Corte IV
D-3878/2007/cac
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 2 l u g l i o 2 0 0 8
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Bruno Huber;
cancelliera Marisa Murray.
A._______,
B._______,
C._______, Russia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del
7 maggio 2007 / N .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3878/2007
Fatti:
A.
Il 28 marzo 2007, gli interessati hanno presentato domanda d'asilo in
Svizzera. Hanno dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione dell'11 e del 25 aprile 2007), d'essere d'etnia
darghina e d'essere espatriati a causa dei problemi legati alle attività
del marito. Quest'ultimo, dal [...] al [...], avrebbe fornito aiuti alimentari
al cugino del suo socio in affari che sarebbe stato coinvolto negli
scontri intervenuti nel Daghestan contro le truppe russe. Nel [...],
l'interessato avrebbe appreso dell'arresto del predetto cugino e del
fatto che quest'ultimo avrebbe informato i militari delle attività svolte
dal richiedente. Il [...], gli interessati sarebbero stati informati
dell'irruzione in casa loro di un gruppo di persone mascherate. Saputo
d'essere ricercato, l'interessato, unitamente alla moglie, si sarebbe
rifugiato in una dacia appartenente al nonno dell'interessata. Il 25
marzo 2007, sarebbero espatriati.
B.
Il 7 maggio 2007, l'UFM ha respinto le citate domande d'asilo. Nello
stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti dalla
Svizzera e ritenuto ammissibile, esigibile e possibile l'esecuzione del
loro allontanamento verso la Russia.
C.
Il 6 giugno 2007, gli interessati hanno inoltrato ricorso dinanzi al
Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Hanno chiesto l'annullamento del provvedimento
impugnato e, in via principale, la concessione dell'asilo nonché, in via
sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Hanno altresì presentato una
domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Il 3 luglio 2007, il TAF ha considerato il ricorso privo di probabilità
d'esito favorevole (v. decisione incidentale di tale data). Ha quindi
respinto la surriferita domanda e chiesto agli insorgenti il versamento
di un anticipo, di fr. 600.--, a copertura delle presumibili spese
processuali.
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E.
Il 17 luglio 2007, i ricorrenti hanno tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il TAF giudica definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo
federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52
della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37
LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e
l'inadeguatezza senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti
(art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata
(v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato siccome inverosimili
le allegazioni determinanti presentate dai ricorrenti. In particolare, il
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ricorrente ha reso dichiarazioni poco dettagliate e non ha saputo
fornire indicazioni precise su circostanze di rilievo, quali il motivo
dell'irruzione presso la loro abitazione e in riferimento alle persone che
l'avrebbero compiuta (poliziotti o militari o civili), alle pretese ricerche
nei suoi confronti da parte delle autorità e alle accuse mosse nei
confronti della persona a cui avrebbe fornito gli aiuti alimentari. Inoltre,
la ricorrente ha dichiarato di non conoscere i dettagli concernenti
l'irruzione presso la loro abitazione, perché non se ne sarebbe
interessata. L'autorità inferiore ha altresì giudicato che non vi sono
ostacoli alla pronunzia dell'esecuzione dell'allontanamento, anche in
considerazione dell'età e dello stato di salute dei ricorrenti, peraltro
proprietari della loro abitazione, i quali potranno contare su una rete
sociale in patria.
6.
Nel gravame, i ricorrenti contestano il giudizio d'inverosimiglianza reso
dall'UFM con riferimento alle allegazioni decisive da loro rese in corso
di procedura. In particolare, l'insorgente fa valere di aver fornito in
maniera corretta le indicazioni in merito a quanto accadutogli e che il
fatto di non sapere da chi sarebbero ricercati non può comportare
l'inverosimiglianza dell'insieme del loro racconto. Infine, l'esecuzione
del loro allontanamento verso la Russia sarebbe inesigibile.
7.
Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle
dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le
stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere
in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria. In altri termini, le dichiarazioni devono
essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non
generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più
verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e
nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla
verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e
non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in
modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssima-
zione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro
indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'auto-
rità giudicante (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 23).
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7.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore
nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti
in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni
di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria
consistenza. Occorre, in particolare, convenire con l'UFM che le
stesse risultano inconsistenti su diverse circostanze essenziali. Giova
altresì rilevare che i ricorrenti si limitano a mere congetture, non
fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento alle ricerche delle
autorità statali nei loro confronti in ragione delle attività che avrebbe
svolto il ricorrente nel [...]. Non è inoltre seriamente credibile che –
nella misura in cui realmente ricercati – essi abbiano corso il rischio di
soggiornare presso la dacia del nonno della ricorrente.
7.2 Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo
il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita
tutela e la decisione impugnata va confermata.
8.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14
cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]).
9.
Per gli stessi motivi citati al considerando 7 del presente giudizio, non
emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere
che l'esecuzione dell'allontanamento dei ricorrenti in Russia possa
violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della
Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83
cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr,
RS 142.20).
10.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro
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la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del
10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali
disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete
ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese
verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli;
spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e
concrete ragioni.
10.1 Nel caso concreto non è dato rilevare – in sostanza per le ragioni
già indicate al considerando 7 del presente giudizio – alcun serio
indizio secondo cui gli insorgenti potrebbero essere esposti in caso di
rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a
siffatte disposizioni. In altri termini, i ricorrenti non hanno saputo
fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette,
sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo
d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari all'art. 3
CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Infine, ai sensi della giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che
regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio
secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12
consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).
10.2 Pertanto, e come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.
11.
Occorre quindi esaminare se per i ricorrenti vi siano pericoli concreti in
caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine
(art. 83 cpv. 4 LStr).
11.1 Come noto, in Russia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga
l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da
questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto
ragionevolmente esigibile.
11.2 Quanto alla situazione personale dei ricorrenti, il TAF constata
che gli stessi sono giovani ed hanno una discreta esperienza
professionale. Non emerge altresì dalle carte processuali che soffrano
di seri problemi medici suscettibili d'ostare alla pronuncia
dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003
n. 24). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con
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riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un loro adeguato
reinserimento sociale in Russia.
11.3 Ritenuto, infine, che neppure ad un esame d'ufficio delle carte
processuali emergono circostanze, sussumibili all'art. 83 cpv. 4 LStr,
che ostano alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento dei
ricorrenti, il ricorso non merita tutela nemmeno su tale punto di
questione.
12.
Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). I ricorrenti,
che posseggono dei passaporti interni russi, usando della dovuta
diligenza, potranno procurarsi ogni ulteriore documento necessario al
rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
13.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5
PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21
febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico dei ricorrenti.
L'anticipo, di fr. 600.--, versato il 17 luglio 2007, è computato con le
spese processuali.
3.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato)
- UFM, Divisione Dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N;
allegato: incarto UFM)
- D._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Marisa Murray
Data di spedizione:
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