Corte IV
D-3890/2008
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 8 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Martin Zoller e Fulvio Haefeli,
cancelliere Federico Pestoni;
A._______, nato il (...), alias
B._______, nato il (...),
Iraq,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore;
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 9 maggio 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3890/2008
Fatti:
A.
L'interessato, dichiaratosi di origine irachena, etnia curda, nato a
C._______, D._______, nella provincia di E._______, con ultimo domi-
cilio a E._______, quartiere F._______, ha presentato domanda d'asilo
in Svizzera il (...).
Interrogato sui motivi di asilo, egli ha dichiarato, in sostanza e per
quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per il timore di essere ucci-
so dai famigliari di un suo amico, i quali vorrebbero vendicare la sua
morte, causata accidentalmente dal ricorrente durante una battuta di
caccia. In un'ulteriore versione, il ricorrente ha poi affermato di non
aver avuto nessun problema con i famigliari della vittima e di essere
espatriato in quanto era imbarazzante dover incontrare regolarmente i
famigliari del suo amico.
B.
Con decisione del 9 maggio 2008, notificata al richiedente in data
13 maggio 2008, l'UFM ha respinto la domanda d'asilo suesposta. Det-
to Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origi -
ne, ossia l'Iraq, siccome lecita, esigibile e possibile.
C.
In data 12 giugno 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinnanzi al
Tribunale amministrativo federale contro la decisione dell'UFM. Ha
chiesto, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del-
la decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore
per una nuova valutazione, subordinatamente, la concessione dell'am-
missione provvisoria vista l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento verso il proprio Paese d'origine. Egli ha al -
tresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato
delle spese di giustizia.
D.
Il Tribunale amministrativo federale, con decisioni incidentali del
19 giugno 2008, ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera
fino al termine della procedura accogliendo la domanda di esenzione
dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese pro-
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cessuali e, rispettivamente, ha concesso all'UFM un termine, scadente
il 21 luglio 2008, per produrre l'atto di risposta.
E.
Con scritto del 21 luglio 2008, l'UFM ha integralmente confermato la
propria posizione senza aggiungere alcunché, vista l'assenza di fatti o
mezzi di prova nuovi nell'atto ricorsuale.
F.
Con decisione incidentale del 23 luglio 2008, il Tribunale amministrati-
vo federale ha concesso al ricorrente un termine, scadente il 22 ago-
sto 2008, per produrre l'atto di replica.
G.
Con scritto del 22 agosto 2008, il ricorrente allegato di non avere nulla
da aggiungere a quanto già sostenuto in sede di ricorso, confermando
pienamente le conclusioni in esso contenute.
H.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ri -
presi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della verten-
za.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dal la legge sul Tri-
bunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32)
e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS
173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS
142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale am-
ministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le
decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art.
33 LTAF.
L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
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Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta
un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione
della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a – c PA); è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e
al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 42 LAsi chi ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera
è autorizzato a soggiornarvi fino a conclusione della procedura.
Il ricorso ha effetto sospensivo (art. 55 cpv. 1 e 2 PA).
3.
Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invo-
cati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incom-
pleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il
Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti
(art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribu-
nale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, con-
sid. 3; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002,
no. 2.2.6.5).
4.
4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato le allegazioni del
richiedente come insufficienti a soddisfare le condizioni richieste dalla
legge per il riconoscimento dello statuto di rifugiato e pertanto all'am-
missione della sua domanda d'asilo. In particolare, l'autorità di prima
istanza ha messo in evidenza diverse contraddizioni emerse nelle due
audizioni sostenute dal richiedente. Inoltre, l'esecuzione dell'allontana-
mento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
4.2 Nel gravame, l'insorgente sostiene di aver addotto validi e suffi -
cienti motivi a suffragio della propria domanda di asilo e che le con-
traddizioni rilevate dall'UFM, sarebbero fondate su un accertamento
incompleto ed inesatto dei fatti rilevanti ai fini della presente procedu-
ra. Egli ritiene inoltre che il suo rientro in patria non sarebbe ragione -
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volmente esigibile, in quanto la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe
insostenibile dal profilo della sicurezza e della dignità umana. Per que-
sti motivi il ricorrente ritiene siano adempiute le condizioni per un rin -
vio degli atti all'autorità inferiore, la quale dovrebbe procedere ad ulte-
riori indagini e che, subordinatamente, siano adempiute le condizioni
per la concessione in suo favore dell'ammissione provvisoria.
4.3 In conclusione, l'insorgente ha chiesto, previa concessione
dell'effetto sospensivo, l'annullamento della decisione impugnata e la
trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova valutazione,
subordinatamente, la concessione dell'ammissione provvisoria vista
l'inesigibilità e l'inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
verso il proprio Paese d'origine. Egli ha altresì presentato una
domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle spese di
giustizia.
4.4 Con osservazioni del 21 luglio 2008 rispettivamente replica del
22 agosto 2008, le parti si sono integralmente riconfermate nelle ri -
spettive antitetiche posizioni, senza aggiungere alcunché a quanto al -
legato in precedenza.
5.
5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le di -
sposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifu -
giate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionali -
tà, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opi-
nioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali
pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano
una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre al -
tresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femmini-
le (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una proba-
bilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare
le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o con-
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traddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo deter -
minante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei
summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un ri -
chiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di con-
vinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibi-
lità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giuri-
sprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in
materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere
attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche
e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimi-
le), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con
altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza de -
v'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente
atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di
limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di
fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà
giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA
1995 n. 23, GICRA 2005 n. 21, consid. 6.1).
6.
Il ricorrente ha allegato di essere espatriato per il timore di essere
ucciso dai famigliari di un suo amico, i quali vorrebbero vendicare la
sua morte, causata accidentalmente dal ricorrente durante una battuta
di caccia. In un'ulteriore versione, il ricorrente ha poi affermato di non
aver avuto nessun problema con i famigliari della vittima e di essere
espatriato in quanto era imbarazzante dover incontrare regolarmente i
famigliari del suo amico.
6.1 Questo Tribunale osserva preliminarmente che, come rettamente
rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazio-
ni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in
mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, contraddittorie e
non corroborate da elementi di seria consistenza, in sostanza per le
ragioni indicate nel provvedimento litigioso.
In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente
non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno
dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragione
per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza.
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A titolo di esempio, basti rilevare che, il richiedente ha dapprima riferi -
to di essere espatriato poiché ogni tentativo di appianare bonalmente
la situazione tra la sua famiglia e quella dell'amico accidentalmente
ucciso sarebbe fallito e che questi ultimi avrebbero voluto vendicarsi
uccidendolo (cfr. verbale di audizione del 28 agosto 2006, pag. 5). In se-
conda battuta, egli ha dichiarato, di contro, che le due famiglie avreb-
bero trovato un accordo per cui il ricorrente non avrebbe avuto alcun
problema con i famigliari dell'amico ucciso in quanto questi avrebbero
riconosciuto l'involontarietà dell'accaduto. Il ricorrente ha quindi prose-
guito dicendo di essere espatriato per l'imbarazzo di dover regolar-
mente incontrare i famigliari della vittima, i quali, tuttavia, non gli
avrebbero mai creato alcun problema, ne minacciandolo ne tantomeno
cercando di ucciderlo (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006,
pagg. 5, 7 e 8). A tal proposito, la censura sollevata dal ricorrente, se-
condo la quale l'interrogante non ha insistito nel chiarire la contraddi -
zione con ulteriori domande e che dunque non si può capire se il ricor -
rente abbia effettivamente capito quanto gli è stato chiesto, appare del
tutto priva di fondamento ed al limite dell'abuso. La discrepanza in pa-
rola, riferita ai motivi della domanda di asilo, è palese e non necessita
nessun ulteriore approfondimento. Essa emerge dal racconto sponta-
neo dell'interessato e non da qualsivoglia risposta a domande mal po-
ste o di difficile comprensione. Ciò dimostra, semmai, a non averne
dubbio, la totale incredibilità del racconto (recte dei racconti) fornito
dal richiedente a sostegno della propria domanda di asilo. A ciò ag-
giungasi che in sede di prima audizione, il ricorrente ha dichiarato di
aver denunciato immediatamente l'accaduto alla polizia di E._______,
ma che questa non ha preso nessun provvedimento demandando alle
famiglie coinvolte il compito di trovare una soluzione (cfr. verbale di au-
dizione del 28 agosto 2006, pag. 5), mentre in seconda battuta egli ha ri-
ferito di essere stato arrestato per una quindicina di giorni finché la fami-
glia della vittima ha ritirato la denuncia riconoscendo l'accidentalità della
tragedia (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pagg. 5 e 7).
Pure su questo punto essenziale, la censura sollevata dal ricorrente non
può essere ritenuta e meglio per i motivi già opposti alla precedente con-
testazione. Ha ragione il ricorrente, invece, per quanto concerne, la que-
stione delle armi utilizzate nel corso della tragica battuta di caccia. Infatti,
su questo punto le dichiarazioni del ricorrente sono complementari piutto-
sto che discrepanti, dove l'una precisa l'altra. Ciò non aiuta pertanto a ca-
pire la veridicità o meno della concreta situazione, la quale, comunque, ri-
sulta marginale a confronto delle grossolane antinomie testé analizzate.
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6.2 Tutto ciò stante, vista l'inverosimiglianza delle dichiarazioni rila-
sciate, vengono a far difetto argomenti o prove suscettibili di giustifica -
re una diversa valutazione rispetto a quella di cui alla decisione impu-
gnata.
6.3 In virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazio-
nale per rapporto alla protezione nazionale, si deve poter esigere da
un richiedente d'asilo che abbia esaurito, nel proprio Paese, le possibi -
lità di protezione contro eventuali persecuzioni prima di sollecitare
quella di uno Stato terzo. Infatti, tali situazioni, ancorché spiacevoli,
non sono determinanti per il riconoscimento dello statuto di rifugiato
se la persona che ne è vittima beneficia nel suo luogo d'origine di un
accesso concreto a delle strutture efficaci di protezione e che può es-
sere ragionevolmente richiesto che egli faccia appello a questo siste-
ma di protezione interna (cfr. decisione del TAF D-7847/2006 del
18 agosto 2009; GICRA 2006 n. 18 pagg. 180 e segg.; GICRA 2000
n. 15 pagg. 107 e segg.).
Stando alle dichiarazioni addotte dal richiedente, egli si è rivolto alla
polizia per denunciare l'accidentale uccisione dell'amico. A seconda
delle versioni, la polizia non avrebbe preso alcun provvedimento de-
mandando l'onere di una soluzione alle famiglie coinvolte oppure
avrebbe incarcerato il ricorrente per una quindicina di giorni, finché la
famiglia della vittima ha ritirato la denuncia. Tuttavia, non risulta che il
ricorrente si sia mai rivolto alle autorità per denunciare, cercando pro-
tezione, la presunta sete di vendetta della famiglia della vittima, allega-
ta in sede di prima audizione. Pertanto non si può ritenere che, nel
caso in rassegna, le forze dell'ordine abbiano rinunciato a proteggerlo
o siano state impossibilitate a farlo. Perciò, si deve ritenere che il ricor-
rente non ha intrapreso tutte le procedure che ci si poteva attendere
da lui al fine di far valere i propri diritti presso le autorità competenti.
Del resto, il ricorrente non è riuscito a dimostrare che le autorità ira -
chene non gli accorderebbero un'appropriata protezione contro l'even-
tuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
6.4 A titolo meramente abbondanziale, fatte salve le discrepanze sue-
sposte, occorre rilevare che i famigliari della vittima avrebbero preteso
che il ricorrente non si facesse più vedere in giro (cfr. verbale di audi-
zione del 28 agosto 2006, pag. 5) e meglio che lasciasse E._______
(cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pag. 9). Pertanto, pare
opportuno ritenere che il ricorrente avrebbe quantomeno potuto tentare di
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trasferirsi altrove in Iraq, posto che una volta uscito dal raggio d'azione
della famiglia della vittima, egli avrebbe con ogni probabilità potuto evita-
re ulteriori problemi. Non si può quindi escludere a priori il buon esito che
avrebbe avuto un tentativo di ricorrere alla fuga interna senza dover
espatriare per risolvere gli asseriti, ancorché inverosimili, disagi vissuti in
patria.
6.5 Alla luce di quanto precede, a mente di questo Tribunale – anche
indipendentemente dall'inverosimiglianza delle dichiarazioni dell'insor-
gente rettamente rilevata dall'UFM – i fatti addotti dal ricorrente nella
presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di ri -
fugiato.
Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, desti tuito
d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione
impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federa-
le pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'e -
secuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia
(art. 44 cpv. 1 LAsi; GICRA 2001 n. 21).
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avreb -
be dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 come pure art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Or-
dinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999
[OAsi 1, RS 142.311]).
Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione del -
l'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi),
generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubbli-
co ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
8.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20)
prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e pos-
sibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni,
l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr).
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8.1 Quo all'ammissibilità, dalle carte processuali non emergono ele-
menti da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricor-
rente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101),
l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr o possa esporre l'insorgente in patria al rischio rea-
le ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del
4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degra-
danti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'autore del gravame è
ammissibile.
8.2
Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecu-
zione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato
d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamen-
te in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza
generalizzata o emergenza medica.
La prima disposizione citata si applica principalmente ai " réfugiés de
la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni del-
la qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma
che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza gene-
ralizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'al -
lontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare per-
ché esse non potrebbero più ricevere le cure del quale esse hanno bi-
sogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vive-
re durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e per-
tanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di
salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio
economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in
particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di for-
mazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposi -
zione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dun-
que, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla
situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo
Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico
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militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005
n. 24, consid. 10.1 pag. 215).
Si tratta, dunque, di esaminare con riferimento ai criteri suesposti se
l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile
dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione
generale vigente attualmente in Iraq, da un lato, e la sua situazione
personale, dall'altro.
Il ricorrente ha dichiarato di essere originario di C._______, D._______,
nella provincia di E._______, con ultimo domicilio a E._______, quartiere
F._______, nel nord dell'Iraq (cfr. verbale di audizione del 3 dicem-
bre 2007, pag. 1). Ora, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo
Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel
nord dell'Iraq (Duhok, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una si-
tuazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente
tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segna-
tamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al re-
sto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto
alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'al-
lontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli
uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la
persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lun-
go periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti
o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 con-
sid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, si rileva che egli ha una
minima formazione avendo egli frequentato tre anni di scuola. Inoltre, ha
senz'altro una buona esperienza lavorativa avendo operato qualità di (…)
per otto anni (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006, pag. 4). Dai
verbali di audizione emerge inoltre che il ricorrente dispone ancora di una
discreta rete sociale in patria, dove ha sempre vissuto e dove ha lasciato
la madre e due fratelli (cfr. verbale di audizione del 20 settembre 2006,
pag. 4). Infine, il ricorrente non ha, nelle sue allegazioni ricorsuali, preteso
di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammis-
sione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), e nemmeno da un esame d'ufficio
degli atti di causa emerge la necessità di una permanenza dell'autore del
gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considera-
ti tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene, siccome
adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con rife -
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rimento alle effettive possibilità per il ricorrente, un adeguato reinseri -
mento sociale nel suo paese d'origine.
Pertanto, l'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ra-
gionevolmente esigibile.
8.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'e-
secuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente,
usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento neces-
sario al rimpatrio.
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di
conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il
gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il dirit-
to federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di pri-
me cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridica-
mente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi),
per il che il ricorso va respinto.
10.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
11.
La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in mate-
ria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 12
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico del ricorrente.
Tale importo deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrati-
vo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Comunicazione a:
- rappresentante del ricorrente (Raccomandata; allegato: bollettino di
pagamento)
- UFM, Divisione soggiorno, (allegato: incarto N [...] per corriere inter-
no; in copia)
- G._______ (in copia)
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Federico Pestoni
Data di spedizione:
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