Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3844/2011
Sentenza del 12 luglio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…),
Nigeria,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 5 luglio 2011 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in data
1° febbraio 2011 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 23 febbraio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
5 luglio 2011 (di seguito: verbale 2);
il verbale di decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) del 5 luglio 2011, notificata al ricorrente il medesimo giorno (cfr.
risultanze processuali);
il ricorso del 6 luglio 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data
d'entrata 7 luglio 2011);
l'incarto originale dell'UFM pervenuto al Tribunale il 7 luglio 2011;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
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che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo,
l'interessato ha dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato e cresciuto a
C._______ (cfr. verbale 1, pag. 1);
che egli avrebbe lasciato la Nigeria il 15 aprile 2005 con l'obiettivo di
migliorare la sua situazione economica (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 5);
che l'interessato sarebbe partito da C._______ in auto e recato, in un
primo tempo, in Niger da dove sarebbe poi ripartito, sempre per mezzo
dell'auto, giungendo in Libia da dove si sarebbe imbarcato per D._______
(Italia); che avrebbe soggiornato in Italia dal 25 aprile 2005 fino al
1° febbraio 2011; che, in quest'ultima data, avrebbe preso un treno da
E._______ e sarebbe giunto in territorio elvetico dove ha depositato la
sua domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 5 seg.);
che, nella decisione del 5 luglio 2011, l'UFM non è entrato nel merito della
citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi in quanto il richiedente
non ha inoltrato domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi non avendo
manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera una protezione contro le
persecuzioni; che, ha contestualmente pronunciato l'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la
Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile;
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che, nel ricorso, l'insorgente ammette di non essere vittima di
persecuzioni specifiche da parte del governo o di terze persone ma
ritiene di essere vittima di una grave situazione economica che
metterebbe a repentaglio la possibilità d'avere una vita dignitosa; che egli
ribadisce che la sua richiesta porta sull'assenza di prospettive per quanto
concerne la sicurezza economica e che la situazione in Nigeria non può
essere definita come sicura (cfr. ricorso, pag. 2);
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
una nuova decisione e, sussidiariamente, la concessione dell'ammissione
provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali;
che, giusta l'art. 32 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di domande d'asilo
che non soddisfano le condizioni fissate dall'art. 18 LAsi;
che, ai sensi dell'art. 18 LAsi, è considerata come domanda d'asilo ogni
dichiarazione con cui una persona manifesta di voler ottenere dalla
Svizzera una protezione contro le persecuzioni; che la nozione di
persecuzione presuppone un pregiudizio ad opera di terze persone; che,
pertanto, non rientrano in questa definizione i pregiudizi indipendenti
dall'agire umano; che, di conseguenza, le domande di protezione fondate
unicamente sulla situazione personale del richiedente l'asilo, in assenza
di agenti esterni di persecuzione, non soddisfano tali condizioni; che, per
contro, sono compresi nella nozione di persecuzione, ai sensi dell'art. 18
LAsi, in senso lato, non soltanto i seri pregiudizi previsti all'art. 3 LAsi
(qualità di rifugiato), ma pure gli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento fissati dall'art. 83 cpv. 3 e 4 della legge federale sugli
stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), imputabili all'agire
umano, quali i trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) e all'art. 3 della convenzione contro
la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), nonché le situazioni di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata (cfr. Giurisprudenza ed
informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo
[GICRA] 2003 n. 18 consid. 5b);
che sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o
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per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi (art. 3 LAsi); che tale definizione di rifugiato, così
come enunciata all'art. 3 cpv. 1 LAsi, è esaustiva, nel senso che esclude
tutti gli altri motivi, suscettibili di condurre una persona a lasciare il proprio
Paese d'origine o di residenza, quali per esempio le difficoltà derivanti da
una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita
precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, redditi insufficienti)
o dalla disorganizzazione, o dalla mancanza d'infrastrutture o da problemi
analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere
confrontata;
che, nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto alla Svizzera
protezione contro delle persecuzioni, non avendo egli allegato di essere
esposto personalmente e concretamente o di avere fondato timore di
essere esposto in un futuro prevedibile, in caso di rientro nel suo Paese
d'origine, a seri pregiudizi a causa della sua razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni
politiche (art. 3 LAsi);
che, infatti, la motivazione addotta dal ricorrente per giustificare il suo
espatrio è legata esclusivamente a delle ragioni d'ordine economico,
ovvero alla povertà ed al susseguente intento di migliorare questa
situazione; che allega che la madre adottiva sarebbe deceduta ed egli
non sarebbe più in grado di pagarsi l'affitto (cfr. verbale 1, pag. 5 e
verbale 2, pag. 3); che tali motivi, come manifestamente riconoscibile,
non rientrano, in tutta evidenza, nella definizione di persecuzione in
senso lato giusta l'art. 18 LAsi;
che egli ha, altresì, confermato di non aver mai avuto problemi in patria,
né con le autorità o con la giustizia né con terze persone (cfr. verbale 1,
pag. 5 e verbale 2, pag. 5);
che, inoltre, il ricorrente si è limitato ad asserire che la ragione che
l'avrebbe spinto a lasciare il suo Paese sarebbe la situazione di grande
povertà (cfr. ricorso, pag. 2), senza tuttavia corroborare in maniera
concreta l'esposizione per lui, in patria, al rischio reale ed immediato di
trattamenti contrari all'art. 3 CEDU ed all'art. 3 Conv. tortura;
che, da quanto esposto, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 LAsi;
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata;
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1,
RS 142.311); DTAF 2009/50 consid. 9);
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr,
giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr);
che, per i motivi sopraesposti, nella misura in cui codesto Tribunale ha
confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM relativa alla
domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente
riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), nonché degli impegni di
diritto internazionale assunti dalla Svizzera (GICRA 1996 n. 18
consid. 14b lett. ee e referenze ivi citate);
che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile;
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, la situazione in Nigeria non
risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l’insieme della popolazione nell’integralità del territorio
nazionale;
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, con
un'esperienza professionale come venditore ambulante (cfr. verbale 1,
pag. 2); che egli ha, altresì, degli amici in patria e nondimeno la
parrocchia del suo villaggio che l'ha già sostenuto nel momento del
bisogno (cfr. verbale 2, pag. 5); che, pertanto, si può partire dal
presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria;
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che, in aggiunta, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24);
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 4 LStr);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2
LStr);
che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12);
che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile;
che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità
inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento; che esso non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed
inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso
va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
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che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: