Corte IV
D-3918/2006
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 1 5 s e t t e m b r e 2 0 1 0
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Gérard Scherrer e Walter Lang,
cancelliera Lydia Lazar Köhli.
A._______, nato il (...),
Kosovo,
ricorrente,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Disconoscimento della qualità di rifugiato e revoca
dell'asilo;
decisione dell'UFM del 28 settembre 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3918/2006
Fatti:
A.
L'interessato, cittadino di etnia albanese originario di B._______
(Kosovo), ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera in data (...). A
seguito della sentenza del 21 novembre 1996 della Commissione
svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), l'UFM gli ha riconosciuto
la qualità di rifugiato e gli ha accordato asilo in Svizzera.
B.
B.a Il 13 maggio 2005, l'UFM, tramite posta elettronica, ha fatto
richiesta all'Ufficio di collegamento svizzero a Pristina (di seguito:
Ufficio di collegamento) di verificare se l'interessato abbia o meno fatto
ritorno in Kosovo e, in caso affermativo, di inoltrare il maggior numero
possibile di informazioni in merito, ad esempio la frequenza dei viaggi,
la data, la durata, i luoghi visitati (vedi e-mail agli atti, act. B5/1).
B.b Tramite e-mail del (...) (cfr. act. B6/1), l'Ufficio di collegamento ha
comunicato all'UFM di essersi recato all'indirizzo indicato
dall'interessato quale suo ultimo domicilio prima dell'espatrio
(cfr. audizione sui fatti del 24 agosto 1993, pag. 1, act. A1/13) e di
avere incontrato uno dei suoi fratelli. Quest'ultimo avrebbe confermato
che l'interessato si recherebbe regolarmente in Kosovo per
trascorrervi le vacanze, rispettivamente che ogni estate rimarrebbe un
mese presso la famiglia a Pristina.
C.
C.a Il 25 agosto 2005, l'UFM ha annunciato all'interessato l'intenzione
di revocare l'asilo e di ritirare la qualità di rifugiato pronunciati a suo
favore, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge
sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio, infatti –
basandosi su informazioni in suo possesso, secondo cui l'interessato
si recherebbe regolarmente nel suo Paese d'origine per trascorrere le
vacanze presso la sua famiglia – ha ritenuto che egli si sarebbe,
tramite tale comportamento, volontariamente riposto sotto la
protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza
(art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 sezione C [di
seguito: C] n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei
rifugiati [Conv.; RS 0.142.30]). In secondo luogo, visto l'elevato numero
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di condanne subite dall'interessato (13 in tutto, dall'aprile 1994
all'ottobre 2003) ed il fatto che in varie occasioni la pena inflittagli non
sia stata sospesa condizionalmente, detto Ufficio ha considerato che
egli ha commesso reati particolarmente riprensibili ai sensi
dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, i quali giustificherebbero anch'essi la revoca
dell'asilo. L'UFM ha pertanto invitato l'interessato a determinarsi in
merito.
C.b Tramite scritto del 23 settembre 2005, l'interessato ha presentato
le proprie osservazioni in merito alla revoca dell'asilo e al
disconoscimento della qualità di rifugiato. In sostanza, l'interessato –
dichiarando esplicitamente di non poter negare gli addebiti mossigli
dall'UFM limitatamente ai reati commessi in Svizzera – ha sottolineato
che i vari problemi di ordine psichico, di cui soffrirebbe e che starebbe
trattando tramite un sostegno terapeutico ed una terapia
farmacologica, potrebbero in parte spiegare il suo atteggiamento
delittuoso. Egli ha altresì considerato che il suo stato di salute
meriterebbe un'accorta valutazione nel contesto di un'eventuale
revoca dello statuto di rifugiato, essendo improbabile che l'autorità
cantonale, visti i reati da lui commessi, provveda al rinnovo del suo
permesso di dimora. Alla luce dei problemi enunciati e
dell'inadeguatezza in proposito del sistema sanitario in Kosovo,
l'interessato ha chiesto il mantenimento della qualità di rifugiato e
dell'asilo in via "del tutto eccezionale" e, in via subordinata, alla luce
dell'illiceità ed inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la
concessione dell'ammissione provvisoria. Ha allegato al suo scritto un
certificato medico stilato il (...) dal Dr. C._______ dell'D._______.
C.c Tramite decisione del 28 settembre 2005, l'UFM ha disconosciuto
la qualità di rifugiato dell'interessato e gli ha revocato l'asilo giusta
l'art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LAsi. Detto Ufficio ha dapprima
considerato che l'interessato, stando ad informazioni in suo possesso,
rientrerebbe regolarmente in Kosovo, e – così facendo – avrebbe
volontariamente ricercato la protezione dello Stato di cui possiede la
cittadinanza conformemente all'art. 1 sezione C cifra 1 (recte: n. 1)
Conv., le cui condizioni, come stabilite dalla CRA nella decisione
pubblicata in Giurisprudenza ed informazioni della CRA (GICRA) 1996
n. 7, sarebbero pienamente realizzate nella fattispecie. Egli, difatti, non
avrebbe mai invocato di essere stato costretto a rientrare in Kosovo.
I ripetuti soggiorni in detto Paese, come appurati dall'UFM, ed il fatto
che egli li abbia "tacitamente ammessi" nella presa di posizione
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antecedente la decisione di revoca, non solo starebbero a dimostrare
che avrebbe avuto l'intenzione di porsi nuovamente sotto la protezione
del suo Paese d'origine, ma pure che – ritenuta la giurisprudenza in
merito (GICRA 1996 n. 9 e 2002 n. 8) – egli avrebbe effettivamente
ottenuto la protezione richiesta. L'UFM ha poi ritenuto che la revoca
dell'asilo si giustificherebbe altresì alla luce delle condanne penali,
peraltro mai negate dall'interessato, inflitte a quest'ultimo. Difatti, non
solo ammonterebbero a 13 (aprile 1994-ottobre 2003), ma "in varie
occasioni" sarebbero state formulate senza sospensione condizionale.
L'interessato si sarebbe pertanto reso colpevole di reati
particolarmente riprensibili ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Per quanto
attiene ai problemi di natura psichica addotti dall'interessato, l'autorità
di prime cure li ha ritenuti "ben lungi dall'essere gravi", tanto più che
egli, come emergerebbe dal certificato medico versato agli atti,
seguirebbe la terapia in modo discontinuo e con scarsa adesione.
Inoltre, in Kosovo ed in particolare a Pristina esisterebbero le strutture
mediche necessarie al trattamento dei suoi problemi. Infine, gli
specialisti in Svizzera presso i quali sarebbe in cura potrebbero
prepararlo al meglio al rientro in Kosovo, dove egli potrà trovare
sostegno presso la famiglia.
D.
Il 26 ottobre 2005, il ricorrente ha interposto ricorso dinanzi alla CRA
contro la succitata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della
decisione impugnata, il mantenimento della qualità di rifugiato e di
essere esentato dal pagamento delle spese processuali. Per quanto
attiene ai reati addebitatigli dall'UFM, il ricorrente – seppure non
contestandoli – ne ha negato la riprensibilità, essendo, a suo dire, le
condanne di breve durata e, nel maggiore dei casi, sospese
condizionalmente. I reati commessi, poi, non sarebbero stati tali da
attentare alla sicurezza interna o esterna della Svizzera. Inoltre, egli
ha definito l'"accusa" di essersi regolarmente recato in Kosovo come
infondata, non essendo – benché in possesso di un titolo di viaggio
rilasciato dall'UFM – mai ritornato nel suo Paese d'origine da oltre
12 anni. Egli ha indicato che, del resto, consultando il titolo di viaggio
antecedente quello attuale, agli atti presso l'UFM, si potrebbe
verificare se vi siano stati apportati timbri di entrata e/o uscita
per/dalla Serbia e Montenegro, rispettivamente per il/dal Kosovo.
Inoltre, contrariamente a quanto indicato dall'UFM, nella presa di
posizione del 28 settembre 2005, egli non avrebbe mai tacitamente
ammesso di essersi recato in Kosovo, ma semplicemente non si
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sarebbe espresso sul tema in quella sede. Inoltre, i funzionari
dell'Ufficio di collegamento recatisi al domicilio del fratello I. A. non
avrebbero – come asserito dall'UFM – interrogato quest'ultimo, bensì
suo figlio (...) (vale a dire il nipote del ricorrente), le cui dichiarazioni
non sarebbero peraltro, vista la sua minore età, utilizzabili ai fini della
presente procedura, come trasparirebbe dalla copia della
dichiarazione in albanese dello stesso I. A. del (...) allegata al ricorso,
debitamente tradotta in italiano. Per tutti questi motivi, il ricorrente ha
chiesto espressamente che l'UFM presenti la prova formale di un suo
allegato rientro in Patria. Per quanto concerne il suo stato di salute, da
ultimo, egli ha precisato che questo sarebbe cronico e che, a detta dei
suoi medici, sarebbe necessario – per una questione di continuità del
trattamento – che egli possa beneficiare delle cure necessarie in
Svizzera.
E.
L'11 novembre 2005, il ricorrente ha inoltrato alla CRA un'integrazione
al ricorso del 26 ottobre 2005. In sostanza, ha ribadito di non avere
fatto rientro in Kosovo da oltre 12 anni ed ha sottolineato di non avere
alcun interesse a ritornare in detto Paese. Difatti, in caso di ritorno,
temerebbe per la sua incolumità fisica per i motivi già riconosciuti
tramite sentenza del TAF del 21 novembre 1996. In Patria, poi, non
sarebbe proprietario di alcun bene e non avrebbe legami affettivi o di
amicizia con nessuno, tanto più che entrambi i genitori ed il fratello H.
sarebbero deceduti, il fratello E. vivrebbe negli E._______, il fratello M.
vivrebbe in Svizzera e con l'unico fratello che ancora vivrebbe in
Kosovo, I. A., non intratterrebbe alcun rapporto. I reati che ha
commesso, poi, non sarebbero di grave entità e le relative condanne
non di lunga durata, ragione per cui non si potrebbe parlare di reati
riprensibili. A differenza di quanto sostenuto dall'UFM nella decisione
impugnata, inoltre, il (...) egli sarebbe stato sì arrestato, ma
unicamente per tentato furto e non anche per infrazione alla Legge
federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e sulle sostanze
psicotrope (LStup, RS 812.121). Infine, le sue condizioni di salute
richiederebbero un prosieguo delle cure psichiatriche in Svizzera.
Al presente atto integrativo al ricorso, il ricorrente ha allegato la
dichiarazione del fratello I. A. del (…) in originale.
F.
Tramite decisione incidentale del 15 novembre 2005, la CRA ha
esonerato il ricorrente, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, dal
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pagamento di un anticipo a copertura delle spese processuali. Nel
contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso.
G.
Tramite scritto del (...), l'F._______ ha inoltrato alla CRA copia del
decreto d'accusa del (...), cresciuto in giudicato il (...), col quale il
ricorrente è stato ritenuto colpevole di furto di poca entità e di ripetuto
abuso di un impianto per l'elaborazione di dati, e condannato a tre
mesi di detenzione sospesi condizionalmente. La CRA ha provveduto,
nello stesso mese di novembre 2005, ad inviare una copia del decreto
all'UFM (v. act. B14/4).
H.
Il 2 dicembre 2005 ed al fine di ottenere informazioni complementari
all'e-mail del (…) (v. paragrafo B.b), l'UFM ha contattato
telefonicamente l'Ufficio di collegamento, il quale ha comunicato
(v. nota di conversazione agli atti, act. B15/1) che la discussione al
domicilio dell'interessato avrebbe "effettivamente [...] avuto luogo con
un giovane la cui età potrebbe essere di (...) anni", che il giovane si
sarebbe presentato come il fratello minore del ricorrente, che la
conversazione si sarebbe svolta "in modo assolutamente normale" ed
il giovane avrebbe capito "molto bene" le domande postegli, che il
giovane sarebbe stato "100% affermativo nelle risposte concernenti il
rientro regolare del ricorrente nel suo Paese per trascorrervi le
vacanze", che la conversazione sarebbe durata "un buon momento" ed
il giovane avrebbe fornito risposte "alquanto chiare e precise", che, da
ultimo, non vi sarebbe "alcun motivo" che possa permettere di dubitare
della capacità di discernimento del giovane in questione. L'UFM ha
incluso tali informazioni nelle osservazioni al ricorso del 7 dicembre
2005, sottolineando inoltre che, al contrario di quanto allegato dal
fratello del ricorrente, le dichiarazioni del giovane interrogato
sarebbero valide ed integralmente utilizzabili ai fini della procedura in
corso. Detto Ufficio ha, infine, indicato che il ricorrente sarebbe stato
nel frattempo nuovamente condannato, menzionando il decreto
d'accusa del (...) (v. paragrafo G).
I.
Il 23 dicembre 2005, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, ribadendo
di non essere rientrato in Kosovo da oltre 12 anni, di non avervi più né
interessi, né congiunti e di non intrattenere alcun rapporto con il
fratello I. A. residente a Pristina. Ha sottolineato inoltre come
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l'asserzione dell'UFM, secondo cui funzionari dell'Ufficio di
collegamento avrebbero interrogato il fratello minore del ricorrente,
non sarebbe plausibile e pertanto errata, essendo lui stesso il fratello
minore della famiglia. La persona interrogata non potrebbe pertanto
essere che il nipote del ricorrente, rispettivamente figlio (...) del fratello
I. A., il quale per di più non avrebbe alcun interesse a spacciarsi per
suo fratello minore ed a dichiarare falsamente di averlo incontrato in
Kosovo. Il ricorrente ha inoltre espresso dubbi in merito al fatto che il
giovane sia stato interrogato nella sua lingua madre ed ha reputato
molto probabile che le sue risposte siano state fraintese. Ha altresì
espressamente chiesto di venire a conoscenza del verbale della
discussione intercorsa tra i funzionari dell'Ufficio di collegamento ed il
giovane.
J.
Il 24 gennaio 2006, il ricorrente ha inoltrato alla CRA un rapporto
medico stilato il (…) dal Dr. G._______ ed il rapporto d'uscita
dall'H._______, stilato il (...) dalla Dr.ssa I._______.
K.
Il 17 maggio 2006, il ricorrente ha versato agli atti un rapporto medico
non datato stilato dall'D._______, un rapporto medico emesso il (...)
dal J._______ ed un certificato medico del (...) emesso dalla
K._______.
L.
Il 27 giugno 2006 il ricorrente ha inoltrato una lettera alla CRA, con la
quale ha contestato nuovamente di essere già stato arrestato o
condannato per infrazione alla LStup.
M.
Il 18 ottobre 2006, l'UFM ha trasmesso alla CRA un certificato medico,
stilato il (...) dal Dr. L._______, riguardante il ricorrente ed
erroneamente pervenutogli.
N.
Tramite scritto del 14 aprile 2010, il ricorrente ha versato agli atti le
copie dei seguenti documenti attinenti alla sua situazione attuale: un
attestato del (...) del M._______ a testimonianza della sua volontà di
trovare un impiego, un attestato di lavoro del (...), rilasciato dalla Città
di N._______, un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato
nel (...) con la ditta E. di N._______, l'autorizzazione di corta durata
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del (...) valida per 30 giorni rilasciata dalla F._______, la sua richiesta
per un permesso di lavoro del (...) ed una copia del certificato medico
del (...) emesso dalla K._______ (già agli atti, v. paragrafo K).
O.
Tramite scritto del 21 maggio 2010, l'UFM ha ritenuto che i mezzi di
prova versati da ultimo agli atti non comportano modifiche nella sua
posizione ed ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata.
P.
Tramite scritto del 9 agosto 2010, il ricorrente ha versato agli atti una
dichiarazione dell'"O._______" del (...) che confermerebbe che, in
caso di rientro in Kosovo, la sua vita sarebbe in pericolo.
Q.
Il 30 agosto 2010, il ricorrente ha fatto pervenire al Tribunale una
lettera da lui redatta, nella quale dichiara la sua gratitudine alla
Svizzera per averlo accolto quale rifugiato politico nonché il suo
pentimento in merito al comportamento da lui assunto negli anni
passati.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) giudica
definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e
art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del
17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
1.2 Dal 1° gennaio 2007, il Tribunale giudica, in quanto sia
competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le
commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi
dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto
processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica
della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento
dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
2.
V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
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d'ammissibilità di cui agli artt. 48, 50 e 52 della legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021).
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
5.1 L'oggetto della presente procedura, consistente nella decisione di
disconoscimento della qualità di rifugiato e di revoca dell'asilo, non ha
alcuna incidenza sul diritto del ricorrente a rimanere in Svizzera,
ritenuto che egli – come comunicato al Tribunale dalla F._______ in
data (...) – è stato posto al beneficio di un permesso (...).
5.2 Vi è pertanto da esaminare unicamente se l'autorità inferiore ha
rettamente considerato come adempiute le condizioni per applicare
l'art. 1 C n. 1 Conv., rispettivamente rettamente disconosciuto al
ricorrente la qualità di rifugiato e revocato l'asilo giusta
l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. consid. 6), rispettivamente
63 cpv. 2 LAsi (cfr. consid. 7-8).
6.
6.1
6.1.1 Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, l'UFM revoca l'asilo o
disconosce la qualità di rifugiato per i motivi menzionati all'art. 1 C
numeri 1-6 Conv.. Ai sensi della predetta norma, le clausole di
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cessazione indicano le condizioni in cui lo statuto di rifugiato prende
fine. Tali clausole sono fondate sull'assunto secondo il quale la
protezione internazionale non deve essere mantenuta laddove non è
più necessaria o non si giustifichi più. Tale è il caso, ad esempio, se
una persona ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato
di cui possiede la cittadinanza (art. 1 C n. 1 Conv.).
6.1.2 Secondo dottrina e giurisprudenza, per ammettere che un
rifugiato abbia volontariamente ridomandato la protezione dello Stato
di cui possiede la cittadinanza devono essere cumulativamente
adempiute le seguenti tre condizioni (cfr. GICRA 2002 n. 21 consid. 6,
con rimandi a GICRA 1996 n. 7):
- l'atto col quale il rifugiato domanda la protezione deve essere
compiuto volontariamente, nel senso che non può essere imposto al
rifugiato né dalle circostanze inerenti alla sua situazione nel Paese
che lo ospita, né dalle autorità di questo Paese,
- l'azione intrapresa dal rifugiato deve aver carattere intenzionale,
ovvero deve avere per obbiettivo l'assoggettamento alle autorità del
Paese di cui possiede la cittadinanza e
- l'azione intrapresa deve essere coronata da successo, nel senso che
una persona non solo deve sollecitare la protezione del Paese
d'origine, ma occorre pure che la protezione richiesta gli venga
effettivamente accordata.
6.1.3 In virtù del principio inquisitorio ancorato all'art. 12 PA (per
rimando dall'art. 6 LAsi), spetta all'autorità – e non alle parti in causa –
accertare i fatti. Benché anche le parti rivestano un ruolo importante
nel chiarimento degli elementi fattuali rilevanti, l'autorità non è, in altre
parole, vincolata alle loro domande ed offerte di prova, bensì è tenuta
ad accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la
decisione e ad assumere di propria iniziativa quelle prove che ritiene
idonee per l'accertamento dei fatti rilevanti (cfr. RENÉ A.RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS: Öffentliches Prozessrecht und Justizver-
fassungsrecht des Bundes, Basilea/Francoforte sul Meno 1996,
n. 909; CHRISTOPH AUER, in merito all'art. 12 PA, in: CHRISTOPH AUER /
MARKUS MÜLLER / BENJAMIN SCHINDLER [ed.]: Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/S. Gallo, 2008,
n. 6-15, pagg. 191 segg.).
L'autorità può ritenere un fatto come comprovato unicamente quando
è convinta della sua esistenza. In assenza di prove chiare, la stessa è
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tenuta a decidere secondo il principio della probabilità preponderante
se un fatto possa essere o meno reputato come dimostrato. La mera
possibilità che un fatto si sia potuto realizzare non basta per
addossare alla fattispecie in questione una determinata conseguenza
giuridica (cfr. RENE A. RHINOW / BEAT KRÄHENMANN: Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, vol. complementare, Basilea/Francoforte
sul Meno, 1990, pag. 298). L'autorità si serve, se necessario, dei
mezzi di prova elencati dalla legge. Essa, in altri termini, non è tenuta
ad assumere prove per ogni elemento fattuale. Fatti notori e relativi
all'esperienza generale di vita non devono essere dimostrati. Lo stesso
dicasi per elementi fattuali non contestati dalle parti e per i quali ci si
potrebbe aspettare che la parte toccata da un eventuale cambiamento
fattuale lo segnali lei stessa a tutela dei suoi interessi. Questo vale in
particolare nell'ambito della giurisdizione amministrativa contenziosa,
dove la legge esige che le richieste ricorsuali siano motivate, vale a
dire corroborate anche da considerazioni sui fatti rilevanti, e dove è
compito del ricorrente segnalare errori commessi dall'autorità inferiore
nell'accertare i fatti.
Per la procedura d'asilo, l'autorità competente deve verificare, per
quanto possibile, quelle allegazioni del richiedente l'asilo che ritiene
rilevanti ai fini della concessione o revoca dell'asilo. A dette
allegazioni, tuttavia, l'autorità non può opporre mere controallegazioni
o supposizioni. Quanto opposto alle allegazioni del richiedente deve
essere in altre parole o chiaramente dimostrato, o per lo meno – in
applicazione del criterio della probabilità preponderante – essere
oggettivamente più vicino alla verità di quanto lo siano le allegazioni
fatte valere dal richiedente (cfr. SAMUEL WERENFELS: Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 135). In
particolare, nell'ambito di una procedura di revoca dell'asilo, l'onere
della prova in merito al fatto che il ricorrente adempi le condizioni
giustificanti il disconoscimento della qualità di rifugiato e la revoca
dell'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi incombe all'autorità
inferiore.
6.2
6.2.1 Il Tribunale rileva che, nella fattispecie, l'UFM rettamente non ha
motivato la decisione di disconoscimento della qualità del rifugiato con
i fatti penalmente rilevanti commessi dal ricorrente e le rispettive
condanne inflittegli. Secondo la prassi vigente, infatti, né la LAsi né la
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Conv. prevedono il disconoscimento dello statuto di rifugiato a causa di
motivi d'indegnità insorti posteriormente. In altri termini, per tale
misura sono determinanti unicamente i motivi previsti
all'art. 1 C Conv., tra i quali non è ricompresa la commissione di reati
particolarmente riprensibili nel Paese ospitante (cfr. GICRA 2003 n. 11
consid. 8).
6.2.2 L'autorità inferiore non è tuttavia riuscita a fornire la prova
inequivocabile ed inconfutabile che il ricorrente si sia recato in Kosovo.
Come risulta dagli atti di causa, infatti, le informazioni citate nella
decisione impugnata di cui sarebbe in possesso e che starebbero a
dimostrare i viaggi in Kosovo del ricorrente, risultano unicamente
dall'intervista che collaboratori dell'Ufficio di collegamento avrebbero
effettuato ad una persona presso l'indirizzo indicato dal ricorrente
quale suo ultimo domicilio, ovvero l'allora domicilio del fratello I. A., e
di cui, peraltro, agli atti non vi è alcun rapporto formale, ma solo un e-
mail ed una nota telefonica (v. act. B6/1 e B15/1). A prescindere dal
fatto di sapere se la persona intervistata sia stata il fratello I. A. del
ricorrente o, come quest'ultimo sostiene nel memoriale di ricorso
allegando una dichiarazione dello stesso fratello I. A., suo nipote
minorenne, le informazioni dedotte da detta intervista sono da
qualificare come informazioni di terzi ai sensi dell'art. 12 lett. c PA, alle
quali può – a differenza di informazioni risultanti da interrogatori di
testimoni, dove false testimonianze possono avere conseguenze
penali (cfr. art. 307 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
[CP, RS 311]) – essere attribuito solamente un valore probatorio
ridotto. Difatti, terze persone interrogate a titolo informativo non solo
non possono essere obbligate a dichiarare il vero, ma possono rifiutare
di deporre senza temere alcuna conseguenza giuridica (cfr. PATRICK L.
KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER, in: Praxiskommentar VwVG, Wald-
mann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, art. 12 n. 125). In altre parole,
se le risposte fornite nell'intervista in questione rappresentano, da una
parte, degli indizi a favore della tesi dell'UFM secondo cui il ricorrente
sarebbe rientrato in Kosovo, dall'altra parte, esse – costituendo l'unico
mezzo di prova di cui si è servito l'UFM per corroborare le sue
asserzioni – non sono oggettivamente sufficienti a renderle
inconfutabili e, pertanto, per trarne delle conclusioni negative per il
ricorrente. Inoltre, in tale contesto e a differenza di quanto sollevato
dall'UFM, il fatto che il ricorrente non si sia espresso – nella sua presa
di posizione antecedente la decisione impugnata – sulle dichiarazioni
a cui è stato confrontato, non rappresenta anch'esso un elemento
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oggettivo atto a rendere inconfutabile la tesi del suo ritorno in Kosovo,
anche alla luce del suo libretto di viaggio agli atti (che non presenta
alcun timbro di entrata o uscita per la Repubblica federale di
Jugoslavia, rispettivamente per il Kosovo, bensì solo timbri italiani e
timbri portanti la scritta "P._______", una città portuale in Albania).
6.2.3 In esito alle considerazioni che precedono, gli elementi addotti
dall'UFM nel provvedimento impugnato non forniscono la prova
inconfutabile che il ricorrente abbia effettivamente fatto rientro i
Kosovo negli anni seguenti la concessione dell'asilo. Pertanto, l'UFM
ha accertato i fatti in maniera incorretta.
6.2.4 Ne discende che, secondo lo stato degli atti di causa, le
condizioni per l'applicazione dell'art. 1 C n. 1 Conv. non sono in casu
adempiute. L'UFM ha pertanto a torto disconosciuto al ricorrente la
qualità di rifugiato e revocato l'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b
LAsi.
7.
7.1
7.1.1 A titolo preliminare e nonostante il ricorrente non abbia mai
contestato i reati addebitatigli dall'UFM nella decisione impugnata, è
d'uopo rilevare che i reati da lui commessi prima dell'entrata in vigore
della nuova LAsi il 1° ottobre 1999 (trattasi in concreto dei reati
commessi dall'aprile 1994 al febbraio 1999) non sono in ogni caso
rilevanti per giustificare la revoca dell'asilo giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi.
Essendo infatti la commissione di reati particolarmente riprensibili un
nuovo motivo di revoca dell'asilo, la revoca a causa di un reato
commesso prima dell'entrata in vigore della nuova LAsi è
inammissibile, mancando una disposizione transitoria in tal senso
(cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF]
2009/3 consid. 3). Per la presente procedura di revoca dell'asilo fanno
dunque stato unicamente i reati commessi dal ricorrente a partire
dall'entrata in vigore della nuova LAsi fino ad oggi, vale a dire i sei
reati seguenti:
- aiuto al soggiorno illegale (art. 23 cpv. 1 dell'allora Legge federale
sulla dimora ed il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 [LDDS]),
cfr. decreto d'accusa del (...) (cfr. act. B1/3); condanna alla pena di tre
giorni di detenzione;
- incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del
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(...) (cfr. act. B1/105); condanna a multa di CHF 300.-;
- infrazione all'allora Legge federale sul trasporto pubblico del
4 ottobre 1985 (LTP), cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act. B1/2);
condanna a multa di CHF 350.-;
- incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP), cfr. ordine di esecuzione del
(...) (cfr. act. B1/2); condanna a multa di CHF 300.-;
- infrazione all'allora LTP, cfr. ordine di esecuzione del (...) (cfr. act.
B1/2); condanna a multa di CHF 420.-;
- furto di poca entità (art. 139 CP) e ripetuto abuso di un impianto per
l'elaborazione di dati (art. 147 cpv. 1 CP), cfr. decreto d'accusa del (...)
(cfr. act. B14); condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni ed alla pena
accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di tre
anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di cinque anni.
7.1.2 Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che
ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la
compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili.
La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo
la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la
perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui
all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito
particolarmente riprensibile, il reato commesso deve, in altre parole,
essere comminato di una pena considerevole e caratterizzato da una
certa intensità (cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7).
Sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità
all'asilo giusta l'art. 53 LAsi, di norma quegli atti che corrispondono
alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale
(cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht,
Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 cpv. 1 del
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 nella versione
antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano
considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione.
Quest'ultima era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene
privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di
20 anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente
dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i
reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2).
Sono delitti invece i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a
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tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra
reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non
essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto – con la ridefinizione
del concetto di "crimine" – ridefinire indirettamente anche il termine
"riprensibile" utilizzato agli artt. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di
rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con
quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono (tuttora) da
qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per
i quali la legge prevede una pena detentiva di oltre tre anni
(cfr. Sentenza del Tribunale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3
in fine).
Secondo la giurisprudenza, l'autorità che revoca l'asilo ai sensi dell'art.
63 cpv. 2 LAsi deve rispettare il principio della proporzionalità.
Secondo tale principio, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in
casu revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti tramite tale
misura deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la
misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare
sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito
(cfr. GICRA 2003 n. 11 consid. 7).
7.1.3 Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di
carattere formale (art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 [Cost.; RS 101]). Da tale
diritto costituzionale sgorga l'obbligo per l'autorità di motivare la sua
decisione, la quale è da considerarsi sufficientemente motivata,
allorquando il destinatario ne possa comprendere il contenuto e la
portata, la possa, altresì, puntualmente contestare, laddove lo
ritenesse opportuno, e nella misura in cui l'autorità di ricorso possa
esercitare il suo controllo. L'estensione della motivazione dipende
dall'oggetto della decisione, dalla natura dell'affare, come pure dagli
interessi in gioco dell'interessato. La giurisprudenza esige ad ogni
modo una motivazione accurata nel caso in cui gli interessi
giuridicamente protetti della persona interessata siano lesi in modo
grave, quale è il caso in materia di concessione dell'asilo (GICRA 2006
n. 24 consid. 5.1 e relativi riferimenti). In linea di principio, affinché una
decisione sia da ritenere sufficientemente motivata, è sufficiente che
l'autorità abbia illustrato, anche brevemente, i motivi alla base delle
sue conclusioni, in maniera tale che l'interessato possa seguirne i
ragionamenti, potendo, se del caso, contestare con piena cognizione
di causa i punti non condivisi. Sebbene la motivazione debba far
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emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi di fatto e di
diritto essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è
comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi
di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli
che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa
(DTF 130 II 530 consid. 4.3, DTF 129 I 232 consid. 3.2, DTF 126 I 97
consid. 2b).
7.1.4 I ricorsi interposti contro le decisioni dell'UFM hanno, di regola,
effetto riformatorio; in sede eccezionale è previsto l'annullamento della
decisione di prima istanza ed il rinvio della causa all'autorità inferiore
(art. 105 LAsi, e art. 6 LAsi in relazione all'art. 61 cpv. 1 PA). Una
decisione riformatoria entra in linea di conto di principio quando la
causa è matura per il giudizio, come nel caso di specie.
7.2
7.2.1 Nella fattispecie, l'UFM nella decisione impugnata ha omesso di
motivare adeguatamente la decisione impugnata sotto due aspetti.
Detto Ufficio si è infatti limitato ad elencare i reati commessi dal
ricorrente (data della condanna, reato e pena inflitta, v. pagg. 1-2) e a
concludere alla loro particolare riprensibilità unicamente alla luce della
loro quantità ("egli è pertanto recidivo") ed il fatto che "in varie
occasioni" il ricorrente sarebbe stato condannato ad una pena non
sospesa condizionalmente (pag. 3). In altre parole, non traspare dalla
decisione che l'autorità di prime cure abbia in un qualche modo
considerato la pena prevista dal CP per i singoli reati commessi dal
ricorrente, rispettivamente abbia ponderato se essi raggiungano
un'intensità tale da poterli definire "particolarmente riprensibili" ai
sensi della legge e della giurisprudenza. Sarebbe invece stato tenuto a
motivare adeguatamente sotto quali aspetti il comportamento del
ricorrente andrebbe qualitativamente oltre la semplice riprensibilità
(v. Sentenza del Tribunale D-1678/2008 del 4 novembre 2009
consid. 4.3.2) e giustificherebbe la revoca dell'asilo, cosa che invece
non ha fatto. Secondariamente, non emerge dai considerandi del
provvedimento impugnato che l'autorità inferiore abbia ponderato la
misura di revoca ordinata con l'interesse pubblico perseguito dalla
stessa.
7.2.2 Tuttavia, dall'incartamento emerge che tra gli atti commessi dal
ricorrente dal 1° ottobre 1999 sino ad oggi unicamente quelli di furto e
abuso di un impianto per l'elaborazione di dati sono da considerarsi
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riprensibili ai sensi della legge, in quanto, per essi, è prevista una
pena detentiva sino a cinque anni.
Per quanto attiene alla questione a sapere se le infrazioni commesse
dal ricorrente siano da qualificarsi come particolarmente riprensibili ai
sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi, il Tribunale considera dapprima che per i
reati menzionati poc'anzi la pena comminata è stata di soli tre mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di tre
anni. Inoltre, dagli atti non traspare che il ricorrente, dal 2004 fino ad
oggi, si sia nuovamente reso colpevole di atti perseguiti penalmente.
Ne discende che, segnatamente in virtù del principio della
proporzionalità, la revoca dell'asilo, allo stato attuale degli atti di
causa, non è giustificata. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
8.
Visto l'esito della procedura, si prescinde dal prelievo di spese
processuali (art. 63 PA), ragione per cui la domanda d'assistenza
giudiziaria del ricorrente è divenuta senza oggetto.
9.
Ritenuto che il ricorrente è difeso in questa sede da un mandatario, si
giustifica altresì l'attribuzione di un'indennità a titolo di spese ripetibili
(art. 64 PA e art. 7 segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese
ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La stessa, in assenza di
una nota dettagliata, è fissata d'ufficio ex aequo et bono in CHF 800.-,
conto tenuto del lavoro effettivo ed utile svolto dal rappresentante del
ricorrente (art. 14 cpv. 2 TS-TAF).
(dispositivo alla pagina seguente
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2.
Non si prelevano spese processuali.
3.
Al ricorrente è assegnata un'indennità di ripetibili di CHF 800.- a carico
dell'Ufficio federale della migrazione.
4.
Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato)
- autorità inferiore, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in
copia)
- F._______ (in copia)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli
Data di spedizione:
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