Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Corte IV
D3897/2010
Sen t e n z a d e l 1 5 d i c emb r e 2 0 1 1
Composizione Giudice Pietro AngeliBusi,
con l'approvazione del giudice François Badoud,
cancelliere Andrea Pedrazzini.
Parti A._______, nato il (…),
Turchia,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 29 aprile 2010 / N (…).
D3897/2010
Pagina 2
Fatti:
A.
L' (…), l'interessato – dichiaratosi cittadino turco, di etnia curda, originario
di B._______ (Turchia), nella provincia di C._______, dove ha avuto
ultimo domicilio – ha presentato una domanda di asilo in Svizzera.
Ha affermato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali di
audizione del 19 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del
10 marzo 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato per il timore di
subire ulteriori maltrattamenti da parte delle autorità e di essere
ingiustamente incarcerato in ragione delle sue attività politiche. In
particolare, all'inizio del mese di marzo 2008, l'interessato sarebbe stato
picchiato, nonché ferito al ginocchio dalla polizia. Il (…) 2009, l'interessato
sarebbe stato fermato a B._______, durante un controllo di polizia,
mentre si stava recando ad un funerale in compagnia di tre amici.
L'insorgente sarebbe poi stato trattenuto al posto di polizia per tre giorni,
dove sarebbe stato picchiato. Il (…) 2009, sarebbe stato di nuovo
condotto alla stazione di polizia, dove sarebbe stato trattenuto per un
giorno. Il (…) 2009, dei poliziotti avrebbero cercato l'interessato a casa
sua e, vista la sua assenza, avrebbero detto a sua madre che egli
avrebbe dovuto presentarsi in questura. L'interessato si sarebbe quindi
spontaneamente recato al posto di polizia, dove gli sarebbe stato chiesto
se aveva partecipato ad una manifestazione a D._______ (Turchia),
sarebbe stato fotografato ed in seguito rilasciato. L'interessato sarebbe
quindi espatriato per il timore di subire un'ingiusta condanna, in quanto,
secondo le sue allegazioni, una somiglianza con un qualsiasi
partecipante alla suddetta manifestazione potrebbe portare al suo
arresto. Il ricorrente ha allegato, inoltre, di temere il servizio di leva in
quanto, se dovesse essere mandato nel sudest del Paese, gli
toccherebbe sparare contro la "sua gente" e temerebbe di essere ucciso.
B.
Con decisione del 29 aprile 2010, notificata all'interessato il
30 aprile 2010, l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo. Detto
Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla
Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine
siccome lecita, esigibile e possibile.
D3897/2010
Pagina 3
C.
Il 31 maggio 2010, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale
amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata
decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della
decisione impugnata, nonché la restituzione degli atti di causa all'autorità
inferiore per una nuova valutazione e, in via sussidiaria, la concessione
dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha presentato altresì una
domanda di dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle
presumibili spese processuali.
D.
Con decisione incidentale dell'11 giugno 2010, il Tribunale ha respinto la
summenzionata domanda di esenzione dal versamento di un anticipo a
copertura delle presumibili spese processuali. Ha quindi invitato il
ricorrente a versare entro il 28 giugno 2010 l'importo di CHF 600., con
comminatoria di inammissibilità del ricorso, in caso di inosservanza.
E.
Il 18 giugno 2010, il ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo
richiesto.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in
materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione
da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di
protezione (art. 31 e 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul
Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge
del 26 giugno 1998 sull'asilo [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cifra 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
2.
Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di
ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 della legge federale del 20 dicembre
1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) come pure
all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
3.
D3897/2010
Pagina 4
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF,
nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione
impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può
svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il
ricorso è stato presentato in italiano, di modo che la presente sentenza
può essere redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (cfr. Sentenza del Tribunale D4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che le allegazioni
del richiedente non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi, giacché quanto allegato sarebbe nei punti
essenziali contrario alla logica dell'agire, all'esperienza generale della vita
ed insostenibile. In particolare, il ricorrente, nonostante l'asserito pericolo
di essere incarcerato per le sue invocate attività politiche, avrebbe
continuato a frequentare tranquillamente il partito, divenendone
addirittura membro attivo tesserato poco prima dell'espatrio, benché non
si sia mai iscritto al partito prima del gennaio 2010. Il comportamento
dell'insorgente sarebbe altresì sorprendente, in quanto non avrebbe mai
fatto uso delle possibilità di aiuto concrete a lui disponibili e non avrebbe
nemmeno preso in considerazione la possibilità di rendersi irreperibile in
una delle metropoli del suo Paese, dove avrebbe potuto facilmente
ricostruirsi una vita. Inoltre, dopo essere stato incarcerato, interrogato e
picchiato nel 2008, come pure il (…) 2009, il ricorrente avrebbe
continuato la propria vita per oltre un anno prima di espatriare, senza
intraprendere alcunché per difendersi. Sarebbe del resto eclatante che,
dopo il fermo del (…) 2010, il ricorrente sia partito per E._______ il
2 gennaio 2010 per preparare il viaggio di espatrio, tornando poi
tranquillamente a casa per ben due volte. Per di più, i mezzi di prova
sarebbero inadeguati. Infatti, il tagliando di tesseramento, ottenuto dopo
la sua decisione di lasciare la Turchia, non sarebbe in grado di provare il
suo annoso coinvolgimento politico, ma al contrario, ne proverebbe solo
la sua pretestuosità. In aggiunta, il certificato universitario non
D3897/2010
Pagina 5
attesterebbe altro che la reale possibilità di procrastinare il servizio
militare. Infine, i pregiudizi fatti valere non sarebbero determinanti in
materia di asilo, in quanto le molestie ed ingiustizie subite dalla
minoranza curda in Turchia non sarebbero di per sé motivo sufficiente per
riconoscere la qualità di rifugiato.
5.2. Nel gravame, il ricorrente fa valere di aver deciso di lasciare la
Turchia per sottrarsi ad ulteriori maltrattamenti e per il timore di essere
accusato della partecipazione alla manifestazione di D._______, alla
quale non avrebbe preso parte, ed essere condannato ad una pena
detentiva. Inoltre, adduce di temere di essere costretto a prestare servizio
militare nel sudest della Turchia con il rischio di dover sparare contro altri
curdi e di essere ucciso come pretesto per la sua adesione alla causa
curda. Peraltro, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, non sarebbe
affatto contrario alla logica dell'agire il fatto di avere continuato a
frequentare la sede del partito, iscrivendosi anche al "Barış ve Demokrasi
Partisi" (di seguito: BDP) poco prima dell'espatrio e dopo aver preso la
decisione di lasciare la Turchia. Infatti, sarebbe noto che molti richiedenti
l'asilo – poi riconosciuti come rifugiati – avrebbero atteso del tempo prima
di lasciare il Paese di origine, nonostante il rischio di subire nuovi fermi,
arresti arbitrari e maltrattamenti vari. Del resto, il vero attivista politico
curdo sarebbe disposto a sopportare, almeno per qualche tempo, il
rischio di essere sottoposto a tali misure, finché la situazione diviene
insopportabile, come nel suo caso. In aggiunta, credere che l'ausilio di un
legale, o del fratello medico, oppure del padre, funzionario statale in
pensione, possano essere di aiuto, come riterrebbe l'UFM,
significherebbe misconoscere la particolare esperienza di vita a cui si
riferirebbe l'insorgente. Pertanto, le sue allegazioni sarebbero compatibili
con la logica dell'agire e con l'esperienza generale della vita. Non da
ultimo, rileva di non avere fatto riferimento ai timori legati al servizio
militare nella seconda audizione, poiché essi costituirebbero soltanto una
preoccupazione minore. Infine, l'insorgente ritiene che il suo racconto
dovrebbe essere giudicato verosimile ed i suoi pregiudizi costituirebbero
delle misure comportanti una pressione psichica insopportabile ai sensi
dell'art. 3 LAsi.
6.
6.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese di origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
D3897/2010
Pagina 6
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione
a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure
che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 LAsi).
6.2. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi
riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente
riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo)
di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una
persecuzione (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione
svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 1998 n. 20 consid. 8a
pag. 180; cfr. GICRA 1997 n. 10 consid. 6 pag. 73 con la giurisprudenza
e la dottrina citata). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli
antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni
anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo
religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un
fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima
di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di
nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima
volta (cfr. GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e seg.; GICRA 1994 n.
24 pag. 171 e segg. e GICRA 1993 n. 11 pag. 67 e segg.). Sul piano
oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti
che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità,
l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti,
quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che
potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. GICRA 2004 n. 1
consid. 6a pag. 9, GICRA 1993 n. 21 pag. 134ss e GICRA 1993 n. 11
pag. 67 e segg.; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna 2003,
pag. 447 e segg.; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berna
1999, pag. 69 e segg.; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les
notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in: Walter Kälin (ed.), Droit
des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Friborgo 1991,
pag. 44; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e ed.,
Berna/Stoccarda 1991, pag. 108 e segg.; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Basilea/Francoforte 1990, pag. 126 et 143 e segg.;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berna 1987, pag. 287 e segg.).
6.3. Nella nozione di pressione psichica insopportabile, quale motivo
giustificante la concessione dell'asilo, sono compresi i metodi praticati e
le misure intraprese in certi Stati da parte delle autorità nei confronti di
D3897/2010
Pagina 7
alcuni individui o di una parte della popolazione, i quali secondo un
esame oggettivo – sono di un'intensità tale da rendere impossibile, o
difficilmente sopportabile, il proseguimento della vita o di un'esistenza
conforme alla dignità umana, di modo che qualsiasi persona confrontata
ad una tale situazione sarebbe stata costretta a fuggire dal suo Paese
(cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 10.3.1 pag. 200 e seg. e GICRA 2000
n. 17 conisd. 10 e 11 pag. 156 e segg.; KÄLIN, op. cit., pag. 49 e segg.;
WERENFELS, op. cit., pag. 275). Come l'ha ritenuto il Consiglio federale, i
metodi in oggetto sono quelli che, senza costituire necessariamente una
minaccia per la vita o l'integrità corporale, possono provocare presso le
vittime stati di costrizione e conflitti di coscienza tali da non rendere più
loro tollerabile la permanenza nel Paese (cfr. Messaggio del Consiglio
federale a sostegno di una legge sull'asilo del 31 agosto 1977, FF 1977 III
113, spec. pag. 125 e Messaggio concernente la revisione della legge
sull'asilo del 6 luglio 1983, FF 1983 III 627, spec. pag. 631).
6.4. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 LAsi). Per poter ammettere la
verosimiglianza delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente
l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica
tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario,
così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri
termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle
obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa
interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non
in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il
giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione
complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni
decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio
dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando,
contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni
dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
6.5. Nella fattispecie, le dichiarazioni decisive del ricorrente si
esauriscono in mere affermazioni di parte, non corroborate dal benché
minimo elemento di seria consistenza. D'altronde, il racconto
dell'insorgente si distingue per il suo carattere illogico. In particolare, il
ricorrente non è stato in grado di rendere verosimile il suo annoso
impegno politico. Infatti, sebbene egli abbia affermato di aver frequentato
per molti anni la sede del Demokratik Toplum Partisi (di seguito: DTP),
predecessore del BDP, di essere sempre stato "all'interno del partito" e di
esserne membro (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 8, D73 e D74 ),
D3897/2010
Pagina 8
egli non vi si è mai iscritto (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 8, D76
e D77). In aggiunta, l'essersi iscritto al nuovo partito (BDP) nel gennaio
2010 (cfr. verbale 1, pag. 5), quando aveva già deciso di espatriare (cfr.
verbale 2, pag. 9, D79 e D80), è totalmente insensato ed avvalla la tesi
secondo cui egli vi si sarebbe iscritto al solo fine di apparire come un
militante politico agli occhi delle autorità elvetiche. Inoltre, tale iscrizione
costituisce pure un elemento di inverosimiglianza dei suoi timori di
persecuzione, in quanto, se davvero l'insorgente avesse avuto un timore
concreto ed oggettivo di essere perseguitato per il suo impegno politico al
punto di decidere di espatriare, non si sarebbe certo iscritto al BDP a
meno di dieci giorni dall'espatrio, con il conseguente rischio di aumentare
ancor di più la probabilità di subire pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi
(cfr. verbale 1, pag. 7). Per di più, circa la sua iscrizione al BDP ha
dapprima fatto riferimento ad un tagliando "per essere membro del
partito" (cfr. verbale 2, pag. 9, D78), per poi affermare di aver soltanto
ricevuto il "tagliando per votare" (cfr. verbale 2, pag. 9, D80), allorché dal
documento depositato si evince che il tagliando sarebbe relativo
all'iscrizione ed al tesseramento. Il ricorrente, confrontato a tale
discrepanza, non ha chiarito il motivo di tale confusione (cfr. verbale 2,
pag. 9, D81). Tali dichiarazioni contraddittorie conducono a dubitare delle
conoscenze del ricorrente sul funzionamento del partito e confermano la
tesi di un'iscrizione ad hoc per i bisogni della causa. Non da ultimo,
riguardo all'asserito fermo del (…) 2009, l'insorgente ha dapprima
sostenuto che il fermo sarebbe durato tre giorni, descrivendone però
soltanto due e dando a credere che sarebbero stati portati in ospedale al
secondo giorno (cfr. verbale 1, pag. 6), mentre che nella seconda
audizione ha dichiarato di essere stato dal medico il terzo giorno e che il
secondo giorno avrebbe ricevuto la visita di un avvocato (cfr. verbale 2,
pag. 9, D84), di cui non aveva fatto menzione nella prima audizione.
Peraltro, qualora gli arresti narrati, avvenuti nel mese di (…) 2009,
fossero veritieri, sarebbe più che sorprendente che, nel (…) 2009, una
volta appreso dalla madre che la polizia l'avrebbe cercato, il ricorrente si
sia presentato spontaneamente al posto di polizia per chiedere che cosa
volessero (cfr. verbale 1, pag. 5). Tale comportamento è, infatti,
manifestamente contrario alla logica dell'agire, in quanto, se il ricorrente
davvero avesse avuto motivo di temere persecuzioni da parte delle
autorità, non si sarebbe certo recato al posto di polizia, ma, piuttosto, si
sarebbe immediatamente reso irreperibile. Inoltre, l'insorgente si è
contraddetto in merito a detto episodio, adducendo dapprima di essersi
"presentato alla polizia" (cfr. verbale 1, pag. 5, 6), in seguito, che
l'avrebbero "portato in questura" (cfr. verbale 2, pag. 6, D48) e per finire
che, avvisato della visita della polizia da sua mamma, egli si sarebbe
D3897/2010
Pagina 9
"spontaneamente presentato" (cfr. verbale 2, pag. 11, D100). Tali
divergenze conducono a fortemente dubitare di tale avvenimento. Allo
stesso titolo, i timori invocati, peraltro tardivamente, circa il servizio
militare sono ipotetici e non fondati su indizi concreti e sufficienti per fare
ritenere, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità l'avvento di
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. In considerazione di quanto
precede, non soccorrono il ricorrente i mezzi di prova prodotti circa, da un
lato, l'iscrizione al partito e, dall'altro lato, la sua idoneità al servizio
militare. Inoltre, agli atti emerge che, dopo gli allegati episodi del mese di
(…) 2009, egli non ha più avuto problemi con la polizia fino al mese di
(…) 2009 e questo senza che egli abbia preso una qualsiasi precauzione
per evitare di essere localizzato. Tale fatto inficia l'ipotesi che la polizia lo
perseguiti. In effetti, se il ricorrente fosse stato ricercato, la polizia
avrebbe potuto facilmente trovarlo, ad esempio presso la sede del partito,
che egli frequentava regolarmente. Non da ultimo, se davvero l'insorgente
fosse stato perseguitato dalle autorità, non sarebbe certo stato rilasciato
così facilmente il (…) 2009. Infine, se avesse temuto davvero
persecuzioni da parte delle autorità, il ricorrente avrebbe evitato di
espatriare proprio dall'aeroporto internazionale di
E._______, munito del proprio passaporto (cfr. verbale 1, pag. 7).
Visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario menzionare ulteriori
elementi di inattendibilità del racconto, il Tribunale ritiene che l'UFM ha
rettamente considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano
le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
Peraltro, in merito alla pretesa esistenza di generali persecuzioni da parte
della autorità nei suoi confronti, in ragione dell'appartenenza all'etnia
curda (cfr. verbale 2, pag. 5, D48), il mero fatto di appartenere a tale etnia
non implica necessariamente l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti
e in generale nei confronti di tale popolo (cfr. sentenza del Tribunale
D6904/2006 del 14 gennaio 2010, consid. 7.1 e 9.3.1).
6.6. In considerazione di quanto esposto, il ricorso, in materia di asilo,
non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7.
7.1.
Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2
ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a
D3897/2010
Pagina 10
questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
cfr. GICRA 2001 n. 21).
7.2.
7.2.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile
(art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente
esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
7.2.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio,
non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che
l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Turchia possa violare
l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera
del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione del
28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi
(divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima
del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale
della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in
particolare l'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o
trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro,
l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa
essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei
trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere
plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun elemento secondo cui il
ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed
immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri
termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme di indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che
si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
D3897/2010
Pagina 11
Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle
norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2
LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).
7.2.3. In aggiunta, in Turchia non vige attualmente una situazione di
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme
della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
Quanto alla situazione personale dell'insorgente, egli è giovane, ha una
formazione scolastica superiore, avendo egli studiato (…) ed (…) fino al
secondo anno di università, nonché un'esperienza professionale quale
(…) (cfr. verbale 1, pag. 2). Inoltre, l'insorgente dispone di un'importante
rete sociale in patria, ritenuto segnatamente che vi risiedono i suoi
genitori e (…) fratelli (cfr. verbale 1, pag. 3). Infine, il ricorrente non ha
preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da
giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che
da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua
permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze,
l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto adempiti i presupposti per
formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità
per il medesimo di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese di
origine, tanto più che potrà, se necessario, richiedere un adeguato aiuto
al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è
ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83
cpv. 4 LStr).
7.2.4. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2
LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza (art. 8 cpv. 4
LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513515), potrà procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio, oltre a quanto già depositato agli atti
(cfr. risultanze processuali). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile.
7.3. In considerazione di quanto precede, anche in materia di
allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la
querelata decisione confermata.
8.
Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata
D3897/2010
Pagina 12
(art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo
giudice (art. 111 lett. e LAsi).
9.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600., che
seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente
(art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle
tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale
amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TSTAF, RS 173.320.2]).
Esse sono tuttavia computate con l'anticipo spese, di CHF 600., versato
dal ricorrente il 18 giugno 2010.
D3897/2010
Pagina 13
(dispositivo alla pagine seguente)
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600., sono poste a carico del ricorrente.
Esse sono computate con l'anticipo spese di CHF 600., versato il
18 giugno 2010.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Pietro AngeliBusi Andrea Pedrazzini
Data di spedizione: