Corte IV
D-3869/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 5 a g o s t o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Emilia Antonioni,
cancelliera Marcella Lurà.
A._______, Georgia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 10 giugno 2008 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3869/2008
Fatti:
A.
Il 17 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in
Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr.
verbali d'audizione del 15 aprile e del 2 giugno 2008), d'essere
membro, dall'età di [...] anni, del partito “B._______” come pure
d'avere partecipato all'organizzazione ed allo svolgimento, nell'[...] del
2007 oppure nel [...] del 2007, secondo la versione, a manifestazioni di
protesta. I militari avrebbero sparato pallottole di gomma, fatto uso di
gas lacrimogeni e picchiato i partecipanti come pure arrestato dei
membri del predetto movimento. Inoltre, l'interessato sarebbe stato
ricercato presso la sua abitazione dalla polizia. Sarebbe altresì stato
condannato ad una pena detentiva, sospesa condizionalmente, per
consumo di stupefacenti. Si sarebbe dapprima nascosto presso un
amico, ma, temendo d'essere arrestato come pure di dovere scontare
la pena inflittagli, rispettivamente di essere processato, nel [...] del
2007 sarebbe espatriato. Si sarebbe quindi trasferito in Ucraina per
una o due settimane ed in seguito avrebbe soggiornato per tre mesi in
Slovacchia, dove avrebbe presentato senza successo una domanda
d'asilo. Infine, lo stesso avrebbe raggiunto la Svizzera.
B.
Dal rapporto del 30 aprile 2008, concernente i risultati dell'esame
Lingua effettuato in procedura di prima istanza, risulta con certezza
che il luogo di socializzazione primaria dell'interessato è la Georgia.
C.
Il 10 giugno 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione
dell'allontanamento verso la Georgia siccome lecita, esigibile e
possibile.
D.
L'11 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione
dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione
impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per
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una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via
sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria.
Diritto:
1.
Il TAF si pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul
Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS
173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale
del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi
dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato
non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che
presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che
adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano.
4.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non
ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva
esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha
pure qualificato di impreciso, contraddittorio e caotico il racconto del
ricorrente. Quest'ultimo non avrebbe infatti saputo fornire date e
dettagli del suo racconto, segnatamente in merito al movimento
politico di cui sarebbe stato membro, alle manifestazioni a cui avrebbe
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partecipato ed ai tentativi di arresto da parte della polizia. Peraltro,
unicamente al termine dell'audizione sui motivi d'asilo, ha asserito che
sarebbe stato condannato ad una pena detentiva, divenuta esecutiva
con il suo espatrio, malgrado, in precedenza, avesse dichiarato di non
avere mai avuto problemi con le autorità statali. Infine, l'autorità
inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini
dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un
impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
5.
Nel suo gravame, il ricorrente sostiene di avere posseduto due
documenti ufficiali georgiani, segnatamente il passaporto e la carta
d'identità. Fa valere di non avere potuto esibire documenti di viaggio o
d'identità, poiché il passaporto sarebbe stato sequestrato dalle
autorità al confine tra l'Ucraina e la Slovacchia e la sua carta d'identità
sarebbe rimasta nel suo Paese. Egli dichiara che, a breve, dovrebbe
ricevere la carta d'identità e di volerla esibire non appena in suo
possesso. Ritiene inoltre che, nella fattispecie, sarebbero necessari
ulteriori chiarimenti, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto
entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Allega che la sua vita in
Georgia sarebbe in pericolo, poiché la polizia non userebbe molti
riguardi nei confronti di manifestanti come pure di consumatori di
stupefacenti. Un suo rientro in Georgia sarebbe pertanto inesigibile.
6.
Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una
domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun
documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione
della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si
applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado,
per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità
entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità
di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in
base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono
necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o
l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett.
c).
6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli
ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che
permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in
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particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio
senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non
sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi
per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il
certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi
(DTAF 2007/7 consid. 6).
6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il
legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale,
accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni
manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La
manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di
una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi
nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna
dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale
contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
7.
Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non
ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge,
benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 17 marzo 2008. Inoltre,
e nella loro imprecisione e confusione, non possono ritenersi plausibili
le dichiarazioni dell'insorgente, secondo le quali egli avrebbe viaggiato
dapprima in aereo dalla Georgia all'Ucraina, poi in treno fino in
Slovacchia, munito del proprio passaporto (documento
successivamente smarrito, oppure sequestrato dalle autorità al confine
tra l'Ucraina e la Slovacchia, secondo la versione), nonostante, a
seguito della sua condanna sospesa condizionalmente, gli sarebbe
stato vietato di lasciare la Georgia, e, in seguito, avrebbe proseguito
per la Svizzera a bordo di un veicolo monovolume, o di un autocarro,
rispettivamente a piedi nel bosco, senza essere in possesso di alcun
documento di viaggio o di identità e senza subire controlli. Non v'è,
altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri
e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di
viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito
favorevole. Infine, questo Tribunale rileva che se un richiedente non
aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di
documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è
motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche
avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v.
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sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18
dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
8.
Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di
generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione,
delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso
di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere, imprecise e
superficiali affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento
della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate
nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui
riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in
relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora
rilevare che l'insorgente non ha saputo fornire alcun dettaglio in merito
alle manifestazioni a cui avrebbe partecipato come pure al partito
“B._______” ed alle attività in seno a tale movimento politico, malgrado
abbia dichiarato di esserne membro sin dall'età di [...] anni. Peraltro, il
ricorrente si limita a mere congetture, non confortate da alcun
elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere arrestato dalle
autorità georgiane. Inoltre, e a prescindere dal fatto che il consumo di
stupefacenti non costituisce di per sé un'azione suscettibile di
giustificare una protezione internazionale ai sensi del diritto d'asilo,
giova rilevare che non appare ragione di ritenere che l'insorgente non
possa beneficiare in Georgia di un equo trattamento giudiziario in
relazione ai fatti invocati. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente
considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art.
32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
9.
Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive
presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non
risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti
ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente
medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
10.
10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali
neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-
mento del ricorrente in Georgia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile
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1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di
respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente
in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art.
3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS
0.105).
10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere
se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art.
32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto
nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione
dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico
(esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in
materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile
d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente
non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora
necessari e in quale ambito.
10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione
dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva
nondimeno che in Georgia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane ed ha una certa esperienza
professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di
gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi
medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto
siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole
con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato
reinserimento sociale in Georgia. Per sovrabbondanza, può essere
rilevato che secondo le dichiarazioni dell'insorgente in patria risiedono
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ancora i genitori, la sorella, il cognato ed un nipote (cfr. verbale
d'audizione del 15 aprile 2008 pag. 2).
10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il
ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni
documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-
mento è dunque pure possibile.
11.
Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il
ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
12.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11
agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
13.
L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile
per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per
conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione
dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata.
14.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
15.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA
nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un
termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ;
allegato: incarto UFM)
- C._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà
Data di spedizione:
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