B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3555/2015
D-3862/2015
Sen t en z a d e l 1 9 g i u gno 2 01 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…),
con il figlio
C._______, nato il (…), alias
D._______, nato il (…),
Eritrea,
entrambi rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
istanti e ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 21 maggio 2015 / D-1502/2014
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 13 febbraio 2014 / N (…)
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Fatti:
A.
L'interessata, cittadina eritrea di etnia bilen e di religione cattolica è nata a
E._______, Zoba Anseba (Eritrea), ha vissuto a F._______ (Eritrea) non-
ché in comunità per indigenti ad G._______, H._______ e I._______ (Eri-
trea). Il 15 agosto 2009 sarebbe partita da F._______ ed espatriata in Su-
dan dove si sarebbe sposata religiosamente e dove avrebbe soggiornato
fino all'agosto del 2010. In seguito sarebbe partita per la Libia dove nel
medesimo anno avrebbe dato alla luce suo figlio. In Libia sarebbe rimasta
fino al 10 febbraio 2011, data in cui avrebbe fatto di nuovo ritorno in Sudan
da dove il 20 aprile 2012 sarebbe partita in aereo in direzione di Zurigo. La
medesima è entrata in Svizzera con il figlio in data 21 aprile 2012 con un
visto ottenuto all'Ambasciata svizzera in Sudan. Il 24 aprile 2012 ha depo-
sitato la domanda d'asilo in oggetto.
Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriata dopo aver ricevuto – mentre si
trovava in comunità per indigenti ad occuparsi di bambini orfani – tre lettere
di convocazione al servizio militare (cfr. verbale d'audizione sulle generalità
del 10 maggio 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 7; verbale d'audizione sui
motivi d'asilo del 21 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], D37, pag. 4). Due
convocazioni le avrebbe ricevute da Sawa in luglio e dicembre 2006, men-
tre una l'avrebbe ricevuta dal Kebele in ottobre 2006 (cfr. verbale 1, pag. 7;
verbale 2, D50-D54, pag. 5 seg.). Siccome lei non si sarebbe presentata a
queste convocazioni poiché non voleva fare il servizio militare, suo padre
sarebbe stato incarcerato per circa due settimane (cfr. verbale 1, pag. 7;
verbale 2, D38, pag. 5, D98-D100, pag. 9). Dopo aver ricevuto queste tre
convocazioni non sarebbe più rimasta stabilmente nelle comunità per
paura che arrivassero i militari (cfr. verbale 2, D86, pag. 8). Gli stessi avreb-
bero iniziato a cercarla in ottobre del 2006 (cfr. verbale 2, D88-D97, pag. 8
seg.) sia nella comunità, sia dai suoi genitori (cfr. verbale 2, D91-D97,
pag. 8 seg.). L'avrebbero cercata l'ultima volta dopo l'incarcerazione del
padre (cfr. verbale 2, D97, pag. 9).
A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto una copia
di una lettera redatta dalla comunità all'attenzione delle autorità eritree per
cercare di esonerare l'interessata dal servizio militare (cfr. verbale 2, D103,
pag. 9). Ella non ha tuttavia prodotto documenti d'identità propri.
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B.
Con decisione del 13 febbraio 2014, notificata al rappresentante degli inte-
ressati in data 17 febbraio 2014 (cfr. avviso di ricevimento atto B26/1), l'Uf-
ficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migra-
zione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, riconoscendo tutta-
via loro la qualità di rifugiato, ha pronunciato l'allontanamento dei richie-
denti e li ha posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.
C.
Con ricorso del 20 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 21 marzo 2014) gli interessati sono insorti contro la decisione
summenzionata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il
Tribunale). In via principale hanno postulato l'annullamento della decisione
impugnata e la concessione dell'asilo, in via sussidiaria, la restituzione de-
gli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì
presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle pre-
sunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili.
D.
Il Tribunale, con ordinanza del 1° dicembre 2014 ha invitato l'UFM a pre-
sentare una risposta al ricorso.
E.
L'UFM, con osservazioni del 12 dicembre 2014 trasmesse ai ricorrenti per
informazione, ha confermato la decisione impugnata considerando che in
sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che per-
metterebbero di modificare il suo apprezzamento.
F.
Con sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale ha dichiarato il ricorso del
20 marzo 2014 inammissibile poiché non tempestivo in quanto il termine di
ricorso veniva a scadenza il 19 marzo 2014.
G.
Tramite uno scritto del 22 maggio 2015 i ricorrenti hanno reso noto al Tri-
bunale che il 19 marzo sarebbe la festa di San Giuseppe e costituirebbe
un giorno ufficialmente considerato festivo nel cantone Ticino conforme-
mente all'art. 1 della legge concernente i giorni festivi del Cantone Ticino
del 15 dicembre 2009. Pertanto, giusta l'art. 20 cpv. 3 PA, il termine di ri-
corso sarebbe venuto a scadenza il giorno feriale successivo.
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H.
Con lettera del 28 maggio 2015, notificata il 1° giugno 2015 (cfr. avviso di
ricevimento), il Tribunale ha invitato i ricorrenti, qualora avessero inten-
zione di avviare una procedura straordinaria di revisione, a regolarizzare lo
scritto del 22 maggio 2015 formulando precise conclusioni, entro cinque
giorni dalla notificazione.
I.
Con scritto del 3 giugno 2015 i ricorrenti hanno regolarizzato l'istanza di
revisione chiedendo che la sentenza del 21 maggio 2015 sia annullata, che
venga ripresa la trattazione del ricorso del 20 marzo 2014 e che sia con-
cesso asilo agli stessi.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
I.
Procedura di revisione
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
2.
2.1 La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chie-
dere il riesame di una sentenza definitiva del Tribunale amministrativo fe-
derale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati
all'art. 124 LTF, disposizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale
giusta l'art. 45 LTAF. Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il com-
pletamento della domanda di revisione è per contro applicabile, per ri-
mando dell'art. 47 LTAF, l'art. 67 cpv. 3 PA.
2.2 Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata:
l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spie-
gare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione. È quindi
necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 LTF e seg. sia
debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale affinché l'i-
stanza sia accolta, la sentenza precedente (nel caso concreto quella del
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21 maggio 2015) sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128
cpv. 1 LTF).
2.3 In virtù dell'art. 121 lett. d LTF, la revisione può essere domandata se il
Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli
atti. Giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF la domanda di revisione deve essere
depositata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della sentenza.
La nozione di svista presuppone che il giudice abbia omesso di considerare
un elemento acquisito all'incarto oppure che abbia letto o ricopiato erro-
neamente un documento, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore
esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano ed evidente e può sus-
sistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la
loro portata viene travisata; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto
stesso e alla sua percezione da parte del Tribunale e non alla sua valuta-
zione giuridica. Il concetto di svista non concerne né la valutazione delle
prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti. Non vi è dunque svista
quando il giudice non ritiene concludente un determinato mezzo di prova o
se gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte
(cfr. DTF 122 II 17 consid. 3, nonché, tra le altre, Sentenza del TF
9F_8/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 5.1 e Sentenza del TF 4F_18/2014
del 19 novembre 2014 consid. 5). I fatti che il giudice non ha inavvertita-
mente preso in conto devono inoltre essere rilevanti, ossia suscettibili di
sovvertire l'esito del giudizio in favore dell'istante (cfr. DTF 122 II 17 con-
sid. 3).
2.4 Infine, le sentenze d'inammissibilità sono pure soggette a revisione.
Essa può essere tuttavia richiesta unicamente per motivi che concernono
detta sentenza e non per motivi di merito (cfr. DTF 118 II 477 consid. 1 e
relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione sviz-
zera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 8 consid. 3).
3.
Nella loro domanda (cfr. scritti del 22 maggio 2015 e del 3 giugno 2015) gli
istanti si prevalgono del motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA
(recte: art. 121 lett. d LTF), nel senso che il Tribunale, con sentenza del
21 maggio 2015, aveva omesso di verificare, circa la tempestività del ri-
corso, che il 19 marzo è considerato un giorno festivo nel cantone Ticino e
pertanto, giusta l'art. 20 cpv. 3 PA, il termine veniva a scadenza il giorno
feriale seguente. Di conseguenza, il ricorso inoltrato il 20 marzo 2014 sa-
rebbe tempestivo. Gli stessi hanno in conclusione chiesto che la sentenza
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del 21 maggio 2015 venga annullata, che la trattazione del ricorso del
20 marzo 2014 venga ripresa e che alla ricorrente sia concesso asilo in
Svizzera.
I requisiti relativi al termine per presentare istanza di revisione, alla forma
e al contenuto della stessa sono soddisfatti, gli istanti sono particolarmente
toccati dalla sentenza del 21 maggio 2015 del Tribunale ed hanno parteci-
pato al procedimento dinanzi lo scrivente Tribunale. Occorre pertanto en-
trare nel merito della domanda di revisione.
Ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LAsi il termine di ricorso contro le decisioni
dell'UFM è di 30 giorni. La decisione dell'UFM del 13 febbraio 2014 è stata
notificata al rappresentante degli interessati in data 17 febbraio 2014 (cfr.
avviso di ricevimento, atto B26/1). Il termine di ricorso veniva pertanto a
scadenza il 19 marzo 2014. Tuttavia, in Ticino, giusta l'art. 1 della Legge
concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (Raccolta delle leggi:
10.1.1.1.2), il 19 marzo costituisce la festa di "San Giuseppe" ed è dunque
un giorno festivo ufficiale.
Giusta l'art. 20 cpv. 3 PA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una
domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale,
il termine scade il primo giorno feriale seguente. All'occorrenza veniva dun-
que a scadere il 20 marzo 2014.
Pertanto, il ricorso del 20 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato;
data d'entrata: 21 marzo 2014) è da considerarsi tempestivo.
Di conseguenza, l'istanza di revisione presentata per motivi di svista
(art. 121 lett. d LTF) è accolta, la sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-1502/2014 del 21 maggio 2015 è annullata e la procedura di
ricorso è ripresa sotto il nuovo numero di ruolo D-3862/2015.
II.
Procedura di ricorso
4.
4.1 Poiché la procedura di ricorso del 20 marzo 2014 è pronta per essere
giudicata, può essere decisa dallo stesso collegio giudicante della do-
manda di revisione sulla base degli atti in possesso del Tribunale e senza
procedere ad un nuovo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
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4.2 Presentato dunque tempestivamente, contro una decisione in materia
d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio
ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA.
4.3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi
addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 con-
sid. 2).
5.
Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata ai richiedenti rico-
nosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed
essendo stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione
del 13 febbraio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto es-
sere esclusivamente la concessione dell'asilo per motivi d'asilo a titolo ori-
ginario nonché la pronuncia dell'allontanamento.
6.
6.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le allega-
zioni circa i motivi d'asilo dell'interessata. Le stesse non sarebbero suffi-
cientemente motivate. Ad esempio, sarebbero sprovviste di fondamento le
allegazioni in merito al fatto di essere stata cercata dalle autorità poiché
invitata a precisare il contenuto della prima convocazione, si sarebbe ac-
contentata di affermare in modo sommario, lapidario e stereotipato che le
veniva comunicato di recarsi a Sawa. Esortata a fornire maggiori ragguagli,
ella avrebbe asserito che avrebbe dovuto presentarsi al Kebele, ma di non
ricordare di aver letto quando in quanto non le interessava dato che non
avrebbe voluto andarci. Avrebbe poi affermato che le altre due convoca-
zioni sarebbero state praticamente identiche alla prima. In aggiunta, dalla
domanda d'asilo dall'estero presentata in Sudan si evincerebbe che la ri-
chiedente avrebbe fatto riferimento a dei ricorsi inoltrati dalla comunità in
cui viveva per evitare di fare il servizio militare. Tuttavia, nel corso della
procedura d'asilo in Svizzera non sarebbe stato fatto alcun riferimento a
tali ricorsi. L'UFM ha poi ritenuto che le allegazioni dell'interessata sareb-
bero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Il
comportamento adottato dalla richiedente dopo la ricezione della prima
convocazione al servizio militare sarebbe alquanto insensato, infatti, se lei
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avesse realmente temuto di essere costretta a seguire le autorità per svol-
gere il servizio di leva, avrebbe sicuramente lasciato subito la comunità
senza attendere la terza lettera delle autorità. Infine, i mezzi di prova forniti
a sostegno della domanda d'asilo sarebbero inadeguati poiché non rende-
rebbero verosimile i motivi della domanda. Nel caso particolare, il docu-
mento inoltrato non permetterebbe di dimostrare l'attendibilità dei motivi
d'asilo addotti. In primo luogo il documento costituirebbe solamente una
copia e non l'originale, pertanto non sarebbe possibile verificarne l'autenti-
cità e il contenuto e la forma apparirebbero di dubbia attendibilità. In se-
condo luogo, esso si limiterebbe a confermare la sua presenza nella co-
munità e ad avanzare in maniera generica un aiuto indeterminato in seguito
alla ricezione di una lettera non meglio precisata proveniente da Sawa. Di
conseguenza, tale documento non dimostrerebbe in nessun modo che l'in-
teressata sarebbe ricercata dalle autorità. Pertanto, le sue dichiarazioni
non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7
LAsi. L'UFM ha comunque riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata
ed al figlio per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – escludendoli però
dalla concessione dell'asilo – a seguito dell'uscita illegale dal Paese e per
essere in età di prestare servizio militare obbligatorio, ponendoli al benefi-
cio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento.
6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM l'insorgente ha rilevato che
in merito all'inconsistenza e infondatezza delle sue allegazioni avrebbe
precisato già in sede d'audizione che non avrebbe prestato particolare at-
tenzione al contenuto delle convocazioni dal momento che non contava in
alcun modo presentarsi al servizio di leva. Ella avrebbe però fornito piccoli
dettagli inerenti al loro contenuto come ad esempio il fatto di doversi pre-
sentare al Kebele per poter ottenere informazioni più concrete. Inoltre, dato
che la medesima non avrebbe voluto svolgere il servizio militare, appari-
rebbe verosimile che si sia rifiutata anche solo di ascoltare o prendere co-
noscenza del contenuto concreto e particolareggiato della convocazione.
Per quanto attiene ai ricorsi presentati dalla comunità presso la quale risie-
deva, a cui sarebbe stato fatto riferimento nel corso della domanda d'asilo
dall'estero e nemmeno menzionati nel corso delle due audizioni, la ricor-
rente rileva che avrebbe presentato copia di uno scritto redatto dalla comu-
nità e che questo scritto sarebbe probabilmente il documento che sarebbe
stato registrato quale ricorso nella domanda d'asilo presentata all'estero.
Tale documento spiegherebbe peraltro perché la ricorrente sarebbe rima-
sta ancora per qualche tempo presso la comunità prima di espatriare, poi-
ché sperava che le autorità militari l'esonerassero dal servizio militare.
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Sotto questo aspetto, il suo atteggiamento non sarebbe dunque da consi-
derare insensato. Per ciò che concerne il valore probatorio di tale scritto,
la ricorrente non avrebbe potuto far altro che consegnarne una copia poi-
ché l'originale sarebbe stato spedito alle autorità. Le allegazioni della ricor-
rente sarebbero pertanto da ritenere verosimili ed oltre alla qualità di rifu-
giato le andrebbe concesso l'asilo.
In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale l'accoglimento
del ricorso e l'annullamento della decisione dell'UFM del 13 febbraio 2014,
in via sussidiaria, hanno chiesto la trasmissione degli atti di causa all'UFM
per un nuovo esame. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione
dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, con protestate
spese e ripetibili.
6.3 Con osservazioni del 12 dicembre 2014, trasmesse ai ricorrenti per in-
formazione, l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata con-
siderando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di
prova che permetterebbero di modificare l'apprezzamento.
7.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere
conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
2ª frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pre-
giudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di pre-
stare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto salvo
il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati
(art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).
Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente
fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr.
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GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). In merito all'obbligo di leva, la giu-
risprudenza considera che in Eritrea le pene previste per renitenti e diser-
tori sono sproporzionatamente severe e sono pertanto da considerare
come motivate politicamente ("malus assoluto", GICRA 2006 n. 3 con-
sid. 4.8 pagg. 37 e 38).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con
relativi riferimenti).
8.
Come rettamente considerato nella querelata decisione, questo Tribunale
ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dagli insorgenti
sono inverosimili poiché si esauriscono in affermazioni imprecise e non
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corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso. I ricorrenti non hanno inoltre presentato argomenti
o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione.
In particolare, appaiono prive di fondamento le dichiarazioni della ricorrente
circa le lettere di convocazione ricevute. Ella infatti, non ha saputo fornire
dettagli circa il contenuto delle convocazioni, limitandosi ad affermare che
c'era scritto che doveva recarsi a Sawa (cfr. verbale 2, D62, pag. 6; D73,
pag. 7, D81-D82, pag. 8), aggiungendo unicamente in un secondo tempo
e dopo varie insistenze che prima doveva presentarsi al Kebele per otte-
nere più informazioni, in particolare sapere quando e dove avrebbe dovuto
recarsi a Sawa (cfr. verbale 2, D64, pag. 6). Tuttavia non si ricordava
quando doveva presentarsi al Kebele per ottenere queste informazioni (cfr.
verbale 2, D65, pag. 6).
Sarebbe poco credibile e contrario alla logica la giustificazione fornita se-
condo cui non potrebbe fornire dei dettagli in merito alle convocazioni poi-
ché non voleva andare a Sawa e dunque non si era nemmeno interessata
di conoscerne il contenuto esatto e di leggerle interamente (cfr. verbale 2,
D65, pag. 6; D74, pag. 7; ricorso pag. 3).
La richiedente non ha poi saputo indicare da chi erano state recapitate le
lettere (cfr. verbale 2, D76, pag. 7), limitandosi ad affermare genericamente
che le avevano portate le persone che lavorano al Kebele o per il governo
(cfr. verbale 2, D58, pag. 6).
Lo scritto invitato dalla comunità alle autorità fornito in copia quale mezzo
di prova, non permette nemmeno di provare quanto allegato dalla ricor-
rente poiché attesta unicamente che la ricorrente faceva parte della comu-
nità e fa solamente un riferimento generico ad una lettera ricevuta da
Sawa, senza spiegare in maniera più approfondita di che cosa si tratta.
Secondo lo scrivente Tribunale, essendo le lettere di convocazione l'evento
determinante l'espatrio della richiedente, se, come affermato dall'interes-
sata, l'avesse realmente vissuto, ci si potrebbe attendere che ne riferisca
con maggiori dettagli, che possa perlomeno indicare con più precisione il
contenuto delle convocazioni, nonché la modalità in cui ne è venuta in pos-
sesso. Pertanto, data l'importanza dell'avvenimento in questione, questo
Tribunale non può accontentarsi di risposte vaghe ed insussistenti come
quelle date dalla ricorrente al riguardo.
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Risultano poi infondate e superficiali le allegazioni della ricorrente in merito
al fatto di venir ricercata dai militari. Invero, il Tribunale constata che nep-
pure su questo punto l'interessata ha fornito delle dichiarazioni esaurienti.
Le stesse domande le sono state ripetute più volte ed ella non ha saputo
dare delle risposte soddisfacenti (cfr. verbale 2, D83-D101, pagg. 8-9). Ad
esempio, non ha saputo riferire il numero di volte che i militari l'hanno cer-
cata (cfr. verbale 2, D90, pag. 8), né quand'è stata l'ultima volta che l'hanno
cercata nella comunità (cfr. verbale 2, D101, pag. 9). Infine, interrogata per
fornire ulteriori particolari si è limitata ad affermare semplicisticamente che
"venivano lì e loro dicevano che non c'ero" (cfr. verbale 2, D91, pag. 8).
Di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile di
avere avuto contatti con le autorità militari, il timore della ricorrente di subire
delle persecuzioni per renitenza o diserzione non è oggettivamente fon-
dato.
In limine, va infine pure sottolineato che le dichiarazioni della ricorrente ap-
paiono in generale succinte, lacunose, poco esaurienti e dunque inverosi-
mili.
In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM ha
rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a
titolo originario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il
che, sul punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia.
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
10.
Di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
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federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
11.
11.1 Visto l'esito della domanda di revisione per tale la procedura non si
prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA e seg.).
11.2 A difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è
fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 400.–
(disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14
del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al
Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF,
RS 173.320.2]).
12.
12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto.
12.2 Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di
CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricor-
renti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivio alla pagina seguente)
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Pagina 14
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
L'istanza di revisione è accolta. La sentenza del Tribunale amministrativo
federale D-1502/2014 del 21 maggio 2015 è annullata. La procedura di
ricorso è ripresa.
2.
Per la procedura di revisione non vengono prelevate spese processuali.
3.
Il Tribunale rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 400.– a titolo di
spese ripetibili per la procedura di revisione.
4.
Il ricorso del 20 marzo 2014 è respinto.
5.
Per la procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.– sono poste
a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del
Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data
di spedizione della presente sentenza.
6.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: