B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3879/2012
S e n t e n z a d e l 2 9 o t t o b r e 2 0 1 2
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch,
cancelliere Gilles Fasola.
Parti
A._______, nata il (…),
Etiopia,
patrocinata dal lic. iur. Tarig Hassan,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento (ricorso contro una decisio-
ne di riesame);
decisione dell'UFM del 22 giugno 2012 / N […].
D-3879/2012
Pagina 2
Visto:
la domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
29 ottobre 2008;
la decisione del 15 luglio 2009 dell'Ufficio federale della migrazione
(UFM) con la quale detto Ufficio ha respinto la succitata domanda di asilo
pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome lecito,
esigibile e possibile;
la sentenza del 12 luglio 2011 (D-4933/2009) tramite la quale il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha respinto il ricorso del
3 agosto 2009;
la sentenza del 14 marzo 2012 (D-6498/2011) con cui il Tribunale ha re-
spinto la domanda di revisione dell'1° dicembre 2011 nei confronti della
sentenza del Tribunale del 12 luglio 2011;
l'istanza di riesame, con richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'al-
lontanamento, che la richiedente ha inoltrato all'UFM il 9 agosto 2011;
la decisione dell'UFM del 22 giugno 2012, notificata all'istante il
25 giugno 2012, con la quale ha respinto l'istanza di riesame;
il ricorso contro quest'ultima decisione, inoltrato il 20 luglio 2012, conclu-
dente segnatamente all'annullamento delle decisione dell'UFM, alla con-
cessione dell'ammissione provvisoria, alla restituzione dell'effetto sospen-
sivo al ricorso, all'esenzione dal pagamento delle spese processuali, del
relativo anticipo, nonché alla concessione del gratuito patrocinio;
la seconda domanda di asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera
in data 20 luglio 2012;
le misure supercautelari ai sensi dell'art. 56 della legge federale del
20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) ordi-
nate dal tribunale in data 24 luglio 2012;
D-3879/2012
Pagina 3
e considerato:
che le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del
17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e
dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110),
in quanto la Legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non
preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni
dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di
estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in
cerca di protezione (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che, la domanda di riesame, definita come una richiesta non sottomessa
a condizioni di termine o di forma, indirizzata ad un'autorità amministrati-
va in vista di una riconsiderazione della propria decisione (cfr. ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, pag. 947),
non è espressamente prevista dalla PA; che la giurisprudenza ha, tuttavi-
a, dedotto un tale diritto dall'art. 66 PA, il quale prevede la facoltà di do-
mandare la revisione delle decisioni (cfr. Decisione del Tribunale federale
[DTF] 109 Ib 246 consid. 4a pag. 250) e dall'art. 29 cpv. 1 e 2 della Costi-
tuzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.,
RS 101; cfr. ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2°ed., Zurigo 1998, pag. 160); che,
secondo la giurisprudenza, un'autorità non è tenuta ad entrare nel merito
di una tale richiesta a meno che essa costituisca una "domanda di ricon-
siderazione qualificata", vale a dire "una domanda di adattamento", ovve-
ro nel caso in cui l'insorgente si prevale di un cambiamento notevole delle
circostanze dal momento della pronuncia della decisione materiale finale
di prima o seconda istanza, o se il ricorrente presenta uno dei motivi di
revisione previsto dall'art. 66 PA, applicabili in tal caso per analogia
(cfr. sentenza del TF del 13 gennaio 2003 2.P.223/2002 consid. 3.1; Giu-
risprudenza ed informazione della Commissione svizzera di ricorso in ma-
teria di asilo [GICRA] 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103 e segg.);
che una domanda di riesame non può servire a rimettere continuamente
in discussione le decisioni amministrative; che, di conseguenza ed in ana-
logia con l'art. 66 cpv. 3 PA, il riesame di una decisione di prima istanza
cresciuta in giudicato è escluso, se il ricorrente fa valere mezzi di prova
che avrebbe già potuto presentare nell'ambito del ricorso contro la deci-
sione in questione (GICRA 2003 no. 17 consid. 2 pag. 103-104);
D-3879/2012
Pagina 4
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua del-
la decisione impugnata;
che, in casu, la domanda di riesame e la relativa decisione su riesame
dell'UFM oggetto del presente ricorso sono state redatte in italiano, men-
tre il ricorso è stato redatto in tedesco;
che, pertanto, la presente sentenza può essere redatta in italiano;
che la domanda di riesame della decisione dell'UFM del 15 luglio 2009,
tendente all'allontanamento dell'insorgente, si fonda sostanzialmente
sull'esibizione di un certificato medico del (…) da cui si evince che la ri-
corrente è in cura presso il Servizio psico-sociale di B._______ dal 30
marzo 2010, che la stessa segue una terapia farmacologica importante e
che un eventuale ritorno in patria potrebbe contribuire a peggiorarne lo
stato psichico;
che nella decisione contestata, l'UFM ha affermato che, i fatti o i mezzi di
prova allegati non sarebbero nuovi o rilevanti, ritenuto che la ricorrente
sarebbe già stata in cura medica durante la procedura di ricorso ordinaria
senza tuttavia invocare tale motivo medico tempestivamente e neppure
fornire alcuna ragione che le avrebbe impedito di farlo; che, aggiunge, in
Etiopia esisterebbero trattamenti in ambito psichiatrico sia a livello di cure
ambulatoriali sia a livello di degenze ospedaliere; che, altresì, i principali
medicamenti sarebbero disponibili sottoforma di generici; che, ancora, le
cure mediche sarebbero pagate dallo Stato per le persone al di sotto del
limite di povertà; che, infine, non essendoci motivi atti ad annullare la de-
cisione, la domanda di riesame va respinta;
che nel ricorso, la ricorrente ritiene che l'UFM non avrebbe valutato il ca-
so concreto limitandosi ad aspetti generali; che gli standard medici etiopi
non sarebbero paragonabili a quelli europei; che, in particolare, lo stesso
ministero della salute, in un rapporto del 2007, avrebbe rilevato che, no-
nostante i progressi, le cure psichiatriche non sarebbero ancora soddisfa-
centi; che, pertanto, in Etiopia non vi sarebbero le cure adeguate alla
propria patologia; che, inoltre, l'assenza di una rete sociale in patria com-
porterebbe un peggioramento delle proprie condizioni di salute; che, oltre-
tutto, in caso di problemi di natura psicologica, l'esistenza di una rete so-
ciale sarebbe fondamentale; che, pertanto, in virtù dell'art. 83 cpv. 4 LStr,
l'allontanamento nel Paese di origine non sarebbe ragionevolmente esigi-
bile;
D-3879/2012
Pagina 5
che, secondo l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non è
ragionevolmente esigibile in particolare se implica per lo straniero un'e-
sposizione concreta a pericolo; che le persone che possono prevalersi di
questa disposizione non sono rifugiati ai sensi della LAsi o della Conven-
zione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30) e non be-
neficiano, pertanto, di una protezione di diritto internazionale pubblico
contro il respingimento, ma sono in particolare quelle che in patria non
potrebbero beneficiare, a causa della loro etnia, della loro formazione
professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari alle
cure mediche essenziali e al sostentamento rispettivamente di una suffi-
ciente rete sociale, delle condizioni minime per un adeguato reinserimen-
to (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti);
che la nozione di cure mediche essenziali comprende le cure mediche di
base, nonché quelle assolutamente necessarie in caso di urgenza nel ri-
spetto della dignità umana (cfr. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins e ra-
tionnement, Berna 2002, pag. 81 e segg. e 87); che, tuttavia, lo straniero
non può prevalersi della suddetta disposizione tendente all'inesigibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento per dedurne un diritto incondizionato
di soggiorno in uno stato firmatario della convenzione del
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU, RS 0.101), segnatamente in Svizzera, ed un diritto
d'accesso generale in questo Paese alle forme di sostegno mediche, so-
ciali e altre suscettibili di ripristinare o mantenere il suo stato di salute, per
il semplice motivo che le infrastrutture e le conoscenze mediche nel Pae-
se di origine o di destinazione non raggiungono il grado di quelle elveti-
che (GICRA 1993 no. 38 pag. 274 segg., citata in, tra le tante, sentenze
del TAF E-5526/2006 del 9 luglio 2009; D-3407/2006 dell'8 luglio 2008);
che, di conseguenza, non è sufficiente, per ammettere l'inesigibilità
dell'esecuzione all'allontanamento, che un trattamento medico prescritto
sulla base delle norme svizzere non possa essere seguito nel Paese di
origine dell'interessato; che, infatti, se le cure essenziali possono essere
assicurate nel Paese di origine dello straniero, l'esecuzione
dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile (cfr.
ibidem);
che, in particolare, sono considerate come essenziali le cure di medicina
generale e acuta assolutamente necessarie ad un'esistenza conforme
alla dignità umana (DTAF 2009/2 consid. 9.3.2; GICRA 2003 no. 24
consid. 5b);
D-3879/2012
Pagina 6
che, dall'esame degli atti processuali, non risulta che l'insorgente abbia
adotto in sede di ricorso argomenti o prove suscettibili di giustificare una
diversa valutazione del caso rispetto a quella effettuata nella decisione
impugnata;
che, in concreto, dal certificato medico si evince che la ricorrente è segui-
ta dal Servizio psico-sociale per adulti di C._______ dal (…) a causa di
una modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza cata-
strofica; che, in particolare, malgrado una terapia farmacologica importan-
te, essa soffre di elevato stato d'ansia, un importante ritiro relazionale e
sociale, sentimenti di vuoto e disperazione, insonnia e timori di potere es-
sere nuovamente minacciata; che, inoltre, sebbene l'istinto vitale sia ridot-
to, non presenta intenti suicidali; che, infine, in ragione delle violenze che
avrebbe subito in patria, un rimpatrio potrebbe contribuire a peggiorare lo
stato psichico della paziente;
che questo Tribunale, pur conscio dell'importanza dei problemi di salute
della ricorrente, non giunge, sulla base degli atti, a dover senz'altro con-
cludere che la gravità della patologia è tale, che un rimpatrio comporte-
rebbe una messa in pericolo seria della vita o dello stato di salute della
paziente, rispettivamente che lo stato di salute della medesima necessiti
imperativamente di trattamenti medici possibili unicamente in Svizzera;
che, in particolare, si constata che la ricorrente segue prevalentemente
una terapia di tipo farmacologico; che, secondo le informazioni di cui di-
spone il Tribunale, nella città di Addis Abeba vi sono sufficienti strutture
sanitarie per prodigare le cure necessarie all'insorgente; che, segnata-
mente, in tale città sono presenti sei ospedali in grado di fornire cure psi-
chiatriche (cfr. SFH 06/2009, GEISER ALEXANDRA, Äthiopien: Psychiatri-
sche Versorgung, pag. 5, Berna 10 giugno 2009); che, oltretutto, tali cen-
tri dispongono dei principali medicamenti, anche sottoforma di generici
(cfr. op. cit, pag. 4); che, inoltre, nel Paese di origine della ricorrente vi
sono stati notevoli progressi dal punto di vista delle cure psichiatriche;
che, a titolo esemplificativo, l'Etiopia sta sviluppando il progetto denomi-
nato "National Mental Health Policy" (cfr. op. cit., pag. 2); che, non da ul-
timo, l'accesso alle cure per la popolazione indigente è garantito dallo
Stato (cfr. op. cit., pag. 3);
che, oltre a quanto sopra, si osserva che le asserite persecuzioni che la
ricorrente avrebbe subito nel Paese di origine sono già state ritenute inve-
rosimili dal Tribunale senza che tali conclusioni siano rimesse in causa
nella procedura in narrativa; che, di conseguenza, l'ipotesi secondo cui lo
D-3879/2012
Pagina 7
stato di salute della paziente potrebbe peggiorare in caso di ritorno in
Etiopia in ragione delle persecuzioni e violenze che avrebbe subito in tale
Paese, può essere esclusa; che, in ogni caso, la ricorrente, con l'aiuto del
proprio terapeuta, può senz'altro indirizzare la terapia in maniera tale da
permetterle di attenuare le possibili conseguenze psicologiche causate da
una decisione di allontanamento;
che, oltretutto, i problemi di salute adotti in questa sede sono noti alla ri-
corrente almeno sin dal (…), data in cui ha iniziato le cure presso il Servi-
zio psico-sociale di B._______; che, mal si comprende per quale motivo
l'insorgente ha reso noto al Tribunale tale circostanza solo nell'agosto del
2011; che, in questo senso, si ritiene che se i citati problemi psicologici
fossero stati di una gravità tale da determinare una messa in pericolo
concreta ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'interessata avrebbe senz'altro
sollevato la questione per tempo, segnatamente, nella procedura di ricor-
so (D-4933/2009);
che, comunque, se date le condizioni in relazione ai mezzi finanziari ne-
cessari per accedere alle cure mediche, il Tribunale segnala che la ricor-
rente ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi
dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi;
che considerato quanto precede, i motivi presentati dall'insorgente
nell'ambito della presente procedura ricorsuale, non permettono di mette-
re in discussione la ragionevolezza dell'esigibilità dell'esecuzione dell'al-
lontanamento;
che l'esecuzione è altresì ammissibile e possibile, per il che, la decisione
su riesame del 22 giugno 2012 va confermata ed il ricorso deve essere
respinto;
che gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per l'esame della seconda
domanda di asilo;
che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favo-
revole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa del
versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, in merito alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, nel caso di
specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessi-
tare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la proce-
dura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal princi-
D-3879/2012
Pagina 8
pio inquisitorio; che, di conseguenza, visto l'esito della procedura, non
sono adempite le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di ac-
cordo del gratuito patrocinio è respinta (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e
DTF 128 I 225 consid. 2.5.2 e giurisprudenza ivi citata);
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di
esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1200.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente
(art. 63 cpv. 1e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA), nonché
l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cau-
se dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2];
che la presente decisione non concerne una persona contro la quale è
pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di dirit-
to pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3879/2012
Pagina 9
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto. Gli atti di causa sono trasmessi all'UFM per l'esame
della seconda domanda di asilo.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal ver-
samento delle spese processuali e di accordo del gratuito patrocinio, è
respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico della ricorren-
te. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale ammini-
strativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione del-
la presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Gilles Fasola
Data di spedizione: