Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3865/2011
Sen t e n z a d e l 1 4 l u g l i o 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Kurt Gysi;
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Tunisia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 4 luglio 2011 / N (…).
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Visto:
la domanda di asilo che il ricorrente ha presentato in data (…) in
Svizzera,
il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il medesimo giorno e
mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare,
entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento di
identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna
e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua
domanda di asilo,
i verbali di audizione del 13 maggio 2011 (di seguito: verbale 1) e del
4 luglio 2011 (di seguito: verbale 2),
il verbale della decisione dell'UFM del 4 luglio 2011, notificata oralmente
al ricorrente il giorno stesso (cfr. risultanze processuali),
il ricorso inoltrato dal ricorrente il 7 luglio 2011 (cfr. timbro del plico
raccomandato),
l'incarto originale dell'UFM, pervenuto a codesto Tribunale in data
8 luglio 2011,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
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cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che, nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai
sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere
impugnato non può essere esteso alla questione della concessione
dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda
stessa,
che, di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'asilo è inammissibile,
che, nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e
all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi di asilo, il ricorrente ha
dichiarato di essere cittadino tunisino, originario di B._______ (Tunisia),
con ultimo domicilio a C._______ (Tunisia), prima dell'espatrio avvenuto a
metà (…) 2011,
che egli ha affermato di essere espatriato in cerca di lavoro, per
migliorare la sua vita (cfr. verbale 1, pag. 6), rispettivamente a causa di
minacce ricevute nell'ambito della sua iscrizione ad una formazione
lavorativa nell'azienda (…) (cfr. verbale 2, pag. 4 e 5, D30 e D39),
che l'interessato ha dichiarato di aver lasciato il suo Paese a metà (…)
2011, in aereo da C._______ e di essere atterrato a D._______ (Francia),
munito di passaporto e di visto turistico Schengen; che, dopo aver
alloggiato in un albergo, si sarebbe recato in treno a E._______ (Francia),
da dove avrebbe preso un altro treno alla volta di F._______ (Italia) in
cerca di lavoro; che il richiedente sarebbe, in seguito, andato ad
G._______ (Italia), a H._______ (Italia) e poi a I._______ (Italia), dove
sarebbe rimasto (…) giorni, prima di decidere di recarsi in Svizzera,
partendo da F._______ in treno fino a L._______ (cfr. verbale 1, pag. 6 e
7),
che, nella decisione del 4 luglio 2011, l'UFM ha considerato, da un lato,
che il richiedente non ha consegnato alle autorità competenti in materia di
asilo un documento di identità o di viaggio valido entro le 48 ore
successive all'inoltro della sua istanza; che, dall'altro lato, detto Ufficio ha
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ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi è
realizzata nel caso di specie,
che, nel ricorso, il ricorrente fa valere di non aver potuto consegnare
alcun documento, non per una sua mancanza di volontà, bensì per una
situazione di oggettiva impossibilità; che segnatamente avrebbe perso il
suo passaporto in Italia mentre la sua carta di identità sarebbe in Tunisia,
ma essendo rotta in due, non sarebbe di alcuna utilità; che, riguardo ai
suoi motivi di asilo, il ricorrente ha affermato che ad B._______, sarebbe
stato minacciato, picchiato e avrebbe rischiato di essere ucciso, per
motivi di lavoro e rivalità tra due grandi fazioni della città; che, inoltre,
nega di essersi contraddetto tra la prima e la seconda audizione in merito
alle suddette minacce ed afferma di avere sempre indicato che i suoi
motivi di asilo sarebbero legati a problemi di lavoro, ma nella prima
audizione non avrebbe potuto esporre tali motivi in modo altrettanto
dettagliato che nella seconda audizione,
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti
all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua
domanda di asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo e
dell'ammissione provvisoria; che ha, altresì, presentato una domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali,
che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda di asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o di identità entro 48 ore dalla presentazione della
domanda; che, giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se
il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi
scusabili, di consegnare documenti di viaggio o di identità entro 48 ore
dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e
all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari
ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c),
che sono documenti di viaggio o di identità ai sensi di legge quelli ufficiali,
segnatamente il passaporto e la carta di identità, che permettono
un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua
cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di
particolari formalità amministrative; che, per contro, non lo sono
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documenti quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la
carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato
di fine degli studi (cfr. DTAF 2007/7 consid. 6),
che, nel caso concreto, il ricorrente non ha esibito sino ad oggi alcun
documento che adempia i citati criteri,
che, in via preliminare, è d'uopo rilevare che all'inizio della prima
audizione, alla domanda circa cosa avesse fatto per procurarsi i suoi
documenti, l'insorgente ha risposto "non ho fatto nulla, perché non
volevo" (cfr. verbale 1, pag. 5),
che, inoltre, non soccorrono l'insorgente le vaghe e stereotipate
allegazioni circa il possesso dei suoi documenti; che, infatti, in merito alla
sua carta di identità, si è contraddetto, dichiarando, in un primo tempo,
che la sua carta di identità si troverebbe a C._______ (cfr. verbale 1, pag.
5) e in un secondo tempo, che la sua carta di identità si sarebbe spaccata
in due quando sarebbe stato controllato in Svizzera, per poi, quando
confrontato a tale incoerenza, ritornare alla sua prima versione,
affermando che la sua carta si troverebbe a casa sua, ma aggiungendo
che sarebbe spaccata in due (cfr. verbale 2, pag. 2, D11 e D12); che,
circa il suo passaporto, è quanto meno molto sorprendente che sia stato
rubato, assieme alla sua borsa, proprio una fermata prima di arrivare in
Svizzera (cfr. verbale 2, pag. 3, D14) ed egli non abbia proceduto ad una
denuncia (cfr. verbale 1, pag. 4); che tali asserzioni non costituiscono nel
caso di specie ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi della legge,
che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni del
ricorrente circa il possesso dei documenti di identità, v'è ragione di
concludere che il ricorrente dissimuli i suoi documenti di identità per i
bisogni della causa,
che il ricorrente deve quindi sopportare le conseguenze della mancata
consegna dei documenti di identità,
che, in conclusione, non avendo né esibito alcun documento di identità,
né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli
stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore
dell'insorgente non è applicabile,
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che, in assenza di documenti di identità, occorre inoltre esaminare se, in
applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in
base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di
rifugiato del richiedente,
che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore
ha pure introdotto una procedura di esame materiale, accelerata e
sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente
inconsistenti o manifestamente irrilevanti; che la manifesta irrilevanza può
risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei
pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di
un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di
un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi
(cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5),
che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure,
argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione,
rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito
della domanda di asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi),
che, infatti, le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono in
mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della
benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che, in particolare, il ricorrente, nella prima audizione, ha dichiarato
chiaramente di avere lasciato il suo Paese in cerca di un lavoro e per
migliorare la sua vita e quella dei suoi genitori, confermando che questi
erano tutti i motivi per cui era espatriato (cfr. verbale 1, pag. 6); che egli
ha, inoltre, negato di avere avuto problemi con le autorità del suo Paese o
con terze persone ed ha affermato di temere, in caso di rientro in Tunisia,
la povertà; che, in aggiunta, quando l'auditore gli ha chiesto se vi fossero
altri motivi, egli ha risposto: "nulla" (cfr. ibidem),
che, pertanto, i motivi di asilo addotti nella seconda audizione, ovvero di
essere espatriato perché avrebbe avuto tanti problemi collegati
all'azienda (…) e sarebbe stato minacciato di morte, in ragione della sua
iscrizione ad una formazione professionale presso tale azienda, dove vi
sarebbero stati attriti tra varie fazioni delle diverse comunità che
avrebbero portato alla morte di (…) persone (cfr. verbale 2, pag. 4, D31 e
D39), non possono essere ritenuti verosimili, in quanto appaiono
confezionati posteriormente ed ad hoc per i bisogni della causa,
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che, del resto, confrontato all'assenza di riferimenti circa tali minacce
nella prima audizione, il ricorrente ha incredibilmente affermato di aver
dimenticato tali problemi ed ha aggiunto che non ricordava nemmeno
quello che aveva mangiato il giorno precedente (cfr. verbale 2, pag. 4,
D33 e D34),
che, d'altronde, la motivazione fatta valere in sede di audizione breve dal
ricorrente a sostegno della sua domanda di asilo – ovvero di essere
espatriato per trovare un lavoro (cfr. verbale 1, pag. 6) – è irrilevante in
materia di asilo; che, segnatamente, i problemi di ordine economico e
professionale, legati all'impossibilità di trovare un posto di lavoro ed alle
difficoltà economiche non costituiscono manifestamente un motivo
rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato inverosimili, con
riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente,
che, pertanto, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi
da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della
determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente medesimo,
che, inoltre, non si giustificano neppure delle misure di istruzione
complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento
all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista
dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2007/8 consid. 5.6.55.7 pag. 90 e segg. e
DTAF 2009/50 consid. 58 pag. 725733),
che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Tunisia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della
convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della
convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato
nel merito della domanda di asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi,
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che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso,
destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la
decisione impugnata va confermata,
che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1;
cfr. GICRA 2001 n. 21),
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che,
giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione
dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3
LStr),
che, inoltre, la situazione vigente in Tunisia non è, notoriamente,
caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio
nazionale; che, infatti, dopo la caduta del Presidente Ben Alì all'inizio del
2011 è in atto un processo di transizione democratica, capace di
garantire stabilità al Paese,
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli è giovane, celibe
senza alcuna persona a carico, vanta una formazione scolastica di base;
che, inoltre, l'insorgente dispone in patria di una densa e importante rete
sociale, ritenuto che vi risiedono i suoi genitori come pure i suoi numerosi
fratelli, sorelle, zii e zie (cfr. verbale 1, pag. 3); che, infine, il ricorrente non
ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano
giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza
che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una
permanenza in Svizzera per motivi medici,
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e
art. 83 cpv. 4 LStr),
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi
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ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12
pagg. 513515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure
possibile,
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, per conseguenza, anche in
materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso
e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata,
che il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]),
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: