B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3822/2015
Sen t en z a d e l 2 6 g i u gno 2 01 5
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Jean-Pierre Monnet;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…),
Serbia,
(…),
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); de-
cisione della SEM del 11 giugno 2015 / N (…).
D-3822/2015
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina serba di etnia rutena, con ultimo domicilio a
B._______ (Serbia) ha presentato domanda d'asilo in Svizzera in data 4
maggio 2015.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato di avere lasciato la
Serbia principalmente a seguito di problemi avuti con D.S. da (…) 2014.
D.S. l'avrebbe infatti minacciata e insultata pubblicamente (cfr. verbale
d'audizione del 12 maggio 2015 [di seguito: verbale 1], pag. 6; verbale d'au-
dizione del 1° giugno 2015 [di seguito: verbale 2], F34, pag. 5), sui media
sarebbe stata trattata da fascista e separatista ucraina, membro di un'or-
ganizzazione nazista e D.S. avrebbe pure istigato al suo linciaggio (cfr. ibi-
dem). A seguito degli insulti pubblici di D.S., altre persone l'avrebbero in-
sultata e minacciata su Internet e sui media (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 7;
verbale 2, F34, pag. 5). La richiedente avrebbe poi avuto dei problemi –
indipendenti da quelli con D.S. – con un altro uomo, M.M, che l'avrebbe
importunata telefonicamente (cfr. verbale 1, pag. 6, verbale 2, F96-F98,
pag. 13). Ella avrebbe depositato una denuncia alla polizia e sarebbe stata
interrogata, tuttavia l'uomo non sarebbe stato ancora giudicato (cfr. ver-
bale 1, pag. 6; verbale 2, F99, pag. 14). In aggiunta a tutto ciò, sarebbe
anche stata aggredita sulla soglia di casa sua da B.V. che avrebbe pure
tentato di violentarla (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F35, pagg. 6-7). An-
che in questo caso avrebbe denunciato l'accaduto. Infine, qualche giorno
prima di espatriare avrebbe scoperto che una procedura penale era stata
aperta contro di lei (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, F109-F116, pagg. 14-
15).
A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto diversi
estratti di articoli stampati da Internet in lingua serba, la denuncia fatta con-
tro M.M., una lettera all'ombudsman, la risposta del ministro degli interni,
una lettera di risposta del segretariato generale, così come diversi indirizzi
internet di video.
B.
Con decisione dell'11 giugno 2015, notificata alla richiedente il medesimo
giorno (cfr. atto A16/1), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già
Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo
senza ulteriori chiarimenti (cfr. art. 40 LAsi [RS 142.31]) ed ha pronunciato
l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione
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dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile ed ha
inoltre indicato che il Consiglio federale ha designato la Serbia come Stato
esente da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi.
C.
In data 17 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
18 giugno 2015) l'interessata è insorta contro la summenzionata decisione
con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tri-
bunale) ed ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al ri-
conoscimento della qualità di rifugiato e alla relativa concessione dell'asilo,
in subordine alla concessione dell'ammissione provvisoria ed eventual-
mente al rimando dell'effetto della decisione. Ha altresì presentato una do-
manda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta
di spese e ripetibili. Infine, ha richiesto di non comunicare e non trasmettere
informazioni agli organi governativi serbi.
A sostegno del ricorso quali mezzi di prova ha allegato e commentato
estratti di pagine Internet in lingua serba.
D.
L'incarto originale della SEM è pervenuto a codesto Tribunale in data
19 giugno 2015.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione
in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso
è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52
cpv. 1 PA.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
1.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
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In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è
stato trasmesso in italiano.
Pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata).
3.
I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono
decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l’ap-
provazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti.
4.
4.1 Il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i
suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a
LAsi).
Nella fattispecie la richiedente è cittadina serba. Il Consiglio federale ha
inserito la Serbia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi
dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a
cpv. 2 lett. a LAsi, SEM, stato: giugno 2014).
4.2 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi). Sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi).
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
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pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga
specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
5.
5.1 Nella decisione querelata la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessata irrilevanti. In primo luogo, dei pregiudizi ad
opera di terze persone sarebbero rilevanti in materia d'asilo unicamente
nel caso in cui lo Stato non adempirebbe il suo obbligo di protezione oppure
qualora non sarebbe in grado di garantire tale protezione. La SEM rileva
innanzitutto che in Serbia, dopo l'entrata in vigore nel 2002 di una legge
per la protezione e la libertà delle minoranze etniche, la situazione delle
minoranze si sarebbe distesa anche se episodi isolati di soprusi ad opera
di terzi non potrebbero essere esclusi. Tuttavia, lo Stato non approverebbe
né sosterrebbe tali soprusi. I pregiudizi fatti valere dalla richiedente costi-
tuirebbero poi atti penalmente reprensibili in Serbia. Per ciò che concerne
gli insulti verbali nonché le minacce proferite da D.S, si tratterebbe di so-
prusi commessi da terze persone private e dagli atti non sarebbe deducibile
che tali esternazioni punibili penalmente sarebbero state effettuate su com-
missione dello Stato serbo. Lo stesso varrebbe per i pregiudizi subiti ad
opera di terzi. Sarebbe poi chiaro che le autorità dovrebbero sforzarsi a
punire nel limite delle loro possibilità tali soprusi, ragione per cui l'effettività
della protezione dello Stato dovrebbe essere considerata data. Dagli atti
risulterebbe in seguito che la polizia serba avrebbe registrato le sue de-
nunce ed avrebbe inoltrato le cause al ministero pubblico di Belgrado, dove
sarebbero ancora pendenti. La presunzione secondo cui le autorità di per-
seguimento penali non le accorderebbero la protezione necessaria sa-
rebbe dunque fondata unicamente su delle speculazioni infondate e non
potrebbe essere dedotto dagli atti che i colpevoli non verrebbero puniti. Di
conseguenza si potrebbe ritenere una protezione adeguata da parte dello
Stato d'origine.
Per quanto attiene alla procedura penale aperta contro la richiedente poco
prima dell'espatrio, l'autorità inferiore rileva che tale apertura non costitui-
rebbe una persecuzione ai sensi della legge sull'asilo, al contrario costitui-
rebbe un atto legittimo dello Stato serbo. Pertanto, le future misure delle
autorità non sarebbero rilevanti in materia d'asilo. Inoltre, a seguito della
legge sulla minoranza etnica in vigore in Serbia, si potrebbe escludere che
la procedura non sia equa a causa della sua appartenenza etnica. Di con-
seguenza, essendo l'apertura di un procedimento penale non rilevante in
materia d'asilo, la questione della verosimiglianza potrebbe essere lasciata
aperta nella fattispecie.
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Pertanto, l'autorità inferiore ha concluso che le dichiarazioni dell'interes-
sata sarebbero irrilevanti in materia d'asilo, ha pronunciato l'allontana-
mento dell'interessata dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso sic-
come ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.
5.2 Aggravandosi contro la decisione della SEM la ricorrente ha contestato
le considerazioni dell'autorità inferiore. Ella sarebbe infatti espatriata dopo
un anno di false accuse, insulti, minacce e calunnie subite a causa delle
sue attività di attivista. Nessuna autorità serba avrebbe reagito, non le
avrebbero fornito protezione e non avrebbero punito gli autori di tali mi-
nacce e neppure le organizzazioni non governative avrebbero potuto aiu-
tarla. Di conseguenza, non avrebbe potuto far altro che espatriare per poter
salvare la sua vita. La richiedente avrebbe indagato e rivelato pubblica-
mente le operazioni di reclutamento da parte di D.S. di giovani uomini serbi
che venivano poi pagati per andare a combattere in Ucraina in favore della
Russia e di conseguenza sarebbe stata discriminata a causa della sua ap-
partenenza ad una minoranza etnica nonché in quanto donna poiché le
donne non dovrebbero farsi notare e interferire in questioni politiche. Al
ricorso ha allegato e commentato numerosi estratti di pagine Internet in
lingua serba quali mezzi di prova.
In conclusione, ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, il ri-
conoscimento della qualità di rifugiato e la relativa concessione dell'asilo,
in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria ed eventualmente
ritardare l'effetto della decisione della SEM. Ha altresì presentato una do-
manda di esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, nonché domanda di accordo del gratuito patrocinio con protesta
di spese e ripetibili. Infine, ha richiesto di non comunicare e non trasmettere
informazioni agli organi governativi serbi.
6.
Preliminarmente, dal gravame non appare chiaro se l'insorgente stia chie-
dendo o meno la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Qualora
fosse il caso, il Tribunale rileva che giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato
una domanda d'asilo in Svizzera è autorizzato a soggiornarvi fino a con-
clusione della procedura. Sia come sia, con la pronuncia della presente
sentenza, tale conclusione ricorsuale, per quanto ricevibile, è senza og-
getto.
In secondo luogo, circa la richiesta di non trasmettere informazioni alle au-
torità serbe, si osserva quanto segue: ai sensi dell'art. 97 cpv. 1 LAsi è
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vietato comunicare allo Stato d'origine o di provenienza dati personali re-
lativi a un richiedente l'asilo, a un rifugiato riconosciuto o a una persona
bisognosa di protezione, qualora una tale comunicazione metta in pericolo
la persona interessata o i suoi congiunti. È vietato comunicate dati relativi
a una domanda d'asilo. Orbene, dagli atti non vi sono indizi che l'autorità
inferiore abbia violato tale disposizione o che abbia intenzione di farlo in
futuro, per il che tale censura ricorsuale, per quanto ricevibile, è respinta.
7.
Circa i motivi d'asilo dell'interessata, il Tribunale ritiene che come retta-
mente considerato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata le di-
chiarazioni della ricorrente riguardo i suoi motivi d'asilo siano irrilevanti.
7.1 Innanzitutto va rilevato che la ricorrente dichiara di essere stata vittima
di una persecuzione ad opera di terze persone, ovvero di D.S. e di suoi
sostenitori, di M.M. e di B.V.. Delle persecuzioni ad opera di terze persone
non sono in principio rilevanti in materia d'asilo, lo sono unicamente qua-
lora lo Stato non adempia il suo obbligo di protezione oppure qualora non
sia in grado di garantire protezione. Come già rettamente rilevato dalla
SEM, nessuno Stato è in grado di proteggere i suoi cittadini contro ogni
sopruso ad opera di terzi.
Nella fattispecie, la ricorrente si è rivolta in tutti e tre i casi alla polizia denun-
ciando le minacce, l'aggressione e le molestie subite da parte di D.S., M.M.
e B.V.. Dagli atti non vi sono indizi per dedurre che lo Stato serbo abbia so-
stenuto, approvato oppure commissionato tali atti. Invero, quando l'interes-
sata si è rivolta alla polizia, essa ha registrato le denunce, l'ha sentita ed ha
trasmesso le cause aperte al ministero pubblico di Belgrado e le denunce
sono a tuttora pendenti (cfr. verbale 2, F70, F73, F77, pag. 11, F108,
pag. 14). Come anche affermato dall'insorgente stessa, il fatto di non avere
più notizie concernenti le denunce ancora non significa che le autorità siano
rimaste inerti (cfr. verbale 2, F74, pag. 11), al contrario l'averle registrate,
sentito l'interessata, aperto delle procedure e trasmesso il tutto al ministero
pubblico di Belgrado costituisce un indizio importante per concludere che le
autorità serbe sono disposte a fornire protezione all'interessata e sono in
grado di farlo. La circostanza secondo cui ancora nessuno è stato giudicato
o arrestato nella fattispecie non permette neppure di ritenere il contrario.
Più in particolare, per quanto concerne l'aggressione subita sulla soglia di
casa da parte di B.V., il Tribunale rileva che non ci sono elementi per ritenere
che la polizia e il ministero pubblico non abbiano adempiuto ai loro obblighi
e abbiano spostato intenzionalmente la sua deposizione per permettere a
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B.V. di lasciare la Serbia. Invero, tale atteggiamento sarebbe contrario alla
logica, alle misure di istruzione e alla procedura messa in atto dalla polizia
per identificare l'aggressore.
Oltracciò, il Tribunale non ravvede neppure come la sua appartenenza et-
nica alla minoranza rutena, tra l'altro tardivamente allegata (cfr. verbale 2,
F127, pag. 16; ricorso, pag. 3) e non meglio argomentata, possa causare dei
pregiudizi alla ricorrente. Ella non ha indicato in che maniera la sua etnia
sarebbe rilevante nella fattispecie e dagli atti non vi sono elementi che per-
mettano allo scrivente Tribunale di ritenere che le autorità serbe non le ac-
corderanno protezione in ragione della sua etnia.
Infine, va rilevato che l'insorgente si è rivolta ad altre autorità per esporre i
suoi problemi e in questi casi ha sempre ricevuto una risposta dalle autorità.
In particolare, il segretariato generale l'ha informata che le sue questioni ve-
nivano trasmesse al ministero degli interni (cfr. mezzo di prova n. 10; ver-
bale 2, F119, pag. 15). Ciò costituisce un indizio che i suoi problemi sono
presi in considerazione e stimati seriamente dalle autorità serbe. Il fatto che
l'ombudsman non abbia potuto aiutarla (cfr. verbale 2, F105-F106, pag. 14)
non modifica tale valutazione.
In conclusione, nemmeno i mezzi di prova allegati al ricorso possono indurre
il Tribunale a una diversa valutazione.
Di conseguenza, il timore dell'interessata di non venir protetta dalle autorità
serbe è frutto unicamente di speculazioni e non è basato su alcun elemento
concreto. Pertanto, in assenza di elementi concreti contrari, può essere rite-
nuta una protezione adeguata da parte della Serbia.
7.2 Infine, vi è ancora da analizzare se la procedura penale aperta contro
l'interessata costituisce un motivo rilevante in materia d'asilo.
Innanzitutto, conformemente a dottrina e giurisprudenza, la fuga a seguito
di un procedimento penale nello Stato d'origine non costituisce, di principio,
un motivo rilevante in materia d'asilo (cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1). Ec-
cezionalmente l'esecuzione di una procedura penale può costituire una
persecuzione rilevante in materia d'asilo. Ciò è in particolare il caso quando
ad una persona viene imputata un'infrazione di diritto comune con lo scopo
di perseguire o punire l'individuo per una sua caratteristica interna o
esterna, segnatamente per la sua razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche o
che la condizione di questo individuo arrischi di essere aggravata per l'uno
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o l'altro di questi motivi (cfr. ibidem). Questo "politmalus" è in particolare da
ritenere qualora una procedura penale chiaramente non rispetti i principi
dello Stato di diritto o qualora il richiedente l'asilo con il tipo di pena o con
l'espiazione della stessa rischi la violazione dei fondamentali diritti
dell'uomo, segnatamente di essere torturato o essere trattato in maniera
disumana o degradante (cfr. ibidem). Inoltre, una seconda condizione deve
sussistere: l'illegittimità del procedimento penale deve infatti fondarsi su un
motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. ibidem), in altre parole un'inchie-
sta penale è pertinente in materia d'asilo soltanto se risponde ad un intento
persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 1996 n. 34 consid. 3 e 4).
Nella fattispecie, stando alle dichiarazioni dell'interessata, una denuncia
sarebbe stata depositata nei suoi confronti e un procedimento penale sa-
rebbe stato aperto. Tuttavia, non sarebbe a conoscenza né dello stato di
tale procedura né di cosa sarebbe accusata (cfr. verbale 2, F109-F116,
pagg. 14-15).
In relazione al procedimento penale non vi è alcun indizio concreto che si
tratti di un procedimento abusivo.
D'altro canto, non v'è ragione di ritenere che la ricorrente non possa bene-
ficiare in Patria della necessaria assistenza giuridica e, di conseguenza,
della garanzia di potersi difendere adeguatamente. Inoltre, non vi sono in-
dizi che permettano di ritenere che l'eventuale espiazione della pena costi-
tuisca una violazione dei diritti fondamentali. In siffatte circostanze, nem-
meno su questo punto, v'è ragione di concludere che il procedimento pe-
nale abbia alcun legame di causalità con uno dei motivi enumerati all'art. 3
LAsi ed è, pertanto, irrilevante in materia d'asilo.
7.3 In conclusione, per tutte queste ragioni, le allegazioni della ricorrente
sono irrilevanti ai sensi delle norme in materia di concessione dell'asilo.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
8.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia.
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L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9).
Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
9.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione all'art. 44
LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontana-
mento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3
LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
9.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecu-
zione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza
o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale
pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere
costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua inte-
grità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzio-
nati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a re-
carsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Conv. rifugiati).
Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto
a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27
consid. 8.2).
Come correttamente indicato dall'autorità inferiore nella decisione impu-
gnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle
quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto
Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'a-
silo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto
di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso la Serbia è
sotto tale aspetto pacifico.
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In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una ri-
schio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposta, nel
suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o
dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessata rendere plausibile l'esi-
stenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposta a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 con giurispru-
denza ivi citata).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
9.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
Attualmente in Serbia non vige una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolge l'insieme della popolazione nell'inte-
gralità del territorio nazionale e che possa portare ad ammettere, per tutti i
richiedenti provenienti da questo stato e indipendentemente dalle circo-
stanze di ogni singolo caso, l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'al-
lontanamento.
Come già enunciato, il Consiglio federale ha inserito la Serbia nella lista
dei «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi e da allora si è
attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta
l'art. 6a cpv. 3 LAsi.
Per di più l'insorgente si trova nella situazione favorevole di essere gio-
vane, scolarizzata, con uno studio di economia e di architettura d'interni
(cfr. verbale 1, pagg. 3-4) e con esperienza professionale quale impiegata
assicurativa e quale agente immobiliare (cfr. verbale 2, F18 e F23, pagg. 3-
4). Altresì in Patria dispone di una solida rete sociale, ritenuto che i genitori
ed un fratello ci vivono.
Inoltre non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che
possano giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 con-
sid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2).
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Pagina 12
9.3 Infine, in ultima analisi, non risultano neppure impedimenti dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi).
9.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità infe-
riore va confermata.
10.
Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
11.
11.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto.
11.2 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo-
revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
11.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.4 Giusta l'art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi, su domanda del richiedente l'asilo
dispensato dal pagamento delle spese procedurali, il Tribunale amministra-
tivo federale nomina un patrocinatore d'ufficio esclusivamente per ricorsi
contro decisioni di non entrata nel merito, di rifiuto dell'asilo e di allontana-
mento secondo gli articoli 31a e 44.
Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, nella fattispecie la
ricorrente non è dispensata dal pagamento delle spese procedurali. Di con-
seguenza, un patrocinatore d'ufficio giusta l'art. 110a cpv. 1 lett. a LAsi non
può esserle nominato.
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Pagina 13
12.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico della ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
La domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.
5.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: