Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte IV
D-3890/2011
Sentenza del 15 luglio 2011
Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Fulvio Haefeli;
cancelliere Carlo Monti.
Parti A._______, Eritrea,
ricorrente,
a favore di
B._______, e
C._______, Eritrea,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Ricongiungimento familiare (asilo);
decisione dell'UFM del 10 giugno 2011 / N […].
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Visti:
la domanda d'asilo che il richiedente ha presentato in data 29 novembre
2007 in Svizzera;
i verbali d'audizione del 17 dicembre 2007 (di seguito: verbale 1) e del 21
maggio 2008 (di seguito: verbale 2);
la decisione del 2 giugno 2009, con la quale l'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM) ha riconosciuto la qualità di rifugiato e
concesso l'asilo all'interessato;
la domanda di ricongiungimento familiare del 24 gennaio 2011 a favore
della compagna B._______ e suo figlio C._______;
la copia del permesso di dimora del richiedente nonché copie dei
certificati di nascita della concubina e del figlio allegati alla suddetta
domanda;
la decisione del 10 giugno 2011, con la quale l'Ufficio federale della
migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la citata richiesta;
il ricorso del 7 luglio 2011 (cfr. timbro postale dell'8 luglio 2011; data
d'entrata: 11 luglio 2011) contro la predetta decisione;
ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno
ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza;
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla
legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF,
RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF,
RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi,
RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi);
che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF,
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giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle
autorità menzionate all'art. 33 LTAF;
che l'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi);
che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA;
che il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità
inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un
interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della
stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a–c PA), e che è pertanto legittimato ad
aggravarsi contro di essa;
che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma
e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti;
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso;
che ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che precedono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico,
con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la
decisione è motivata solo sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi);
che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli
scritti;
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
dall'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata e che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può, svolgersi in tale lingua;
che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano,
mentre il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, senza domanda di
svolgere la procedura dinanzi a codesto Tribunale in tale lingua; che,
pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano;
che, con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del
diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA);
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA),
né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
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argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5);
che, nella domanda di ricongiungimento familiare, l'interessato ha
dichiarato di aver vissuto in concubinato, come coppia di fatto, con la sua
compagna, B._______, dal 2002 fino all'inizio del servizio militare nel
2004 e che, dalla loro unione, sarebbe nato il figlio C._______ in data 13
gennaio 2003; che ha altresì precisato che avrebbero convissuto in una
camera presso i genitori, in quanto la situazione finanziaria non
permetteva altrimenti; che nel 2007 il richiedente sarebbe riuscito a
scappare all'estero giungendo poi in Svizzera; che la compagna e suo
figlio sarebbero stati imprigionati dopo essere stati presi durante un
tentativo d'espatrio; che nel frattempo sarebbero stati rilasciati e
vivrebbero presso la famiglia a D._______ (Eritrea);
che, inoltre, a sostegno della sua domanda, l'interessato ha depositato
copia del suo permesso di dimora come pure copie degli atti di battesimo
della compagna e del di lui figlio;
che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le
dichiarazioni dell'interessato circa l'allegata convivenza in comunità
familiare con la compagna e il figlio; che, in particolare, dall'incarto d'asilo
emergerebbe che il richiedente e la sua concubina non avrebbero vissuto
insieme; che egli avrebbe dichiarato che sia lui sia la sua compagna
avrebbero vissuto dai rispettivi genitori; che, nell'ambito della domanda di
ricongiungimento familiare, avrebbe affermato di avere conosciuto la sua
concubina mentre frequentava la scuola e che, dal 2002 avrebbero poi
vissuto insieme fino al 2004 quando avrebbe iniziato il servizio militare;
che, secondo l'autorità inferiore, detto lasso temporale equivarrebbe ad
un anno e mezzo, in quanto avrebbe iniziato il servizio militare nel giugno
2004; che, per contro, nel corso della procedura d'asilo, avrebbe
sostenuto di essere rimasto con la sua compagna soltanto per circa dieci
mesi; che, peraltro, contrariamente all'affermazione secondo cui, dopo la
fuga dall'Eritrea, la compagna e il figlio sarebbero stati arrestati,
dall'incarto d'asilo emergerebbe che, dopo la sua fuga dall'Eritrea
sarebbe invece stata arrestata sua madre;
che in sede di ricorso, l'interessato ha dichiarato che quando ha
presentato la domanda di ricongiungimento familiare vi sarebbero state
delle incomprensioni con il signor E._______ il quale l'avrebbe aiutato
con la sua richiesta; che egli allega che sua moglie e suo figlio, dal 13
gennaio 2002, avrebbero vissuto da soli a D._______ (Eritrea) in un
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appartamento nel periodo tra dicembre 2002 ed agosto 2003; che in quel
periodo avrebbe soggiornato dai suoi genitori a D._______ e frequentava
la scuola; che da settembre 2003 a giugno 2004 avrebbe convissuto con
sua moglie e suo figlio a D._______; che, dal giugno 2004, avrebbe
dovuto prestare il servizio militare; che avrebbe quindi potuto visitare sua
moglie di nuovo a luglio 2005 per un mese dopodiché sarebbe tornato a
prestare il servizio militare; che, per quanto riguarda il racconto della sua
fuga, ha rinviato a quanto asserito in sede d'audizione durante la
procedura d'asilo; che avrebbe conosciuto sua moglie a gennaio del 1998
e suo figlio sarebbe nato in data 13 gennaio 2003; che sua moglie
avrebbe tentato di espatriare con suo figlio verso il Sudan nel settembre
del 2008, ma non vi sarebbe riuscita e sarebbe quindi stata imprigionata;
che al momento della sua liberazione ad aprile 2010 non le sarebbero più
stati restituiti i documenti personali; che in data 17 giugno 2011 avrebbe
nuovamente tentato di fuggire; che questa volta avrebbe avuto successo
e sarebbe giunta in
Etiopia a F._______ dove però non avrebbe né parenti, né rete sociale;
che, in conclusione, il ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione
impugnata, l'entrata in Svizzera della compagna e del figlio, il
conseguente ricongiungimento familiare; l'assistenza giudiziaria, nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo
anticipo;
che in virtù dell'art. 51 cpv. 1 LAsi, il coniuge o il partner registrato di un
rifugiato e i loro figli minorenni sono riconosciuti come rifugiati e
ottengono l'asilo, sempreché non vi si oppongano circostanze particolari;
che, giusta dell'art. 51 cpv. 4 LAsi, se gli aventi diritto di cui al cpv. 1 sono
stati separati in seguito alla fuga e si trovano all'estero, occorre
autorizzarne, su domanda, l'entrata in Svizzera;
che quindi la concessione dell'asilo familiare ad una persona residente
all'estero presuppone che al parente che vive in Svizzera sia stata
riconosciuta la qualità di rifugiato e che sia stato separato, a causa della
fuga, dal membro della famiglia ancora all'estero con il quale intende
ricongiungersi in Svizzera; che questa condizione di separazione a
seguito della fuga implica che in precedenza, il rifugiato abbia vissuto in
comunione familiare con la persona aspirante al ricongiungimento
familiare; che, infatti, il ricongiungimento familiare ai sensi della LAsi è
destinato unicamente alla ricostituzione in Svizzera dei nuclei familiari
preesistenti e non alla creazione di nuove comunità familiari; che, inoltre,
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la comunione familiare preesistente deve aver risposto ad una necessità
economica e non soltanto ad una semplice comodità; che, infine, la
Svizzera deve apparire come l'unico paese in cui il nucleo familiare possa
ragionevolmente ricostituirsi, e che esso sia, cumulativamente,
indispensabile e ricercato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 8,
GICRA 2000 n. 11);
che, in casu, l'interessato non invoca alcuna persecuzione credibile che
avrebbe visto come vittima la moglie ed il figlio;
che dagli atti relativi alla domanda di asilo del ricorrente emerge che egli
non viveva in comunione domestica con la compagna prima della propria
fuga;
che, infatti, in sede di audizioni relative alla sua procedura d'asilo, il
ricorrente ha riferito che sia egli stesso che la sua compagna avrebbero
vissuto presso i loro rispettivi genitori (cfr. verbale 1, pag. 2; verbale 2,
pag. 5);
che, inoltre, l'insorgente ha dichiarato di aver formato una comunione
domestica con la compagna per un periodo di massimo 17 mesi ritenuto
che avrebbe cominciato la convivenza con la concubina nel 2002 ed ha
iniziato il servizio militare in data 29 maggio 2004 (cfr. verbale 1, pag. 1;
verbale 2, pagg. 3 seg.; domanda di ricongiungimento familiare del 24
gennaio 2011, pag. 2); che nel ricorso ha poi allegato, contraddicendosi
ulteriormente, di aver convissuto con la compagna e suo figlio da
settembre 2003 a giugno 2004 e che in seguito, durante il servizio
militare, avrebbe solo potuto visitarli a luglio 2005 per un mese (cfr.
ricorso, pag. 2);
che pertanto, la presunta comunione domestica con l'asserita compagna
e suo figlio prima della fuga, non è stabilita né tantomeno provata; che
essa può anzi essere esclusa sulla scorta del racconto fornito dal
ricorrente nel corso della procedura d'asilo;
che quindi, malgrado i legami affettivi che il ricorrente potrebbe aver
creato con la compagna ed il presunto figlio, gli argomenti invocati non
sono sufficienti ad ottenere il ricongiungimento familiare discendente dal
diritto d'asilo, il quale mira – come già esposto – a ricostituire una
comunità preesistente e non a crearne una nuova;
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che di conseguenza il ricorso dev'essere respinto;
che, inoltre, l'interessato può, se si ritiene legittimato a farlo, presentare
una domanda presso la competente autorità cantonale di polizia degli
stranieri, al fine che questa si pronunci sull'esistenza di un diritto di
B._______ e del figlio C._______ di raggiungere il compagno in Svizzera
sulla base dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU,
RS 0.101); che codesto Tribunale si astiene formalmente, in ogni caso,
dal pronunciarsi anticipatamente sull'esito di una tale procedura di polizia
degli stranieri (GICRA 2006 n. 8 e 2002 n. 6);
che ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; che
l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106
LAsi), per il che il ricorso va respinto;
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto;
che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito
favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA);
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]);
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è
pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno
abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF);
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di
diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF);
che la pronuncia è quindi definitiva;
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(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Carlo Monti
Data di spedizione: