B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3811/2017
Sen t en z a d e l 2 4 g i u g no 2 0 1 9
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico
con l’approvazione del giudice Simon Thurnheer,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nata il (…),
B._______, nato il (…),
Arabia Saudita,
patrocinati dall’avv. Immacolata Iglio Rezzonico,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM dell’8 giugno 2017.
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessata ha presentato in Svizzera il 18 marzo
2009 (cfr. atto A1),
lo scritto del 10 luglio 2009 per il cui tramite la richiedente ritirava la sud-
detta domanda (cfr. atto A9),
il ritorno in patria dell’interessata via Damasco, avvenuto il 17 luglio 2009
(cfr. dossier swissRepat),
la nuova domanda d’asilo da lei depositata il 12 marzo 2017,
i verbali d’audizione del 17 marzo 2017 (di seguito: verbale 1), del 6 aprile
2017 (di seguito: verbale 2) e del 16 maggio 2017 (di seguito: verbale 3),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’8 giugno 2017, notificata all’interessata il giorno medesimo (cfr. atto
B18), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pro-
nunciato l’allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l’esecu-
zione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 7 luglio 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d’en-
trata: 10 luglio 2017), per il cui tramite la ricorrente ha postulato l’annulla-
mento della decisione impugnata e la concessione dell’asilo in Svizzera; in
subordine la restituzione degli atti di causa all’autorità inferiore per un
nuovo esame delle allegazioni; contestualmente ha altresì presentato una
domanda volta all’esenzione dal versamento di un anticipo a copertura
delle presunte spese processuali,
l’ordinanza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale)
del 22 agosto 2017 che esentava la ricorrente dal versamento dell’anticipo
spese invitando nel contempo l’autorità di prima istanza a presentare la
propria risposta al gravame,
la risposta della SEM del 31 agosto 2017, con la quale detta autorità si
riconfermava integralmente nelle proprie posizioni,
la nascita della figlia Nora, avvenuta il 23 settembre 2017, ed il successivo
decesso della medesima in data 11 gennaio 2018,
la decisione incidentale del Tribunale del 23 gennaio 2019 che, conto te-
nuto delle asserzioni dell’insorgente a proposito della sua conversione al
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cristianesimo, concedeva a quest’ultima un termine per produrre ogni
mezzo di prova a sostegno di detta allegazione,
la trasmissione, da parte dell’insorgente, di un documento della Parrocchia
riformata di C._______ attestante la sua partecipazione, in data 7 febbraio
2019, ad un colloquio sulla fede cristiana,
la nascita del figlio B._______, avvenuta il 25 aprile 2019,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che la presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni tran-
sitorie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1),
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
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che la ricorrente, nel corso dell’audizione sulle generalità si è dichiarata di
cittadinanza saudita, etnia araba e religione musulmana; che ella ha otte-
nuto un visto turistico svizzero valido dal 17 marzo 2016 al 10 marzo 2017;
che con il medesimo si sarebbe recata in Svizzera due volte; che nella
prima occasione, risalente all’aprile/maggio del 2016 ella vi sarebbe rima-
sta per ter mesi; che la seconda volta l’insorgente avrebbe raggiunto la
Svizzera nel novembre del 2016 rimanendo inizialmente presso un privato
cittadino a Ginevra, per poi presentare una domanda d’asilo il 12 marzo
del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.),
che sentita in due occasioni sui motivi d’asilo, ella ha in primo luogo richia-
mato la situazione generale vigente nel paese d’origine, laddove le mole-
stie sessuali e l’oppressione sarebbero diffuse; che con riferimento alla sua
situazione personale l’insorgente ha asserito di essere stata spesso og-
getto di abusi nei contesti più disparati; che da bambina sarebbe stata mo-
lestata dal secondo marito di sua madre, la quale, dopo aver scoperto l’ac-
caduto, l’avrebbe a lungo maltrattata; che dopo il decesso della madre na-
turale, la ricorrente si sarebbe trasferita presso la sua balia; che anche in
tale contesto, ella avrebbe subito abusi ad opera del marito di quest’ultima;
che non potendo sporgere denuncia ne andare a vivere da sola, avrebbe
deciso di lasciare il paese; che dopo avere ottenuto il consenso del padre,
sarebbe espatriata munita di regolare passaporto (cfr. verbale 2, pag. 2 e
seg.; verbale 3 pag. 2 e seg.),
che nella querelata decisione la SEM ha tra le altre cose ritenuto irrilevante
la situazione della ricorrente in quanto donna saudita; che le problematiche
da lei esposte sarebbero da ricondurre alla situazione sociale e politica del
suo paese d’origine e rifletterebbero la realtà della vita quotidiana femmi-
nile in tale paese; che essendo tali circostanze ascrivibili alla situazione
generale, non giustificherebbero la concessione dell’asilo,
che nel proprio gravame la ricorrente avversa anche tale considerazione;
che i racconti della ricorrente e rapporti di diverse organizzazioni interna-
zionali rivelerebbero la gravità della condizione femminile in Arabia Sau-
dita; che secondo un rapporto di Human Rights Watch, le donne saudite
sarebbero tenute in ostaggio dalla legislazione e dai guardiani di quest’ul-
tima; che secondo altre fonti, la donna sarebbe sottoposta vita natural du-
rante alla tutela maschile, tutela che sarebbe un impedimento maggiore al
rispetto dei loro diritti; che mariti, padri, figli e fratelli sarebbero autorizzati
a controllare ogni singolo istante della vita delle donne; che si tratterebbe
di una custodia permanente che non si esaurirebbe nemmeno in caso di
violenza domestica; che le donne nemmeno avrebbero facoltà di disporre
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del loro corpo, cosa che renderebbe gravoso ogni aspetto della vita; che il
raggiungimento di traguardi ed obbiettivi sarebbe destinato a svanire se-
duta stante secondo il volere del tutore di turno; che su tali presupposti, vi
sarebbe da ritenere che con ogni probabilità l’insorgente non sarebbe in
misura di svolgere una vita regolare, libera e senza pregiudizi in caso di
rientro nel paese d’origine,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che occorre inoltre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione
femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi),
che ciò implica che i pregiudizi di cui sono vittima o rischiano di esserlo le
donne costituiscono un motivo rilevante per il riconoscimento dello statuto
di rifugiato allorquando gli stessi sono relazionabili in maniera discrimina-
toria ai connotati di genere (cfr. sentenze del Tribunale E-2472/2018 del 5
giugno 2018 consid. 5.2; E-325/2015 del 1° dicembre 2016 consid. 3.3),
che v’è di principio una persecuzione rilevante giusta l’art. 3 LAsi anche
allorquando la stessa è legata unicamente alla condizione femminile e non
a altri motivi quali razza, religione o nazionalità, posto che vengano adem-
piuti gli usuali ulteriori criteri per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
(cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 32 consid. 8),
che su tali presupposti la giurisprudenza riconosce di norma pertinenza in
materia d’asilo alle situazioni che vedono le donne minacciate di atti pre-
giudizievoli (matrimoni forzati, delitti d’onore, ecc.) in società con concetti
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di valore arcaici ed assenza di possibilità di protezione in patria (cfr. sen-
tenze del Tribunale D-6729/2009 del 14 febbraio 2013; D-4289/2006 dell’11
settembre 2018),
che nello stesso senso, la richiedente asilo proveniente da un paese mu-
sulmano che, rifiutando di sottomettersi ad una legislazione sessista o di-
scriminatoria, teme di essere vittima di misure persecutorie, può di principio
vedersi riconoscere l’asilo (cfr. secondo il senso OSAR [ed.], Manuel de la
procédure d’asile e de renvoi, 2a ed., 2016, pag. 193; Barzé Liselotte, La
pratique de l’ODM en matière de presecutions liés au genre, consid.
3.1.1.6),
che l’autorità inferiore non sembra aver tenuto appieno in considerazione
quanto precede,
che l’insorgente, già nel corso dell’audizione sulle generalità, aveva
espressamente fatto riferimento al fatto di sentirsi fortemente toccata dal
sistema sociale e giuridico in vigore nel paese d’origine, adducendo anche
esempi concreti quali l’impossibilità di abitare da sola, di condurre veicoli,
di vestirsi e muoversi liberamente così come di scegliere un uomo con cui
condividere la propria esistenza (cfr. verbale 1, pag. 6-7); ch’ella ha reite-
rato tali dichiarazioni anche all’inizio dell’audizione sulle generalità asse-
rendo testualmente “[n]on mi vanno bene le leggi in Arabia Saudita. Ci sono
un sacco di molestie sessuali, un sacco di oppressione. Non esiste la li-
bertà, i miei diritti sono inesistenti. Non ho neanche il diritto di prendere una
casa da sola. Si può dire che non ho neanche il diritto di respirare” (cfr.
verbale 2, pag. 6),
che conto tenuto della situazione nel paese d’origine, si necessitava
un’analisi oculata di tali circostanze onde determinare se le stesse, conto
tenuto del fatto che una persecuzione può essere pertinente anche se uni-
camente legata alla condizione femminile, ottemperassero o meno alle
condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato,
che l’autorità decidente si è però limitata, da una parte a valutare la vero-
simiglianza degli agli abusi sessuali subiti in famiglia e sul posto di lavoro
e dall’altra a constatare come gli ulteriori pregiudizi, essendo comuni a tutte
le donne saudite, sarebbero ascrivibili alla situazione generale nel paese
d’origine e pertanto irrilevanti,
che nella decisione avversata non v’è invece traccia di valutazioni circa
l’intensità dei pregiudizi di cui la ricorrente si è detta vittima nella vita di tutti
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i giorni né di valutazioni circa il timore fondato di essere vittima di misure
persecutorie a causa del suo rigetto dei valori sociali e della legislazione in
essere nel paese,
che così facendo la SEM ha però in parte misconosciuto il senso dell’art. 3
cpv. 2 LAsi violando inoltre il proprio obbligo di motivazione e conseguen-
temente anche diritto di essere sentito dell’interessata,
che tale garanzia procedurale, disciplinata dall’art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art.
29 PA, impone all’autorità giudicante di prendere in debita considerazione
le allegazioni della parte in causa nel processo di elaborazione delle deci-
sioni (cfr. DTF 111 Ia 273 consid. 2b ; DTF 105 Ia 193 consid. 2b/cc),
che al diritto della parte d’esprimersi prima della pronuncia di una deci-
sione, è indissociabilmente legato anche l’obbligo per l’autorità decidente
di tenere conto ed apprezzare i fatti determinanti, ciò che deve apparire
nella motivazione della decisione e costituisce presupposto essenziale per
la verifica della fondatezza della stessa sia per le parti che per l’autorità di
ricorso; che per adempire a tali esigenze, è necessario che l’autorità men-
zioni, quantomeno brevemente, le proprie riflessioni sugli elementi di fatto
e di diritto essenziali, ossia che si confronti con le circostanze fattuali da
giudicare in concreto; che in altri termini, è imprescindibile che l’autorità
riporti i motivi che l’hanno guidata e sui quali essa ha fondato la sua deci-
sione di modo che l’interessato possa rendersi conto della portata della
stessa ed impugnarla in piena cognizione di causa (cfr. DTF 136 I 184 con-
sid. 2.2.1, 136 I 229, GICRA 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n° 38),
che il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale; che la sua
violazione, conduce dunque, di principio, all’annullamento della decisione
impugnata (cfr. DTF 122 I 464 consid. 4a),
che conto tenuto di quanto esposto, in specie appare quantomeno giudi-
zioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell’istrut-
toria e l’emanazione di una nuova decisione,
che tale soluzione appare del resto particolarmente avveduta anche in con-
siderazione dalla recente nascita del figlio B._______,
che nella propria disamina l’autorità inferiore terrà in debita considerazione
l’attuale condizione di madre nubile dell’insorgente e le possibilità concrete
del riconoscimento del proprio figlio nato in Svizzera da parte delle autorità
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saudite; analizzerà inoltre se la nascita di B._______ possa esporla a san-
zioni e se quest’ultimo possa essere oggetto di stigmatizzazione sociale
(cfr. The Independent, Babies born out of wedlock abandoned on Saudi
streets due to fears of punishment, campaigners warn, 13.04.2019,
born-babies-street
s-abortion-marriage-wedlock-a88675 71.html >; Arabian Business, Saudi
Arabia to crackdown on unmarried women who have children, 11.01.2015,
d-women-who-have-children-578092.html >; U.S. Department of State,
Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Saudi Arabia,
13.03.2019,n-rights-practices/saudi-arabia; Taz, Frauen in Saudi-Arabien – Nur einen
kleinen Teil vom Himmel, 27.08.2017, ; Am-
nestsy International, Amnesty International Report 2017/18, 22.02.2018,
GLISH.PDF >, consultati il 20.05.2019),
che la SEM è pertanto chiamata a pronunciare una nuova decisione dopo
aver valutato, oltre alla già analizzata verosimiglianza degli abusi sessuali,
anche se le apparenti discriminazioni di genere derivanti dalla situazione
giuridica e culturale in essere nel paese d’origine, ossequino o meno alle
usuali condizioni per il riconoscimento dello statuto di rifugiato (intensità,
assenza di possibilità di protezione, ecc.),
che qualora non dovesse ritenere date le condizioni per il riconoscimento
dello statuto di rifugiato, la SEM si determinerà in merito alla presenza di
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento dopo oculata analisi della situa-
zione generale nel paese d’origine e della particolare condizione degli in-
sorgenti, nonché delle possibilità concrete di rimpatrio di B._______,
che pertanto, il ricorso è accolto e la decisione della SEM 8 giugno 2017 è
annullata,
che visto l’esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA),
che la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri-
vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le parti che chiedono la rifusione
di ripetibili devono presentare al TAF, prima della pronuncia della decisione,
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una nota particolareggiata delle spese ed il TAF fissa l’indennità dovuta alla
parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il TAF fissa l’indennità
sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF),
che nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per
spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 750.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all’IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF),
che la pronuncia è definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione della SEM dell’8 giugno 2017 è annullata
e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell’istruttoria e
la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà alla ricorrente complessivi CHF 750.– a titolo di indennità
ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: