B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-389/2015
Sen t en z a d e l 1 2 magg i o 2 0 1 7
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
William Waeber, Contessina Theis,
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______,
nato il (…),
Yemen, alias
B._______,
nato il (…),
Eritrea,
rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone,
Antenna Profughi SOS Ticino,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 / N (…).
D-389/2015
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Fatti:
A.
A._______ – dichiaratosi cittadino eritreo – sarebbe nato a Abey Adi nel
distretto di Mendefera. Nel 1998 si sarebbe recato in Yemen in una prima
occasione e, a partire dal 2000, avendo egli ottenuto illegalmente un pas-
saporto yemenita, si sarebbe spostato per alcuni anni tra lo Yemen e l'Eri-
trea. A partire dal 2007 avrebbe poi ricevuto un visto per recarsi in Arabia
Saudita dove avrebbe lavorato e vissuto sino all’ottenimento, nel 2013, di
un secondo visto per mezzo del quale egli ha raggiunto la Svizzera tratte-
nendosi per dieci-quindici giorni a Ginevra prima di ripartire per la Svezia e
di essere trasferito di nuovo in Svizzera il 20 novembre 2014 in applica-
zione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180/31 del
29.6.2013; di seguito: regolamento Dublino III).
Sentito dalle autorità elvetiche, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto
è qui di rilievo di essere espatriato dall'Eritrea alla volta dello Yemen per
evitare il servizio militare e per costruirsi un futuro migliore. Oltracciò, egli
ha asserito essere stato preso di mira dalle autorità eritree in quanto sa-
rebbero state al corrente del fatto che era in possesso di un passaporto
straniero. In particolare, il figlio del fratello sarebbe stato trattenuto per al-
cuni mesi dalle autorità al fine di ottenere informazioni sul richiedente. In-
fine, egli sarebbe partito dall'Arabia Saudita in quanto lì aveva una vita ter-
ribile e voleva una vita migliore (cfr. verbale d'audizione del 10 dicem-
bre 2014 [di seguito: verbale], pag. 8)
A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente non ha prodotto né
documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, egli non avrebbe mai
posseduto un passaporto eritreo. Avrebbe inoltre smarrito la carta d'identità
eritrea e il passaporto yemenita l'avrebbe gettato via prima di giungere in
Svezia.
B.
In medesima data, il 10 dicembre 2014, l’Ufficio federale della migrazione
(UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), preso atto del ri-
scontro dattiloscopico dal quale è risultato che il richiedente sarebbe un
cittadino yemenita, ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito
giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale
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occasione l'interessato ha poi indicato che avrebbe comprato tale passa-
porto per necessità, corrispondendo del denaro ad una persona che lavo-
rava all'interno dell'immigrazione. A suo dire egli l'avrebbe anche rinnovato
a due riprese, una volta in Yemen e una volta in Arabia Saudita.
C.
Con decisione del 29 dicembre 2014, notificata il medesimo giorno (cfr.
atto A14/1), l’UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronun-
ciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione
dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile.
In particolare, l'autorità inferiore ha considerato che il richiedente avrebbe
ingannato le autorità sulla propria identità e pertanto, ai sensi
dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, non ha svolto un'audizione federale. Invero,
egli avrebbe ottenuto un visto turistico Schengen presso l'Ambasciata sviz-
zera di Riadh (Arabia Saudita) presentando un autentico passaporto ye-
menita. Nell'audizione sulle generalità tuttavia, si sarebbe dichiarato citta-
dino eritreo adducendo di avere ottenuto e rinnovato il passaporto yeme-
nita illegalmente. Con tale passaporto avrebbe poi potuto fare ritorno di-
verse volte in Eritrea ed ottenere un visto per l'Arabia Saudita e uno per la
Svizzera. Confrontato alle incongruenze tra le dichiarazioni e il riscontro in
possesso dell'UFM, il richiedente avrebbe continuato ad asserire di aver
acquisito il passaporto per necessità e tramite corruzione. Ciò nonostante,
egli ha indicato di non avere documenti di identità da presentare per pro-
vare la sua nazionalità eritrea, bensì di possedere un atto di matrimonio
che indicherebbe la sua nazionalità eritrea, atto che però non avrebbe fi-
nalmente presentato. Avendo ingannato le autorità sulla sua cittadinanza,
i suoi timori di essere rinviato in Eritrea dallo Yemen sarebbero chiaramente
privi di fondamento e non sarebbe inoltre riuscito a rendere verosimile il
suo bisogno di protezione dalla persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2
LAsi.
D.
In data 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
20 gennaio 2015), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso
dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli
ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato
delle presunte spese processuali.
L'insorgente – richiamati i fatti esposti in corso di procedura – ritiene che la
decisione impugnata sia fondata su un'erronea valutazione dei fatti deter-
minanti. Innanzitutto, il ricorrente rileva che egli non avrebbe nascosto
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all'autorità dell'asilo di aver utilizzato un passaporto yemenita. Al contrario,
egli avrebbe affermato e ripetuto che quel passaporto era stato ottenuto e
poi rinnovato grazie a dei funzionari corrotti. Nel caso di specie poi, avendo
il ricorrente depositato una domanda d'asilo in Svezia trascorrendovi di-
versi mesi prima di essere riammesso in Svizzera, non poteva che sapere
che tale riammissione era la conseguenza dei riscontri effettuati dalle au-
torità svedesi in merito al visto rilasciato dalla Svizzera e che l’autorità sviz-
zera fosse al corrente del passaporto e del visto. Non sarebbe pertanto
stato logico che egli fingesse di essere cittadino eritreo pur essendo co-
sciente di quanto ciò avrebbe comportato. In tal senso, l'autorità inferiore
non avrebbe a torto preso in considerazione le indicazioni da lui fornite in
merito alle modalità di ottenimento di tale passaporto nonostante i nume-
rosi elementi che avrebbero suggerito maggior prudenza. Anzitutto egli
avrebbe sostenuto le audizioni in tigrino ed avrebbe inoltre fornito indica-
zioni dettagliate che un eritreo difficilmente sarebbe stato in grado di offrire.
Egli avrebbe poi addotto le generalità di un funzionario eritreo e di un fun-
zionario yemenita in Arabia Saudita che lo avrebbero aiutato. Per di più,
moglie e figli abiterebbero in Eritrea. Lo Yemen sarebbe inoltre tra i Paesi
più poveri al mondo e con un indice di corruzione tra i più elevati, ma ciò
nonostante l'UFM non avrebbe preso seriamente in considerazione l’even-
tualità che il passaporto potesse essere davvero stato ottenuto grazie a dei
funzionari corrotti. Infine, l'apparenza del ricorrente, per quanto non sia un
elemento conclusivo, parrebbe coerente con l'appartenenza all'etnia ti-
grina. L'autorità inferiore dovrebbe dunque procedere ad ulteriori approfon-
dimenti. In conclusione, l'insorgente chiede dunque l'accoglimento del ri-
corso e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento
dell'istruttoria.
A sostegno del gravame ha fornito i seguenti documenti in copia:
– la carta d'identità eritrea della moglie (doc. 1);
– la carta d'identità eritrea della madre (doc. 2);
– la carta d'identità eritrea del fratello (doc. 3);
– la carta d'identità eritrea della suocera (doc. 4);
– il certificato di nascita delle due figlie (doc. 5 e 6);
– il certificato di nascita del figlio (doc. 7);
– il certificato di matrimonio rilasciato dalla moschea (doc. 8).
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Pagina 5
E.
Con decisione incidentale del 20 gennaio 2015, il Tribunale ha autorizzato
il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura,
esentandolo dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte
spese processuali e trasmettendo un esemplare del ricorso e dei relativi
allegati alla SEM, dandole occasione di esprimersi entro il 17 marzo 2015.
F.
Con osservazioni del 17 marzo 2015, la SEM (già UFM) ha rilevato che
l'onere della prova sarebbe a carico del richiedente che non avrebbe pro-
dotto, nemmeno in sede ricorsuale, un documento che attesti la sua pre-
tesa cittadinanza eritrea. Egli avrebbe infatti fornito unicamente delle foto-
copie di pessima qualità che non avrebbero alcun valore probatorio es-
sendo impossibile stabilirne l'autenticità. Per di più i documenti riguarde-
rebbero unicamente terze persone e l'unico documento che concernerebbe
il ricorrente – ovvero il certificato di matrimonio – non riporterebbe comun-
que alcuna indicazione in merito alla sua cittadinanza. Pertanto, l'unico ele-
mento preso in considerazione sarebbe il passaporto yemenita esaminato
dall'Ambasciata svizzera al momento del rilascio del visto e pertanto rite-
nuto autentico e valido. Infine, la conoscenza di un territorio e di una lingua,
peraltro soltanto in forma orale e l'aspetto fisico non potrebbero essere
considerati prova di una cittadinanza specifica. Tale scritto è stato tra-
smesso all'insorgente con possibilità di esprimersi entro il 7 aprile 2015.
G.
Con scritto del 4 maggio 2015, trasmesso al Tribunale tramite la SEM, il
ricorrente ha prodotto l'originale del certificato di matrimonio e richiesto di
non dover inoltrare la traduzione, essendo dipendente dall'assistenza so-
ciale (cfr. attestato di indigenza).
H.
Con ordinanza del 4 giugno 2015 il Tribunale ha inviato il mezzo di prova
in originale alla SEM invitandola a presentare le sue osservazioni in merito.
I.
Con osservazioni del 19 giugno 2015, trasmesse all'insorgente con possi-
bilità di esprimersi, l'autorità inferiore ha rilevato che il mezzo di prova non
comproverebbe la cittadinanza degli sposi e di conseguenza la cittadi-
nanza eritrea del ricorrente. Peraltro, sussisterebbero pure dei dubbi ri-
guardanti l'effettiva autenticità del documento. Invero, non sarebbe stata
apposta la firma dell'autorità emittente ed il documento sarebbe stato dap-
prima piegato in più parti ed in seguito plastificato. Inoltre, non vi sarebbe
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una giustificazione plausibile inerente ai bordi del timbro che non sarebbero
collimanti. Il documento sarebbe dunque prima facie un falso e il ricorso
andrebbe pertanto respinto.
J.
In data 17 luglio 2015 l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni al
Tribunale. Egli contesta quanto espresso dalla SEM circa il certificato di
matrimonio. Invero, il documento non sarebbe sprovvisto di firma, essa sa-
rebbe infatti visibile all'interno del timbro. Inoltre, il documento sarebbe
stato ripiegato e plastificato dalla moglie per la spedizione. Infine, sarebbe
impossibile che timbri del genere possano essere posseduti da privati. Il
documento sarebbe pertanto autentico. Essendo poi stato emesso in Eri-
trea, insieme agli altri documenti d'identità dei familiari, potrebbe avvalo-
rare le allegazioni dell'interessato.
K.
Il Tribunale, con ordinanza del 4 ottobre 2016, ha invitato l'autorità inferiore
a prendere posizione in merito alla situazione in Yemen nonché alla prassi
della SEM inerente a questo Paese.
L.
Con decisione del 19 ottobre 2016 la SEM ha parzialmente riesaminato la
decisione impugnata annullandone i punti 4 e 5 del dispositivo ed ha am-
messo provvisoriamente l'interessato in Svizzera per inesigibilità dell’ese-
cuzione dell’allontanamento.
M.
Con ordinanza del 9 novembre 2016 l'insorgente è stato invitato a comuni-
care per iscritto al Tribunale se ed in che misura intendeva mantenere il
ricorso sul punto di questione dell'asilo.
N.
Con osservazioni del 17 novembre 2015 (recte: 2016), il ricorrente ha indi-
cato di ritenere di soddisfare le condizioni per la concessione dell'asilo e di
voler pertanto mantenere il ricorso su tale punto. Inoltre, ha ribadito di es-
sere di cittadinanza eritrea, chiedendo dunque che l'autorità di prime cure
completi l'istruttoria convocandolo per un'audizione sui motivi d'asilo. In-
fine, egli ha fatto pervenire un'attestazione dell'Eritrean National Salvation
Front rilasciata dalla sezione svizzera, unitamente alla tessera di membro.
O.
Con scritto del 18 novembre 2015 (recte: 2016) il ricorrente ha trasmesso,
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a complemento della documentazione allegata il giorno precedente, delle
fotografie relative a una manifestazione svoltasi a Ginevra nella primavera
2016 e alla quale l'insorgente avrebbe preso parte.
P.
In data 7 dicembre 2016 il Tribunale ha inviato alla SEM una copia degli
scritti del ricorrente del 17 e del 18 novembre 2016, concedendole la pos-
sibilità di esprimersi.
Q.
Con osservazioni del 22 dicembre 2016, la SEM ha rilevato che non vi sa-
rebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modi-
fica della decisione. Ha però osservato che l'iscrizione dell'insorgente ad
un partito politico eritreo in Svizzera non attesterebbe in alcun modo la sua
pretesa cittadinanza eritrea. Inoltre, l'autorità di prime cure ha ribadito che
dal riscontro CS-VIS risulterebbe che il ricorrente avrebbe ricevuto un visto
di ingresso svizzero come cittadino yemenita, presentando tuttavia in se-
guito una domanda d'asilo quale sedicente cittadino eritreo. Di conse-
guenza, egli avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità.
R.
Il ricorrente, con osservazioni del 20 gennaio 2017, ribadisce di aver fornito
numerosi elementi a sostegno della sua cittadinanza eritrea e pertanto non
vi sarebbero le condizioni per rinunciare all'audizione federale. In conclu-
sione, conferma dunque i considerandi del gravame e propone l'accogli-
mento dello stesso.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta ec-
cezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette au-
torità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi
dell'art. 5 PA.
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Pagina 8
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato
né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche
della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr.
DTAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l’UFM, fondandosi
sull’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audizione fede-
rale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla base del
fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità.
Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se l’UFM
abbia correttamente applicato la procedura prevista all'art. 36 LAsi.
3.2 A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014
sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A
norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità,
nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del ri-
chiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel
merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una
pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audi-
zione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a e lett. c
LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito, così da
emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento
abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della
Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF
2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, essendo il concetto
invariato, al fine di determinare la nozione di “inganno sulla propria identità”
è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giurisprudenziale in vigore
nell’ambito della precedente procedura di non entrata nel merito ai sensi
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del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze E-5177/2015 consid.
3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dapprima rilevato che è
onere dell’autorità apportare la prova dell’inganno circa l'identità (cfr. Ibi-
dem e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso
in materia d’asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La regolamentazione
legale prevede a tal proposito che l’autorità possa avvalersi dei risultati
dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova, tra i quali figura
in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e GICRA 1999
n. 19). La prova è da considerarsi addotta quando l’autorità giudicante,
sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente certezza delle cir-
costanze di fatto asserite (qui: dell’esistenza di un inganno sull’identità).
Non è invece sufficiente che quest’ultima ritenga una tale fattispecie avve-
ratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante (cfr. GICRA
2003 n. 27 consid. 4a, e, mutatis mutandis DTF 128 III 271 consid. 2a-b).
Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata dall’Ordinanza
1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e com-
prende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita
e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1).
3.3 Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurispru-
denza la sola constatazione dell’esistenza di una diversa identità già regi-
strata da parte dell’autorità non permette di ritenere automaticamente una
dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'a-
sile e de renvoi, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un in-
ganno sulla propria identità si presuppone infatti che il richiedente l’asilo
abbia occultato la propria identità nell’ambito di una procedura d’asilo di-
nanzi alle autorità svizzere competenti nella materia e non innanzi ad altre
autorità svizzere o straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; FLORENCE
ROUILIER, in : AMARELLE / NGUYEN [ed.], Code annoté de droit des migra-
tions, Vol. IV: Loi sur l’asile [LAsi], 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso,
la giurisprudenza ha attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di
identità allorquando il richiedente si presenta nell’ambito della procedura
d’asilo con altre generalità rispetto a quelle fornite in occasione di un’en-
trata illegale (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può
parlare di inganno se l’interessato, al momento dell’audizione sommaria,
dichiara di essere già stato in Svizzera avvalendosi di un’altra identità e se
tale soggiorno precedente sotto altra identità è di fatto comprovato me-
diante l’esame dattiloscopico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a so-
stegno di un decreto federale concernente misure urgenti nell’ambito
dell’asilo e degli stranieri, FF 1998 2537). La giurisprudenza ha parimenti
precisato che il solo fatto che un richiedente abbia fornito generalità diverse
in un altro Stato, prima di domandare l’asilo in Svizzera, non permette di
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concludere che egli abbia ingannato le autorità svizzere in materia d’asilo
sulla propria identità (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre se-
condo suddetta decisione, in una pari eventualità, il richiedente che già ha
utilizzato un'altra identità in un altro Stato non è tenuto ad intraprendere
sforzi supplementari per rendere verosimile l'identità attuale in quanto,
come detto, è onere dell’autorità apportare la prova dell’inganno (cfr. GI-
CRA 2003 n. 27 consid. 4d).
3.4 Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che
l’identità fornita in sede di procedura d’asilo non coincida con quella riscon-
trata dal confronto del risultato dell’esame dattiloscopico con la banca dati
CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richie-
dente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d’asilo sulla propria
identità. In un tale caso, perché l’autorità di prima istanza possa avvalersi
della procedura di cui all’art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa
possa stabilire, conformemente all’onere della prova a lei imputabile, che
l’identità fornita in sede di procedura d’asilo non corrisponda a quella reale.
Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente
si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di
fuori della procedura d’asilo e per i motivi più disparati (ad esempio onde
ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità
d’asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e
non ingannando quindi le autorità d’asilo). Del resto, ritenere il contrario
equivarrebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora
continuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l’artificio
anche innanzi alle autorità d’asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni
qualvolta si presenti una tale fattispecie l’applicazione dell’art. 36 cpv. 1
lett. a LAsi sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi
casi, la SEM, prima di optare per una rinuncia all’audizione federale ai
sensi dell’art. 29 LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che
l’identità fornita nella procedura d’asilo sia effettivamente illusoria. Nello
svolgere le verifiche che le incombono, l’autorità non potrà inoltre imputare
al ricorrente di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichia-
razioni in merito alla pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe
ad un’ingiustificata inversione dell’onere della prova.
3.5 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha effettivamente ottenuto un visto
turistico presso l’ambasciata svizzera di Riadh legittimandosi mediante un
passaporto yemenita. Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita
nel sistema CS-VIS. Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di
Chiasso, l’interessato ha invece sostenuto di essere un cittadino eritreo
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(cfr. atto A1). Come risulta inoltre dagli atti, tale versione era già stata for-
nita dal richiedente anche alle autorità svedesi prima che quest’ultime chie-
dessero la presa in carico ai corrispettivi elvetici sulla base dei criteri pre-
visti dal regolamento regolamento Dublino III (cfr. atti della procedura di
presa in carico Dublino). Nel prosieguo della procedura d’asilo egli ha
quindi continuato a sostenere di essere cittadino eritreo, indicando di aver
ottenuto il passaporto yemenita illegalmente grazie all’aiuto di alcuni espa-
triati eritrei (cfr. atto A6, pag. 3). L’UFM non ha tuttavia ritenuto opportuno
procedere con ulteriori accertamenti optando per l’applicazione dell’art. 36
cpv. 1 lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito
sulla base del fatto ch’egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla pro-
pria identità. Ciò nonostante, anche in tale occasione il ricorrente ha riba-
dito nuovamente la propria origine eritrea, fornendo inoltre ulteriori dettagli
sulle modalità dell’ottenimento del passaporto e del suo rinnovo (cfr. atto
A7). Sulla base di tali presupposti l’UFM ha non di meno concluso che
avendo il ricorrente ingannato le autorità, egli non sarebbe stato in misura
di rendere verosimili i propri motivi d’asilo.
Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l’autorità di prime
cure abbia ritenuto, a comprova dell’inganno circa l'identità, unicamente il
fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d’asilo non
siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel si-
stema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere
riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa
cittadinanza nonostante l’onere della prova non gli sia in imputabile. Per di
più, l’autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichia-
razioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto liti-
gioso.
3.6 Orbene, alla luce delle considerazione già esposte (cfr. supra consid.
3.2-3.4), un tale modus operandi non può essere tutelato. L’autorità di
prima istanza, omettendo di effettuare un’audizione ai sensi dell’art. 29
LAsi senza determinare con sufficiente certezza l’esistenza di un inganno
sull’identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di essere sentito
(art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art. 6 LAsi e 12 PA)
(cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio 2016 consid. 3.3 e
E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).
4.
Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014
è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA)
affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a
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completare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova de-
cisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare,
la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base
di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile
un inganno sull’identità compiuto durante la procedura d’asilo e nel caso in
cui ciò non sia possibile a procedere ad un audizione ai sensi dell’art. 29
LAsi.
5.
5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63
cpv. 1 seg. PA).
5.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in
parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per
le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte
vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla
causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle
cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008
[TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili de-
vono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una
nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta
alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa
l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF).
Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per
spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa
in CHF 950.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA com-
presi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).
6.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-389/2015
Pagina 13
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 è annullata
e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell’istrut-
toria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 950.– a titolo di in-
dennità ripetibili.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
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