Corte IV
D-3869/2007
vav/egl/
{T 0/2}
Sentenza del 26 giugno 2007
Composizione: Giudici Vito Valenti, Fulvio Haefeli e Robert Galliker
Cancelliere Lorenzo Egloff
A._______, Algeria,
Ricorrente
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna,
Autorità inferiore
concernente
la decisione del 1° giugno 2007 in materia di non entrata nel merito,
allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Ritenuto in fatto
A. Il 28 aprile 2007, l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera. Ha
dichiarato, per ciò che qui interessa (cfr. verbali d'audizione del 7 e del 23 maggio
2007), di non essere venuto in Svizzera per chiedere asilo politico, ma "per
chiedere asilo umanitario". In sostanza, avrebbe lasciato il suo Paese nel
nell'aprile o nell'estate del 2004 – avrebbe soggiornato in Francia ed in Spagna
prima di raggiungere la Svizzera il 28 aprile del 2007 – per potere guadagnare il
denaro indispensabile ad assicurare al padre, invalido, le cure indispensabili.
Secondo la versione, non avrebbe mai avuto problemi con le autorità statali o terzi,
oppure nel [...] sarebbe stato incarcerato per [...] mesi per motivi politici (dalla
scarcerazione all'espatrio non gli sarebbe accaduto più nulla).
B. Il 1° giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi
dell’art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l’allontanamento dell’interessato dalla
Svizzera nonché l’esecuzione dell’allontanamento verso l'Algeria siccome lecita,
esigibile e possibile.
C. Il 6 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha
chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con
conseguente entrata nel merito della domanda d’asilo, e, in via subordinata, la
concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali.
Considerato in diritto:
1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia
d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
2.1 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32
cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso
alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel
merito della domanda stessa.
2.2 Nei citati limiti, vi è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art.
108a LAsi.
33. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto
motivi che potessero giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di
viaggio o d'identità. In particolare, non convincono minimamente le sue allegazioni
riguardanti lo smarrimento del passaporto in Francia. Peraltro, non ha intrapreso
nulla alfine di procurarsi un documento valido, fermo restando che in patria può
contare su una solida rete sociale. L'autorità inferiore ha inoltre ritenuto siccome
manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate
dall'interessato. In particolare, lo stesso non è stato in grado di fornire precise
indicazioni né circa la denominazione del gruppo politico con il quale avrebbe
collaborato né il nome delle persone con cui avrebbe avuto contatti, né sul
successivo periodo che avrebbe trascorso in prigione. Peraltro, tali fatti risalgono
al [...] e si sono conclusi con una scarcerazione, dopo di che, fino all'espatrio nel
2004, non è accaduto più niente. Peraltro, non è tutelabile in diritto d'asilo una
richiesta di protezione fatta alfine di sostenere economicamente il padre,
paralizzato, rimasto in patria. Infine, secondo l'autorità inferiore non sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
4. Nel ricorso, l'insorgente sostiene d'aver perso il passaporto in Francia in occasione
di una retata della polizia e di non aver potuto denunciare il suo smarrimento in
quanto clandestino. Inoltre, assevera di non potersi fare spedire la carta d'identità
che ha lasciato a casa in quanto non disporrebbe più d'alcun contatto in patria. Fa
valere, inoltre, che nel caso di specie sono necessari ulteriori chiarimenti, ragione
per cui l'autorità di prime cure avrebbe dovuto entrare nel merito della sua
domanda d'asilo.
5. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo
se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv.
2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in
grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro
48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del
ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7
LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per
accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione
dell'allontanamento (lett. c).
5.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente non ha tempestivamente presentato
documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad
esibirli sin dal 7 maggio 2007. Per le ragioni indicate nella decisione impugnata,
non v'è altresì ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e
concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi
tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio
o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione
di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento
in sede di ricorso (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera
di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1999 n. 16).
45.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha addotto, al di là di generiche ed
imprecise censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni
decisive presentate in materia d'asilo. Quest'ultime s'esauriscono in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima
consistenza, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso, nella
misura in cui riassunti nel presente giudizio, cui può essere rimandato (art. 109
cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, il
ricorrente ha accennato solo nella seconda audizione a delle persecuzioni politiche
passate, che risalirebbero a [...] prima dell'espatrio, senza tuttavia aver fornito una
qualsivoglia valida spiegazione sul motivo per cui nella prima audizione ha
esplicitamente escluso d'avere mai avuto problemi con le autorità o terzi in Algeria.
Da quanto esposto, discende che allo stato attuale degl'atti di causa l'UFM ha
rettamente considerato siccome del tutto prive di fondamento le dichiarazioni
decisive del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.
5.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni presentate dal ricorrente (v.
considerando 5.2 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la
necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di
rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
5.4
5.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono altresì neppure indizi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Algeria possa violare l'art. 25
cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28
luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli
stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al
rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
(CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
5.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per
impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c
LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e
la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto
internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 5.4.1). In effetti,
anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli
ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame
che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
5.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili
all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Algeria non vige
attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che
coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (v. già
GICRA 2005 n. 13). Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha dell'esperienza
5professionale. Peraltro, dalle carte processuali non emergono, né sono altresì stati
fatti valere in sede di ricorso, dei motivi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). In
siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha pertanto rettamente ritenuto siccome
adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle
effettive possibilità per l'insorgente di una adeguato reinserimento sociale in
Algeria.
5.4.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta
diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
6. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso,
destituito d’ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto
astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2,
art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni
procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
8. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni
indicate al considerando 5.4 del presente giudizio.
9. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111
cpv. 1 e 3 LAsi).
11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal
versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta
senza oggetto.
12. Visto l’esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza,
sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1, e cpv. 5 PA nonché 3 lett. b del
regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
6Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La domanda di dispensa dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto.
3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione:
- al ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- all'autorità inferiore (in copia, n. di rif. N )
- a B._______ (in copia)
Il Giudice: Il Cancelliere:
Vito Valenti Lorenzo Egloff
Data di spedizione: