi, dapprima nel 2014 ed in se-
guito tra il dicembre del 2017 ed il febbraio del 2019 (cfr. verbale 2, D34
segg., pag. 6), periodi nei quali non avrebbe riscontrato alcuna problema-
tica (cfr. verbale 2, D13, pag. 3 e D68, pag. 9), rendono i suoi timori circa
gli eventi addotti, poco plausibili,
che l’evenienza da lui allegata di essersi spostato diverse volte onde evi-
tare che venissero a sapere della sua presenza in Nigeria (cfr. verbale 2,
D13, pag. 3 e D68, pag. 9), non conduce il Tribunale ad un diverso apprez-
zamento in merito,
che visto tutto quanto sopra, l’insorgente non è riuscito a rendere verosimili
né le sue dichiarazioni circa le minacce e le difficoltà che avrebbe riscon-
trato con l’associazione “(...)”, né il timore di subire in
futuro delle persecuzioni ad opera della stessa,
che altresì, il fatto che il ricorrente desideri rimanere in Svizzera ove risie-
dono la moglie ed il figlio, per quanto comprensibile, non risulta manifesta-
mente adempiere i requisiti dell’art. 3 LAsi, e pertanto tale motivo è irrile-
vante ai sensi dell’asilo,
che proseguendo nell’analisi, in punto alla questione dell’allontanamento,
il Tribunale, nella sua sentenza D-2393/2019 del 22 maggio 2019, aveva
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chiesto alla SEM di valutarla, nel caso in cui la procedura nazionale
avrebbe condotto a negare la qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo,
che la SEM ha osservato nella decisione impugnata che, dato che l’insor-
gente ha contratto matrimonio con una cittadina svizzera il (…), e che egli
avrebbe, in principio, il diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi
dell’art. 42 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI,
RS 142.20), in conformità con la giurisprudenza della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d’asilo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2001 n. 21 con-
sid. 8d), spetterebbe all’autorità cantonale di polizia degli stranieri compe-
tente la decisione in merito a tale diritto ed a pronunciarsi sul suo allonta-
namento,
che nel suo gravame il ricorrente ha esposto anche delle censure in punto
al suo eventuale allontanamento nonché all’esecuzione del medesimo
provvedimento, ritenendolo non ragionevolmente esigibile, vista anche la
presenza della moglie e del figlio, cittadini confederati, in Svizzera,
che circa le medesime il Tribunale non ritiene doversi pronunciare oltre,
rispetto alle considerazioni che verranno esposte dappresso,
che secondo la giurisprudenza contenuta nella GICRA 2001 n. 21 e GICRA
2005 n. 3, confermata dal Tribunale nella DTAF 2013/37 consid. 4.4 e
tutt’ora d’attualità, l’autorità d’asilo o il Tribunale amministrativo federale,
nel caso di respingimento – o di rifiuto di entrare nel merito – di una
domanda d’asilo, esamina a titolo pregiudiziale l’esistenza di un diritto
potenziale del richiedente al rilascio di un permesso di dimora derivante dal
diritto al rispetto della vita privata e famigliare ex art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101); che tale esame è compiuto unicamente
se il ricorrente ha inoltrato all’autorità cantonale competente una domanda
tendente al rilascio di un permesso di soggiorno e che la sua domanda sia
ancora pendente (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4, in particolare
consid. 4.4.2.2 con ulteriori riferimenti citati; GICRA 2005 n. 3 consid. 3.4;
GICRA 2001 n. 21 consid. 8d, 9a e 11a),
che nella presente disamina tale esame pregiudiziale è stato già adempiuto
dal Tribunale nella sentenza D-2393/2019 del 22 maggio 2019,
constatando, di principio, l’esistenza di un diritto dell’insorgente al rilascio
di un’autorizzazione di soggiorno fondata sull’art. 42 LStrI, essendo tra l’al-
tro tutt’ora pendente una domanda volta al ricongiungimento famigliare ed
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al rilascio di un permesso di dimora inoltrata dall’interessato presso le
competenti autorità cantonali (cfr. atti dell’[…]),
che l’autorità inferiore, nella decisione impugnata, a seguito del respingi-
mento della domanda d’asilo del richiedente, riprendendo la conclusione
già esposta nella sentenza del Tribunale D-2393/2019 del 22 maggio 2019
ed in applicazione della GICRA 2001 n. 21, ha constatato il diritto dell’in-
sorgente, in linea di massima, al rilascio di un permesso di dimora ai sensi
dell’art. 42 LStrI,
che alla luce di quanto sopra, la SEM non si è a ragione pronunciata oltre
in merito all’allontanamento dell’insorgente, essendo che l’eventuale pro-
nuncia relativa allo stesso risulta, in tali circostanze e secondo la giurispru-
denza succitata, di competenza delle autorità cantonali preposte,
che visto tutto quanto sopra, l’autorità di prime cure, con la decisione
avversata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di
apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va
respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente
all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta priva d’oggetto,
che visto l’esito delle procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3810/2019
Pagina 13
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura della sua entrata nel merito, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Hans Schürch Alissa Vallenari
Data di spedizione: