B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3821/2018
Sen t en z a d e l 1 3 f e bb r a i o 2 0 2 0
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nata il (…),
Etiopia,
patrocinata dal lic. iur. Mario Amato,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell’allontanamento;
decisione della SEM del 28 maggio 2018 / N (…).
D-3821/2018
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Fatti:
A.
L’interessata, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) otto-
bre 2014 (cfr. atto A1/1).
B.
Nel corso dell’audizione sul rilevamento delle generalità del (…) otto-
bre 2014 (cfr. atto A4/13; di seguito: verbale 1), la richiedente asilo ha se-
gnatamente dichiarato di essere cittadina eritrea e di avere avuto quale
ultimo recapito, la città di B._______, nella regione C._______, in Etiopia,
paese ove sarebbe nata e vi avrebbe abitato sino al suo espatrio avvenuto
nell’anno 2013. Ella ha riferito inizialmente di non essersi recata a scuola
in Etiopia, in quanto il padre, (…) e nato ad D._______, sarebbe stato eri-
treo e di etnia tigrina, mentre la madre etiope, originaria di E._______. In
seguito ha invece narrato di avere frequentato cinque anni di scuola serale
primaria a B._______, mentre che durante il giorno avrebbe lavorato, in
quanto la madre sarebbe deceduta quando lei aveva (…) anni. In seguito
alla violenza carnale che avrebbe subito, e dal quale sarebbe nato il figlio
F._______, il (…), avrebbe interrotto gli studi ed avrebbe lavorato per due
anni quale (…) a B._______. Ha inoltre asserito che il padre sarebbe de-
ceduto quando lei avrebbe avuto (…) o (…) anni, ed in precedenza sarebbe
stato espulso dall’Etiopia verso l’G._______ dalle autorità etiopi, (…). In
Etiopia, oltreché il figlio succitato, che vivrebbe con la zia della madre,
avrebbe pure a E._______ due sorelle e tre fratelli. Infine ha rilevato che
nel predetto Paese, avrebbe vissuto legalmente con un permesso di sog-
giorno, valido per due anni, dal compimento dei (…) anni d’età; in prece-
denza vi avrebbe invece vissuto illegalmente. Non disporrebbe invece di
alcun passaporto o carta d’identità eritrei (cfr. verbale 1, pag. 2 segg.).
C.
Il (…) novembre 2014, presso il (…) ove sarebbe stata alloggiata l’interes-
sata all’epoca, la stessa avrebbe subito una violenza carnale da parte di
(…), accadimento per il quale sarebbe stata aperta una procedura penale
contro il colpevole da parte del (…) (cfr. atti A9/2, A10/1, A11/4).
D.
A seguito della ricezione della risposta negativa da parte dell’H._______
(cfr. atto A13/1), la Segreteria di Stato della migrazione, con scritto del
31 marzo 2015 ha informato la richiedente che la procedura Dublino era
terminata e che la sua domanda d’asilo sarebbe stata esaminata in Sviz-
zera (cfr. atto A16/2).
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Pagina 3
E.
In data (…) giugno 2016, l’interessata è stata interrogata in merito ai suoi
motivi d’asilo (cfr. atto A26/18; di seguito: verbale 2). Nel corso dello stesso,
e per quanto qui di rilievo, la richiedente ha nuovamente ribadito di identi-
ficarsi quale cittadina eritrea, viste le origini eritree del padre, nonché che
in Etiopia avrebbe disposto quale unico documento di un permesso di sog-
giorno valido per due anni. Ha inoltre aggiunto che prima di partorire il figlio,
avrebbe lavorato quale (…) presso diverse famiglie, mentre che in seguito
alla nascita del figlio avrebbe svolto l’attività di (…). Per quest’ultima atti-
vità, dato che non disponeva del rispettivo permesso, avrebbe subito di-
versi soprusi da parte di poliziotti etiopi, che le avrebbero rovesciato a terra
la (…) che (…), nonché imprigionata. Ha inoltre riferito di non sapere dove
si trovino i fratelli e le sorelle (cfr. verbale 2, D5 segg., pag. 2 segg.).
F.
Con decisione del 28 giugno 2016, la SEM non ha riconosciuto la qualità
di rifugiato all’interessata ed ha respinto la sua domanda d’asilo, pronun-
ciando altresì il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della
stessa misura.
G.
Il 21 giugno 2017 il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribu-
nale), con sentenza di cui ai ruoli D-4667/2016, ha accolto il ricorso del
2 agosto 2016 – regolarizzato il 22 agosto 2016 – interposto dall’interes-
sata avverso la decisione succitata, limitatamente all’esecuzione dell’allon-
tanamento. In tal senso ha annullato i punti 8 (recte 4) e 9 (recte 5) della
decisione impugnata, ed ha ritrasmesso gli atti all’autorità inferiore per la
pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto, ha
respinto il ricorso.
Nella sentenza succitata, il Tribunale ha in primo luogo ritenuto che la ri-
corrente non sarebbe stata in misura di rendere verosimile la sua naziona-
lità eritrea, pur non negando la possibile origine eritrea del padre e la per-
cezione in re alla sua provenienza da parte della medesima (cfr. consid. 5
della sentenza precitata). Ha quindi concluso in merito, che ella debba es-
sere ritenuta di cittadinanza etiope, acquisita al momento della nascita. In
secondo luogo, tenuto conto di quanto precedentemente esposto e che la
socializzazione della ricorrente sarebbe avvenuta in Etiopia, il Tribunale ha
ritenuto dover analizzare i motivi d’asilo relativamente a tale paese, ad
esclusione invece dei motivi addotti dalla ricorrente in sede ricorsuale e
riguardanti l’G._______, per irrilevanza degli stessi (cfr. consid. 5.6-6.1
della sentenza citata). Per quanto concerne i motivi addotti dall’insorgente
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circa l’agire delle autorità etiopi nei suoi confronti, la medesima non sa-
rebbe stata in grado di rendere verosimile di temere di essere esposta a
trattamenti contrari all’art. 3 LAsi (RS 142.31) in caso di un suo ritorno in
Etiopia (cfr. consid. 6.2). Inoltre, relativamente alla sua volontà di costruirsi
un futuro migliore, la stessa risulta irrilevante in materia d’asilo, in quanto
non rientrante nella definizione di persecuzione ad opera di terze persone
come disposto dalla disposizione precitata (cfr. consid. 6.3). Infine tra l’al-
legata violenza sessuale subita nel suo Paese di provenienza dalla ricor-
rente ed il suo espatrio dal medesimo, difetterebbe il necessario nesso
causale temporale, in quanto l’avvenimento citato sarebbe avvenuto più di
tre anni prima l’espatrio (cfr. consid. 6.4). Alla luce di tali evenienze, il Tri-
bunale ha concluso, in merito al punto in questione dell’asilo, che l’autorità
inferiore avrebbe negato a giusto titolo la qualità di rifugiato alla ricorrente,
e che il ricorso andava conseguentemente respinto (cfr. consid. 6.5). An-
che circa la pronuncia dell’allontanamento della ricorrente, la decisione im-
pugnata è stata confermata (cfr. consid. 7 della sentenza succitata).
Da ultimo, l’autorità ricorsuale ha esaminato la questione dell’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente, censurando il procedere della SEM in
merito (cfr. consid. 8 della sentenza suddetta). Invero, in primo luogo es-
sendo che la ricorrente può essere considerata alla stregua di una cittadina
etiope, non entrerebbero in considerazione anche eventuali paesi terzi di
provenienza, come motivato nella decisione avversata, e pertanto l’autorità
inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione l’Etiopia e non un
“paese ipotetico” nell’esame circa gli ostacoli all’esecuzione dell’allontana-
mento. In secondo luogo, il Tribunale non ha neppure ravvisato l’esistenza
dei presupposti per concludere che la richiedente avrebbe violato il proprio
obbligo di collaborare, rendendo impossibile l’analisi degli ostacoli predetti.
Sarebbe difatti concepibile che la ricorrente abbia effettivamente creduto
nella propria cittadinanza eritrea, sia poiché è notorio che lo statuto delle
persone di origine mista residenti in Etiopia possa risultare poco chiaro an-
che per gli stessi interessati (in particolare per coloro scarsamente scola-
rizzati come nel caso di specie), sia poiché la ricorrente – ritenendo rispon-
dente al vero il suo racconto circa la provenienza eritrea del padre – poteva
aver inteso l’accezione di cittadinanza quale origine etnica. Inoltre, risulte-
rebbe risaputo che le persone di origine mista, quandanche considerate
etiopi, debbano far fronte a possibili problematiche nel caso in cui la loro
discendenza eritrea sia nota. Non si potrebbe pertanto escludere che la
ricorrente sia stata effettivamente marginalizzata a causa dell’origine del
padre, contribuendo a rafforzare in lei la percezione di essere un’estranea
in terra natia (cfr. consid. 8.3). Il Tribunale ha quindi concluso che la SEM,
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a torto, ha omesso di esaminare gli ostacoli all’esecuzione dell’allontana-
mento dell’interessata verso l’Etiopia, accogliendo il ricorso limitatamente
a tale aspetto e rinviato gli atti di causa alla SEM perché si pronunci nuo-
vamente su tale punto in questione, alla luce delle giurisprudenza in vigore
(cfr. DTAF 2011/25) e tenendo in debita considerazione l’origine eritrea del
padre, in quanto potrebbe costituire un ulteriore elemento di rischio, non-
ché vagliando la questione medica sollevata dall’interessata nel gravame
(cfr. consid. 9).
H.
A seguito della sentenza del Tribunale D-4667/2016, la SEM ha ripreso la
procedura istruttoria, formulando, in data 25 luglio 2017 una serie di quesiti
all’indirizzo dell’(…) in Etiopia (cfr. atto A47/5).
I.
Il (…) maggio 2018, la richiedente asilo è stata sentita in un’ulteriore audi-
zione a complemento ed aggiornamento delle precedenti, segnatamente
circa il suo stato di salute e la sua situazione personale riguardo al paese
d’origine. In proposito, ha riferito che il suo stato valetudinario sarebbe a
posto, e che la cura per la tubercolosi sarebbe terminata già un anno prima.
In Etiopia avrebbe ancora contatti frequenti con la zia materna, presso la
quale avrebbe lasciato il figlio, e che l’avrebbe sempre aiutata a partire dai
(…) anni di quest’ultimo, nonché con una cugina. In tale Paese vivrebbero
a B._______ anche altre zie (…), con le quali avrebbe però perso ogni
contatto dalla morte di sua madre, nonché i fratelli e sorelle, che però non
avrebbe più né visto né sentito a partire da quando lei avrebbe lasciato
E._______ alla volta di B._______. In seguito avrebbe saputo dai vicini di
casa di E._______, che i suoi fratelli e sorelle si sarebbero trasferiti altrove,
senza però avere ulteriori informazioni in merito agli stessi (cfr. atto A58/12
[di seguito: verbale 3], D12 segg., pag. 3 segg.). Nel corso dell’audizione
ella ha inoltre riferito che in Etiopia avrebbe detenuto un documento, valido
per due anni, che le sarebbe stato necessario per spostarsi all’interno del
paese, come il certificato rilasciato dall’(…) il (…) – e valido sino al (…) –
che ha depositato agli atti (cfr. verbale 3, D3 segg., pag. 2 seg.; cfr. anche
verbale 1, p.to 1.06, pag. 3).
J.
La richiesta d’(…) summenzionata (cfr. litt. H) è stata reiterata dalla SEM il
6 dicembre 2017 (cfr. atto A50/4).
K.
Con decisione del 28 maggio 2018, notificata il 30 maggio 2018 (cfr. atto
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Pagina 6
A65/1) la SEM ha disposto che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insor-
gente sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
Nella predetta decisione, l’autorità inferiore ha in primo luogo ritenuto che,
siccome l’insorgente non soddisferebbe le condizioni per il riconoscimento
della qualità di rifugiato, il principio di non respingimento ex art. 5 LAsi non
troverebbe applicazione in specie. Non sussisterebbero inoltre indizi per
ritenere che, in caso di un suo ritorno nel paese d’origine, ella rischierebbe
di essere esposta concretamente ad una pena o ad un trattamento pro-
scritti dall’art. 3 CEDU. L’esecuzione del suo allontanamento sarebbe pure
esigibile, in quanto in Etiopia non vigerebbe una situazione di guerra,
guerra civile o violenza generalizzata ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 della legge
federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione
e parziale modifica entrati in vigore il 1° gennaio 2019 [RS 142.20]). Dagli
atti non emergerebbe inoltre alcun motivo individuale ostativo all’esigibilità
del provvedimento. Riguardo quest’ultimo punto, ella avrebbe rilasciato
delle dichiarazioni talmente contraddittorie e vaghe, sia circa i suoi fami-
gliari presenti in Etiopia, che in merito al legame che avrebbe avuto con la
persona che si occuperebbe tutt’ora del figlio, nonché riguardo alle attività
professionali che avrebbe esercitato nel predetto Stato, e circa le sue con-
dizioni finanziarie ed abitative che avrebbe avuto nello stesso, tanto da ri-
tenerle del tutto inverosimili. Di conseguenza, risulterebbe anche impossi-
bile conoscere quale sia il suo reale vissuto nel paese d’origine e valutarne
eventuali ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento. Tale situazione sa-
rebbe dettata dall’assenza totale di collaborazione dimostrata dalla richie-
dente e dalla reiterata violazione da parte sua dell’obbligo di dire la verità
secondo la LAsi. La ricorrente dovrebbe pertanto subire le conseguenze
della sua mancata collaborazione. Per quanto attiene la sua situazione me-
dica, visto il buono stato di salute allegato, non vi sarebbe un ostacolo osta-
tivo all’esecuzione della misura neppure sotto tale profilo. L’esecuzione
dell’allontanamento dell’interessata, sarebbe infine pure possibile.
L.
In data 13 giugno 2017 (recte: 2018), l’(…) di I._______ ha risposto a
quanto richiesto dalla SEM (cfr. atto A70/4).
M.
Con ricorso del 2 luglio 2018 (cfr. risultanze processuali), l’insorgente ha
avversato la succitata decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale
chiedendo, in via principale, che la decisione della SEM venga annullata,
nonché la concessione dell’ammissione provvisoria alla ricorrente per ine-
sigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento; in via subordinata, che gli atti
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Pagina 7
siano trasmessi alla SEM per una nuova valutazione dell’esistenza di mo-
tivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento. Contestualmente l’insor-
gente ha presentato un’istanza di assistenza giudiziaria, nel senso
dell’esenzione dal versamento di spese processuali e del relativo anticipo,
il tutto con protesta di spese e ripetibili.
Nel gravame, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, la ricorrente
avversa la valutazione della SEM circa l’esigibilità dell’esecuzione del suo
allontanamento verso l’Etiopia, in quanto sussisterebbero degli elementi
ostativi all’esecuzione della misura stessa. Invero, per quanto il vissuto
della ricorrente possa apparire vago, lo stesso non sarebbe imputabile ad
una violazione grave del suo obbligo di collaborare e di dire la verità come
assurto dalla SEM, bensì dalla fragilità della personalità della ricorrente,
che la condurrebbe a rendere delle dichiarazioni che potrebbero apparire
confuse. Tale conclusione sarebbe supportata anche da quanto annotato
nell’allegato all’audizione del (…) giugno 2016 da parte della rappresen-
tante legale dell’opera assistenziale presente. L’insorgente ritiene tuttavia
che lei abbia fornito in corso di procedura alcune circostanze chiare, con
cui l’autorità di prime cure avrebbe potuto compiere un’adeguata valuta-
zione circa l’esistenza di motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento.
D’un canto, si ravviserebbe che l’interessata non disporrebbe nel paese
d’origine di una rete familiare atta a garantirle un reinserimento, in quanto
i genitori sarebbero deceduti, mentre che con i fratelli avrebbe perso ogni
contatto. Le contraddizioni indicate dalla SEM in capo ai fratelli, sarebbero
in realtà da interpretare quali elementi di precisazione. D’altro canto, l’au-
torità inferiore non avrebbe valutato, come disposto dal Tribunale nella sen-
tenza D-4667/2016, i rischi ai quali la ricorrente potrebbe essere confron-
tata nel caso in cui ella fosse rinviata verso l’Etiopia, in relazione all’origine
eritrea del padre, dato che i soggetti di origine mista, sarebbero spesso
oggetto di discriminazioni al punto tale che molte persone tacerebbero la
loro origine per timore di subire delle conseguenze. Infine, una società pa-
triarcale come quella etiope, renderebbe ancora più rischiosa l’esistenza
della ricorrente, in quanto donna sola con un figlio “illegittimo”.
N.
Per il tramite della decisione incidentale del 17 agosto 2018, il Tribunale ha
autorizzato la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della
procedura, ed ha accolto l’istanza di concessione dell’assistenza giudizia-
ria, a condizione che venisse dimostrata con un’attestazione d’indigenza,
entro il 3 settembre 2018, oppure nel medesimo termine, a versare un an-
ticipo spese di CHF 750.– a copertura delle presunte spese processuali.
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Pagina 8
L’interessata ha tempestivamente presentato l’attestazione d’indigenza ri-
chiesta (cfr. risultanze processuali).
O.
Il 27 settembre 2018, la Segreteria di Stato ha trasmesso la sua risposta al
gravame.
Nella medesima l’autorità inferiore ha in particolare sottolineato che le as-
serzioni della ricorrente in corso di procedura sarebbero state talmente im-
precise e vaghe da rendere difficoltose persino le misure istruttorie intra-
prese dalla SEM per chiarire il suo vissuto in Etiopia. Poiché queste ultime
non avrebbero confermato alcuna delle affermazioni della ricorrente, ciò
sarebbe un ulteriore indizio d’inverosimiglianza delle stesse. A medesima
conclusione si addiverrebbe per quanto concerne l’identità e le origini del
padre dell’insorgente, in quanto il medesimo non sarebbe persona nota nei
luoghi in cui l’interessata avrebbe sostenuto di essere vissuta. Quanto alla
contestazione mossa dalla ricorrente in ordine al fatto che la SEM non si
sarebbe espressa nella decisione impugnata sulle origini del padre, tale
allegazione andrebbe letta in concomitanza con le numerose dichiarazioni
contraddittorie rese sulle sue origini, come dimostrerebbero anche i risultati
delle misure istruttorie supplementari intraprese dall’autorità inferiore, e
non si comprenderebbe in tal senso perché debba essere ritenuta verosi-
mile. Tuttavia, anche qualora le origini eritree del padre fossero ritenute
verosimili, l’autorità inferiore ha espresso che a mente sua non vi sarebbe
un rischio di discriminazione della ricorrente che potrebbe rendere inam-
missibile o inesigibile il rimpatrio. Le misure istruttorie intraprese avrebbero
infatti confermato che il padre della ricorrente non è persona nota nel luogo
in cui la stessa riferisce di aver vissuto. Di più, l’insorgente avrebbe vissuto
tutta la sua vita in Etiopia, con la madre etiope, ed in assenza del padre.
Non vi sarebbe pertanto alcun indizio che indichi che la ricorrente, anche
qualora avrebbe effettivamente delle origini eritree, possa riscontrare delle
difficoltà da parte delle autorità o terze persone. La ricorrente dovrebbe
infine per lo meno tentare di ottenere dei documenti etiopi. Al contrario, ella
avrebbe reso delle dichiarazioni contraddittorie in merito ai documenti ot-
tenuti in Etiopia, e non vi sarebbe alcun elemento concreto che lasci pre-
supporre che la ricorrente sarebbe esposta a dei rischi, e che non po-
trebbe, qualora tentasse, vedere la sua cittadinanza etiope riconosciuta e
godere quindi anche dei diritti afferenti. La SEM ha quindi concluso, rin-
viando per il resto ai considerandi della decisione avversata, conferman-
doli, e chiedendo il respingimento del ricorso.
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Pagina 9
P.
L’atto responsivo è stato inviato per conoscenza dal Tribunale alla ricor-
rente in data 3 ottobre 2018, con la possibilità di presentare una replica.
Questa è stata trasmessa tempestivamente dall’insorgente il 18 otto-
bre 2018 (cfr. risultanze processuali). Nella stessa, l’interessata si è ricon-
fermata nelle sue allegazioni e conclusioni presentate con il gravame. La
replica è stata inviata per conoscenza alla SEM dal Tribunale il 19 otto-
bre 2018 (cfr. risultanze processuali).
Q.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. Disposizioni transi-
torie della modifica del 25 settembre 2015 cpv. 1 nLAsi, in vigore dal
1° marzo 2019). Inoltre, il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr) è stata in parte modificata e rinominata quale
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Posto che i di-
sposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sen-
tenza (art. 83 cpv. 1–4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribu-
nale utilizzerà di seguito la nuova denominazione.
Fatta eccezione per le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell’art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette
autorità (art. 105 LAsi).
L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. La ricor-
rente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è parti-
colarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto, ella è legittimata ad aggravarsi contro di
essa.
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Pagina 10
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 vLAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile-
vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’ina-
deguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Altresì, il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomenta-
zioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
Il Tribunale tiene conto dello stato di fatto e di diritto esistente al momento
in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione futura o i motivi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento, basandosi in particolare sulla
situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al momento della
sentenza, prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione
avvenuta dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44
consid. 3.6, DTAF 2009/51 consid. 5.4; DTAF 2009/29 consid. 5.1;
DTAF 2008/12 consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 con riferimenti citati).
4.
4.1 Preliminarmente, dal profilo formale, il Tribunale rileva come per co-
stante giurisprudenza, il diritto di essere sentito, disciplinato dall’art. 29 cpv.
2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101) comprende il diritto per l’interessato di consultare
l’incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l’assun-
zione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risul-
tanze nella misura in cui possano influire sulla decisione
(cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; DTF 135 I 279 consid. 2.3).
4.2 Nelle procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisi-
torio. Ciò significa che l’autorità competente deve procedere d’ufficio all’ac-
certamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi
in relazione con l’art. 12 PA). In concreto, l’autorità deve occuparsi del cor-
retto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documenta-
zione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridi-
camente rilevanti ed amministrare in tal senso le opportune prove a ri-
guardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). Per accertare i fatti, l’autorità si
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Pagina 11
serve, se necessario, di documenti, di informazioni delle parti, di informa-
zioni o testimonianze di terzi, di sopralluoghi e di perizie (art. 12 lett. a-e
PA). D’un lato, v’è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione
si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall’altro lato, v’è un
accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le cir-
costanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 e
relativi riferimenti; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 seg.).
Per quanto attiene alla procedura amministrativa federale, il diritto di es-
sere sentito è regolamentato agli art. 26 e seg. PA. L’art. 26 cpv. 1 PA pre-
vede in particolare il diritto della parte o del suo rappresentante di consul-
tare gli atti di procedura, segnatamente tutti gli atti adoperati come mezzi
di prova (lett. b) e le copie delle decisioni notificate (lett. c). Ulteriore corol-
lario del diritto di essere sentito è il cosiddetto “obbligo di motivazione”,
previsto espressamente anche all’art. 35 PA. Al diritto della parte d’espri-
mersi prima della pronuncia di una decisione, è infatti indissociabilmente
legato anche l’obbligo per l’autorità decidente di tenere conto ed apprez-
zare i fatti determinanti, cosa che deve apparire nella motivazione della
decisione e costituisce presupposto essenziale per la verifica della fonda-
tezza della stessa sia per le parti che per l’autorità di ricorso. Tale obbligo
ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto
della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di
causa. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo
esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occu-
parsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla de-
cisione. In altri termini, è necessario che l’autorità menzioni le proprie ri-
flessioni sugli elementi di fatto e di diritto essenziali, ossia che si confronti
con le circostanze fattuali da giudicare in concreto (cfr. DTF 136 I 184
consid. 2.2.1, DTF 136 I 229, DTF 129 I 232 consid. 3.2; Giurisprudenza
ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d’asilo
[GICRA] 2006 n°4 consid. 5, GICRA 2004 n°38).
4.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui viola-
zione implica, di principio, l’annullamento della decisione impugnata, a pre-
scindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTF 129 I 323 con-
sid. 3.2; DTF 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n°4 consid. 5). Una viola-
zione di questo diritto fondamentale da parte dell’autorità di prima istanza
non comporta comunque automaticamente l’accoglimento del gravame e
l’annullamento della decisione impugnata. Anche in presenza di una viola-
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Pagina 12
zione grave, è infatti di principio ammissibile prescindere da un rinvio all’au-
torità inferiore allorquando una tale sanzione costituirebbe una mera for-
malità, provocando un ritardo inutile nella procedura, incompatibile con lo
stesso interesse della parte interessata ad un’evasione celere della causa
(cfr. DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; DTF 133 I 201 consid. 2.2). Secondo la
giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può
essere sanata se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in
merito davanti ad una autorità di ricorso che dispone del medesimo potere
d’esame dell’autorità d’esecuzione stessa (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2d).
In tale ambito, la cognizione dell’autorità ricorsuale non va esaminata in
maniera astratta ma in base all’oggetto della controversia nel caso con-
creto (cfr. WALDMANN/BICKEL in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxi-
skommentar VwVG, 2a ed. 2016, art. 29 n. 119). Trasposto in materia
d’asilo, tale principio implica che il Tribunale non potrà procedere alla ripa-
razione di una violazione del diritto di essere sentito in merito a questioni
che rientrano nella sfera del potere di apprezzamento dell’autorità inferiore
dal momento che non dispone della facoltà di controllare l’opportunità delle
decisioni di prima istanza (cfr. DTAF 2014/22 consid. 5.3). Ciò non è tutta-
via il caso per quanto concerne l’esame inerente l’esecuzione del rinvio,
nel quale il Tribunale beneficia di un pieno potere cognitivo (cfr. a titolo
esemplificativo sentenza del Tribunale D-3403/2015 e D-3540/2018 del
28 maggio 2019 consid. 4.2.2 e supra consid. 2).
4.4 Nel caso specifico, il Tribunale rileva come, nella presente sentenza,
non si terrà conto per la motivazione di quanto risposto dall’(…) di
I._______ alla SEM (cfr. atto A70/4), come pure quanto contenuto in merito
nell’atto responsivo dell’autorità inferiore, in quanto alla ricorrente non è
stato dato accesso a tale documento in alcun modo durante la procedura,
essendo tra l’altro successivo alla decisione querelata, e non essendovi
nessuna menzione in merito nella precitata. Pertanto, non essendo qualifi-
cabile quale mezzo di prova nella presente procedura ricorsuale, un’even-
tuale violazione del diritto di essere sentita dell’insorgente non si pone (cfr.
a titolo esemplificativo le sentenze del Tribunale
E-6964/2017 del 12 settembre 2019 consid. 2 con riferimenti ivi citati,
E-2545/2017 del 12 giugno 2019 consid. 2.3, D-3403/2015 e D-3540/2018
succitata consid. 4.2.1).
4.5
4.5.1 Nel suo gravame, la ricorrente censura che la SEM non abbia rispet-
tato le motivazioni esposte nella sentenza del 21 giugno 2017, in cui il Tri-
bunale aveva invitato l’autorità inferiore a tenere in debita considerazione
D-3821/2018
Pagina 13
l’origine eritrea del padre dell’insorgente, in quanto avrebbe potuto costi-
tuire un ulteriore elemento di rischio per il suo rinvio in Etiopia.
4.5.2 Ora, se dapprima risulta censurabile il modo di procedere della SEM,
che avrebbe per lo meno dovuto esporre le sue motivazioni in merito all’ori-
gine del padre della ricorrente già nella decisione impugnata, così come
richiesto dal Tribunale nella sentenza precitata (cfr. consid. 8.3 e consid. 9
della sentenza), tuttavia la predetta autorità osserva che su tale questione
l’interessata – come d’altronde pure l’autorità resistente nel suo atto re-
sponsivo – si è potuta esprimere compiutamente in fase ricorsuale. Ella ha
inoltre potuto impugnare con piena conoscenza di causa la decisione
dell’autorità inferiore e contestare, ove il caso, la stessa. In merito all’ese-
cuzione dell’allontanamento della ricorrente, il Tribunale beneficia vieppiù
di un pieno potere cognitivo in materia (cfr. anche supra consid. 4.3) Ne
discende che il Tribunale non ritiene di dover annullare la decisione dell’au-
torità di prime cure per accertamento incompleto dei fatti determinanti, in
quanto la violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, risulta in
ogni caso essere stata sanata nella procedura ricorsuale.
4.5.3 Pertanto, la censura formale è respinta.
5.
Sul piano materiale, si constata come la decisione querelata ed il ricorso
del 2 luglio 2018 vertono unicamente sulla questione relativa all’esecu-
zione dell’allontanamento. Ne discende che la decisione del 28 giu-
gno 2016 della SEM, confermata su tale punto dalla sentenza del Tribunale
D-4667/2016 del 21 giugno 2017, è cresciuta in giudicato in materia d’asilo
e per quanto concerne la pronuncia dell’allontanamento. Di conseguenza,
il Tribunale limiterà dappresso il proprio esame, unicamente sul punto in
questione relativo all’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente.
6.
6.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allonta-
namento dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di
non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis-
sione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).
6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento degli
ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento, vale lo stesso apprezzamento
della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il
D-3821/2018
Pagina 14
ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l’esistenza di un
ostacolo all’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 con-
sid. 10.2).
6.3 Come già supra rilevato (cfr. consid. 4.2) nelle procedure d’asilo si ap-
plica il principio inquisitorio. Quest’ultimo è però limitato dall’obbligo di col-
laborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2014/12 consid. 5.9;
CHRISTOPH AUER/ANJA MARTINA BINDER, in: Auer/Müller/Schindler [ed.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG,
2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 9 e ad art. 13 PA n. 1). Trattasi di un tipico
caso di applicazione dell’art. 13 cpv. 1 lett. c PA.
6.4 In particolare, quando l’interessato, con il suo comportamento, impedi-
sce all’autorità di accertare se egli risulti esposto o meno a pericolo nel
paese di provenienza, l’esecuzione dell’allontanamento non può essere
evitata (cfr. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frank-
furt am Main, 1990, pag. 262; si veda anche DTAF 2014/12 consid. 5.9).
Ciò è segnatamente il caso quando il richiedente asilo non collabora alla
delucidazione della sua cittadinanza rendendo de facto impossibile
l’esame degli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento verso il suo reale
paese d’origine (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-4895/2013 del 21
novembre 2013 consid. 7.2), oppure riguardo al suo statuto (cfr. sentenza
del Tribunale D-6083/2016 del 28 settembre 2018 consid. 9.8). Non è in-
fatti compito delle autorità elvetiche competenti in materia d’asilo ricercare,
in assenza di indicazioni da parte del richiedente, eventuali ostacoli riguar-
danti un paese ipotetico. Nello stesso senso, nulla osta all’esecuzione
dell’allontanamento quando il medesimo provvedimento è subordinato al
soddisfacimento di determinati fattori favorevoli ed il ricorrente fornisce in-
dicazioni fuorvianti circa la sua situazione personale la cui entità è tale da
non permettere all’autorità d’asilo di determinare se egli rientra o meno in
suddetti criteri. In tale ultima eventualità, qualora l’autorità d’asilo giunga a
conclusione che l’interessato abbia agito di sorta onde occultare l’esistenza
di alcuni fattori favorevoli (quali ad esempio la presenza di famigliari) essa
sarà per logica conseguenza legittimata a considerare adempiuta la circo-
stanza dissimulata (cfr. a titolo esemplificativo sentenze del Tribunale
D-4997/2017 del 10 gennaio 2020 consid. 12, D-2640/2017 del 15 lu-
glio 2019 consid. 6.2-6.3, D-3174/2015 del 17 novembre 2016
consid. 6.3.4 e E-5724/2014 del 30 marzo 2014 consid. 4.3). Va tuttavia ri-
servato che per ammettere una violazione dell’obbligo di collaborare si pre-
suppone che la collaborazione sia possibile e che possa essere ragione-
volmente esatta, conto tenuto delle circostanze.
D-3821/2018
Pagina 15
7.
7.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si
esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni
di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all’esecu-
zione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti
dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire
dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di vio-
lenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere
una violazione dell’art. 3 CEDU. Spetta infatti all’interessato provare o ren-
dere verosimile l’esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli
correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso
il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr.
DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
7.2 Come correttamente indicato dall’autorità resistente nella decisione im-
pugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone
alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la
decisione del 28 giugno 2016 della SEM che respingeva la domanda
d’asilo della ricorrente è cresciuta in giudicato (cfr. anche supra consid. 5),
quest’ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento.
In siffatte circostanze, non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza di
un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposta,
nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU
o dell’art. 3 Conv. tortura.
Anche tenuto conto della modifica della situazione in Etiopia (esposta di
seguito al consid. 8.3), non sono ravvisabili degli elementi sufficienti per
ritenere che la ricorrente sarebbe esposta ad un pericolo serio e concreto
ai sensi dell’art. 3 CEDU, nel caso di un suo ritorno nel paese d’origine.
Anche la situazione generale dei diritti dell’uomo, vigente attualmente in
Etiopia, non appare contraria all’ammissibilità dell’esecuzione dell’allonta-
namento dell’insorgente (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale
E-4667/2018 del 22 gennaio 2020 consid. 10.4.2 e 10.4.3).
Pertanto l’esecuzione dell’allontanamento verso l’Etiopia è, sotto l’aspetto
dell’ammissibilità, pacifico.
D-3821/2018
Pagina 16
8.
8.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI l’esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
8.2 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la vio-
lence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale
anche nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni
probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le
difficoltà socio-economiche che costituiscono l’ordinaria quotidianità di una
regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi
di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi-
zione al pericolo. L’autorità alla quale incombe la decisione deve dunque,
in ogni singolo caso, confrontare se gli aspetti umanitari legati alla situa-
zione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese
siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 con-
sid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti).
8.3
8.3.1 Secondo costante giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento
verso l’Etiopia, è ritenuto, in generale, come ragionevolmente esigibile. In-
vero il paese precitato non è esposto a guerra, guerra civile o violenza ge-
neralizzata, per le quali si debba partire dal presupposto che la popolazione
civile in generale sia esposta concretamente a pericolo (cfr. DTAF 2011/25
consid. 8.3).
8.3.2 Nella sua sentenza DTAF 2011/25 il Tribunale ha adempiuto un
esame generale della situazione circa l’esigibilità dell’esecuzione dell’al-
lontanamento in Etiopia, e si è in particolare espresso in merito alla situa-
zione socio-economica delle donne sole nel predetto Stato. Ha in partico-
lare ritenuto che, per gran parte della popolazione etiope che sopravvive al
di sotto del minimo vitale o con il minimo vitale, le condizioni di vita in ogni
aspetto (salario, sicurezza alimentare, salute, formazione, disponibilità di
alloggi) risultano essere precarie. Le stesse sono estremamente difficili per
D-3821/2018
Pagina 17
la maggior parte della popolazione ed in caso di perdita del raccolto la so-
pravvivenza stessa può esserne minacciata. Per costruire un’esistenza si-
cura nel Paese, risultano necessari sufficienti risorse finanziarie, buone
competenze lavorative, così come di una rete familiare e sociale intatta (cfr.
DTAF 2011/25 consid. 8.4). Proseguendo nell’esame, il Tribunale ha rite-
nuto che le donne sole che rientrano in Etiopia incontrano una situazione
difficile dal punto di vista socio-economico. Devono pertanto sussistere
delle circostanze favorevoli che permettano di garantire che dopo il ritorno
la donna sola non si trovi senza risorse al punto di vedere la sua sopravvi-
venza minacciata. Infatti, le donne sole che ritornano in Etiopia non sono
accettate dalla società, anche in quella cittadina, in quanto non sposate e
viventi da sole. Trovare un appartamento in cui vivere è possibile solo per
il tramite di conoscenti, e le donne sole non vengono ben viste dal vicinato,
in quanto ritenute sospette, visto che la norma culturale prevede che le
donne non coniugate vivano nel cerchio familiare. Verso le donne sole v’è
una presunzione secondo la quale esse sono in cerca di avventure ses-
suali. Inoltre, se una donna è vittima di una violenza sessuale, le è attribuita
la colpa. La disoccupazione delle donne ad Addis Abeba è stimata tra il
40% ed il 55%. Le condizioni per le quali con alta probabilità una donna
possa condurre un’attività lavorativa quale indipendente sono una buona
formazione scolastica, vivere in un centro urbano, avere mezzi finanziari a
disposizione ed il supporto di una buona rete sociale. Senza tali condizioni
le donne risultano spesso costrette a svolgere lavori che mettono a rischio
la loro salute, come lavorare nella prostituzione oppure come domestiche,
ed in tali attività esse sono regolarmente vittime di diverse forme di vio-
lenza, compresa quella sessuale. Il Tribunale ha infine concluso che l’Etio-
pia, negli ultimi anni, ha conosciuto una forte crescita economica che ha
avvantaggiato soprattutto la classe media urbana e pertanto Addis Abeba
offre le migliori possibilità di lavoro rispetto agli altri centri urbani etiopi ed
alle regioni rurali (cfr. DTAF 2011/25 consid. 8.5–8.6).
8.3.3 Anche se la situazione politica in Etiopia, in particolare dalla nomina
del nuovo Primo Ministro nell’aprile 2018 – grazie in particolare ad una se-
rie di riforme che hanno condotto il paese ad una più grande stabilità – e
dalla dichiarazione di pace sottoscritta con l’G._______ il 9 luglio 2018, si
è modificata positivamente, tuttavia le condizioni di vita in Etiopia perman-
gono tutt’ora relativamente precarie. Occorrerà pertanto come in prece-
denza esaminare se, nel caso concreto, il richiedente asilo potrà contare
nel suo paese d’origine dei mezzi finanziari sufficienti, delle competenze
professionali ed una rete sociale in applicazione della giurisprudenza pub-
blicata nella DTAF 2011/25 consid. 8.4, che gli permettano in particolare di
sopperire alle sue necessità vitali (cfr. sentenza del Tribunale D-6630/2018
D-3821/2018
Pagina 18
del 6 maggio 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 7.1 –
7.3 e consid. 12.4 ed a titolo esemplificativo anche la sentenza del Tribu-
nale E-4667/2018 consid. 8.2, consid. 10.5.1-10.5.2). Per quanto concerne
la situazione delle donne sole, occorrerà pure, come prima, esaminare se
i fattori favorevoli per l’esecuzione dell’allontanamento di una donna sola –
ovvero una rete sociale appropriata, una buona scolarizzazione, espe-
rienza lavorativa, una vita nella città e delle risorse finanziarie – come pre-
sentato nella DTAF 2011/25, risultano essere adempiuti (cfr. a titolo esem-
plificativo sentenza del Tribunale D-6361/2019 del 21 gennaio 2020,
D-1107/2015 del 16 febbraio 2018 consid. 9.4.3-9.4.5).
8.4 Nel caso di specie, v’è in primo luogo da osservare che l’insorgente ha
fornito delle dichiarazioni contraddittorie ed in parte illogiche in merito a
degli aspetti centrali della sua biografia e riguardo alla rete sociale che
avrebbe nel suo paese d’origine, le quali, vista la loro entità, non possono
spiegarsi sulla base delle giustificazioni invocate in sede ricorsuale.
Invero, se dapprima ella ha riferito non aver avuto alcun problema con le
autorità etiopi, né con terze persone (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 8), e di
aver lavorato quale (…) a B._______ fino a due anni prima l’audizione sulle
generalità e circa un anno prima il suo espatrio (cfr. verbale 1, p.to 1.17.05,
pag. 4), in seguito ha tuttavia modificato in maniera importante tali asserti.
Nel corso della seconda audizione ha difatti riferito che prima di espatriare,
sarebbe stata ospitata da una famiglia, siccome indigente (cfr. verbale 2,
D36, pag. 5), per poi invece mutare sorprendentemente tale affermazione
nella medesima audizione, riferendo che prima di espatriare ella avrebbe
vissuto da sola con il figlio in un appartamento che prendeva in affitto,
nell’ultimo pagando (…), e che si manteneva da sola (cfr. verbale 2, D95
segg., pag. 10; cfr. anche verbale 3, D34 segg., pag. 5). Rispetto all’attività
lavorativa ed a quanto detto nel corso della prima audizione, ha inoltre ag-
giunto, in antitesi a quanto riferito nel corso della prima audizione, che
prima di partorire il figlio avrebbe lavorato quale (…) presso alcune fami-
glie, ed in seguito invece avrebbe esercitato l’attività di (…), ove avrebbe
subito diversi soprusi da parte delle autorità eritree a causa del fatto che
lei non avrebbe avuto l’autorizzazione per (…), che avrebbero condotto
pure al suo arresto da una a tre volte (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 6
segg.; verbale 3, D36 segg., pag. 5).
Non di meno, anche in relazione alla rete familiare e sociale presente nel
paese d’origine, le sue affermazioni risultano fortemente discrepanti, tanto
da lasciare presagire il tentativo di avvalersi di circostanze non corrispon-
denti alla realtà, per avere un apprezzamento del suo caso maggiormente
D-3821/2018
Pagina 19
a suo favore. In primo luogo ella ha riferito che oltreché il figlio nato il (…)
vivente nella città di B._______, nonché una prozia materna presso la
quale alloggerebbe suo figlio, vivrebbero a E._______ le sue due sorelle e
tre fratelli, tutti maggiori d’età (cfr. verbale 1, p.to 3.03, pag. 6). Nel corso
dell’audizione successiva, parlando invece della persona alla quale
avrebbe lasciato il figlio, ha riferito essere una conoscenza della madre,
che lei avrebbe conosciuto in tempi recenti e la quale si sarebbe interes-
sata alla stessa, ed in tempi brevi avrebbe lasciato il figlio presso di lei
prima di espatriare (cfr. verbale 2, D124 segg., pag. 12 seg.). Durante la
medesima audizione, la ricorrente ha inoltre insistito, anche se non speci-
ficamente interpellata in merito, che lei avrebbe fratelli e sorelle in Etiopia,
ma che durante la prima audizione avrebbe riferito che non sapeva dove
fossero, ciò a mente sua per provare che le sue dichiarazioni non sareb-
bero state mutate in corso di procedura (cfr. verbale 2, D50 seg., pag. 6).
Tuttavia, il fatto che lei non sapesse dove fossero non risulta corrispon-
dente alle asserzioni rilasciate in precedenza, quando questionata in me-
rito, aveva riferito che i medesimi vivrebbero a E._______. Tali precedenti
asserzioni, stridono inoltre in modo lampante con quanto dichiarato dall’in-
sorgente nel corso dell’audizione complementare del (…) maggio 2018, al-
lorché ha fornito una versione completamente diversa della relazione vi-
gente tra lei e la persona alla quale avrebbe lasciato il figlio. Ha invero
affermato che la stessa, alla quale si riferisce come “zia”, non l’avrebbe
conosciuta in tempi recenti come affermato nella precedente audizione,
bensì già in tenera età, in quanto si sarebbe spesso recata con la madre in
visita della precitata, come pure la medesima presso di loro. Inoltre,
quando avrebbe abbandonato E._______, si sarebbe recata dalla zia a
B._______, nonché quest’ultima l’avrebbe aiutata quando lei si sarebbe
trovata in difficoltà (cfr. verbale 3, D25 segg., pag. 4 segg.). In riferimento
ai fratelli e sorelle presenti in Etiopia, ha d’un canto riferito non sapere dove
gli stessi si troverebbero, in quanto avrebbe perso ogni contatto con i me-
desimi dal momento che lei si sarebbe recata a B._______ (cfr. verbale 3,
D46 e D52 segg., pag. 6 seg., D68 seg., pag. 7), e d’altro canto che
avrebbe scoperto tramite i vicini di casa di E._______, e prima del suo
espatrio, che i fratelli si sarebbero trasferiti altrove nonché che i medesimi
avrebbero saputo che lei avrebbe avuto un figlio (cfr. verbale 3, D70 segg.,
pag. 7 seg.). Non solo quindi lei già al momento della prima audizione sa-
peva che i suoi fratelli non avrebbero più abitato a E._______, come invece
dichiarato, bensì avrebbe pure ricevuto delle informazioni in merito agli
stessi. Appaiono inoltre quantomeno illogiche le modalità con le quali ella
riferisce di essersi separata dai fratelli nel contesto e nella situazione nella
quale si trovava all’epoca. Invero, ella ha narrato in merito che, dopo la
morte della madre, senza più alcun supporto finanziario, ella avrebbe preso
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Pagina 20
la decisione di recarsi da sola a B._______, poiché lì vivevano le sue zie e
si trattava di una città, abbandonando ogni contatto con la sua famiglia
nucleare d’origine. Tale procedere, nel contesto etiope, di una giovane ra-
gazza di (…) anni, che decide di lasciare i fratelli autonomamente e senza
avere più alcun contatto con i medesimi, non appare essere in alcun modo
plausibile.
Rispetto alle precedenti audizioni, la ricorrente ha inoltre nominato quali
ulteriori familiari: una cugina, con la quale sarebbe in contatto, d’un canto
che si troverebbe in J._______ (cfr. verbale 3, D19, pag. 4), e d’altro canto
dando invece ad intendere che sarebbe rientrata in Etiopia (cfr. verbale 3,
D17, pag. 3); nonché altre zie presenti a B._______, con le quali avrebbe
perso ogni contatto dalla morte della madre (cfr. verbale 3, D47 segg.,
pag. 6).
Le contraddizioni sopra indicate, risultano essere talmente divergenti, che
le motivazioni fornite in corso di procedura dalla ricorrente, questionata
specificamente in merito (cfr. verbale 3, D81 segg., pag. 8 seg.), non sono
atte in alcun modo a modificare tale conclusione.
Nelle dichiarazioni dell’insorgente a sostegno dei suoi motivi d’asilo, sono
inoltre presenti molteplici ulteriori aspetti grossolanamente inverosimili, già
esaminati nella precedente procedura (cfr. sentenza del Tribunale
D-4667/2016 del 21 giugno 2017 consid. 6.2). Tali contraddizioni, quan-
danche non strettamente attinenti alla questione dell’esigibilità dell’allonta-
namento, mettono fortemente in discussione l’attendibilità dell’interessata.
8.5 Visto quanto precede, si può quindi concludere in specie che la ricor-
rente abbia violato il suo obbligo di collaborare. Così facendo, ella ha posto
l’autorità di prime cure nell’impossibilità di determinare se l’insieme dei fat-
tori favorevoli – nella fattispecie di una rete sociale appropriata – richiesti
dalla giurisprudenza fossero o meno adempiuti nella loro integralità. Non
può infatti essere compito delle autorità d’asilo di dipanarsi in valutazioni a
valore ipotetico in merito all’esistenza dei medesimi, ed in presenza – come
in casu – di un’istruzione completa dei fatti determinanti.
8.6 Si può ad ogni modo partire dal presupposto che dietro le varie versioni
contraddittorie siano identificabili alcuni elementi che lascino presagire la
presenza di una rete sociale e di un sostegno economico in Etiopia. La
ricorrente è stata infatti in grado (pur essendo ai tempi minorenne) di tro-
vare un lavoro dapprima in qualità di (…) ed in seguito quale (…), di so-
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Pagina 21
stentare sé ed il figlio che in seguito è nato, nonché di pagare un apparta-
mento. Inoltre, come sopra osservato, risulta quantomeno dubbio che ella
abbia perso ogni contatto con i fratelli e le sorelle, come pure con la paren-
tela presente in Etiopia. Non vi è peraltro motivo di dubitare che ella potrà,
in caso di bisogno e come già fatto in passato, essere supportata dalla zia
presente nel Paese d’origine, presso la quale si trova alloggiato il figlio, che
dispone di un appartamento e di entrate sufficienti, o grazie alla cugina con
la quale risulta essere in contatto. Un ulteriore elemento a favore della pos-
sibilità di reinserimento in Etiopia, risulta inoltre dal fatto che la medesima
in Svizzera ha potuto esercitare delle attività lavorative (cfr. risultanze pro-
cessuali). Non vi è pertanto motivo di dubitare che ella, anche se donna
sola con un figlio e con allegati precedenti d’abusi sessuali, possa essere
in misura di sopperire ai suoi bisogni vitali, in un contesto cittadino, e fa-
cendo eventualmente capo ai sostegni presenti nel Paese d’origine. Di par-
ticolare rilievo appaiono segnatamente l’indipendenza precedente all’espa-
trio rispetto alla sua famiglia nucleare dimostrata dalla ricorrente, la pre-
senza di una rete sociale presente in Etiopia, rispettivamente a B._______,
nonché le varie esperienze lavorative avute sia nel suo Paese d’origine che
in Svizzera.
8.7 Per il resto, la ricorrente non ha apportato alcun elemento concreto a
supporto della tesi che una sua eventuale origine eritrea potrebbe esporla
ad un pregiudizio per la sua integrità fisica o psichica, conto tenuto dello
stato attuale della situazione presente in Etiopia, ed in particolare nella re-
gione C._______ dalla quale ella proviene (cfr. in tal senso anche la sen-
tenza del Tribunale E-6870/2019 del 20 gennaio 2020 consid. 9.7). Per
quanto non si possano escludere totalmente delle discriminazioni di per-
sone con origini eritree, anche con difficoltà segnalate nell’ottenimento
della cittadinanza etiope e dei documenti attestanti la stessa, quali dei ter-
mini di diversi anni ed interrogatori da parte degli uffici della migrazione,
anche per persone di origine mista (cfr. MANBY BRONWEN, Citizenship in
Africa: The Law of Belonging, 2018, pag. 265; Refugees International [RI],
Ethiopia-Eritrea: Stalemate Takes Toll on Eritreans and Ethiopians of Eri-
trean Origin, del 30 maggio 2008,
cid/48453d7d2.html, consultato il 30.01.2020), tuttavia non vi sono al mo-
mento attuale degli elementi tali da ritenere che delle discriminazioni siano
effettuate in maniera generale e sistematica dalle autorità etiopi o da terze
persone nei confronti di persone d’origine eritrea viventi in Etiopia, da rap-
presentare una persecuzione collettiva. Inoltre, la richiedente è nata e cre-
sciuta nel predetto Paese, vivendo sino all’età di (…) anni con la madre
etiope e senza la presenza del padre di origini eritree; non ha alcuna co-
noscenza o legame con l’Eritrea (cfr. verbale 1, p.to 6.01, pag. 8 e p.to
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7.01, pag. 8; verbale 2, D148 segg., pag. 14), né dispone di alcun docu-
mento certificante la sua cittadinanza eritrea (cfr. verbale 1, p.to 4.02 seg.,
pag. 6). Ella non ha riscontrato particolari problematiche né con le autorità
etiopi, né con terzi lungo il corso di tutta la sua vita trascorsa in Etiopia –
essendo in particolare che i suoi motivi d’asilo sono stati ritenuti inverosimili
ed irrilevanti nella sentenza del Tribunale del 21 giugno 2017 (cfr. con-
sid. 6.2 – 6.5) – potendo segnatamente lavorare e trovare un’abitazione,
anche dopo il decesso della madre. Pertanto, anche l’origine eritrea da
parte del padre della ricorrente, non risulta essere un elemento particolar-
mente sfavorevole e tale da rappresentare un ostacolo all’esecuzione
dell’allontanamento dell’insorgente.
8.8 Da ultimo, agli occhi del Tribunale non appaiono esserci ulteriori ele-
menti che renderebbero inesigibile l’esecuzione di quest’ultimo provvedi-
mento, essendo in particolare, da un esame d’ufficio degli atti di causa, non
emergere particolari problemi di salute della ricorrente, da necessitare una
sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 8.1-8.3; DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativi riferimenti).
8.9 In considerazione di quanto precede, l’esecuzione dell’allontanamento,
risulta essere pure ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4
LStrI in relazione con l’art. 44 LAsi).
9.
9.1 In ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 2 LStrI). Infatti, la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi
e DTAF 2008/34 consid. 12).
9.2 L’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure possibile.
10.
Riassumendo, in materia di esecuzione dell’allontanamento, la decisione
dell’autorità inferiore va confermata, in quanto ha ritenuto la stessa come
ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, la conces-
sione dell’ammissione provvisoria, come postulato dalla ricorrente nel gra-
vame, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
11.
Ne discende che con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale, né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
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accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi) e per quanto censurabile non è inopportuna (art. 49
PA), per il che il ricorso va respinto.
12.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom-
benza, sarebbero da porre a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto la domanda di assi-
stenza giudiziaria con decisione incidentale del 17 agosto 2018, non sono
riscosse spese.
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all’autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari