B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3928/2019
Sen t en z a d e l 1 5 a g os t o 2 0 1 9
Composizione
Giudice Hans Schürch, giudice unico,
con l’approvazione della giudice Barbara Balmelli,
cancelliera Alissa Vallenari.
Parti
A._______, nato il (…),
Turchia,
patrocinato dal lic. iur. Serif Altunakar,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo ed allontanamento;
decisione della SEM del 24 luglio 2019 / N (…).
D-3928/2019
Pagina 2
Fatti:
A.
L’interessato, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera il
(…) marzo 2019, a seguito del suo rilascio dall’arresto preventivo avvenuto
dal (…) al (…), per il procedimento penale aperto a suo carico dalla (…)
del B._______, terminato con decreto d’accusa del (…) (cfr. atto
n. 1037583-1/13 e atto n. 1037583-3/2). In quest’ultimo, egli è stato rico-
nosciuto colpevole di entrata e soggiorno illegale in Svizzera ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. a e lett. b della Legge federale sugli stranieri e la
loro integrazione (LStrI, RS 142.20), per essere entrato in Svizzera circa il
(…) dicembre 2018, senza disporre dei necessari documenti di viaggio, e
qui avervi soggiornato sino al (…) marzo 2019. Altresì è stato riconosciuto
colpevole di esercizio di un’attività lucrativa senza autorizzazione ai sensi
dell’art. 115 cpv. 1 lett. c LStrI, in quanto al momento del controllo da parte
della polizia, avvenuto il (…) marzo 2019, egli stava lavorando presso (…),
senza possedere alcuna autorizzazione per l’esercizio dell’attività lavora-
tiva citata (cfr. atto n. 1037583-1/13).
B.
Sentito nel corso dell’audizione di rilevamento dei dati personali
dell’(…) aprile 2019 (cfr. atto 1037583-11/6; di seguito: verbale 1), l’interes-
sato ha asserito di essere cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domi-
cilio nel villaggio di C._______, distretto di D._______, provincia di
E._______, nonché di essere espatriato definitivamente dalla Turchia circa
due mesi prima – ovvero nel febbraio del 2019 – senza però ricordarsi della
data esatta ed entrando in Svizzera il (…) febbraio 2019 (cfr. verbale 1, p.to
5.01 e 5.03, pag. 5).
C.
Nell’ambito delle verifiche effettuate dall’autorità inferiore, è emerso che un
visto per turismo, con validità dal (…) dicembre 2018 al (…) gennaio 2019,
è stato rilasciato dalla Slovacchia il (…), su domanda presentata l’(…)ad
F._______, tramite un passaporto con le generalità del richiedente (cfr. atto
n. 1037583-12/2).
D.
Alla luce di quanto sopra, la SEM, in conformità con l’art. 5 del regolamento
(UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giu-
gno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione in-
ternazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un
D-3928/2019
Pagina 3
paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell’Unione eu-
ropea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: Regolamento Dublino III),
ha svolto un colloquio con l’interessato il (…) aprile 2019, con contestuale
diritto di essere sentito in merito all’eventuale competenza della Slovacchia
per la trattazione della sua domanda d’asilo, nonché in merito al suo stato
valetudinario (cfr. atto n. 1037583-14/2). Nel verbale dell’audizione, il ri-
chiedente ha in particolare sostenuto di aver ottenuto un visto Schengen
dalla Slovacchia, per il tramite di passatori e presentando il suo passaporto.
Avrebbe utilizzato tale visto per giungere legalmente in Svizzera nel dicem-
bre dell’anno 2018, rimanendovi al massimo per dieci giorni presso uno zio
risiedente a G._______. In seguito sarebbe rientrato in Turchia, ove
avrebbe soggiornato per un mese o un mese e mezzo, prima di espatriare
definitivamente per problemi famigliari. L’interessato ha altresì allegato di
sentirsi fisicamente bene, ma di avere problematiche psicologiche derivanti
dal suo stato di timore.
E.
Il (…) aprile 2019, l’autorità svizzera competente, ha richiesto a quella slo-
vacca, la presa in carico dell’interessato ai sensi dell’art. 12 par. 4 Regola-
mento Dublino III (cfr. atto n. 1037583-16/7). La risposta negativa da parte
delle autorità slovacche preposte è giunta il seguente (…) giugno 2019 (cfr.
atto n. 1037583-23/1).
F.
F.a Con scritto datato 1° maggio 2019, l’attuale rappresentante legale
dell’interessato, ha informato la SEM circa il suo mandato di rappresen-
tanza tramite la procura allegata del 29 aprile 2019 (cfr. atto n. 1037583-
21/2).
F.b Il richiedente, con successiva dichiarazione di rinuncia del 7 mag-
gio 2019, ha comunicato alla SEM di voler rinunciare a continuare a bene-
ficiare dalla rappresentanza legale gratuita fino ad allora usufruita dal (…)
(cfr. atto n. 1037583-22/1).
G.
G.a In data (…) giugno 2019, la SEM ha chiesto il riesame della risposta
negativa succitata all’autorità slovacca competente (cfr. atto n. 1037583-
25/2), la quale ha nuovamente rifiutato la sua competenza per la trattazione
della domanda d’asilo del richiedente il (…) giugno 2019 (cfr. atto
n. 1037583-28/2).
D-3928/2019
Pagina 4
G.b A seguito di tale riscontro negativo da parte della Slovacchia, l’autorità
di prime cure, con scritto del 21 giugno 2019, ha comunicato al richiedente
che la sua domanda d’asilo sarebbe stata esaminata in Svizzera (cfr. atto
n. 1037583-30/1).
H.
Nell’ambito dell’audizione ai sensi dell’art. 29 LAsi (RS 142.31) del (…) lu-
glio 2019 (cfr. atto 1037583-32/15; di seguito: verbale 2), l’interessato ha
dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver frequentato le
scuole sino ad ottenere la maturità liceale, ed in seguito di avere esercitato
quale professione ad H._______, l’attività di (…) dal luglio 2018 al
novembre 2018, oltreché, prima di tale periodo, aver effettuato dei lavori
giornalieri (…). Il richiedente ha addotto di essere espatriato una prima
volta, legalmente e munito del suo passaporto, dal Paese d’origine il
(…) dicembre 2018. In seguito sarebbe rientrato in Turchia, per espatriare
definitivamente una seconda volta ad inizio dell’anno 2019. Il motivo alla
base delle sue partenze dalla sua patria, sarebbe legato a problematiche
famigliari. Invero, nel 2015 egli avrebbe scoperto di essere omosessuale,
senza però raccontare a nessuno di quanto appreso né vivere alcuna rela-
zione, cercando di rifiutare tale sua tendenza, in quanto sia la sua famiglia
che la società turca non l’avrebbe ben vista. Nell’anno 2018, senza cono-
scere le circostanze effettive, egli ha dichiarato che il padre, avrebbe ap-
preso del suo orientamento sessuale e per questo lo avrebbe rinchiuso in
casa, senza possibilità di comunicazione verso l’esterno, minacciandolo di
morte, nonché percosso. In seguito sarebbe riuscito a fuggire, riparando
dapprima ad E._______ presso una sorella per una ventina di giorni ed il
(…) dicembre 2018 espatriando e giungendo in Svizzera una prima volta.
A causa di una telefonata ricevuta dal padre, ove gli avrebbe riferito che lo
perdonava e che non gli avrebbe fatto nulla, a patto che nessuno venisse
a conoscenza della sua omosessualità, l’interessato avrebbe fatto ritorno
in Turchia, all’inizio dell’anno 2019, presso il domicilio dei genitori. Il padre
però, lo avrebbe nuovamente rinchiuso in casa, senza possibilità per lui di
comunicare con l’esterno, ritirandogli il passaporto ed il telefono, nonché
minacciandolo di morte e malmenandolo. Per questo motivo egli sarebbe
stato molto male psicologicamente, ed avrebbe pensato all’espatrio
all’estero, in quanto in Turchia avrebbe sempre vissuto con il timore che il
padre potesse ritrovarlo in qualsiasi luogo. La madre lo avrebbe aiutato in
tale proposito, facendolo fuggire di casa una notte. Il richiedente si sarebbe
dapprima intrattenuto per una settimana presso la sorella ad E._______,
per poi espatriare definitivamente dalla Turchia. Egli teme, in caso di ritorno
D-3928/2019
Pagina 5
nel suo Paese d’origine, che il padre metta in atto l’intento di ucciderlo (cfr.
verbale 2, D7 segg., pag. 2 segg.).
A supporto della sua domanda d’asilo, il richiedente non ha presentato al-
cun documento o mezzo di prova (cfr. verbale 2, D3 segg., pag. 2).
I.
Il 22 luglio 2019 la SEM ha emanato il suo progetto di decisione (cfr. atto
n. 1037583-34/5). Contro il progetto di decisione non è stato presentato
alcun parere, da parte del richiedente, entro il termine impartito.
J.
Con decisione del 24 luglio 2019, notificata al più presto il 25 luglio 2019
(cfr. risultanze processuali), la SEM ha respinto la sua domanda d’asilo,
pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenendo l’esecuzione
dello stesso provvedimento ammissibile, esigibile e possibile.
K.
L’interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di se-
guito: il Tribunale) con ricorso del 5 agosto 2019 (cfr. timbro del plico rac-
comandato) chiedendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione
impugnata ed il riconoscimento della qualità di rifugiato con contestuale
concessione dell’asilo; a titolo eventuale la concessione dell’ammissione
provvisoria per inammissibilità ed inesigibilità dell’esecuzione dell’allonta-
namento. Altresì, egli ha depositato una domanda di esenzione dal paga-
mento dell’anticipo delle presunte spese processuali, con protesta di spese
e ripetibili.
L.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei conside-
randi qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
Diritto:
1.
Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF,
in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per
le decisioni previste all’art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell’art. 31 LTAF,
giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 PA prese dalle autorità
D-3928/2019
Pagina 6
menzionate all’art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105
LAsi).
L’atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 PA. Il ricor-
rente ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è parti-
colarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno
di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48
cpv. 1 lett. a – c PA). Pertanto egli è legittimato ad aggravarsi contro di
essa.
I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al
contenuto dell’atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti.
Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2.
Giusta l’art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell’art. 6 LAsi e
dell’art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della
decisione impugnata. Se le parti utilizzano un’altra lingua, il procedimento
può svolgersi in tale lingua.
In casu, la decisione impugnata è stata emanata in italiano, mentre il ri-
corso è stato trasmesso in tedesco. La presente sentenza è pertanto re-
datta in italiano.
3.
Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de-
ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se-
condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som-
mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a
cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio-
lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5)
e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi
dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né
dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della
decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1
consid. 2). Inoltre, tiene conto della situazione del Paese d’origine dell’in-
sorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza,
D-3928/2019
Pagina 7
prendendo quindi in considerazione l’evoluzione della situazione avvenuta
dopo il deposito della domanda d’asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6;
2008/4 consid. 5.4).
5.
5.1. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo-
sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L’asilo comprende la protezione e lo statuto
accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato.
Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
5.2. Giusta l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese
d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della
loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es-
sere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposi-
zione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le mi-
sure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
LAsi).
5.3.
5.3.1. A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve pro-
vare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità
di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle-
gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie,
non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di
prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).
5.3.2. E’ pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano
sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso
dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell’art. 7 LAsi. E’ altresì necessario che il richiedente stesso
appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que-
sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni
su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti
o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri-
tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce
tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure
D-3928/2019
Pagina 8
nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle-
gazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra-
rio, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi
circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver-
sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi-
glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del
contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una pon-
derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo
sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi
risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1;
2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
6.
Nella prima parte della sua decisione, l’autorità inferiore ha ritenuto invero-
simili, poiché non sufficientemente circostanziate e dettagliate, nonché in
alcuni punti stereotipate e non sufficientemente concrete, le allegazioni
dell’interessato circa la supposta scoperta da parte del padre della sua
omosessualità nonché delle persecuzioni che il medesimo gli avrebbe in-
flitto a causa della stessa. Invero, egli non sarebbe riuscito a rendere cre-
dibile la scoperta del suo orientamento sessuale da parte del genitore, in
quanto il suo racconto in merito sarebbe privo di sufficienti dettagli, tenuto
altresì conto che egli avrebbe dichiarato di non aver mai accennato alla
sua diversità con nessuno. Le sue asserzioni in merito alle pressioni psico-
logiche e violenze che gli avrebbe inflitto il padre, non risulterebbero mag-
giormente convincenti, in quanto, a mente della SEM, sarebbero stereoti-
pate e vaghe. Altresì dicasi della sua fuga dal domicilio familiare, ove
avrebbe reso una narrazione inconsistente. Le altre dichiarazioni dell’inte-
ressato sono state invece ritenute, nella seconda parte della decisione im-
pugnata, non rilevanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. In primo luogo, circa l’as-
sunto del richiedente che in Turchia l’omosessualità non sarebbe accettata,
l’autorità inferiore ha ritenuto che, se d’un canto in tale Paese un diverso
orientamento sessuale non sarebbe penalmente represso, d’altro canto ri-
sulterebbe corretto che le persone che manifestano tale orientamento, sa-
rebbero esposte a discriminazioni in molti settori e dovrebbero affrontare
grandi difficoltà per far valere i propri diritti anche nei confronti delle auto-
rità. Malgrado ciò, a mente della SEM, non si potrebbe concludere che in
Turchia vi sia una mancanza di protezione o di disfunzione della giustizia.
L’interessato si potrebbe inoltre stabilire in un’altra parte del territorio turco,
onde evitare eventuali pressioni da parte del padre. Da ultimo, l’autorità di
prime cure sostiene che il richiedente potrebbe stabilirsi ad F._______, ove
D-3928/2019
Pagina 9
esisterebbero delle reti di sicurezza pertinenti, ciò che tra l’altro sarebbe a
conoscenza dell’interessato.
7.
Nel memoriale ricorsuale, l’insorgente, dopo aver ricordato alcune eve-
nienze fattuali, sottolinea dapprima la verosimiglianza e la rilevanza dei
suoi timori di essere vittima di gravi conseguenze da parte del padre o da
parte di fanatici religiosi, se fosse rimasto in Turchia od in futuro se vi fa-
cesse ritorno. Invero, l’omosessualità in tale Stato verrebbe stigmatizzata
da buona parte della società per motivi religiosi, nonché chiunque uccida
un omosessuale verrebbe visto quale eroe e lodato per il suo crimine. Sa-
rebbe inoltre notorio che le autorità turche non accorderebbero la giusta
protezione in tali casi, oltreché per le persone LGBT (acronimo utilizzato
per riferirsi a persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender) non vi sa-
rebbe alcuna disposizione legale a loro protezione, verrebbero discriminati
e subirebbero diversi maltrattamenti sia da parte della polizia che da altre
persone in ogni parte della Turchia, comprese nelle città come F._______
ed I._______. Alla luce di tali evenienze, non sarebbe quindi comprensibile
la motivazione della SEM circa la mancanza di pericolo per l’insorgente,
nel breve tempo intercorso tra la scoperta dell’omosessualità del mede-
simo e la sua fuga dal Paese d’origine, nel caso in cui egli vi ritornasse.
Egli avrebbe difatti un timore oggettivo ai sensi dell’art. 3 LAsi di essere
vittima in futuro di persecuzioni non statali, questo anche tenendo conto
che il ricorrente sarebbe già nell’obiettivo del padre e che, con il tempo,
anche altre persone, se non fossero già venute a conoscenza dell’orienta-
mento sessuale del medesimo, ne vengano a conoscenza, mettendone
pertanto concretamente a rischio la vita. Ritenuto tutto quanto sopra, se-
condo l’insorgente, egli adempirebbe pertanto le condizioni per il riconosci-
mento dello statuto di rifugiato.
8.
8.1. Nella fattispecie, va anzitutto rilevato che la SEM non ha contestato la
verosimiglianza delle allegazioni del ricorrente in merito al suo orienta-
mento sessuale. Il Tribunale non ha da giungere ad una diversa valuta-
zione. Le sue dichiarazioni in merito risultano infatti coerenti, sostanziate e
plausibili.
8.2. Altresì, il Tribunale, giunge a medesima conclusione dell’autorità infe-
riore, per quanto concerne l’inverosimiglianza delle allegazioni del ricor-
rente a proposito delle vicissitudini e problematiche che egli ha evocato a
seguito della presunta scoperta del padre della sua omosessualità. Invero,
D-3928/2019
Pagina 10
se d’un canto la narrazione dell’insorgente possa iscriversi, nel contesto di
provenienza del medesimo, come presentante degli elementi di plausibilità,
tuttavia, vi sono nello stesso diverse incoerenze ed illogicità, che ne mi-
nano fortemente la credibilità dei suoi asserti. Innanzitutto, la collocazione
temporale del suo espatrio definitivo dalla Turchia e successiva entrata in
Svizzera – e quindi anche implicitamente delle problematiche che egli
avrebbe sofferto nel suo Paese d’origine – non risultano collimare. Il ricor-
rente ha invero in un primo momento asserito di aver lasciato la Turchia
circa due mesi prima l’audizione sul rilevamento dei dati personali dell’(…)
aprile 2019, ovvero a fine gennaio-inizio febbraio 2019, non ricordandosi
esattamente di tale data, nonché di essere entrato in Svizzera il (…)° feb-
braio 2019 rispettivamente ad inizio febbraio del medesimo anno (cfr. ver-
bale 1, p.to 5.01 segg., pag. 5), salvo poi contraddirsi collocando lo stesso
ultimo espatrio, senza alcuna incertezza, il (…)° gennaio 2019 (cfr. verbale
1, D32, pag. 4). Interrogato in merito a tale palese incongruenza, il ricor-
rente ha dapprima affermato di aver dichiarato nel corso della prima audi-
zione che egli sarebbe giunto in Svizzera nella prima settimana di gennaio,
per in seguito offrire una terza versione temporale di tali eventi, ovvero che
il (…)° gennaio 2019 egli sarebbe rimpatriato e dopo circa un mese di per-
manenza in Turchia, sarebbe espatriato nuovamente in data (…)° feb-
braio 2019 (cfr. verbale 2, D54 seg., pag. 6). La spiegazione fornita nel
corso della seconda audizione, ovvero che egli sarebbe stato in ansia e
per questo si sarebbe confuso, non risultano convincenti. Difatti, non solo
le sue dichiarazioni rese nel corso dell’audizione sulle generalità gli sono
state nuovamente tradotte alla fine dell’audizione ed egli ha sottoscritto il
verbale per approvazione, bensì egli ha pure rettificato per ben due volte
quanto in precedenza asserito nel corso dell’audizione federale, e questo
solo dopo che l’interrogante gli ha fatto notare l’incongruenza (cfr. verbale
2, D54, pag. 6). Anche la narrazione dell’interessato circa le limitazioni che
gli avrebbe inflitto il padre a seguito della scoperta del suo orientamento
omosessuale, risultano dissonanti. Se in un primo momento egli ha riferito
che il genitore lo avrebbe rinchiuso in casa, ove non poteva fare nulla, se-
questrandogli tutto, anche il telefono, e non potendo quindi comunicare con
nessuno anche per poter conoscere come il medesimo ne fosse venuto a
conoscenza (cfr. verbale 2, D61 seg., pag. 7), in seguito egli ha invece di-
chiarato che il padre non gli avrebbe imposto molte limitazioni, poiché si
sarebbe trattato di un breve periodo prima del suo espatrio, asserendo però
che il genitore lo avrebbe minacciato direttamente di morte (cfr. verbale 2,
D100 seg., pag. 11). L’inconciliabilità tra le due versioni appare sensibile e
non trova alcuna spiegazione, neppure nelle argomentazioni ricorsuali.
Proseguendo nell’analisi, risulta inoltre incomprensibile, poiché il ricorrente
D-3928/2019
Pagina 11
in merito ha rilasciato delle dichiarazioni non sufficientemente circostan-
ziate e dettagliate (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7), nonché poco plausi-
bile, come il padre sia venuto a conoscenza e si sia auto-convinto dell’omo-
sessualità del figlio. Invero il richiedente stesso ha più volte sostenuto di
non averlo mai riferito a nessuno, in quanto altrimenti lo avrebbero scoperto
anche i famigliari, e che non avrebbe subito alcun pregiudizio in tal senso
(cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 8 seg.) né di aver mai chiesto aiuto ad
esempio a delle associazioni per i diritti degli omosessuali, in quanto nes-
suno avrebbe notato del suo orientamento sessuale (cfr. verbale 2, D112,
pag. 12). Appare inoltre illogico il comportamento tenuto dal ricorrente a
seguito del suo primo espatrio ed arrivo in Svizzera. Difatti, se il ricorrente
fosse stato realmente minacciato di morte dal padre e limitato nei suoi mo-
vimenti, sino a determinarlo per questo motivo a lasciare il suo Paese d’ori-
gine (cfr. verbale 2, D60 segg., pag. 7; D100 seg., pag. 11), appare poco
plausibile – anche tenuto conto che l’insorgente stesso nutriva dei sospetti
circa la veridicità degli asserti del padre (cfr. verbale 2, D99, pag. 11) – che
egli sia ritornato al domicilio dei genitori dopo pochi giorni dal suo espatrio,
a seguito di una chiamata ricevuta dal padre, rischiando di subire nuova-
mente quanto già vissuto nel passato e che quest’ultimo mettesse infine
pure in atto gli intenti di morte nei suoi confronti. Tale comportamento ap-
pare a dir poco sorprendente, ritenuto che l’insorgente stesso aveva deciso
di riparare all’estero, in quanto temeva che in Turchia il padre lo avrebbe
potuto scovare dovunque (cfr. verbale 2, D93 seg., pag.10), ed altresì ha
dichiarato che il genitore gli avrebbe comunicato telefonicamente che non
avrebbe dovuto svelare ad alcuno il suo orientamento omosessuale, non-
ché che non lo avrebbe potuto vivere (cfr. verbale 2, D96, pag. 10).
8.3. Alla luce di quanto precede, si può partire dall’assunto che il racconto
dell’interessato circa le repressioni e minacce esercitate nei suoi confronti
da parte del padre a causa della scoperta dell’omosessualità dell’interes-
sato, come pure che tali problematiche lo abbiano determinato all’espatrio
dalla Turchia, per i fatti addotti, sia inverosimile.
8.4. Resta ancora da esaminare il quesito a sapere se il ricorrente ha un
fondato timore di essere esposto in futuro a delle persecuzioni rilevanti ai
sensi dell’asilo.
8.4.1. Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito
all’art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in
rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi ri-
D-3928/2019
Pagina 12
conosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconosci-
bili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d’essere
esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecu-
zione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano sog-
gettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segna-
tamente dell’esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua apparte-
nenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo
espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. In-
fatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di
avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che
ne è l’oggetto per la prima volta. Sul piano oggettivo, tale timore deve es-
sere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un fu-
turo prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai
sensi dell’art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano mi-
nacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o
meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).
8.4.2. In specie, l’omosessualità del ricorrente non è messa in discussione
(cfr. supra consid. 8.1). Tuttavia, a differenza di quanto allegato nel gra-
vame dall’insorgente, la verosimiglianza dei suoi asserti riguardo alle per-
secuzioni che gli avrebbe inflitto il padre prima del suo espatrio, non è stata
riconosciuta dal Tribunale, confermando quanto concluso dall’autorità infe-
riore nella decisione avversata (cfr. supra consid. 8.2 e 8.3). Risulta inoltre
dalle insorgenze di causa che i famigliari – ovvero la madre, la sorella
J._______, e lo zio (…) K._______, residente in Svizzera (cfr. incarto N
[…]) –, che sarebbero venuti a conoscenza dell’orientamento sessuale
dell’insorgente, pare abbiano accettato tale sua diversità e lo abbiano aiu-
tato ad espatriare e ad arrivare in Svizzera (cfr. verbale 2, D104 segg.,
pag. 11 seg.). Dalle dichiarazioni del ricorrente, appare vieppiù che in Tur-
chia nessun altro, a parte i famigliari succitati, siano a conoscenza della
sua omosessualità, né che abbia mai subito nel suo Paese d’origine delle
discriminazioni dal profilo lavorativo o sociale legate al suo orientamento
sessuale (cfr. verbale 2, D67, pag. 7; D75 segg., pag. 8 seg.), tanto da non
aver mai sentito il bisogno di interessarsi e di indirizzarsi presso un’asso-
ciazione per i diritti degli omosessuali presenti sul territorio turco (cfr. ver-
bale 2, D112, pag. 12). L’insorgente ha inoltre addotto di essere in buoni
rapporti con i famigliari, zii paterni e materni che risiedono in Turchia (cfr.
verbale 2, D115 seg., pag. 13). Vi è quindi da concludere che il ricorrente
omosessuale non ha mai subito sino ad oggi alcuna conseguenza rilevante
in materia d’asilo nel suo Paese d’origine.
D-3928/2019
Pagina 13
8.4.3. In considerazione delle presunzioni legali, che si impongono nella
valutazione del quesito circa il timore fondato di persecuzione (cfr. in tal
senso DTAF 2009/51 consid. 4.2.5), l’insorgente non prova né rende vero-
simile il timore di essere esposto, in tutta verosimiglianza ed in un futuro
prossimo, ad una persecuzione, e che quindi la sua situazione futura si
modifichi, con una rilevanza per l’asilo, rispetto a quella presente nel pas-
sato (cfr. in tal senso: sentenza del Tribunale E-5458/2017 del
30 luglio 2019 consid. 5.5.4).
8.4.4. Inoltre, il ricorrente ha dichiarato di non avere mai intessuto alcuna
relazione omosessuale nel suo Paese d’origine, né dagli atti risulta che egli
ne abbia iniziata una in Svizzera. Pertanto egli, nel caso di un suo rientro
in Turchia, sarà una persona sola. Il quesito a sapere se ed eventualmente
quando l’insorgente inizierà una relazione omosessuale, rimane quindi
aperta come pure le circostanze concrete nelle quali tale relazione ver-
rebbe vissuta o potrebbe essere vissuta. Anche per questo motivo, è da
negare che egli, a causa della sua omosessualità, potrebbe in un futuro
prossimo ed in tutta verosimiglianza incorrere in persecuzioni rilevanti (cfr.
in tal senso anche: sentenza del Tribunale E-5458/2017 consid. 5.5.5).
8.4.5. Infine, vi è da denotare che nella giurisprudenza del Tribunale am-
ministrativo federale non si è mai riconosciuto, in relazione ad alcun Paese
d’origine, una persecuzione collettiva di richiedenti l’asilo (soli) omoses-
suali, nel senso che, i singoli individui facenti parte di tale determinato
gruppo di persone, possano prevalersi con successo di persecuzioni non
mirate personalmente contro di loro, quanto invece unicamente per il loro
orientamento sessuale (per le condizioni relative al riconoscimento di una
persecuzione collettiva cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9;
sentenza del Tribunale E-5458/2017 consid. 5.5.6 con ulteriori riferimenti
citati).
8.4.6. Riassumendo, sulla scorta di quanto esaminato, non si può dunque
concludere che il ricorrente avesse a temere al momento in cui è espa-
triato, come pure al momento attuale in caso di rimpatrio, in tutta verosimi-
glianza ed in un futuro prossimo, un trattamento contrario all’art. 3 LAsi a
causa della sua omosessualità e tenendo altresì conto della situazione at-
tuale nel suo Paese d’origine, sia da parte di famigliari che da parte di per-
sone terze.
D-3928/2019
Pagina 14
9.
Alla luce di quanto sopra, la SEM ha pertanto a giusto titolo negato la qua-
lità di rifugiato al ricorrente. Il ricorso, sul punto di questione dell’asilo va
conseguentemente respinto.
10.
10.1. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pro-
nuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione;
tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi).
10.2. L’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l’allontanamento dalla Svizzera
(art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo re-
lativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr.
DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).
10.3. Lo scrivente Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia
dell’allontanamento.
11.
L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44
LAsi, dall’art. 83 LStrI, giusta il quale l’esecuzione dell’allontanamento
dev’essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI)
e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
12.
12.1. Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l’esecuzione dell’al-
lontanamento dell’insorgente ammissibile, ragionevolmente esigibile e
possibile. In particolare, riguardo all’ammissibilità del provvedimento, l’au-
torità inferiore ha rimarcato che, dato che all’insorgente non può essere
riconosciuta la qualità di rifugiato, il principio del divieto di respingimento
ex art. 5 LAsi non sarebbe applicabile. Altresì, non sussisterebbero indizi
agli atti per concludere che, in caso di un suo ritorno nel Paese d’origine,
rischierebbe di essere concretamente e seriamente esposto ad una pena
o ad un trattamento proscritti dall’art. 3 CEDU. Dal profilo dell’esigibilità
dell’allontanamento, né la situazione vigente nel paese d’origine, né motivi
individuali, sarebbero, a mente dell’autorità inferiore, ostativi all’esecuzione
dell’allontanamento del ricorrente.
12.2. Nel suo ricorso, l’insorgente avversa le predette conclusioni della
SEM, sostenendo che l’esecuzione del suo allontanamento sia inesigibile
in quanto violerebbe l’art. 25 Cost., l’art. 5 cpv. 1 LAsi, l’art. 3 CEDU, l’art. 3
D-3928/2019
Pagina 15
della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inu-
mani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e
l’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati,
RS 0.142.30). Invero alcuni suoi famigliari sarebbero venuti a conoscenza
della sua omosessualità e con il trascorrere del tempo vi sarebbe un con-
creto pericolo che anche altri parenti dell’insorgente ne vengano a cono-
scenza. Pertanto, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, egli do-
vrebbe contare su gravi conseguenze da parte di un familiare o di un’altra
persona e sarebbe costretto a vivere costantemente con il timore che qual-
cuno lo picchi o lo uccida. Tale pericolo non sarebbe eluso dal ricorrente
neanche se facesse uso di un’alternativa di soggiorno interna, in quanto
l’omosessualità sarebbe percepita come una discriminante in tutto il Paese
ed il contesto sociale per gli omosessuali sarebbe negli ultimi anni peggio-
rato nello stesso.
12.3.
12.3.1. A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento
non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di
diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce
nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale possono essere ostativi all’esecuzione del rimpatrio, in par-
ticolare l’art. 3 CEDU o l’art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984
(Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed il Comitato
dell’ONU contro la tortura, spetta all’interessato rendere plausibile l’esi-
stenza di un reale rischio (“real risk”) di essere sottoposto a trattamenti
contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi
contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferi-
menti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).
12.3.2. Nella presente disamina, visto che il ricorso in merito al riconosci-
mento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo è stato re-
spinto (cfr. supra consid. 8 – 9), l’interessato non può prevalersi del princi-
pio del divieto di respingimento ex art. 5 LAsi, in quanto è una disposizione
che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qua-
lità di rifugiato. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente
non viola il principio del divieto di respingimento come definito nella dispo-
sizione precitata né tanto meno l’art. 25 cpv. 2 Cost. come allegato dall’in-
sorgente. Per gli stessi motivi enucleati nei considerandi precitati, non v’è
inoltre motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e
serio per l’insorgente di essere esposto, nel suo Paese d’origine, ad un
D-3928/2019
Pagina 16
trattamento proibito ai sensi dell’art. 3 CEDU o dell’art. 1 Conv. tortura,
come neppure giusta i dispositivi di legge citati nel gravame del ricorrente.
12.3.3. Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente sia da
considerarsi ammissibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con
l’art. 44 LAsi.
12.4.
12.4.1. Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento può
non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di
provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in
seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o
emergenza medica.
12.4.2. Tale disposizione si applica principalmente ai “réfugiés de la vio-
lence”, ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità
di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da
situazioni di guerra, di guerra civile o violenza generalizzata. Essa vale an-
che nei confronti delle persone per le quali l’allontanamento comporte-
rebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più
ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni pro-
babilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in
stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione
grave del loro stato di salute, all’invalidità o persino alla morte. L’autorità
alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire
se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo
straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo
concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 – 7.7 con rinvii).
12.4.3. Nonostante a seguito dei recenti eventi la situazione in Turchia ri-
sulti essere peggiorata sia sul piano politico che dal profilo dei diritti
dell’uomo, non si può concludere che nel paese viga attualmente una si-
tuazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l’in-
sieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre:
sentenze del Tribunale D-3600/2017 del 28 marzo 2019 consid. 9.4.3;
D-5143/2016 del 20 luglio 2018 consid. 6.5; D-6884/2017 del
28 marzo 2018 consid. 7). Per quanto attiene le regioni del Sud-est
dell’Anatolia, dal quale proviene il ricorrente (cfr. verbale 1, p.to 2.01 seg.,
pag. 4; verbale 2, D6, pag. 2), secondo anche la giurisprudenza recente
del Tribunale, si ritiene che, malgrado le tensioni esistenti e atti violenti iso-
lati nelle stesse – e questo anche tenuto conto del riaccendersi del conflitto
D-3928/2019
Pagina 17
turco-curdo così come della ripresa dei combattimenti tra l’armata turca ed
il Partito dei Lavoratori del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK)
dal luglio del 2015 in diverse province del Sud-est del Paese nonché degli
sviluppi intervenuti dopo il tentativo di colpo di stato militare del
15/16 luglio 2016 – il limite per il riconoscimento di una situazione di vio-
lenza generalizzata non sia raggiunto (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6.2 e tra
le altre la sentenza del Tribunale E-7263/2017 del 25 luglio 2019 con-
sid. 7.3.3, così come la sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018
del 12 giugno 2018 consid. 7.3). Pertanto, fatte salve le province di Hakkari
e Sirnak, al confine con la Siria e l’Iran, si può partire dal presupposto che
l’esecuzione dell’allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esi-
gibile anche per le persone di etnia curda, come è il caso dell’insorgente
(cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante: sentenza del Tribunale E-
6717/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 7.3.2).
12.4.4. Visto anche quanto già sopra concluso (cfr. supra consid. 8.4), e
dagli atti all’inserto, non risulta alcun motivo ostativo individuale all’esecu-
zione dell’allontanamento dell’insorgente verso la Turchia. Invero il ricor-
rente è giovane, in salute (cfr. verbale 2, D113, pag. 12) e può vantare di
una buona scolarizzazione (terminata con la maturità liceale, cfr. verbale
2, D7 segg., pag. 2 seg.), nonché di esperienza professionale nel (…) e
quale (…) (cfr. verbale 2, D14 segg., pag. 3). Egli dispone inoltre nel suo
Paese d’origine, di una rete sociale intatta, segnatamente della sua fami-
glia nucleare d’origine nel villaggio di C._______ (E._______-D._______,
cfr. verbale 2, D20, pag. 3; D29 seg., pag. 4 e D35 seg., pag. 4), di una
sorella a E._______ (cfr. verbale 2, D30, pag. 4), con la quale avrebbe vis-
suto per dei brevi periodi prima dell’espatrio, oltreché di diversi zii e zie
materni e paterni in diverse parti della Turchia, con i quali intratterrebbe dei
buoni rapporti (cfr. verbale 2, D37 seg., pag. 4 seg.), i quali potranno, se
del caso, assicurargli la copertura dei suoi bisogni fondamentali al mo-
mento del suo ritorno in Turchia. Per di più, ad E._______ presso la sorella,
ove egli si è intrattenuto le settimane prima dei suoi due espatri dal Paese
d’origine (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 3; D104 segg., pag. 11 seg.), l’in-
sorgente disporrebbe di una ragionevole alternativa di soggiorno interno al
di fuori del suo luogo d’origine e della sua famiglia nucleare risiedente a
C._______, che potrà sostenerlo, se del caso, nell’ambito di un suo rein-
sediamento.
12.4.5. Ne discende che l’esecuzione dell’allontanamento dell’insorgente,
è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile.
D-3928/2019
Pagina 18
12.5. In ultima analisi, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della
possibilità dell’esecuzione del provvedimento (art. 83 cpv. 2 LStrI in rela-
zione con l’art. 44 LAsi). Il ricorrente, usando invero della necessaria dili-
genza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio nel suo
paese di provenienza (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
12.6. Di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell’allontanamento,
la decisione dell’autorità inferiore va confermata.
13.
Alla luce di tutto quanto sopra, il Tribunale ritiene che con la decisione im-
pugnata la SEM non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere
d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto
i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto cen-
surabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va pertanto
respinto.
14.
Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda tendente
all’esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte
spese processuali è divenuta priva d’oggetto.
15.
Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se-
guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
16.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d’estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri-
corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3928/2019
Pagina 19
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun-
cia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale
ammontare dev’essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della
presente sentenza.
3.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità
cantonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Hans Schürch Alissa Vallenari
Data di spedizione: