B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3881/2019
Sen t en z a d e l 3 0 d i c emb r e 2 0 1 9
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Mia Fuchs, Gérald Bovier,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dalla MLaw Elisabetta Luda,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Revoca dell’ammissione provvisoria (asilo);
decisione della SEM del 2 luglio 2019 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato, cittadino eritreo di etnia tigrina, con
ultimo domicilio nel suo Paese d’origine a B._______, C._______,
D._______, ha depositato in Svizzera il (…) luglio 2015 (cfr. atto A1/1 e atto
A5/10, pag. 3 seg.),
il verbale d’audizione del (…) agosto 2015 del richiedente (cfr. atto A5/10,
di seguito: verbale 1), nel quale quest’ultimo è stato sentito segnatamente
sulle sue generalità, le relazioni personali, il viaggio d’espatrio intrapreso e
succintamente sui suoi motivi d’asilo; che in tale contesto, egli ha in parti-
colare riferito di essere espatriato dall’Eritrea il (…) dicembre 2014, poiché
intendeva evitare di prestare il servizio militare (cfr. verbale 1, p.to 7.01,
pag. 6),
la comunicazione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito:
SEM) del 13 ottobre 2015, con cui la predetta autorità ha informato l’inte-
ressato della conclusione della procedura Dublino e l’apertura della proce-
dura nazionale d’asilo e di allontanamento in Svizzera (cfr. atto A14/2),
il verbale d’audizione del (…) febbraio 2017 (cfr. atto A18/14; di seguito:
verbale 2), ove l’interessato ha in sostanza asserito di aver lasciato il suo
Paese, alfine di migliorare le sue condizioni di vita, nonché per non dover
adempiere il servizio militare, come starebbero già assolvendo alcuni suoi
fratelli (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 segg.); che egli inoltre teme di es-
sere incarcerato o ucciso nel caso rientrasse in Eritrea, a causa del suo
espatrio illegale (cfr. verbale 2, D122 segg., pag. 12),
la decisione della SEM del 3 marzo 2017 (cfr. atto A21/9), per il cui tramite
la precitata autorità non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente
e respinto la sua domanda d’asilo, poiché le sue dichiarazioni non adem-
pirebbero alle condizioni di verosimiglianza e di rilevanza rispettivamente
degli art. 7 e 3 della legge sull’asilo (LAsi, RS 142.31); l’autorità inferiore
ha altresì pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, tuttavia conce-
dendogli l’ammissione provvisoria per causa d’inesigibilità dell’esecuzione
del medesimo provvedimento, in quanto non sussisterebbero le condizioni
minime volte a garantire un suo effettivo reinserimento nel luogo d’origine;
che tale decisione, incontestata, è cresciuta in giudicato,
lo scritto della SEM del 23 maggio 2019, con cui l’autorità inferiore, ha dap-
prima preso atto dell’inesistenza di una situazione di guerra, di una guerra
civile o di una situazione di violenza generalizzata in Eritrea; che inoltre, in
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principio, il ritorno in tale paese non risulta inesigibile – ai sensi della giuri-
sprudenza del Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale),
come pure in considerazione del fatto che l’interessato disporrebbe in pa-
tria di una vasta rete famigliare e che infine non si sarebbe mai integrato
nel mercato di lavoro elvetico –; che pertanto la SEM ha prospettato all’in-
teressato la possibilità di revocargli l’ammissione provvisoria pronunciata;
che nel contempo ha concesso a quest’ultimo il diritto di essere sentito al
riguardo,
le osservazioni della rappresentante legale del richiedente del 28 mag-
gio 2019, la quale ha sollevato dei dubbi circa l’ammissibilità della revoca
prevista, poiché sarebbe contraria agli art. 3 e 4 CEDU (RS 0.101) segna-
tamente in ragione del rischio per l’interessato di venire assoggettato al
servizio nazionale eritreo, nonché al principio di non-respingimento; che
inoltre ha contestato l’esigibilità della stessa misura, in quanto il richiedente
si sarebbe impegnato notevolmente per integrarsi nel mercato di lavoro e
nel tessuto sociale svizzeri,
la decisione del 2 luglio 2019, notificata il 3 luglio 2019 (cfr. avviso di rice-
vimento), per mezzo della quale l’autorità inferiore ha revocato all’interes-
sato l’ammissione provvisoria pronunciata il 3 marzo 2017, impartendogli
nel contempo un termine di partenza sino al (…) per abbandonare il suolo
elvetico, ritenendo che il motivo alla base dell’ammissione provvisoria del
richiedente avesse cessato di esistere e che le condizioni previste
dall’art. 83 cpv. 2 – cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro inte-
grazione (LStrI, RS 142.20) non fossero adempiute,
il ricorso del 31 luglio 2019 dell’interessato (cfr. risultanze processuali) av-
verso la precitata decisione dinanzi al Tribunale, per il cui tramite l’insor-
gente ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e la conferma
dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecu-
zione dell’allontanamento; contestualmente ha presentato un’istanza di as-
sistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese
processuali e dal relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili;
al gravame il ricorrente ha allegato varia documentazione attestante le sue
esperienze professionali; un attestato di frequenza al Corso base di (…)
dell’(…) della (…); un attestato di frequenza del (…) (…), (…), per l’anno
scolastico (…); uno scritto alla (…) di E._______ dell’(…); due scritti di re-
ferenze per l’interessato,
la decisione incidentale del 14 novembre 2019, con cui il Tribunale ha re-
spinto la domanda di assistenza giudiziaria formulata nel ricorso, parimenti
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invitando l’insorgente a versare, entro il termine del 29 novembre 2019, un
anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali,
il rapporto di segnalazione del (…) della (…), (…), per l’inchiesta aperta nei
confronti dell’interessato a seguito dei fatti successi l’(…) a bordo di un
treno FFS (cfr. risultanze processuali),
il versamento, in data 27 novembre 2019 (cfr. risultanze processuali),
dell’anticipo spese richiesto,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che il 1° gennaio 2019 la legge federale sugli stranieri del 16 dicem-
bre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale
legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI); che posto che i
disposti della legge precitata che verranno citati nella presente sentenza
(art. 83 cpv. 1–7, art. 84 e art. 112 cpv. 1) sono rimasti invariati dalla LStr
alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione,
che riservate le eccezioni previste all’art. 32 della legge sul Tribunale am-
ministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), giusta l’art. 31
LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF,
che le decisioni in materia di revoca dell’ammissione provvisoria rese dalla
SEM – la quale costituisce un servizio dell’Amministrazione federale come
definito all’art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tri-
bunale che statuisce in maniera definitiva (art. 33 lett. d LTAF e 83 lett. c
cifra 3 LTF),
che salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti
al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF),
che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 37 LTAF; art. 48 cpv. 1
lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa,
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che i requisiti relativi al termine di ricorso, alla forma e al contenuto dell’atto
di ricorso (art. 112 cpv. 1 LStrI in combinato disposto con l’art. 37 LTAF;
art. 50 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che ai sensi dei motivi che seguono, il Tribunale rinuncia allo scambio di
scritti (art. 57 cpv. 1 PA su rinvio dell’art. 37 LTAF),
che il Tribunale dispone di pieno potere cognitivo in materia di diritto degli
stranieri ai sensi dell’art. 49 PA in relazione con l’art. 112 cpv. 1 LStrI (cfr.
DTAF 2014/26 consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA, per
rinvio dell’art. 37 LTAF), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 con-
sid. 2),
che il Tribunale prende in considerazione lo stato di fatto e di diritto esi-
stente al momento in cui statuisce per determinare il timore di persecuzione
futura o i motivi ostativi all’esecuzione dell’allontanamento, basandosi in
particolare sulla situazione vigente nello Stato o nella regione in oggetto al
momento della sentenza (cfr. DTAF 2009/29 consid. 5.1; DTAF 2008/12
consid. 5.2; DTAF 2008/4 consid. 5.4 e riferimenti citati; sentenza del Tri-
bunale D-3312/2019 del 24 settembre 2019),
che nel provvedimento impugnato, l’autorità inferiore – dopo aver richia-
mato la prassi della SEM e la giurisprudenza del Tribunale, secondo il cui
tenore in Eritrea non vigerebbe una situazione di guerra, di guerra civile o
di violenza generalizzata – ha concluso quanto alla cessazione del motivo
alla base della pregressa pronuncia dell’ammissione provvisoria in favore
dell’insorgente; che in seguito l’autorità di prime cure ha analizzato se, alla
luce della situazione attuale nel paese d’origine dell’interessato, le condi-
zioni di cui all’art. 83 cpv. 2 – 4 LStrI fossero in specie ossequiate, determi-
nandosi favorevolmente in merito; che in particolare, l’autorità di prima
istanza non ha riscontrato impedimenti all’esecuzione dell’allontanamento
rispetto agli impegni di diritto internazionale vincolanti per la Svizzera; an-
che in rapporto all’eventuale arruolamento del richiedente nel servizio na-
zionale in caso di un suo rinvio in Eritrea,
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che proseguendo, la SEM ha ritenuto che, alla luce dell’analisi della situa-
zione dal profilo securitario ed economico vigente in Eritrea, anche se-
condo giurisprudenza recente del Tribunale, non si ravviserebbero delle
circostanze particolari od altri motivi indicativi di un pericolo concreto per
l’interessato; che anche il principio di proporzionalità, sancito all’art. 96
LStrI, sarebbe in casu rispettato; che invero nessun elemento all’incarto
lascerebbe presagire che l’integrazione del richiedente nel tessuto socioe-
conomico elvetico sia particolarmente rilevante; che inoltre egli può contare
su una serie di elementi personali favorevoli e verosimilmente sulla pre-
senza e sul supporto di una vasta rete famigliare in patria, perché possa
reinserirsi nel suo paese d’origine,
che infine l’autorità inferiore ha considerato che l’esecuzione dell’allonta-
namento sia pure possibile, in quanto l’interessato sarebbe tenuto a colla-
borare per l’ottenimento dei documenti di viaggio necessari,
che con il gravame, l’insorgente avversa la valutazione della Segreteria di
Stato, asserendo in primo luogo che il suo rinvio in Eritrea risulterebbe in
contrasto con gli art. 3 e 4 CEDU nonché con il principio di non-respingi-
mento, e pertanto risulterebbe inammissibile; che invero, fondandosi anche
su diversi studi e rapporti internazionali, la situazione generale nel suo
paese d’origine rimarrebbe di fatto gravissima, con violazioni continue e
sistemiche dei diritti umani; che non si potrebbe affatto escludere che lui
venga punito e detenuto a causa del rifiuto di servire; che altresì le condi-
zioni di detenzione e la natura delle possibili sanzioni, la loro arbitrarietà e
la carenza di controlli di legalità, a cui andrebbe incontro l’insorgente in
caso di ritorno in patria, configurerebbero trattamenti contrari all’art. 3
CEDU; che proseguendo nell’analisi, il servizio nazionale eritreo sarebbe
equiparabile a lavoro forzato; che il ricorrente non lo avrebbe mai effettuato
e, tenuto conto della sua età al momento dell’espatrio, egli parrebbe rien-
trare in una categoria di persone per le quali il rischio di arruolamento si
evidenzierebbe come elevato,
che in secondo luogo, in considerazione degli sforzi effettuati dall’insor-
gente nel trovare un impiego, nonché nel frequentare dei corsi di lingua e
nell’instaurare delle relazioni sociali, sarebbe scorretto affermare che egli
non si sia integrato nel tessuto socio-economico elvetico,
che infine l’interessato sottolinea la fragilità che avrebbe la sua rete fami-
gliare in Eritrea, ove segnatamente il padre del medesimo – che già fati-
cherebbe a sostentare il resto della famiglia – non potrebbe prenderlo in
carico,
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che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento si configurerebbe anche
come inesigibile,
che ai sensi dell’art. 83 cpv. 1 LStrI, se l’esecuzione dell’allontanamento
non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone
l’ammissione provvisoria,
che la SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione prov-
visoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI in relazione con l’art. 83
cpv. 1 LStrI); che se tali condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca
l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento o
dell’espulsione (art. 84 cpv. 2 LStrI),
che le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51
consid. 5.4), ovvero in caso di adempimento d’una di queste condizioni,
l’esecuzione dell’allontanamento non potrà essere eseguito (cfr.
DTAF 2011/24 consid. 10.2),
che pertanto, in caso di revoca dell’ammissione provvisoria, l’autorità
d’asilo competente dovrà esaminare d’ufficio se tutte le condizioni cumula-
tive per l’esecuzione dell’allontanamento sono adempiute, basandosi sulla
situazione vigente al momento della pronuncia della sentenza (cfr.
DTAF 2009/51 consid. 5.4; Giurisprudenza ed informazioni della Commis-
sione svizzera di ricorso in materia d’asilo [GICRA] 2006 n. 23 consid. 6.3,
7.3 e 7.7.3; 2005 n. 3 consid. 3.5),
che altresì, secondo prassi costante del Tribunale, circa l’apprezzamento
degli ostacoli all’allontanamento, vale la stessa valutazione della prova
consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente
deve provare, o per lo meno rendere verosimile, l’esistenza di un ostacolo
all’allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 con riferimento ivi ci-
tato),
che a norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non
è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto
internazionale pubblico della Svizzera; che la portata di detta norma non si
esaurisce nella massima del divieto di respingimento; che anche altri im-
pegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
all’esecuzione del rimpatrio in particolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Con-
venzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che la Corte
europea dei diritti dell’uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola
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possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicu-
rezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non
è sufficiente per ritenere una violazione dell’art. 3 CEDU; che spetta infatti
all’interessato provare o rendere verosimile l’esistenza di seri motivi che
permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di es-
sere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti
contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti).
che nella misura in cui la decisione della SEM del 3 marzo 2017, che re-
spingeva la domanda d’asilo del ricorrente, è cresciuta in giudicato,
quest’ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento ex
art. 5 LAsi,
che in siffatte circostanze non v’è inoltre motivo di considerare l’esistenza
di un rischio personale, concreto e serio per l’insorgente di essere esposto,
nel suo Paese d’origine ad un trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU
o dell’art. 3 Conv. tortura,
che il timore generico espresso dallo stesso di poter subire un trattamento
contrario ai disposti summenzionati, non permette di far giungere il Tribu-
nale ad una diversa valutazione della fattispecie rispetto a quella espressa
nella decisione impugnata,
che per quanto concerne la questione circa l’ammissibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento nell’eventualità di un arruolamento nel servizio nazio-
nale eritreo, la stessa è stata chiarita dal Tribunale nella sua sentenza di
riferimento E-5022/2017 del 10 luglio 2018 pubblicata parzialmente nella
DTAF 2018 VI/4,
che secondo questa giurisprudenza coordinata, il servizio nazionale eritreo
non rientra nella definizione di schiavitù o servitù ai sensi dell’art. 4 cifra 1
CEDU (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.1 e nel complesso consid. 6.1.4); che
le condizioni del servizio nazionale, quandanche qualificabili quali lavoro
forzato ai sensi dell’art. 4 cifra 2 CEDU, tuttavia la precitata qualificazione,
in assenza di un grave rischio di flagrante violazione dell’art. 4 cifra 2
CEDU, non è ad essa sola sufficiente a fondare un giudizio d’inammissibi-
lità; che a mente del Tribunale, non si può infatti ritenere che i maltratta-
menti abbiano un carattere sistematico, di modo che ogni persona in ser-
vizio attivo rischi di esservi esposta; che sui medesimi presupposti, questo
consesso ha anche escluso l’esistenza di un grave rischio di tortura o di
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trattamento inumano ai sensi dell’art. 3 CEDU derivante dal solo arruola-
mento nel caso di un rientro volontario in patria (cfr. DTAF 2018 VI/4 con-
sid. 6.1 e segnatamente consid. 6.1.5.2),
che alla luce di quanto sopra, la minaccia per il ricorrente di essere arruo-
lato nel servizio nazionale eritreo, non risulta pertanto essere ostativa
all’esecuzione del suo allontanamento, nel caso di un suo rientro volontario
in Eritrea; che le motivazioni ricorsuali non sono atte a modificare la nuova
giurisprudenza del Tribunale; che pertanto le stesse e le fonti menzionate
nel gravame non verranno esaminate oltre; che tale conclusione vale an-
che mutatis mutandis per l’uscita illegale dell’insorgente, al riguardo della
quale è già stato deciso dalla SEM in modo definitivo (cfr. decisione del
3 marzo 2017 della SEM),
che in tale contesto, si rileva inoltre che gli eritrei che sono espatriati da più
di tre anni dal loro paese d’origine possono, nel caso di una regolarizza-
zione della loro situazione presso le autorità eritree, ottenere lo statuto
quale membro della diaspora ed essere quindi liberati, in ogni caso per
qualche anno, dai loro obblighi militari (cfr. sentenza
del Tribunale D-2311/2016 del 17 agosto 2017 [pubblicata come sentenza
di riferimento] consid. 13.4),
che l’esecuzione dell’allontanamento, risulta pertanto ammissibile (art. 83
cpv. 3 LStrI),
che inoltre, non si può concludere che in Eritrea viga attualmente una si-
tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in-
sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale che permetta
a priori ed indipendentemente dalle circostanze del caso di specie di pre-
sumere, a proposito di tutti i richiedenti provenienti da tale paese, l’esi-
stenza di un pericolo concreto ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LStrI (cfr.
DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2; sentenza del Tribunale D-2311/2016
consid. 17),
che nella sua sentenza di riferimento D-2311/2016 succitata, il Tribunale
ha pure avuto modo di esprimersi a proposito dell’esigibilità dell’esecuzione
dell’allontanamento verso l’Eritrea,
che un’analisi della situazione del paese ha permesso di constatare un do-
cumentato miglioramento nell’approvvigionamento di generi alimentari e di
acqua potabile, nonché significativi passi avanti in ambito sanitario e nel
campo dell’istruzione; che pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento verso
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l’Eritrea è attualmente da considerarsi generalmente esigibile (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2); che inoltre, il rischio di ar-
ruolamento nel servizio nazionale, non risulta influire su questo giudizio,
dal momento che non vi è modo di considerare che tale evenienza ponga
la persona interessata in una situazione di minaccia esistenziale (cfr.
DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2.3); che ad ogni modo, in considerazione della
generale difficile situazione in cui versa il Paese, permane necessario ve-
rificare la questione dell’esigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento con
riguardo alla singola fattispecie; che in presenza di particolari circostanze
negative – quindi non risulta più necessaria l’esistenza di circostanze per-
sonali favorevoli come invece era previsto dalla giurisprudenza pubblicata
nella GICRA 2005 n. 12 (consid. 10.5 – 10.8) – vi sarà infatti luogo di am-
mettere, ora come prima, una situazione di minaccia esistenziale (cfr. sen-
tenza del Tribunale D-2311/2016 consid. 17.2 che modifica su tale que-
stione la giurisprudenza pubblicata nella GICRA 2005 n. 12 succitata),
che nel caso specifico, non risulta dagli atti all’inserto che l’interessato po-
trebbe ritrovarsi concretamente esposto ad un pericolo per delle circo-
stanze personali; che egli è infatti giovane, celibe e senza prole; che egli
dispone di una certa istruzione, nonché di una formazione seguita in Sviz-
zera, nonché può avvalersi di conoscenze nel settore (…); che inoltre egli
non ha allegato o dimostrato di soffrire di particolari problematiche di salute
che sarebbero ostative all’esecuzione dell’allontanamento,
che a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to 3,
pag. 5 del ricorso), egli dispone di una rete famigliare in Eritrea, composta
dal padre e da diversi fratelli e sorelle, con i quali sarebbe rimasto in con-
tatto (cfr. verbale 2, D21, pag. 3), nonché di un fratello che risiede in
F._______ e di uno in G._______, che eserciterebbe pure un’attività lavo-
rativa (cfr. verbale 2, D19 segg., pag. 4 seg.; verbale d’interrogatorio del
[…] della […], […], pag. 4), sui quali potrebbe eventualmente far capo in
caso di bisogno; che inoltre, già prima del suo espatrio dall’Eritrea, l’insor-
gente provvedeva al proprio sostentamento, eseguendo diverse attività la-
vorative (cfr. verbale 2, D48, pag. 5 e D52, pag. 6), ciò che a maggior ra-
gione con le esperienze lavorative maturate nel frattempo, verosimilmente
potrà adempiere anche in futuro nel caso di un suo rientro in patria,
che non essendo ravvisabili agli atti altre particolari circostanze, il ricorrente
non rischia, nel caso di un suo rientro nel paese d’origine, di essere espo-
sto ad una minaccia esistenziale,
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che gli sforzi d’integrazione compiuti dall’interessato (partecipazione a de-
gli stages lavorativi – ove in particolare lo stage presso la […] non ha com-
portato un impiego duraturo come ipotizzato nel gravame – ed ad un corso
di lingua […], nonché alla frequentazione a tempo parziale del […], oltreché
ad aver intessuto alcune relazioni con persone residenti sul territorio), mal-
grado non vogliano essere in questa sede in alcun modo sminuiti, non ri-
sultano però determinanti in materia,
che invero, il grado d’integrazione in Svizzera, non costituisce un criterio
per la concessione dell’ammissione provvisoria ai sensi dell’art. 83 LStrI,
segnatamente del suo cpv. 4 (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.3 con ulteriore
riferimento citato; sentenza del Tribunale D-3312/2019),
che inoltre, malgrado i (…) anni e (…) mesi trascorsi in Svizzera, non ap-
pare dagli atti all’inserto che egli si sia a tal punto quivi integrato, che un
ritorno nel suo paese d’origine parrebbe costituire uno sradicamento per lo
stesso, tenuto conto che egli ha vissuto buona parte della sua vita in Eri-
trea, lì ha seguito la scolarizzazione di base e ha eseguito le prime attività
lavorative, oltreché vi risiedono la maggior parte dei suoi famigliari,
che infine, l’obbligo di adempiere il servizio militare non costituisce neppure
un motivo d’inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento (cfr.
DTAF 2018 VI/4 consid. 6.2 e segnatamente consid. 6.2.5),
che l’esecuzione dell’allontanamento è pertanto da considerare ragione-
volmente esigibile,
che in ultima analisi, malgrado un rinvio coatto di un richiedente in Eritrea
non sia al momento possibile, per prassi costante, la possibilità di un ritorno
volontario esclude la concessione dell’ammissione provvisoria per impos-
sibilità dell’esecuzione dell’allontanamento ai sensi dell’art. art. 83
cpv. 2 LStrI (cfr. DTAF 2018 VI/4 consid. 6.3); che spetta infatti all’insor-
gente richiedere alla competente rappresentanza del suo paese d’origine i
documenti necessari al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi e DTAF 2008/34
consid. 12); per il che l’esecuzione dell’allontanamento è dunque pure pos-
sibile (art. 83 cpv. 2 LStrI),
che visto tutto quanto sopra, la SEM con la decisione impugnata, non ha
violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed
inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che inoltre, per quanto censurabile, la deci-
sione non è inadeguata (art. 49 PA),
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che pertanto, il ricorso è respinto,
che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese
versato il 27 novembre 2019,
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3881/2019
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare è prelevato sull’anticipo spese versato il 27 novembre 2019.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione: