B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3919/2015
Sen t en z a d e l 6 l u g l i o 201 5
Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Bendicht Tellenbach, Contessina Theis,
cancelliera Zoe Cometti.
Parti
A._______, nato il (…),
Bosnia e Erzegovina,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato); de-
cisione della SEM del 15 giugno 2015 / N (…).
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Fatti:
A.
L'interessato, cittadino della Bosnia e Erzegovina di religione islamica, è
nato a B._______ ed ha trascorso gli ultimi anni prima dell'espatrio a
C._______. Egli ha presentato domanda d'asilo in data 2 aprile 2015 dopo
aver raggiunto la Svizzera per mezzo di un bus, transitando per la Croazia,
la Slovenia, l'Austria e la Germania (cfr. verbale d'audizione del
10 aprile 2015 [di seguito: verbale 1], pagg. 1, 3 seg. e 6 seg.).
Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato di essere espatriato
poiché temerebbe di essere ucciso a causa della sua testimonianza contro
autori di crimini di guerra (cfr. verbale 1, pagg. 7-9 e verbale d'audizione
del 4 maggio 2015 [di seguito: verbale 2], pag. 3).
A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato dinanzi alla Segreteria
di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM)
ha prodotto i seguenti documenti:
– due sentenze in lingua straniera concernenti D._______ del (…) set-
tembre 2012 rispettivamente del (…) novembre 2013;
– una decisione di non luogo a procedere in lingua straniera del
(…) marzo 2015 relativa a tre persone che avrebbero aggredito e arre-
stato l'insorgente durante la guerra;
– due intimazioni a comparire in lingua straniera, l'una del (…) ago-
sto 2014 concernente la procedura relativa all'aggressione e all'arresto
subiti, l'altra del (…) febbraio 2008 inerente la proprietà dell'apparta-
mento della moglie.
B.
Con decisione del 15 giugno 2015, notificata il medesimo giorno all'interes-
sato (cfr. atto A10/1), la SEM ha respinto la domanda d'asilo ed ha pronun-
ciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera, rispettivamente l'ese-
cuzione di tale misura siccome lecita esigibile e possibile.
C.
In data 22 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata:
23 giugno 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso
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dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chie-
dendo l'annullamento della decisione impugnata.
A sostegno dell'atto ricorsuale l'interessato ha prodotto i seguenti docu-
menti:
– una copia di una tessera d'identificazione del Comitato internazionale
della Croce Rossa (CICR);
– un certificato del CICR del 6 dicembre 1996.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
LAsi).
Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù
dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA
prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi).
L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è
particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse de-
gno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al
contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e
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dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in
tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano, per il che la pre-
sente sentenza può essere redatta in italiano.
3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto
federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente
rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure
l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il
Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle
considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle
argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
4.
Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1
LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tri-
bunale può rinunciare allo scambio degli scritti.
5.
La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni
della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accor-
dati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso
include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono
rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono
esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità,
appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni poli-
tiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per
lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato
è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponde-
rante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che
su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corri-
spondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi
o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
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È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi-
cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie
(cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.
6.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni circa i
motivi d'asilo dell'interessato come inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi e,
per sovrabbondanza, irrilevanti giusta l'art. 3 LAsi.
In particolare, il richiedente non avrebbe reso verosimile di essere in peri-
colo a causa delle minacce subite durante gli ultimi anni poiché non sa-
rebbe riuscito a dettagliare la modalità ed il contenuto di tali minacce e non
avrebbe altresì saputo indicare l'anno in cui avrebbero cominciato a minac-
ciarlo.
Il ricorrente avrebbe altresì fornito dichiarazioni superficiali circa il suo ti-
more verso D._______ per il motivo che quest'ultimo nel marzo 2015 sa-
rebbe stato assolto dopo un processo che lo vedeva imputato per crimini
di guerra. Posto che nel 2012 D._______, dopo la sentenza di primo grado,
sarebbe stato scarcerato in attesa del giudizio in appello e che nel 2013 il
ricorrente avrebbe bevuto un caffè con lo stesso e da allora non avrebbero
più avuto contatti, la SEM ha ritenuto incomprensibile l'accresciuto timore
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verso D._______ solo a partire dal marzo 2015. D'altronde non si evince-
rebbe come il ricorrente sia stato coinvolto nel processo penale contro
D._______.
Infine, i mezzi di prova prodotti non sarebbero tali da inficiare l'inverosimi-
glianza del suo racconto: l'intimazione a comparire riguardante la proprietà
dell'appartamento della moglie non avrebbe alcun legame con il processo
di crimini di guerra; le due sentenze riguardanti il processo contro
D._______ si potrebbero facilmente scaricare da Internet; i documenti pro-
dotti attestanti la procedura nella quale sarebbe stato coinvolto, e di cui la
SEM non mette in dubbio la credibilità, non sarebbero in grado di provare
un eventuale pericolo o timore per l'interessato.
Nel complesso, quindi, le dichiarazioni dell'interessato non soddisfereb-
bero le condizioni di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi.
Oltre a ciò, per sovrabbondanza, la SEM ha altresì indicato che le autorità
in Bosnia e Erzegovina avrebbero di principio la volontà e la capacità di
proteggere i cittadini.
Avendo respinto la domanda d'asilo, la SEM ha pronunciato l'allontana-
mento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero in-
dizi per ritenere che l'interessato rischierebbe nel suo Paese d'origine di
essere esposto a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Inoltre, la SEM
ha indicato che non vi sarebbero ostacoli per l'esecuzione del rinvio dell'in-
teressato neppure sotto il profilo dell'esigibilità come pure della possibilità.
6.2 Con ricorso l'insorgente ha reiterato i suoi motivi d'asilo, aggiungendo
che il sistema giudiziario ed il parlamento nel suo Paese d'origine sareb-
bero corrotti. Inoltre qualora tornasse nel suo Paese d'origine potrebbe es-
sere ucciso come già accaduto ad amici con problemi simili.
7.
Come rettamente ritenuto nella querelata decisione, questo Tribunale ri-
tiene che le dichiarazioni dell'insorgente circa il suo timore di subire delle
rappresaglie sono inverosimili giacché superficiali e non corroborate da
elementi consistenti.
Infatti, dal racconto dell'insorgente non si riesce ad evincere chi sarebbero
le persone di cui avrebbe paura: persone della mafia, persone del Tribu-
nale, D._______ oppure persone che lo avrebbero aggredito e arrestato
durante la guerra (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 4 e 7). In
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un primo momento ha indicato che le prime minacce sarebbero state for-
mulate nel 2004 per poi indicare il 2003 (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2,
pag. 7). Altresì interrogato sul tipo di minaccia ricevuta egli è rimasto molto
superficiale senza approfondire alcun dettaglio (cfr. verbale 2, pag. 7). D'al-
trettanta vaghezza si è caratterizzato il racconto relativo all'evento scate-
nante l'espatrio, deciso in due ore (cfr. verbale 1, pagg. 6 e 9 e verbale 2,
pag. 5): il ricorrente si è limitato ad indicare che cercando di ottenere una
decisione da parte della procura, secondo la quale non si sarebbe dato
seguito alle sue testimonianze, diversi funzionari dello stato gli avrebbero
semplicemente consigliato di non insistere e di lasciare perdere e pertanto
avrebbe deciso di espatriare (cfr. verbale 2, pagg. 4 seg.). Si aggiunga che
lo stesso ha sostenuto che se fosse rimasto in patria sarebbe sicuramente
morto nonostante non avesse mai subito minacce di morte (cfr. verbale 1,
pag. 8 e verbale 2, pagg. 7 seg.).
Invitato a fornire la correlazione tra la procedura riguardante D._______ e
la procedura nella quale lo stesso è stato coinvolto, ossia vittima di aggres-
sione e di arresto durante il periodo di guerra, ha semplicemente indicato
che uno degli imputati sarebbe un famigliare di D._______
(cfr. verbale 2, pag. 6). Pertanto non vi sarebbero ulteriori indizi di un suo
collegamento con D._______ posto che nelle sentenze versate agli atti
della SEM il ricorrente non appare quale teste. Dipoi egli ha indicato che
nella sua testimonianza avrebbe nominato pure D._______ quale autore di
crimini di guerra. Chiestogli di dettagliare i fatti testimoniati circa D._______
egli ha semplicemente indicato che avrebbe commesso crimini di guerra
senza approfondire ulteriormente (cfr. verbale 2, pag. 10).
Per il resto, onde evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda a quanto osservato
dalla SEM nella decisione impugnata. Infatti a livello ricorsuale il ricorrente
non ha nemmeno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare
una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.
Questo Tribunale ritiene quindi che la SEM ha rettamente ritenuto che le
dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza
previste dall'art. 7 LAsi.
8.
Indipendentemente dall'inverosimiglianza delle minacce subite, il Tribunale
ritiene giudizioso qui di seguito analizzare la rilevanza dei motivi d'asilo del
ricorrente giacché ha reso verosimile d'essere testimone di crimini di
guerra (cfr. certificato della CICR che attesta l'imprigionamento e la deci-
sione di non luogo a procedere del (…) marzo 2015 nella quale le autorità
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di perseguimento penale hanno riconosciuto la mancanza di prove contro
i tre sospettati ed hanno tuttavia deciso di proseguire l'inchiesta contro
ignoti per gli accertati maltrattamenti subiti dal qui ricorrente).
Lamentando nell'atto ricorsuale il funzionamento giuridico e statale della
Bosnia e Erzegovina il Tribunale rammenta che il Consiglio federale desi-
gna come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è
pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi) e lo stesso ha inserito la
Bosnia e Erzegovina nel novero degli Stati esenti da persecuzioni.
La Bosnia e Erzegovina è quindi di principio in grado ed ha la volontà di
proteggere le persone. Nella presente fattispecie si noti come le autorità di
perseguimento penale abbiano deciso di proseguire l'inchiesta penale con-
tro ignoti per le vicissitudini vissute dal ricorrente in tempi di guerra.
Pertanto, pur ammettendo la verosimiglianza delle minacce subite e dun-
que del suo timore di subire delle rappresaglie, giova rilevare che giusta il
principio della sussidiarietà della protezione internazionale i suoi motivi d'a-
silo difetterebbero di rilevanza giacché il ricorrente, qualora fosse neces-
sario, potrà richiedere un'adeguata protezione, per esempio, presso lo
State Investigation and Protection Agency (SIPA), essendo questo peraltro
un istituto già conosciuto dall'insorgente.
Posto ciò il Tribunale ritiene che il ricorrente non è stato in grado di inficiare
la qualità di "Safe Country" della Bosnia e Erzegovina.
In considerazione di quanto esposto, il ricorso in materia di riconoscimento
della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fonda-
mento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
9.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia,
di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene
però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi)
L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe
dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14
cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311];
DTAF 2013/37 consid. 4.4).
Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento,
il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
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10.
Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr pre-
vede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile
(cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste
condizioni, l'UFM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83
cpv. 1 e 7 LStr).
Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli
all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato
al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare
o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontana-
mento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).
10.1 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della
SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può
prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1
LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pub-
blico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo sta-
tuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circo-
stanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale,
concreto e serio per il ricorrente d'essere esposto, in caso di allontana-
mento nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito, in relazione
all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene
o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv.
tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissi-
bile (cfr. art. 83 cpv. 3 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevol-
mente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero
venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali
guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
La situazione vigente in Bosnia e Erzegovina non risulta caratterizzata da
guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della
popolazione nell'integralità del territorio nazionale.
Dagli atti non appaiono elementi che possano permettere di ritenere che
l'esecuzione dell'allontanamento non sia ragionevolmente esigibile non es-
sendo, tra l'altro, questo punto nemmeno stato contestato a livello ricor-
suale (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).
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10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'esecuzione
dell'allontanamento è dunque pure possibile.
10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'al-
lontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di con-
seguenza, anche circa l'esecuzione dell'allontanamento, la decisione va
confermata.
11.
La SEM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto fede-
rale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accer-
tato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
cpv. 1 Lasi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata
(art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto
12.
Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.– che se-
guono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e
5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili
nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio
2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 11
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di CHF 600.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale competente.
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Zoe Cometti
Data di spedizione: