B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3917/2016
Sen t en z a d e l 1 4 s e t t emb r e 2 0 1 6
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy;
cancelliere Lorenzo Rapelli.
Parti
A._______, nato il (…), alias
B._______, nato il (…), alias
C._______, nato il (…),
Iraq,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Esecuzione dell'allontanamento;
decisione della SEM del 31 maggio 2016 / N (…).
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Visto:
la domanda d’asilo che l’interessato ha presentato in Svizzera il 19 ottobre
2015,
i verbali d’audizione del 2 novembre 2015 (cfr. atto A4) e del 14 aprile 2016
(cfr. atto A17),
il certificato di nazionalità iracheno e la carta d’identità versati agli atti,
la decisione del 31 maggio 2016 della Segreteria di Stato della migrazione
(di seguito: SEM), notificata il 2 giugno 2016, con la quale l’autorità di prime
cure ha respinto la domanda d’asilo e pronunciato l’allontanamento del ri-
chiedente dalla Svizzera, incaricandone il Cantone Ticino dell’esecuzione,
il ricorso del 23 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 24 giugno 2016), per mezzo del quale l’interessato ha chiesto l'acco-
glimento del gravame, l'annullamento della decisione impugnata limitata-
mente alla questione dell’esecuzione dell’allontanamento e la concessione
dell’ammissione provvisoria ed ha altresì depositato una domanda d'assi-
stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese
processuali e del relativo anticipo e protestando tasse spese e ripetibili,
l’incarto della SEM trasmesso al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) in data 27 giugno 2016,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 della legge
sull’asilo (LAsi; RS 142.31) contro una decisione in materia d'asilo della
SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il ricorso è di principio ammissi-
bile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA,
che vi è dunque motivo di entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
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l’approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che il ricorso del 23 giugno 2016 verte unicamente sulla questione relativa
all'esecuzione dell'allontanamento. Di conseguenza la decisione impu-
gnata è cresciuta in giudicato in materia d'asilo e riguardo alla pronuncia
dell'allontanamento. Il Tribunale si limiterà pertanto all'esame della que-
stione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento,
che nella decisione impugnata la SEM è dell'avviso che nulla osti all'allon-
tanamento del richiedente, dal momento che la situazione nelle provincie
del nord dell’Iraq, controllate dal governo regionale curdo, sarebbe con-
forme alla prassi del Tribunale e degli altri stati europei,
che in particolare, le provincie curde non sarebbero attualmente minacciate
dall’organizzazione “Stato Islamico” e nella regione non vigerebbe una si-
tuazione di violenza generalizzata,
che secondo quanto riportato nel gravame, l’esecuzione dell’allontana-
mento andrebbe invece ritenuta quantomeno inesigibile, in ragione della
situazione personale del ricorrente e di quella generale nel paese d’origine,
che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, in relazione
all'art. 44 LAsi, all'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr,
RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragione-
volmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr),
che secondo prassi costante del Tribunale, circa la valutazione degli osta-
coli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consa-
crato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve
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provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'ese-
cuzione dell’ allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in ÜBERSAX/RUDIN/HUGI/YAR/GEISER [Hrsg.], Ausländer-
recht, 2ª ed., 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.),
che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la pro-
secuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di prove-
nienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazio-
nale pubblico della Svizzera,
che nella misura in cui il ricorrente non può prevalersi del principio del di-
vieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), ne v'è motivo di considerare l'e-
sistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto, in caso
di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito in
relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed
altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105), l'esecuzione dell'allontanamento è da conside-
rarsi ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico non-
ché della LAsi (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi),
che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione dell'allontanamento non può
essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato di origine o di prove-
nienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo a seguito
di situazioni di guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza
medica,
che il Tribunale considera che attualmente le provincie curde di Dohuk, di
Erbil e di Suleimaniya non siano preda di una situazione di violenza gene-
ralizzata e che in tali luoghi non viga una situazione politica tesa al punto
da rendere inesigibile l'esecuzione dell’allontanamento (cfr. sentenza di ri-
ferimento E-3737/2015 del 14 dicembre 2015 che ha attualizzato la prassi
già stabilita dalla DTAF 2008/5),
che tuttavia, in considerazione della forte sollecitazione delle strutture della
regione facente seguito alla guerra civile siriana, alla presenza dello Stato
Islamico nell’Iraq centrale ed alla conseguente esistenza di un importante
numero di profughi interni (Internally Displaced Persons, IDP), i fattori indi-
viduali non sono privi di portata (cfr. Ibidem),
che in ossequio a tale giurisprudenza, l’esecuzione dell’allontanamento è
pertanto in principio esigibile per gli uomini giovani, di etnia curda e celibi
che risultino in buona salute e provengano da questa regione o vi abbiano
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vissuto per un lungo periodo, disponendo nel contempo di una rete socio-
famigliare o di legami con i partiti dominanti (cfr. Ibidem),
che in specie il ricorrente proviene da D._____, nella provincia di Dohuk,
dove ha vissuto sin dall’infanzia (cfr. atto A4, pag. 3). Egli è un giovane di
etnia curda di stato civile celibe e dispone di parentela nella regione. Pur
non avendo potuto terminare alcuna formazione, l’insorgente può inoltre
vantare una certa esperienza professionale tant’è che ha svolto un’attività
lavorativa sino al suo espatrio (cfr. atto A17, pag. 4),
che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento è pure da reputarsi esigibile
ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 LAsi,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione
all'art. 44 LAsi),
che in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali
tendenti all'annullamento della decisione impugnata non meritano accogli-
mento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che pertanto il ricorso va respinto,
che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
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che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF),
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.– sono poste a carico del ricorrente. Ta-
le ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il giudice unico: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli
Data di spedizione: