Corte IV
D-3923/2009/
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 5 g i u g n o 2 0 0 9
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Thomas Wespi;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il (...),
B._______, nata il (...),
C._______, nata il (...),
D._______, nato il (...),
E._______, nato il (...),
F._______, nato il (...),
G._______, nato il (...),
Repubblica della Serbia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 17 giugno 2009 / N [...] e
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-3923/2009
Visto:
la domanda d'asilo che gli interessati hanno presentato il (...) in
Svizzera,
i verbali d'audizione degli interessati del 9 febbraio e del 9 aprile 2009,
nonché del 24 aprile e del 20 maggio 2009,
la decisione dell'UFM del 17 giugno 2009, notificata agli interessati il
medesimo giorno (cfr. avviso di notifica e di ricevuta),
il ricorso inoltrato dagli insorgenti il medesimo giorno (cfr. timbro del
plico raccomandato),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei
considerandi che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla
procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021),
dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005
(LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del
17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del
26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, nonché art. 105 LAsi e
art. 83 lett. d LTF),
che v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le
condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e dell'art. 52 PA,
nonché dell'art. 108 cpv. 2 LAsi,
che, giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi
e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata; che, se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua,
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che, nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano
ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente
sentenza è redatta in italiano,
che, nell'ambito delle audizioni sui motivi d'asilo, gli interessati hanno
dichiarato di essere di etnia rom e di aver risieduto a H._______, nella
regione di I._______ (Serbia), fino al loro espatrio che sarebbe
avvenuto nel mese di febbraio rispettivamente aprile 2009,
che C._______, ancora minorenne, figlia rispettivamente figliastra
degli interessati A._______ e B._______ ha affermato di essere
espatriata, su consiglio di quest'ultimi, nel febbraio 2009 e di aver
depositato domanda d'asilo in Svizzera, poiché sarebbe stata picchiata
e maltrattata dal suo fidanzato di origine serba - con il quale avrebbe
convissuto senza il consenso della sua famiglia - che avrebbe voluto
che lei abortisse il figlio che aspetterebbe da lui; che gli interessati
B._______ e A._______ - con i loro quattro nipoti, figli del loro figlio
J._______, sarebbero a loro volta espatriati nell'aprile 2009,
depositando domanda d'asilo in Svizzera e dichiarando che - dopo la
partenza della loro figlia - essi sarebbero stati minacciati di morte dal
fidanzato di quest'ultima, che si sarebbe recato a casa loro ed avrebbe
altresì picchiato rispettivamente ferito l'interessato, mentre che sua
moglie si sarebbe nascosta in casa assieme ai loro nipoti, anch'essi
presenti, i quali vivrebbero con loro, ritenuto che il loro padre si
sarebbe risposato e la loro madre non potrebbe occuparsene,
che a seguito di tale episodio, gli interessati assieme ai loro nipoti
avrebbero lasciato la Serbia illegalmente per arrivare in Svizzera e
raggiungere la figlia minorenne e incinta già sul territorio elvetico,
che la famiglia degli interessati ha potuto riunirsi ed è stata revocata la
curatela istituita in favore della figlia minorenne, non accompagnata,
giunta precedentemente in Svizzera,
che, nella decisione del 17 giugno 2009, l'UFM ha constatato, da un
lato, che il Consiglio federale ha inserito la Serbia nel novero dei Paesi
sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dai
richiedenti non sono verosimili siccome contraddittorie, vaghe e
incredibili, di modo che non emergerebbero dalle carte processuali
degli indizi d'esposizione degli interessati a persecuzioni in caso di
rientro in patria,
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che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata
domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi; che l'autorità inferiore ha
pure pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera, e
l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile,
che, nel gravame, i ricorrenti hanno contestato che la Serbia possa
essere considerata un Paese sicuro, in particolare per la minoranza
etnica rom di cui loro fanno parte; che - sebbene i loro problemi in
patria sarebbero causati da terzi, e meglio dal fidanzato della loro figlia
- in ragione della loro etnia rom, essi non potrebbero beneficiare della
protezione da parte delle autorità serbe e della Polizia; che, infatti,
nonostante i riconoscimenti formali dei diritti delle minoranze, sarebbe
notorio che i rom sono oggetto di discriminazioni, nonché di violazioni
sistematiche dei diritti fondamentali della persona da parte degli organi
dello Stato e da parte di terzi; che essi hanno sottolineato che il loro
racconto sarebbe dettagliato e senza contraddizioni, nonché conforme
alla realtà e all'esperienza generale di vita, di modo che dovrebbe
essere considerato come verosimile,
che, in conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di
causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito e, in via
sussidiaria l'ammissione provvisoria; che hanno, altresì, presentato
una domanda d'assistenzia giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal
pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo,
che, giusta l’art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda
d’asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale
ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno
che non risultino indizi di persecuzione,
che, da un lato, allorquando il Consiglio federale inserisce un Paese
nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione
d’assenza di persecuzioni in detto Paese; che incombe al richiedente
l’asilo d’invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua
situazione personale,
che, dall'altro lato, la nozione d’indizi di persecuzione ai sensi
dell’art. 34 cpv. 1 LAsi s’intende in senso lato: comprende non soltanto
i seri pregiudizi previsti dall’art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli
all’esecuzione dell’allontanamento, di cui all’art. 44 cpv. 2 LAsi,
imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della
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Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA]
2003 n. 18),
che, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano
l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di
verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in
GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247),
che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data
6 marzo 2009, la Serbia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni,
sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in
detto Paese,
che, nella fattispecie, i ricorrenti non sono riusciti ad invalidare la
presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che
dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione; che, in
particolare, gli insorgenti non hanno presentato, all'infuori di generiche
censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa
valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione; che le
allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, infatti, in mere
affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché
minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel
provvedimento litigioso, cui può essere rimandato,
che - oltre alle allegazioni contradditorie e vaghe rese dai ricorrenti e
già sostanzialmente rilevate dall'UFM nella decisione impugnata - basti
rilevare che gli insorgenti si sono contraddetti e non hanno saputo
fornire dettagli precisi su punti essenziali del loro racconto; che, a titolo
d'esempio, innanzitutto in merito all'asserita convivenza della
ricorrente (N [...]) con il suo fidanzato rispettivamente marito, che
l'avrebbe maltrattata e avrebbe minacciato la sua famiglia, ella ha
dichiarato di aver convissuto con quest'uomo dal (...) fino alla fine di
(...) (cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 aprile 2009
Q70 pag. 6) mentre che, in precedenza, ha affermato di aver vissuto
dalla nascita fino al (...) con il padre, la nonna e il fratello (cfr. verbale
d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 febbraio 2009 pag. 2); che, in
secondo luogo in merito alle presunte aggressioni, i ricorrenti non
sono stati nemmeno in grado di indicare con precisione quando esse
sarebbero avvenute, ragione per cui v'è motivo di credere che essi non
hanno vissuto personalmente i fatti che allegano; che, infatti,
l'insorgente non ha saputo fornire la data esatta dell'attacco in cui
sarebbe stato ferito alla guancia, affermando che sarebbe avvenuto un
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mese prima circa del loro espatrio (cfr. verbale d'audizione del
ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5 e del 20 maggio 2009 D7
pag. 3), ciò che tuttavia non combacia con l'allegazione secondo cui
sarebbero partiti quattro giorni dopo quest'episodio e sarebbero
arrivati in svizzera solo il (...) (cfr. verbale d'audizione del ricorrente
[N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5); che, inoltre, egli ha affermato che il
malfattore, prima dell'evocato episodio, si sarebbe presentato
regolarmente a casa loro (cfr. ibidem e verbale d'audizione del
ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D35 e 38 pag. 6), mentre che la
moglie avrebbe dichiarato che vi si sarebbe recato solo due volte (cfr.
verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5)
per poi invece cambiare versione, con l'intento, verosimilmente, di
conformarsi a quella resa dal marito (cfr. verbale d'audizione della
ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D51-53 pag. 7),
che, in considerazione di quanto sopraesposto e ritenuti gli altri
innumerevoli elementi inconsistenti, contraddittori e vaghi presenti nel
racconto dei ricorrenti, che sarebbe sovrabbondante enumerare, v'è
ragione di ritenere che la vicenda resa dagli insorgenti a sostegno
della loro domanda d'asilo è manifestamente inverosimile,
che, d'altronde le presunte persecuzioni da parte del fidanzato della
ricorrente - oltre a non essere verosimili - non emergono avere alcun
legame con l'etnia rom dei ricorrenti, contrariamente a quanto essi
pretenderebbero far valere per giustificare la mancata denuncia di tali
presunti fatti alle autorità serbe, da cui - a loro dire - non potrebbero
ottenere protezione in quanto appartenenti ad una minoranza
notoriamente discriminata in Serbia (cfr. ricorso pag. 2); che, infatti,
essi hanno dato tutt'altra sorte di spiegazioni - durante le audizioni -
sul motivo per cui non avrebbero denunciato i presunti fatti alla Polizia
(cfr. verbale d'audizione della ricorrente [N ...] del 9 febbraio 2009
pag. 6; del ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5 e
del 20 maggio 2009 D48 pag. 7 nonché della ricorrente [N...]
del 20 maggio 2009 D); che, d'altronde, gli insorgenti hanno dichiarato
di non aver avuto nessun problema con le autorità serbe, nonché di
aver vissuto bene in questo Paese, dove hanno una casa di proprietà,
del bestiame e delle serre (cfr. verbale d'audizione del ricorrente [N ...]
del 24 aprile 2009 pag. 5, del 20 maggio 2009 D11-12, D19-20 e D54
pagg. 4 e 7 nonché della ricorrente [N ...] del 24 aprile 2009 pag. 5 e
del 20 maggio 2009 D19-20 e D84 pagg. 4 e 9),
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che, pertanto, non v'è altresì motivo di considerare che i ricorrenti - in
virtù della loro etnia - non possano beneficiare di un'appropriata
protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro
confronti da parte di terzi,
che, in considerazione di quanto suesposto, non appaiono sussistere
seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi,
che non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Serbia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri
(LStr, RS 142.20) o esporre i ricorrenti in patria al rischio reale ed
immediato di trattamenti contrari all'art. 3 Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che gli
insorgenti si sono limitati - con una semplice e generica affermazione
di parte - a far valere in sede di ricorso l'esistenza di discriminazioni e
violazioni dei diritti fondamentali della persona nei confronti dei rom,
senza alcuna precisazione o alcun mezzo di prova a sostegno di
quanto addotto (cfr. ricorso pag. 2),
che, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento
riconducibili all’art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Serbia non
vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale,
che, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di
persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi,
che, di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della
domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo
punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non
merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
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che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché
art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]),
che, dalle carte processuali non emergono neppure ostacoli dal profilo
dell'esigibilità dell'allontanamento quanto alla situazione personale dei
ricorrenti; che essi sono ancora giovani e, seppur con una formazione
scolastica minima se non inesistente, hanno sempre vissuto in Serbia
dove hanno una casa di proprietà, delle serre e del bestiame, che
permettono al marito di esercitare la sua attività di contadino (cfr.
verbali d'audizione dei ricorrenti [N ...] del 24 aprile 2009 pagg.1-2 e
del ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D12 pag. 4); che gli insorgenti
con questa attività hanno vissuto bene, senza che emergesse alcun
problema di sorta (cfr. verbali d'audizione dei ricorrenti [N ...] del
20 maggio 2009 D12 pag. 4 e D 19 pag. 4); che i nipoti dei ricorrenti,
ancora in giovane età, nonché la loro figlia, di 17 anni, hanno vissuto
sin dalla nascita in Serbia, dove potranno frequentare le scuole,
rispettivamente riprenderle senza difficoltà oppure cominciare una
formazione professionale; che gli insorgenti dispongono, inoltre, di una
rete sociale importante in patria, ritenuto che i genitori del marito,
cugini, amici nonché i genitori dei loro nipoti, tra cui loro figlio, vivono
ancora in loco (cfr. verbali d'audizione della ricorrente [N ...] del 9
febbraio 2009 pag. 3, nonché dei ricorrenti [N ...] del 24 aprile 2009
pagg. 2-3 e del 20 maggio 2009 D13-14 pag. 4 e D10-11 pag. 3, D22
pag. 4); che i ricorrenti non hanno, altresì, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro
ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24),
senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la
necessità di una permanenza in Svizzera per motivi medici; che,
infatti, dagli ultimi rapporti del (...) e del (...) non è emersa né alcuna
urgenza, né è stata presa alcuna disposizione particolare per il
trattamento della problematica all'(...) di cui soffrirebbe uno dei nipoti
dei ricorrenti; che ad ogni modo non vi è ragione di dubitare che egli
non possa ricevere in patria le necessarie e appropriate cure, tanto più
che egli è già stato operato a K._______ (cfr. verbale d'audizione della
ricorrente [N ...] del 20 maggio 2009 D5 pag. 3),
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che, per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente
ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione
dell'allontanamento,
che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della
possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed
art. 83 cpv. 2 LStr); che i ricorrenti, usando della necessaria diligenza,
potranno procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. oltre a
quelli che hanno già depositato dinanzi alle autorità svizzere
(art. 8 cpv. 4 LAsi); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque
pure possibile,
che, per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa
esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione
confermata,
che, il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi),
che, avendo il TAF statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili
spese processuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità
d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria parziale, nel
senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è
respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-,
che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art.
63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e
sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo
federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria parziale è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
4.
Comunicazione a:
- ricorrenti (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...] e
N [...])
- L._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
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