Corte IV
D-3836/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 a g o s t o 2 0 0 9
Giudici Pietro Angeli-Busi, (presidente del collegio),
Christa Luterbacher, Walter Lang,
cancelliere Carlo Monti.
A._______,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento,
decisione dell'UFM del 4 giugno 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3836/2009
Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
27 gennaio 2009 in Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al richiedente il medesimo giorno
e mediante il quale l'ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento
d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata
consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della
sua domanda d'asilo,
i verbali d'audizione del 6 febbraio 2009 e del 25 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 4 giugno 2009, notificata all'interessato il
5 giugno 2009 (cfr. avviso di ricevimento agli atti),
il ricorso inoltrato dall'insorgente il 12 giugno 2009 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
il dossier dell'UFM inoltrato al Tribunale amministrativo federale (TAF) il
19 giugno 2009,
la decisione incidentale del TAF del 3 luglio 2009 di autorizzazione a
soggiornare e rinuncia al prelevamento di un anticipo spese,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
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che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché
all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la
lingua della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra
lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua,
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino tunisino di etnia araba,
nato a B._______, con ultimo domicilio a C._______, dove avrebbe
vissuto dal 1997 fino all'8 giugno 2006,
che il richiedente avrebbe lasciato il suo Paese d'origine
l'8 giugno 2006, per trovare lavoro e per avere una vita migliore,
che l'interessato, munito di un visto regolare e del suo passaporto,
avrebbe preso un aereo dall'aeroporto di Tunisi in data 8 giugno 2006
per raggiungere Vienna (Austria), dove sarebbe rimasto fino al
gennaio 2007, per poi recarsi a Roma in treno; che, durante il suo
soggiorno di due anni in Italia, gli avrebbero rubato sia la carta
d'identità, sia il passaporto e sarebbe stato condannato ad una pena
di otto mesi, di cui ne avrebbe scontato sei mesi e 15 giorni per
possesso di stupefacenti; che avrebbe infine proseguito sempre in
treno per la Svizzera, arrivando così illegalmente a Chiasso il
27 gennaio 2009,
che l'interessato non ha esibito sino ad oggi alcun documento
d'identità,
che, nella decisione del 4 giugno 2009, l'UFM ha considerato, da un
lato, che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in
materia d'asilo nessun documento d'identità o di viaggio valevole ai
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sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a
questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni
previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è realizzata nel caso di specie,
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che l'autorità inferiore
ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso la Tunisia siccome lecita,
esigibile e possibile,
che, nel ricorso, l'insorgente ha allegato, in sostanza e per quanto qui
di rilievo, di non essere in grado di procurarsi i documenti, in quanto
non si trova in Tunisia e quindi non gli sarebbe possibile rifarli; che,
visto il suo soggiorno illegale in Italia, non avrebbe potuto neanche
rivolgersi ad una rappresentanza diplomatica,
che, inoltre, la situazione di sicurezza e umanitaria in Tunisia non
sarebbe tale da garantire un'esistenza dignitosa e di conseguenza non
potrebbe essere rinviato nel suo Paese,
che, in conclusione, l'autore del gravame ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della
sua domanda d'asilo; che ha, altresì, presentato una domanda
d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle
spese processuali e del relativo anticipo,
che l'UFM ha indicato nella sua decisione del 4 giugno 2009 una
seconda identità del richiedente l'asilo con nazionalità algerina; che
dagli atti di causa si evince che la stessa identità è stata riportata nella
prima audizione e nelle risultanze AFIS, senza che la ragione per tutto
ciò sia ricostruibile (cfr. audizione del 6 febbraio 2009 pag. 1 e atto
A6/2); che, inoltre, non viene neanche fornita una giustificazione
plausibile in merito nella predetta decisione dell'UFM; che, di conse-
guenza, non v'è motivo di prendere in considerazione quest'identità
nella presente sentenza, ragione per la quale l'interessato verrà
esclusivamente ritenuto cittadino tunisino,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
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della domanda; che giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento
(lett. c),
che, sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo
(in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative; che, per contro,
non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli
emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta
professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di
fine degli studi (Decisioni del Tribunale amministrativo federale
[DTAF] 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, l'insorgente non ha esibito alcun documento
che adempia i citati criteri,
che il ricorrente ha allegato di aver viaggiato dalla Tunisia sino in
Austria munito del proprio passaporto nonché di un visto; che avrebbe
poi continuato il suo viaggio verso l'Italia con i propri documenti di
viaggio,
che i documenti di viaggio gli sarebbero stati rubati in Italia mentre
dormiva per strada,
che non ha saputo datare il furto, allegando in modo generico che
sarebbe successo “due anni” fa nel 2007 (audizioni del 6 febbraio 2009
pag. 5 e del 25 maggio 2009 pag. 4),
che il ricorrente afferma di non avere denunciato tale fatto, in quanto
avrebbe soggiornato illegalmente in Italia,
che tale dichiarazione non soccorre il ricorrente, il quale, siccome
sarebbe stato in carcere dal 2 febbraio 2008 per sei mesi e 15 giorni e
quindi essendo noto alle autorità locali il suo stato illegale in Italia
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- dove non ha presentato una domanda d'asilo (cfr. audizione del
6 febbraio 2009 pag.9) -, avrebbe potuto denunciare il furto ed
ottenere nuovi documenti di viaggio presso la rappresentanza del suo
Paese in loco,
che il ricorrente non ha quindi effettuatto seri e concreti sforzi che
avrebbero potuto avere esito favorevole per rifare i suoi documenti, ciò
che costituisce un'ulteriore conferma della dissimulazione dei
documenti da parte sua, ritenuto che, di regola, chi ne è già in
possesso e si limita a dissimularli, non intraprende alcunché per
procurarsene di nuovi,
che, inoltre, non ha saputo indicare il giorno in cui ha lasciato l'Italia
allegando genericamente “due settimane dopo capodanno”, oppure
“gennaio 2009”, ciò nonostante la prima audizione si è svolta il
6 febbraio 2009, ovvero pochi giorni dopo la sua entrata in Svizzera in
data 27 gennaio 2009 (cfr. audizioni del 6 febbraio 2009 pag. 9 e del
25 maggio 2009 pag. 6),
che, peraltro, l'insorgente è rimasto vago nel suo racconto, segna-
tamente circa la data in cui avrebbe lasciato l'Italia nonché quella del
furto,
che, per contro, è stato in grado di datare precisamente il giorno in cui
sarebbe stato incarcerato,
che tali discrepanze relative alla precisione della narrazione minano la
credibilità e la verosimiglianza del racconto stesso,
che, vista l'inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente segnata-
mente circa il possesso rispettivamente il furto dei documenti d'identi-
tà, il TAF ha ragione di concludere che l'insorgente dissimuli i suoi
documenti d'identità per i bisogni della causa,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento d'identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'in-
sorgente non è applicabile,
che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se,
in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi,
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in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità
di rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle
persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro
l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente di essere espatriato
dalla Tunisia per motivi economici,
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel
merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, inoltre, i motivi fatti valere dal ricorrente nell'ambito della
procedura in esame sono, come facilmente riconoscibile, palesemente
irrilevanti e non costituiscono, di per sé, degli indizi propri a giustificare
la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinanti
per la concessione della protezione provvisoria giusta gli art. 66 e
segg. LAsi (che presuppone una decisione di principio del Consiglio
federale che non è notoriamente data nel caso concreto),
che, per conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono rettamente stati
ritenuti dall'UFM come irrilevanti, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b
LAsi,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini
della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente mede-
simo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedi-
mento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente (art. 32 cpv. 3
lett. c LAsi),
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che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM è rettamente non
entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2
lett. a LAsi,
che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
OAsi 1),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20);
che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve
essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Conven-
zione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30),
l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr o
esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente è am-
missibile,
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non appare, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale,
che, quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane ed
ha un'esperienza professionale quale lavapiatti e pizzaiolo (cfr. verbale
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d'audizione del 6 febbraio 2009 pag. 3); che, inoltre, v'è ragione di
ritenere che il ricorrente dispone in Patria di un'importante rete
sociale, ritenuto che la sua famiglia (i genitori e 2 fratelli a C._______
nonché altri parenti a D._______) vive ancora in loco (cfr. ibidem pag.
4); che l'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (cfr. sulla problematica Giurisprudenza ed informazioni
della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di
causa emerga la necessità di una permanenza in Svizzera per motivi
medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr); che
il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio; che l'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va
disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della
dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta
(art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...])
- E._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Pietro Angeli-Busi Carlo Monti
Data di spedizione:
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