B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3872/2014
S e n t e n z a d e l 1 7 l u g l i o 2 0 1 4
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Daniel Willisegger;
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nato il (…),
Tunisia,
c/o Ufficio federale della migrazione,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 8 luglio 2014 / N […].
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data
20 giugno 2014;
i verbali d'audizione del 24 giugno 2014 (di seguito: verbale 1) e
dell'8 luglio 2014 (di seguito: verbale 2);
il verbale della decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito:
UFM) dell'8 luglio 2014, notificata al richiedente il medesimo giorno
(cfr. atto A 10/1), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della
domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi (RS 142.31) ed ha
pronunciato l'allontanamento nonché l'esecuzione dell'allontanamento
dell'interessato dalla Svizzera;
il ricorso dell'11 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data
d'entrata: 14 luglio 2014) nel quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento
della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una decisione nel merito, limitatamente alla questione dell'esigibilità
dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria;
l'ulteriore conclusione ricorsuale tendente alla concessione
dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento di un
anticipo a copertura delle presunte spese di giustizia, con protestate
spese e ripetibili;
gli atti dell'UFM trasmessi via telefax al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) in data 14 luglio 2014;
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono;
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una
decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF),
il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1
lett. a-c e 52 PA;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
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che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata
soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti;
che, nell'ambito dell'audizione sulle generalità, l'interessato ha dichiarato
di essere cittadino tunisino e di avere vissuto a Tunisi e a Ben Arous
(Tunisia) (cfr. verbale 1, pp. 3 e 4); che nel 1989 avrebbe lasciato la
Tunisia per l'Italia per motivi economici; che in Italia avrebbe vissuto sino
al 2011, anno in cui avrebbe ricevuto un foglio di via dalle autorità italiane
(cfr. verbale 1, p.6); che, pertanto, nel marzo del 2011 sarebbe tornato in
Tunisia dove avrebbe vissuto sino a fine maggio del 2012, allorquando
sarebbe nuovamente espatriato verso l'Italia (cfr. ibidem);
che nella decisione contestata l'UFM ha ritenuto che il richiedente non
avrebbe inoltrato una domanda d'asilo ai sensi dell'art. 18 LAsi, in quanto
l'interessato non avrebbe manifestato la volontà d'ottenere dalla Svizzera
una protezione contro persecuzioni;
che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda
ai sensi dell'art. 31a cpv. 3 LAsi e ha contestualmente pronunciato
l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e la relativa esecuzione
siccome lecita, esigibile e possibile;
che, nel ricorso, l'insorgente riconosce di non avere motivi d'asilo ai sensi
della LAsi; che, tuttavia, egli ritiene vi sarebbero problemi gravi e reali tali
da rendere inesigibile il proprio allontanamento; che, segnatamente, in
Tunisia non avrebbe accesso alle cure mediche necessarie, non avrebbe
un lavoro e neppure un alloggio; che, oltretutto, in seguito al lungo
periodo trascorso in Italia non sarebbe più in grado di adattarsi allo stile di
vita tunisino; che, pertanto, gli andrebbe concessa l'ammissione
provvisoria;
che, innanzitutto, occorre rilevare che il ricorrente non ha contestato la
decisione dell'UFM di non entrata nel merito circa il riconoscimento della
qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo e l'allontanamento dalla
Svizzera; che il medesimo contesta unicamente la pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento;
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che, di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione
contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento;
che, in virtù dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) l'esecuzione dell'allontanamento
deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2);
che, in caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio
federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 1 LStr);
che il ricorrente, non contestando il rifiuto della propria domanda d'asilo,
non può prevalersi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi che riprende il principio del
non-refoulement statuito all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei
rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30);
che, dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere
che l'insorgente in Tunisia possa essere confrontato al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della
convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105);
che, per di più, la situazione in Tunisia non è caratterizzata da guerra,
guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale;
che, pertanto, l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali
l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.1);
che, in virtù di quanto poc'anzi indicato, l'esecuzione dell'allontanamento
è ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi);
che, quanto alla situazione personale del ricorrente, egli ha una
formazione scolastica di base e vanta numerose esperienze professionali
in patria e all'estero (cfr. verbale 1, p. 3); che, inoltre, malgrado quanto
sostenuto nel ricorso, dalle sue stesse dichiarazioni si evince che
l'insorgente non si è estraniato dal contesto sociale tunisino; che, infatti,
egli era solito rientrare regolarmente in Tunisia dove ha mantenuto
contatti con la sorella ed amici (cfr. verbale 2, D24-27, pp. 3-4); che,
oltretutto, egli ha recentemente vissuto in Tunisia tra il marzo del 2011 e
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la fine maggio del 2012 (cfr. verbale 1, p. 6) e ancora per cinque mesi da
aprile 2013 (cfr. verbale 2, D21, p.3);
che anche gli evocati problemi di salute non sono tali da giustificare la
permanenza in Svizzera per motivi medici; che, infatti, la visita medica del
(…) ha rilevato un caso di ipotensione classificato come "bagatella" (cfr.
Atto A5/1); che, se del caso, il ricorrente potrà richiedere l'aiuto al ritorno
per motivi sanitari;
che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo
Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi);
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi); che il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà
procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile;
che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile,
ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, in materia di
allontanamento e relativa esecuzione, il ricorso va disatteso e la
querelata decisione dell'autorità inferiore confermata;
che l’UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto
federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha
accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: