B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-391/2015, D-1010/2015
Sen t en z a d e l 5 magg i o 20 15
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Hans Schürch, Fulvio Haefeli,
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), il marito
B._______, nato il (…) e i figli
C._______, nato il (…),
D._______, nato il (…),
E._______, nato il (…),
F._______, nata il (…),
Turchia,
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 16 dicembre 2014 / N […].
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Fatti:
A.
In data 21 giugno 2012, i richiedenti, unitamente ai loro figli, hanno depo-
sitato una domanda d'asilo in Svizzera.
Sentito in merito ai propri motivi d'asilo il ricorrente ha dichiarato, in so-
stanza e per quanto qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione relativi al ricor-
rente del 4 luglio 2012 [di seguito: verbale 1] e del 17 luglio 2014 [di se-
guito: verbale 2]), di essere un cittadino turco di etnia curda e religione isla-
mica, nato a G._______ (Turchia). All'inizio degli anni '90, a seguito dei
problemi tra il partito dei lavoratori del Kurdistan (PKK) e lo Stato turco, il
suo villaggio sarebbe stato interamente bruciato e lo zio della moglie, allora
capo villaggio, assassinato. In seguito a questi fatti, nel 1995, gli interessati
sarebbero fuggiti dall'est della Turchia giungendo ad Izmir (Turchia), dove
avrebbero vissuto sino alla data del loro espatrio. Egli ad Izmir avrebbe
sempre svolto la professione di venditore ambulante ma, sin dall'inizio,
avrebbe avuto problemi con gli incaricati comunali e la polizia. In partico-
lare, a causa della sua origine curda, egli sarebbe stato continuamente fer-
mato e interrogato dalla polizia senza alcun motivo. Tale situazione
avrebbe quindi reso insostenibile la sua vita in Turchia inducendolo ad
espatriare.
Interrogata sui propri motivi d'asilo la ricorrente ha sostanzialmente confer-
mato quanto riferito dal marito (cfr. verbali d'audizione relativi alla ricorrente
del 4 luglio 2012 [di seguito: verbale 3] e del 18 luglio 2014 [di seguito: ver-
bale 4]). Ella ha anche aggiunto che i figli sarebbero stati maltrattati a
scuola a causa della loro origine e che un medico in ospedale le avrebbe
somministrato del veleno.
Interrogato in merito ai motivi d'asilo il figlio C._______ ha confermato i
problemi esposti dal padre. Egli ha inoltre aggiunto di essere stato schiaf-
feggiato dalla polizia turca in tre o quattro occasioni e di essere stato
spesso vessato e discriminato dalle persone che vivevano nella sua zona
(cfr. verbali d'audizione relativi al figlio C._______ del 5 luglio 2012 [di se-
guito: verbale 5] e del 17 luglio 2014 [di seguito: verbale 6]).
Il figlio D._______ ha anch'egli confermato i problemi del padre, oltre a
riferire di essere discriminato in Turchia dai compagni di scuola in ragione
della sua origine curda (cfr. verbali d'audizione relativi al figlio D._______
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del 5 luglio 2012 [di seguito: verbale 7] e del 18 luglio 2014 [di seguito: ver-
bale 8]).
A sostegno della loro domanda d'asilo i ricorrenti hanno presentato le ri-
spettive carte d'identità turche oltre a tre certificati medici relativi alla mo-
glie. Inoltre le autorità doganali svizzere hanno intercettato in data 31 lu-
glio 2012, un invio proveniente dalla Turchia e contenente il passaporto
turco del padre e la copia della carta d'identità turca del medesimo.
B.
Con due decisioni separate del 16 dicembre 2014 (una relativa ai genitori
ed ai figli minorenni ed una relativa al figlio C._______), entrambe notificate
ai richiedenti il 19 dicembre 2014 (cfr. Atto 29/1), l'Ufficio federale della mi-
grazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto
la domanda d'asilo degli interessati ed ha pronunciato l'allontanamento dei
medesimi dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita,
esigibile e possibile.
C.
Con ricorso in atto unico del 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico racco-
mandato; data d'entrata: 20 gennaio 2015), gli interessati sono insorti di-
nanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro
la menzionata decisione dell'UFM. I medesimi hanno chiesto, in via preli-
minare di presentare un unico ricorso avverso le due decisioni dell'UFM in
quanto i motivi d'asilo sarebbero sostanzialmente gli stessi ed il figlio
C._______ farebbe parte del medesimo nucleo famigliare. In via principale
hanno postulato l'annullamento delle decisioni impugnate, nonché la con-
cessione dell'asilo ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. I ricorrenti
hanno altresì chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria. Infine
hanno presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese
di giustizia.
D.
In data 26 marzo 2015, il Collegio Docenti della Scuola Media di
H._______, frequentata dai figli F._______ e E._______, ha inviato uno
scritto (di seguito: scritto del Collegio Docenti) all'attenzione del Segretario
di Stato della SEM con cui esprime la propria preoccupazione per il futuro
dei due allievi sopraccitati in relazione alla decisione di allontanamento.
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E.
In data 13 aprile 2015, il Segretario di Stato Mario Gattiker ha preso posi-
zione in merito al summenzionato scritto del Collegio Docenti, informando
sostanzialmente il medesimo della presente procedura di ricorso presso il
Tribunale.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei
considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi [RS 142.31]) contro una
decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il
ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-
c e 52 cpv. 1 PA).
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Il ricorso in atto unico inoltrato dai ricorrenti e le due decisioni avversate
concernono fatti di uguale natura e pongono gli stessi termini di diritto, di
modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una
sola sentenza (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pagg. 144 seg.).
3.
Di regola il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1
LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 Lasi, anche in questi casi il Tri-
bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
4.
Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo,
la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto
di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di
diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA
(cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi ad-
dotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione
impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2
e giurisprudenza ivi citata).
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5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono ri-
fugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.
Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita,
dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una
pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3
LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto
con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come
rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi
(elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in
tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr.
DTAF 2011/50 consid. 3.1.1 e relativi riferimenti; 2011/51 consid. 6.2). Sul
piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecendenti
dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori,
nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale
o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future
persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei
motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più
fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2011/50
consid. 3.1.1 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore
dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in
un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi
ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano
minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più
o meno lontano (cfr. ibidem).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con
relativi riferimenti).
6.
Nel caso di specie gli elementi a sostegno dei motivi d'asilo adotti si limi-
tano a generiche e stereotipate affermazioni di parte le quali, oltretutto, non
sono scevre da contraddizioni.
Il ricorrente ha infatti essenzialmente affermato di essere vessato dalla po-
lizia e dagli incaricati comunali, i quali gli impedirebbero di svolgere il pro-
prio lavoro di venditore e lo avrebbero più volte arrestato, insultato e pic-
chiato in ragione della sua origine curda. Egli tuttavia, oltre che essersi
limitato a dichiarazioni piuttosto generiche, ha reso affermazioni contraddi-
torie in merito al suo lavoro e alle vessazioni che avrebbe subito. Segnata-
mente, il ricorrente ha dapprima affermato che gli incaricati comunali gli
sequestravano la merce (cfr. verbale 1, pag. 9), tuttavia, nel corso della
seconda audizione, il medesimo ha negato che la merce gli sarebbe mai
stata sequestrata, sostenendo invece che la stessa sarebbe rimasta sotto
la custodia degli altri mercanti situati nei pressi dell'interessato
(cfr. verbale 2, Q88-Q93, pag. 10). Interpellato in merito a questa incon-
gruenza l'interessato si è limitato a negare di avere mai affermato che la
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merce gli sarebbe stata sequestrata (cfr. verbale 2, Q90-Q93, pag. 10). Allo
stesso modo, il ricorrente ha inizialmente affermato che egli sarebbe stato
un venditore ambulante e che la propria attività sarebbe stata illegale (cfr.
verbale 1, pag. 9), allorché, nella seconda audizione, ha espressamente
negato di essere un venditore ambulante, così come l'illegalità della propria
attività (cfr. verbale 2, Q77-Q83, pag. 9), specificando inoltre di affittare
presso il comune uno spazio al mercato su cui vendere la propria merce
(cfr. verbale 2, Q72-Q74, pag. 9). In questo senso il comportamento delle
autorità comunali descritto dal ricorrente risulta essere del tutto illogico, in-
fatti egli sostiene che il Comune gli concederebbe l'utilizzo di uno spazio al
mercato e, tuttavia, gli stessi incaricati comunali sarebbero soliti intervenire
presso il mercato per impedirgli di vendere la propria merce. Interpellato su
tale aspetto, l'interessato si è semplicemente limitato ad affermare che gli
ispettori comunali non darebbero alcuna importanza alla ricevuta relativa
all'affitto dello spazio al mercato e che, in ogni caso, le pressioni più forti
proverrebbero dalla polizia (cfr. verbale 2, Q75, pag. 9).
I figli e la moglie del ricorrente si sono sostanzialmente limitati a ribadire,
in maniera del tutto generica, i problemi che avrebbe il marito con la polizia,
nonché che sarebbero maltrattati dalla gente del luogo la quale, ad esem-
pio, non gli permetterebbe parlare tra loro in lingua curda. Inoltre la moglie
ha riferito di un problema di malasanità che le sarebbe occorso in un ospe-
dale di Izmir a seguito di un intervento all'utero. Di particolare importanza
le dichiarazioni che la ricorrente ha rilasciato nel corso della seconda audi-
zione, la medesima ha infatti specificato che la decisione di partire sarebbe
stata presa dal marito e che, oltretutto, ella non avrebbe voluto partire (cfr.
verbale 4, Q39, pag. 5). Da qui si evince chiaramente che le presunte di-
scriminazioni sopradescritte, se reali, non avrebbero avuto un'intensità tale
da indurre l'interessata a lasciare il paese. Questo aspetto si percepisce
anche dalla successiva dichiarazione con cui la moglie afferma di nem-
meno conoscere esattamente i motivi che l'hanno indotta a lasciare la Tur-
chia (cfr. verbale 4, Q45, pag. 6).
In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non sod-
disfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi.
In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della
qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la deci-
sione impugnata va confermata.
7.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di
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Pagina 8
norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però
conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi).
Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'a-
silo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento.
8.
L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr
(RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
8.1 Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM re-
lativa alla domanda d'asilo degli insorgenti, questi ultimi non possono pre-
valersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), gene-
ralmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed
espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei ri-
fugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30).
Inoltre, per gli stessi motivi citati al considerando 6, pagg. 6-7 della pre-
sente sentenza, non emergono dalle carte processuali neppure elementi
da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per i
ricorrenti di essere esposti, in caso di allontanamento in Turchia ad un trat-
tamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. In
altri termini, questi ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, op-
pure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precise e con-
cordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti contrari
alle disposizioni sopraccitate.
Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecu-
zione dell'allontanamento è ammissibile.
8.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
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Pagina 9
Si tratta, dunque, d'esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragio-
nevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attual-
mente in Turchia da un lato, e della sua situazione personale dall'altro.
Attualmente in Turchia non vige una situazione di guerra, guerra civile o
violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella to-
talità del territorio nazionale. Certo non si possono escludere alcune discri-
minazioni nei confronti della minoranza curda, tuttavia, eccetto le provincie
di Hakkari e Sirnak (cfr. DTAF 2013/2), non vi sono attualmente gli elementi
per considerare che vi sia in Turchia una situazione di discriminazione si-
stematica e generale nei confronti della popolazione curda contraria ai prin-
cipi di cui alla disposizione sopraccitata. D'altronde, dalle dichiarazioni rese
a verbale, gli stessi ricorrenti hanno confermato di avere avuto modo di
frequentare le scuole dell'obbligo, così come di beneficiare di cure mediche
e farmaci gratuiti (cfr. verbale 3, pag. 8). Oltretutto i medesimi, eccetto le
vessazioni citate in precedenza, hanno sempre negato di avere mai avuto
problemi con le autorità turche o terze persone
(cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 3, pag. 8).
Per ciò che concerne la situazione personale dei ricorrenti, essi sono co-
niugati ed hanno vissuto ininterrottamente ad Izmir dal 1995 sino all'espa-
trio avvenuto il 14 giugno 2012 (cfr. verbale 1, pag. 4). Il ricorrente ha sem-
pre lavorato come venditore al mercato, professione con cui è sempre stato
in grado di soddisfare i bisogni della propria famiglia. D'altronde, egli stesso
ha affermato che a livello lavorativo gli affari funzionavano bene e che non
aveva alcun problema (cfr. verbale 2, Q30, pag. 4). Considerato il lungo
periodo trascorso ad Izmir, vi è motivo di credere che i ricorrenti abbiano
maturato un'ampia e soddisfacente rete sociale.
La ricorrente, casalinga, soffre di ipertensione arteriosa e di depressione
unipolare, patologie queste già diagnosticate nel paese d'origine con i cer-
tificati medici agli atti del (…) ottobre 2011 e del (…) aprile 2012. La mede-
sima è stata seguita, dal (…) maggio 2014, dal Servizio psico-sociale di
I._______, il quale ha confermato un episodio depressivo di media gravità
dal 2007 (cfr. rapporto medico della Dr.ssa L._______ del (…) luglio 2014).
Tale stato di salute, seppur critico, non è tale da inficiare l'esecuzione
dell'allontanamento della ricorrente, ella infatti ha sempre potuto benefi-
ciare in Turchia, in maniera gratuita, di adeguate cure e medicamenti (cfr.
verbale 3, pag. 8 e verbale 4, Q67, pag. 8).
Il figlio C._______ è giovane, ha concluso le scuole medie nel paese d'ori-
gine ed ha svariate esperienze professionali quali cameriere, in ambito di
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manutenzione degli elettrodomestici e come operaio edile (cfr. verbale 5,
pag. 4). Egli può senz'altro reinserirsi con successo nel paese d'origine
dove, tra l'altro, potrà beneficiare dell'aiuto della propria famiglia come av-
venuto negli anni precedenti.
Per ciò che concerne i figli minorenni, rispettivamente nati nel 1998, 1999
e 2001, l'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989 (CDF, RS 0.107) non costituisce un ostacolo all'esecuzione dell'allon-
tanamento. Essi infatti sono tutti nati e cresciuti ad Izmir, dove hanno tra-
scorso la maggior parte della loro vita e dove hanno sempre frequentato le
scuole dell'obbligo (cfr. verbale 2, Q50, pag. 6 e verbale 7, pag. 3). Mal-
grado i due figli più giovani dal mese di giugno 2013 frequentino con impe-
gno la scuola media di H._______ (cfr. scritto del Collegio Docenti), non
sussistono gli elementi per concludere che l'allontanamento in Turchia
equivarrebbe ad uno sradicamento completo tale da pregiudicare il loro
sviluppo ed equilibrio (cfr. DTAF 2012/31 consid. 7.3.2.3; 2009/51 consid.
5.6 e relativi riferimenti). Infatti, pur comprendendo le preoccupazioni espo-
ste dal Collegio Docenti e le iniziali difficoltà a cui potrebbero dovere far
fronte nei primi mesi del proprio rimpatrio, il Tribunale ritiene che l'espe-
rienza scolastica vissuta in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di cono-
scenze acquisite nel nostro Paese, potrà essere un vantaggio in vista del
loro reinserimento nel tessuto scolastico e professionale nel paese d'ori-
gine. Tuttavia, al fine di limitare ulteriori disagi, il Tribunale invita le autorità
preposte all'esecuzione dell'allontanamento ad organizzare il medesimo in
modo da permettere ai due figli di concludere l'attuale anno scolastico in
Ticino.
In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento dei
ricorrenti è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi).
8.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo
della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in
relazione all'art. 44 LAsi). Gli insorgenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8
cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12);
L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
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Pagina 11
8.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità infe-
riore va confermata.
9.
Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto
federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha ac-
certato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art.
106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inade-
guata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.
10.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione
dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali
è divenuta senza oggetto.
11.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
12.
La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata
con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale
(art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 12
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: