B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3840/2013
S e n t e n z a d e l 1 2 l u g l i o 2 0 1 3
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Martin Zoller,
cancelliera Camilla Fumagalli.
Parti
A._______, nato il (...),
Marocco,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (Dublino);
decisione dell'UFM del 27 giugno 2013 / N (...).
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Visto:
la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il
14 maggio 2013;
la decisione dell'UFM del 27 giugno 2013 (erroneamente datata
27 gennaio 2013; notificata al richiedente il 2 luglio 2013, cfr. Atto A25/1),
mediante la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda
d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 2 lett. d della Legge del 26 giugno 1998
sull'asilo (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento
dell'interessato verso l'Italia;
il ricorso del 5 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato) inoltrato di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione dell'UFM tramite il quale il ricorrente ha chiesto
la concessione dell'effetto sospensivo, la congiunzione delle cause con
quella della compagna B._______, l'annullamento della decisione impu-
gnata e la concessione dell'asilo rispettivamente dell'ammissione provvi-
soria, nonché la dispensa dal versamento dell'anticipo relativo alle pre-
sumibili spese processuali;
la ricezione via fax dell'incarto dell'UFM da parte del Tribunale in data
8 luglio 2013;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei conside-
randi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della Leg-
ge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF,
RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5,
48 cpv. 1 lett. a-c e 52 della Legge federale sulla procedura amministrati-
va del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021);
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
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con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci-
sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, in caso di ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in
cui l'UFM rifiuta di esaminare la fondatezza della domanda di asilo
(art. 32–35a LAsi), l'autorità di ricorso si limita, secondo la prassi, a esa-
minare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito
della domanda di asilo (cfr. DTAF 2011/30 consid. 3);
che, contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo,
l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla
questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materia-
le della domanda stessa;
che, di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo
è inammissibile;
che, preliminarmente, è respinta la conclusione ricorsuale tendente alla
congiunzione della presente procedura con quella relativa alla presunta
compagna (N [...]; cfr. Sentenza del Tribunale D-3836/2013), per i motivi
di cui si dirà meglio in seguito; che, inoltre, i ricorsi inoltrati dai ricorrenti in
atti separati e le due decisioni avversate, non concernono fatti di uguale o
simile natura e non pongono gli stessi o simili termini di diritto, di modo
che non si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una so-
la sentenza per un motivo di economia processuale (cfr. ANDRÉ MO-
SER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Basilea 2008, pp. 115 e ss., n. 3.17);
che, giusta l'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento;
che, in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Sviz-
zera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permet-
tono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (ADD,
RS 0.142.392.68) – al quale la Svizzera ha aderito il 12 dicembre 2008 –
l'UFM esamina la competenza per il trattamento di una domanda di asilo
giusta il Regolamento (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 (GU L 50
del 25 febbraio 2003, di seguito: Regolamento Dublino II) capo III
(cfr. dall'art. 5 all'art. 14), che stabilisce i criteri e i meccanismi che per-
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mettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda
di asilo introdotta in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese
terzo (cfr. gli artt. 1 e 29a cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999
sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311]; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäische Regelun-
gen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen un-
ter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurigo,
Basilea e Ginevra 2008, pp. 193 e ss.);
che, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 Regolamento Dublino II, una domanda di
asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato co-
me Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III;
che lo Stato competente è quello dove è autorizzato a soggiornare in
qualità di rifugiato un membro della famiglia del richiedente, successiva-
mente, quello che ha rilasciato al richiedente un titolo di soggiorno o un
visto, quello tramite il quale il richiedente è entrato, regolarmente o meno,
sul territorio di uno o dell'altro degli Stati membri e quello, presso il quale
la domanda di asilo è stata presentata la prima volta (cfr. art. 5 in relazio-
ne con gli artt. 6 e 13 Regolamento Dublino II);
che, tuttavia, in deroga ai criteri di competenza, ciascuno Stato membro
può esaminare una domanda di asilo presentata da un cittadino di un
Paese terzo, anche se tale domanda non gli compete in base ai criteri
stabiliti (cfr. clausola di sovranità stabilita al cpv. 2 dell'art. 3 Regolamento
Dublino II e la clausola umanitaria prevista all'art. 15 del citato regolamen-
to, nonché l'art. 29a cpv. 3 OAsi 1);
che, nel caso di specie, dalle dichiarazioni dell'interessato è emerso che
egli ha soggiornato in Italia prima di recarsi in Svizzera;
che il (...) 2013 l'UFM ha presentato alle autorità italiane competenti una
richiesta, fondata sull'art. 10 cpv. 2 Regolamento Dublino II, volta a pren-
dere in carico il richiedente l'asilo;
che il (...) 2013 dette autorità hanno espressamente accettato il trasferi-
mento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa disposizio-
ne (cfr. Atto A 22/1);
che, di conseguenza, la competenza dell'Italia è accertata;
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che l'interessato fa valere che le condizioni di vita in Italia sarebbero in
contrasto con il diritto umanitario, in quanto si sarebbe ritrovato senza
permesso e senza alcuna prospettiva di legalità;
che, tuttavia, l'Italia è segnataria della Convenzione del 28 luglio 1951
sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), così come della
Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e della Conven-
zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105);
che, vista la presunzione del rispetto del diritto internazionale pubblico da
parte dello Stato di destinazione, appartiene al ricorrente di inficiarla, ad-
ducendo seri indizi che permetterebbero di ammettere che, nel suo caso
particolare, le autorità italiane non rispetterebbero questa garanzia o non
accorderebbero la protezione necessaria o la priverebbero di condizioni
di vita degne (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
[Corte EDU] M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del
21 gennaio 2011, par. 84-85 e 250; cfr. ugualmente sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea [CGUE], cause congiunte C-411/10 e
C-493/10 del 21 dicembre 2011);
che il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le
sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da con-
travvenire alla CEDU in caso di esecuzione dell'allontanamento;
che, in particolare, non vi sono ragioni serie per ritenere che lo Stato di
destinazione violerebbe le norme della direttiva 2003/9/CE del Consiglio
del 27 gennaio 2003 recante norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti l'asilo negli Stati membri (GU L 31/18 del 6 febbraio 2003;
di seguito: direttiva sull'accoglienza);
che, peraltro, in Italia, oltre a strutture statali che garantiscono un alloggio
ai richiedenti l'asilo, vi sono altresì organizzazioni caritative che si occu-
pano dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.6.3);
che anche se il sistema di accoglienza e assistenza sociale soffre di alcu-
ne carenze e che i richiedenti l'asilo non possono sempre contare sulla
presa a carico da parte delle autorità o delle organizzazioni caritative pri-
vate, il Tribunale non ritiene che in Italia vi siano violazioni sistematiche
della direttiva sull'accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale D-5631/2012
del 24 gennaio 2013);
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che, ad ogni buon conto, va sottolineato che pure secondo la giurispru-
denza della CGUE (cfr. sentenza, cause congiunte C-411/10 e C-493/10
del 21 dicembre 2011, par. 84 ss.) delle violazioni minori alle norme delle
direttive di accoglienza e procedura non sono sufficienti ad impedire il tra-
sferimento di un richiedente l'asilo verso lo Stato membro competente;
che, pertanto, la presunzione secondo la quale lo Stato di destinazione ri-
spetta i suoi obblighi non è inficiata (cfr. sentenza della Corte EDU
M.S.S. c. Belgio e Grecia [richiesta n. 30696/09] del 21 gennaio 2011,
par. 69, pp. 342-343 e riferimenti citati);
che, in ultima analisi, il respingimento forzato di persone che soffrono di
problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione
dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad
uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come
una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. c. Regno Uni-
to [richiesta n. 26565/05] del 27 maggio 2008);
che all'occorrenza tale non è il caso del ricorrente;
che, alla luce di tutto quanto sopra, l'insorgente può quindi essere trasferi-
to in Italia;
che, viste le considerazioni esposte, non sussiste un rischio personale
serio e concreto secondo cui il trasferimento dell'insorgente verso lo stato
di destinazione sarebbe contrario ad un obbligo derivante dal diritto inter-
nazionale pubblico al quale la Svizzera è vincolata;
che, a queste condizioni, non esistono nella fattispecie né ostacoli tali da
rendere inammissibile l'esecuzione del trasferimento, né delle ragioni
umanitarie ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1;
che, in riferimento all'evocata violazione del principio dell'unità della fami-
glia in caso di esecuzione di trasferimento verso l'Italia, va rilevato che
dell'asserita intenzione del ricorrente di contrarre matrimonio con la com-
pagna B._______, agli atti non figura la benché minima prova; che, per-
tanto, non è provato alcun legame prossimo vero e vissuto, rispettiva-
mente
l'esistenza di una relazione stabile; che, di conseguenza, l'esecuzione
dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Italia non viola tale principio;
che, tuttavia, ritenuta la suesposta presunzione del rispetto del diritto in-
ternazionale pubblico da parte dello Stato di destinazione, non vi è motivo
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di temere che l'Italia non rispetti il principio dell'unità della famiglia se ef-
fettivamente applicabile al caso di specie; che perciò incomberà al ricor-
rente far valere semmai i propri diritti di fronte alle autorità italiane in rela-
zione alla propria situazione personale utilizzando le adeguate vie di dirit-
to (cfr. Sentenza D-3836/2013, pp. 5 ss.);
che, pertanto, non vi è ragione di applicare la clausola di sovranità
dell'art. 3 cpv. 2 1a frase Regolamento Dublino II;
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da par-
te della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo
del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino II;
che, quindi, è a giusto titolo che l'UFM non è entrato in materia della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 cpv. 1 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizza-
zione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1);
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della Legge fe-
derale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), dal momen-
to che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito
nel quadro di una procedura di Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10
p. 645);
che, in virtù di quanto sopra enunciato, la conclusione ricorsuale volta
all'annullamento della decisione impugnata va respinta;
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
dell'UFM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di
concessione dell'effetto sospensivo e di esenzione dal versamento di un
anticipo equivalente alle presumibili spese processuali sono divenute pri-
ve di oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.–,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 2 cpv. 2 e art. 3 lett. a del Regola-
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mento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federa-
le [LTF, RS 173.110]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Camilla Fumagalli
Data di spedizione: