B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3888/2012
S e n t e n z a d e l 3 0 l u g l i o 2 0 1 2
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Walter Lang;
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nata il (…),
Stato sconosciuto, alias
B._______, nata il (…),
Eritrea,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (ricorso contro una decisione di
riesame);
decisione dell'UFM 22 giugno 2012 / N […].
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Visto:
la decisione dell'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) del
27 ottobre 2010 con la quale detto Ufficio ha respinto la domanda d'asilo
dell'interessata pronunciando contestualmente l'allontanamento dalla
Svizzera e l'esecuzione dello stesso;
la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8163/2010 del
19 marzo 2012 che ha respinto il ricorso del 23 novembre 2010 contro la
sopra citata decisione;
l'istanza dell'8 maggio 2012 depositata all'UFM con la quale la richiedente
ha domandato il riesame della decisione del 27 ottobre 2010;
la decisione dell'UFM del 22 giugno 2012, notificata all'interessata il
26 giugno 2012 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio ha
respinto la succitata domanda di riesame, posto a carico dell'istante un
emolumento di CHF 600.– e indicato che un eventuale ricorso non ha ef-
fetto sospensivo;
il ricorso del 23 luglio 2012 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 luglio 2012) con il quale l'insorgente ha concluso all'annullamen-
to della decisione impugnata ed alla concessione dell'asilo ed, in subordi-
ne, alla concessione dell'ammissione provvisoria oppure alla trasmissione
degli atti all'UFM per una nuova decisione; la domanda d'esenzione dal
pagamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali
con protestate spese e ripetibili, nonché di restituzione dell'effetto so-
spensivo;
le misure cautelari del 26 luglio 2012, con le quali il Tribunale amministra-
tivo federale (di seguito: il Tribunale) ha ordinato la sospensione dell'ese-
cuzione dell'allontanamento;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ri-
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
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e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi definitivamente (eccetto il caso in cui contro il ricorrente è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha ab-
bandonato in cerca di protezione giusta l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF) contro
le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate
all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse
degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa
(art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di
essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del di-
ritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 cpv. 1 LAsi);
che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, so-
no decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata solo
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti;
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che, quo al riesame, giurisprudenza e dottrina riconoscono, certo, un dirit-
to derivante dalla Costituzione (cfr. art. 29 cpv. 1 seg. della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.,
RS 101]) a che una decisione venga riconsiderata, a prescindere dall'esi-
stenza di norme specifiche o di prassi costanti in tal senso
(DTF 127 I 133 consid. 6 e 109 Ib 246 consid. 4a e le sentenze del Tribu-
nale amministrativo federale C-4447/2008 del 15 marzo 2010 consid. 3.1
e C-3061/2009 del 17 febbraio 2010 consid. 2.1 e riferimenti ivi citati;
MICHELE ALBERTINI, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches
Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, tesi, Berna 2000,
pagg. 97 segg. con relativi riferimenti);
che non costituendo, di principio, la domanda di riesame un rimedio di
diritto (né ordinario né straordinario), l'UFM è tenuto a trattarla nel quadro
di una "domanda di riesame qualificata", ossia quando una decisione non
è stata impugnata (o quando il ricorso contro di essa è stato dichiarato
inammissibile) e il richiedente invoca uno dei motivi di revisione previsti
dall'art. 66 PA, applicabile per analogia; oppure qualora le circostanze si
siano modificate in maniera considerevole dall'emissione della prima
decisione o, in caso di ricorso, dopo l'emanazione della sentenza
(cfr. DTAF 2010/27 consid. 2.1 e giurisprudenza ivi citata);
che il carattere sussidiario della procedura d'un nuovo esame implica che
se vi è stata una sentenza, solo l'istanza di revisione permette di invocare
fatti nuovi anteriori all'ultima decisione materiale oppure di presentare
nuovi mezzi di prova atti a stabilire tali fatti (cfr. Giurisprudenza ed infor-
mazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
1995 n. 21 consid. 1c);
che, nelle fattispecie, la ricorrente nella domanda di riesame
dell'8 maggio 2012 ha presentato un mezzo di prova nella forma di una
fotocopia della carta d'identità di sua madre che dovrebbe attestare la sua
cittadinanza eritrea;
che, durante la procedura ordinaria, l'insorgente ha affermato di essere
cittadina eritrea, senza tuttavia comprovarlo con un documento di identità,
per il che la questione della cittadinanza non costituisce pacificamente
una modifica considerevole delle circostanze intervenuta da dopo l'emis-
sione della sentenza;
che, posto che la decisione del 27 ottobre 2010 è cresciuta in giudicato
con pronuncia della sentenza del Tribunale del 19 marzo 2012 e che
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quindi a torto l'UFM ha esaminato la domanda fondandosi sull'art. 66
cpv. 2 lett. a PA e la questione sollevata con la domanda di riesame non
costituendo una modifica della circostanze, a torto l'UFM, è entrato nel
merito, respingendola, nella domanda di riesame, per il che la decisione
impugnata incorre nell'annullamento (cfr. THOMAS FLÜCKIGER, in: Wal-
dmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurigo/Basilea/Ginevra 2009, ad
art. 7, n. 24, pag. 139 seg.);
che conformemente alla massima d'ufficio il Tribunale determina d'ufficio
la natura giuridica degli scritti che gli sono sottoposti (DTAF 2009/57
consid. 1.2);
che, se date le condizioni, il Tribunale è competente per pronunciarsi in
merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze
(cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1);
che la domanda della ricorrente dell'8 maggio 2012 ed il ricorso del
23 luglio 2012 vengono ricevuti da questo Tribunale ed esaminati da un
punto di vista della revisione sotto nuovo ruolo;
che, con la presente sentenza, le misure cautelari pronunciate il
26 luglio 2012 sono revocate;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese
processuali è divenuta senza oggetto;
che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali
(art. 63 cpv. 1 PA);
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Le misure cautelari pronunciate il 26 luglio 2012 sono revocate.
2.
La decisione dell'UFM del 22 giugno 2012 è annullata. La domanda di ri-
esame dell'8 maggio 2012 ed il ricorso del 23 luglio 2012 vengono ripresi
come istanza di revisione.
3.
All'istanza di revisione viene attribuito il nuovo numero di ruolo
D-3997/2012
4.
Non si prelevano spese processuali.
5.
Eventuali emolumenti versati all'UFM sono da restituire alla ricorrente.
6.
Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: