B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3851/2018
Sen t en z a d e l 1 8 l u g l i o 2 0 1 8
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l’approvazione del giudice Markus König;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 11 maggio 2018 / N (…).
D-3851/2018
Pagina 2
Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 3 maggio
2018,
i verbali d’audizione dell’11 maggio 2018 (di seguito: verbale 1) e del 29
maggio 2018 (di seguito: verbale 2),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
dell’11 giugno 2018, notificata all’interessato il giorno stesso (cfr. atto A16),
con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d’asilo e pronunciato
l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l’esecuzione dello
stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile,
il ricorso del 2 luglio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui il
ricorrente ha postulato la concessione dell’asilo in Svizzera; in subordine
la restituzione degli atti all’autorità di prime cure per una nuova valutazione
in merito alla sussistenza di ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento; in
secondo subordine la concessione dell’ammissione provvisoria; conte-
stualmente di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo
anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili,
la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 12 luglio 2018 al ricor-
rente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d’asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del gravame,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un
D-3851/2018
Pagina 3
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la
violazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il richiedente asilo, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a
Gaziantep, è giunto illegalmente in Svizzera il 2 maggio 2018 (cfr. verbale
1, pag. 2 e seg.),
che a sostegno della sua domanda egli ha dichiarato di aver subito, nel
2008, le ostilità di un insegnante che lo avrebbe colpito ferendolo ad un
occhio dopo averlo sentito esprimersi in lingua curda; che durante il liceo,
il richiedente asilo avrebbe poi frequentato le strutture di Fettullah Gulen;
che un giorno, uno degli esponenti di tale movimento avrebbe proposto ai
suoi genitori di promuoverlo al ruolo di sottoufficiale, richiesta quest’ultima
respinta al mittente; che in ragione di ciò, diversi insegnanti avrebbero ini-
ziato a trattare l’interessato in modo diverso, escludendolo tra le altre cose
da alcuni corsi preparatori per gli esami finali; che egli si sarebbe quindi
iscritto in un università pubblica; che nel settembre del 2015 un gruppo di
nazionalisti avrebbe preso a sassate il bus sul quale viaggiava con suo
padre; che inoltre, durante il primo anno accademico, il richiedente asilo
sarebbe stato approcciato da alcuni militanti di gruppi di destra in virtù del
suo nome che richiamava il loro simbolo; che egli avrebbe però sempre
denegato l’invito ad unirsi a loro; che una volta appurata la sua origine
curda, questi avrebbero modificato il loro atteggiamento nei suoi confronti;
che sempre durante il primo anno di università, l’interessato, a causa del
rapporto conflittuale con il suo compagno di stanza, simpatizzante
dell’AKP, sarebbe stato accusato dinanzi alle istanze scolastiche di parlare
male di Erdogan; che il direttore gli avrebbe quindi intimato di lasciare l’isti-
tuto, accusandolo nel contempo di affiliazione al PKK; che il richiedente
asilo avrebbe quindi trovato alloggio presso le sezioni giovanili dell’HDP
D-3851/2018
Pagina 4
senza tuttavia divenirne membro; che nel febbraio 2016, durante una pro-
testa presso l’Istituto superiore dell’Istruzione, il richiedente asilo sarebbe
rimasto coinvolto in dei tafferugli promossi da alcuni gruppi nazionalisti, so-
stenuti dalla polizia, finendo anche per essere colpito da un lacrimogeno;
che tale evenienza si sarebbe anche conclusa con l’arresto di alcune per-
sone, tra le quali figurerebbero anche degli amici e dei conoscenti dell’in-
teressato, poi rilasciati; che nel gennaio 2017 un cugino del richiedente
asilo sarebbe stato ritrovato morto in un dirupo, circostanza ch’egli ritiene
celerebbe un omicidio dettato dalla sua appartenenza al popolo curdo; che
inoltre, nel 2017, mentre passeggiava a Gaziantep con addosso la divisa
di Amedspor in compagnia di qualche amico, l’interessato sarebbe stato
fermato da una pattuglia della polizia; che uno dei poliziotti lo avrebbe pe-
stato ed avrebbe voluto multarlo, omettendo di farlo solo grazie all’interces-
sione dei suoi amici; che dopo essersi trasferito dapprima ad Istanbul ed in
seguito ad Elazig, il richiedente asilo avrebbe ricevuto una telefonata dal
padre che lo avrebbe avvisato circa la vandalizzazione dell’auto di famiglia
al fine di rimarcare l’appartenenza alla religione alevita; che egli avrebbe
quindi lasciato il paese con il fratello minore; che da ultimo, l’interessato ha
fatto menzione della presenza dell’ISIS e di “uomini con barba e turbante”
nella regione (cfr. verbale 2, pag. 2 e segg.),
che nella querelata decisione, l’autorità di prime cure ha messo in dubbio
la rilevanza in materia d’asilo dell’integralità dei motivi addotti dall’interes-
sato; che secondo la SEM, le allegazioni del ricorrente circa il suo coinvol-
gimento nella sommossa del 2016 e l’aggressione subita da un poliziotto
nel settembre del 2017 difetterebbero del necessario nesso causale con
l’espatrio e non avrebbero inoltre avuto alcuna ulteriore ripercussione sulla
sua persona; che inoltre, le molestie e le ingiustizie patite in quanto appar-
tenente alla minoranza curda, tra cui figurerebbe l’episodio del 2008 con
l’insegnante, il fatto di essere sfavorito in occasione degli esami universi-
tari, la sassaiola sul bus e l’allontanamento dal campus universitario non
raggiungerebbero un’intensità superiore alle difficoltà cui possono essere
esposti i curdi in Turchia; che la sola appartenenza alla religione alevita
non giustificherebbe inoltre dei timori di esposizione a severi pregiudizi;
che lo stesso varrebbe per la convocazione al servizio militare; che da ul-
timo, la presenza dei militanti Jihadisti nella regione e la morte del cugino
sarebbero da ricondurre all’alto tasso di criminalità ed al difficile contesto
politico caratterizzante la regione, circostanza a sua volta irrilevante,
che nel proprio gravame, il ricorrente, dopo aver rammentato i fatti esposti
in corso di procedura, avversa la valutazione dell’autorità di prime cure;
che egli ritiene invero che sulla base delle sue allegazioni ed in ragione
D-3851/2018
Pagina 5
della recente evoluzione della situazione in Turchia, nonché delle storiche
persecuzioni nei confronti dei curdi, i suoi timori debbano essere conside-
rati fondati; che in particolare, la somma di quanto accaduto e l’atto intimi-
datorio verso l’auto di famiglia sarebbero elementi sufficientemente gravi,
sommati al precedente vissuto personale, per ritenere la fuga dal paese
quale unica opzione realistica; che inoltre, in sede di audizione l’insorgente
avrebbe spiegato che alla scadenza della sua esenzione dal servizio mili-
tare, egli si ritroverebbe con tutta probabilità costretto a combattere contro
la sua gente; che il regime turco attuerebbe infatti intenzionalmente una
precisa politica di assegnazione dei militari curdi alle unità con logica na-
zionalista e oppressiva,
che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi-
zioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che
esso include il diritto di risiedere in Svizzera,
che giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di
origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di es-
sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente
l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché
le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3
cpv. 2 LAsi),
che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all’art.
3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è ricono-
sciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci-
bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere
esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione
(cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5); che sul piano sog-
gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna-
tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espon-
gono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui
che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un
timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’og-
getto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza
ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev’essere fondato su indizi
concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo
D-3851/2018
Pagina 6
un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che
non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni
ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr.
DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii),
che timore di essere perseguitato presuppone inoltre l’esistenza di minacce
attuali e concrete; che in tal senso, tra i pregiudizi e la fuga deve intercor-
rere un nesso causale temporale; che quest’ultimo è da considerarsi deca-
duto, in regola generale, allorquando tra l’ultima persecuzione subita e
l’espatrio è trascorso un lasso di tempo relativamente lungo; che a norma
della giurisprudenza, la qualità di rifugiato non può quindi più essere rico-
nosciuta quando la fuga medesima interviene dai sei a dodici mesi dopo la
fine delle persecuzioni; che vanno tuttavia riservati i casi nei quali vi sono
motivi oggettivamente plausibili o valide ragioni di natura personale atti a
giustificare una partenza differita dal paese d’origine (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.2.1; DTAF 2009/51 consid. 4.2.5); che oltre al nesso causale
temporale, l’attualità e la concretezza delle minacce implica altresì la per-
sistenza di un legame di causalità materiale entro queste ultime ed il biso-
gno di protezione; che lo stesso si ritiene interrotto allorquando al momento
della pronuncia della decisione nel paese d’origine sia già intervenuto un
cambiamento oggettivo delle circostanze tale da non potersi più presup-
porre l’esistenza di un rischio concreto di ripetizione delle persecuzioni (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 3.1.2.2 e relativi riferimenti, in particolare quanto
all’esistenza di ragioni imperiose che permettano di derogare alla condi-
zione dell’attualità del bisogno di protezione; DTAF 2010/57 consid. 4.1);
che il nesso di causalità materiale fa parimenti difetto se, al momento
dell’espatrio, il fondato timore di essere perseguitato sia originato da cause
che non siano riconducibili alle persecuzioni subite sino ad allora (cfr. WAL-
TER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990, pag. 129 e a titolo esem-
plificativo sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 con-
sid. 4.1),
che in ragione di ciò, la valutazione dell’autorità di prime cure circa il fatto
che il coinvolgimento del ricorrente nelle manifestazioni svoltesi nel feb-
braio 2016 siano sprovviste del necessario nesso causale con l’espatrio,
risulta corretta, avendo egli atteso oltre due anni prima di lasciare il paese;
che negli stessi termini ed a maggior ragione, anche quanto occorso all’in-
sorgente nel lontano 2008 con il proprio insegnante, per quanto osse-
quiente agli ulteriori criteri di cui all’art. 3 cpv. 2 LAsi, risulta troppo discosto
nel tempo per giustificare il riconoscimento dello statuto di rifugiato; che
pure da tutelare sono le considerazioni della SEM a proposito dell’irrile-
vanza della colluttazione con un poliziotto avvenuta nel settembre del
D-3851/2018
Pagina 7
2017; che infatti pur essendosi tale evento svolto a meno di un anno di
distanza dall’espatrio, è indubbio che il fondato timore di cui il ricorrente si
è avvalso non sia stato originato da tale causa, quanto più da eventi ulte-
riori,
che ad ogni modo anche gli ulteriori motivi a cui il ricorrente si è appellato
non giustificano in specie la concessione dell’asilo; che le problematiche
da lui incontrate durante il percorso formativo (vicissitudini successive alla
mancata accettazione del ruolo di sottufficiale nell’organizzazione guleni-
sta, approccio e successivo atteggiamento da parte dei gruppi nazionalisti,
denuncia del compagno di stanza e successivo allontanamento dal cam-
pus, ecc.), per quanto spiacevoli, non rivestono infatti un’intensità tale da
rientrare nella nozione di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi,
che si rammenti inoltre come nonostante le recente escalation della situa-
zione securitaria in Turchia, non si possa ad oggi ritenere che la sola ap-
partenenza all’etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni
con una rilevanza per l’asilo; che invero, pur non potendosi escludere al-
cune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutiz-
zate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere
l’esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai prin-
cipi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale
D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che del resto, il peggiora-
mento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze con-
crete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d’asilo
(cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4);
che pure insufficiente è la sola professione della confessione alevita,
che in questa stessa logica, la vandalizzazione dell’auto famigliare da parte
di sconosciuti così come la sassaiola di cui avrebbe fatto oggetto il bus sul
quale il ricorrente si stava spostando, sono atti che possono iscriversi nel
clima regnante in Turchia, non lasciando invece intravedere dei motivi og-
gettivamente riconoscibili di temere di essere esposto, in tutta probabilità e
in un futuro prossimo, ad una persecuzione; che del resto anche la già
citata colluttazione con un poliziotto rientra in tale tipologia di eventi,
che va altresì ricordato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle
situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, non essendo
ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata e motivata da uno dei mo-
tivi enunciati all’art. 3 LAsi, risultano irrilevanti in materia d’asilo (cfr. DTAF
2008/12; GICRA 1998 n°17; GICRA 1993 n° 23),
D-3851/2018
Pagina 8
che il ritrovamento del cugino morto nel gennaio del 2017, oltre a potersi
iscrivere nell’ambito del difficile contesto securitario, essendo dunque im-
putabile con buona probabilità a criminalità comune, non è indizio di alcuna
volontà di persecuzione mirata nei confronti del qui ricorrente,
che pertanto, anche l’asserita presenza di miliziani dell’ISIS o di altre fa-
zioni jihadiste nelle regione, per quanto verosimile, nei termini in cui de-
scritta dal richiedente risulta irrilevante in materia d’asilo, stante in partico-
lare l’assenza di atti pregiudizievoli indirizzati verso la sua persona,
che da ultimo, circa i timori derivanti dal rischio di dover svolgere il servizio
di leva, va rilevato che ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 LAsi, non sono rifugiati le
persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di es-
servi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver diser-
tato; che un’eventuale sanzione per renitenza o diserzione non costituisce
una persecuzione rilevante in materia di asilo che a condizioni eccezionali;
che ciò è segnatamente il caso quando la sanzione è aggravata, o spro-
porzionatamente severa, per uno dei motivi di cui all’art. 3 LAsi (cfr. DTAF
2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9); che la rilevanza in materia
d’asilo può parimenti essere riscontrata, indipendentemente dall’entità
della pena, quando l’incorporazione nell’esercito comporta l’esposizione a
seri pregiudizi enumerati nella norma citata, la partecipazione ad atti proi-
biti dal diritto internazionale o, ancora, l’obbligo di combattere contro una
particolare minoranza etnica o religiosa, che coincida con quella dell’inte-
ressato e che gli causi, per questo motivo, una situazione di grave conflitto
interiore (cfr. DTAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5; GICRA 2006 n° 3 e 2003
n. 8; si veda anche WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, 1990,
pag. 116; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizeri-
schen Asylrecht, 1987, p. 259; Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés [HCR], Guide des procédures et critères à appliquer pour dé-
terminer le statut de réfugié, 1992, p. 44),
che nel caso oggetto del presente procedimento, proprio siffatte premesse
non sono in specie adempiute; che in primo luogo, essendo l’insorgente
registrato come studente almeno sino al dicembre del 2018, una tale even-
tualità non pare imminente (cfr. atto A11, pag. 17); che inoltre, secondo le
informazioni in possesso del Tribunale, non vi sono indizi quanto al fatto
che la sola incorporazione del ricorrente nell’esercito rischi di esporlo a seri
pregiudizi ai sensi di quanto sopra o ad atti vietati dallo ius cogens; che in
primo luogo, il servizio militare in Turchia è obbligatorio per tutti i giovani
uomini e quindi non solo per coloro che appartengono ad un determinato
gruppo di persone o ad una particolare etnia (cfr. tra le tante sentenza del
D-3851/2018
Pagina 9
Tribunale D-2336/2013 del 10 ottobre 2017 consid. 5.2); che pur essendo
innegabile che l’esercito turco sia attivo sul terreno nei confronti del PKK,
non si può inoltre parlare di azioni generalizzate contro una determinata
etnia (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale E-3873/2014 del 1° ottobre
2015 consid. 6.5) o di atti contrari al diritto internazionale (cfr. tra le tante
sentenza D-5396/2015 consid. 7.8.2),
che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell’asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata,
che se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; che
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi),
che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo
relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’al-
lontanamento,
che l’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio
dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento dev’essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’allon-
tanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile,
che nel proprio gravame, l’insorgente ritiene che anche tale conclusione
debba essere disattesa,
che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi
ostativi all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente verso la Turchia,
che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del
principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio
personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito,
in relazione all’art. 3 CEDU o all’art. 3 della Convenzione contro la tortura
D-3851/2018
Pagina 10
ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicem-
bre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),
che inoltre, nonostante a seguito delle recenti vicissitudini la situazione in
Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del
29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata
che coinvolga l’insieme della popolazione nella totalità del territorio nazio-
nale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e
Iran, si può quindi partire dal presupposto che l’esecuzione dell’allontana-
mento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone
di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza
del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto,
l’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provin-
cia di Gaziantep, ovvero da una regione non contemplata nella summen-
zionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi
individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragione-
volmente esigibile,
che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità
dell’esecuzione del provvedimento,
che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento
la decisione dell’autorità inferiore va confermata,
che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l’esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
D-3851/2018
Pagina 11
5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ri-
petibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3851/2018
Pagina 12
il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo fe-
derale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: