Corte IV
D-3976/2009
{T 0/2}
S e n t e n z a d e l 2 7 l u g l i o 2 0 1 0
Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Hans Schürch;
cancelliera Antonella Guarna.
A._______, nato il 1° aprile 1982, la moglie,
B._______, nata il 30 marzo 1983, e i figli
C._______, nato il 13 gennaio 2005,
D._______, nata il 13 agosto 2009,
Russia,
ricorrenti,
contro
Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Asilo ed allontanamento; decisioni dell'UFM
dell'8 ottobre 2008 e del 19 maggio 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composizione
Parti
Oggetto
D-7111/2008 e D-3976/2009
Fatti:
A.
Il (...), rispettivamente il (...), gli interessati – cittadini russi, d'etnia
cecena, con ultimo domicilio a E._______, in provincia di F._______,
in Cecenia (Russia) dove hanno vissuto fino al loro espatrio – hanno
presentato una domanda d'asilo in Svizzera.
Il signor A._______ ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di
rilievo (cfr. verbali d'audizione del 25 aprile 2008 [di seguito: verbale 1]
e del 17 giugno 2008 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriato, in
quanto temerebbe le autorità, rispettivamente la vendetta da parte di
terzi, e meglio della famiglia di Kadirov – il quale sarebbe una persona
importante in Cecenia – a seguito dell'uccisione da parte di suo cugino
di due poliziotti appartenenti alla suddetta famiglia. Nel (...) 2006, suo
cugino – di cui non avrebbe avuto più notizie dal 2000 e che farebbe
parte di un gruppo di combattenti ceceni contro la Russia – si sarebbe
presentato al suo domicilio e gli avrebbe intimato di fargli d'autista, ciò
che l'interessato non avrebbe potuto rifiutare. Nel corso delle due
settimane successive, l'interessato avrebbe funto da autista per suo
cugino, fino a che, verso la fine di (...) 2006, quest'ultimo sarebbe stato
ucciso dalle forze dell'ordine, mentre avrebbero dovuto arrestarlo.
Nello scontro il cugino dell'interessato avrebbe a sua volta ucciso due
poliziotti. Dopo tale fatto, la Polizia avrebbe fatto irruzione al domicilio
dell'interessato, il quale nel frattempo aveva già preso la fuga verso
G._______ (Russia), avrebbe perquisito l'abitazione, nonché avrebbe
colpito sua madre alla testa. A G._______, avrebbe vissuto presso un
suo cugino materno per due anni, fino a quando, il (…) 2008, mentre
andava a correre, avrebbe notato che un'auto sconosciuta era
appostata davanti a casa di suo cugino. Allora, si sarebbe rifugiato
presso un amico di suo cugino, mentre la Polizia avrebbe fatto
irruzione nella casa e avrebbe confiscato il suo passaporto interno.
Temendo per la sua vita, la sera stessa, l'interessato avrebbe lasciato
la Russia. A sostegno della sua domanda d'asilo, ha prodotto dei
documenti – inviatigli via fax al Centro di registrazione e di procedura
– presentati come la fotocopia del suo certificato di nascita e di due
convocazioni emesse dalle autorità cecene.
La signora B._______, giunta in Svizzera successivamente con il figlio
C._______, ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo
(cfr. verbali d'audizione del 15 dicembre 2008 [di seguito: verbale 3] e
Pagina 2
D-7111/2008 e D-3976/2009
del 30 marzo 2009 [di seguito: verbale 4]) di essere espatriata a causa
delle minacce di cui sarebbe stata oggetto da parte di terze persone in
uniforme militare, dopo che suo marito – il quale sarebbe ricercato –
avrebbe lasciato la Cecenia. Infatti, secondo le sue affermazioni, il (...)
o (...) 2006, tali persone si sarebbero recate al loro domicilio per
chiedere del marito e avrebbero anche minacciato l'interessata di
portarle via suo figlio, se non avesse riferito dove si trovava il marito.
Inoltre, l'interessata avrebbe notato che delle auto erano appostate
fuori dalla sua casa. Dopo qualche tempo, i militari si sarebbero recati
una seconda volta al domicilio dei coniugi per chiedere del marito e
una terza volta, verso la fine di (...) o inizio (...) 2008, per minacciare
l'interessata. Temendo per la sua vita e quella del figlio, l'interessata
avrebbe deciso di espatriare nel mese di (...) 2008.
Il (...), la seconda genita degli interessati, D._______, è nata in
Svizzera.
B.
L'8 ottobre 2008, rispettivamente il 19 maggio 2009, tramite due
decisioni separate (la prima concernente il signor A._______ e la
seconda relativa alla signora B._______ e il figlio C._______), l'UFM
ha respinto le succitate domande d'asilo. Detto Ufficio ha pure
pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera e
l'esecuzione dell'allontanamento verso il loro Paese d'origine siccome
lecita, esigibile e possibile.
C.
Il signor A._______, il 10 novembre 2008 e la signora B._______ con il
figlio, il 19 giugno 2009 per il tramite del medesimo patrocinatore
hanno inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionate rispettive decisioni
dell'UFM. Gli interessati hanno chiesto, in via principale,
l'annullamento della decisione impugnata, nonché il riconoscimento
della qualità di rifugiato come pure la concessione dell'asilo e, in via
sussidiaria, il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per una
nuova valutazione, come pure la concessione dell'ammissione
provvisoria. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali, indicando tuttavia il riferimento all'art. 65 della legge
federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA,
RS 172.021) e all'assistenza giudiziaria.
Pagina 3
D-7111/2008 e D-3976/2009
D.
Con decisione incidentale del 17 novembre 2008, rispettivamente del
26 giugno 2009, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di
motivi particolari (art. 63 cpv. 4 PA), a chiedere ai ricorrenti il
versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese
processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare
una risposta al ricorso.
E.
Il 18 dicembre 2008, rispettivamente il 2 luglio 2009, l'UFM ha
presentato le proprie osservazioni, in cui ha proposto la reiezione dei
gravami. Le stesse sono state trasmesse ai ricorrenti per informazione.
F.
Il 23 febbraio 2009, il signor A._______ ha prodotto a sostegno delle
sue allegazioni, un documento presentato come la copia, debitamente
tradotta, del certificato di morte del cugino H._______.
G.
Con decisione incidentale del 28 aprile 2009, il Tribunale ha invitato
l'autorità inferiore a presentare la propria presa di posizione e le
proprie eventuali osservazioni riguardo al summenzionato documento.
H.
Il 19 maggio 2009, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni al
documento prodotto.
I.
Il 26 giugno 2009, il signor A._______ – invitato dal Tribunale con
decisione incidentale del 26 maggio 2009 – ha presentato la propria
replica alle suddette osservazioni dell'UFM.
Diritto:
1.
Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM
(art. 31 e art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale
amministrativo federale [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge del
26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e art. 83 lett. d cpv. 1 della
legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).
Pagina 4
D-7111/2008 e D-3976/2009
2.
V'è motivo d’entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni
d'ammissibilità di cui agli art. 48 e 52 PA, nonché all'art.
108 cpv. 1 LAsi.
3.
3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando
dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua
della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il
procedimento può svolgersi in tale lingua.
3.2 Nel caso concreto, le decisioni impugnate sono state rese in
italiano ed i ricorsi sono stati presentati in tale lingua, di modo che la
presente sentenza va redatta in italiano.
4.
Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale,
l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai
motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della
decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale D- 4917/2006 del
12 luglio 2007 consid. 3).
5.
I ricorsi inoltrati dai ricorrenti concernono fatti d'uguale natura e
pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la
congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza
(cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126
consid. 1 e relativi riferimenti).
6.
6.1 Nelle decisioni impugnate, l'UFM ha considerato che le allegazioni
presentate dai richiedenti non soddisferebbero le condizioni di
verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per quanto concerne il signor
A._______, detto Ufficio ha ritenuto che le sue dichiarazioni sarebbero
in punti essenziali, in particolare circa il suo comportamento e quello
delle autorità, incompatibili con la normale logica dell'agire. Infatti, non
sarebbe comprensibile il motivo per cui le autorità si sarebbero
interessate a tal punto al richiedente, visto che egli avrebbe servito
d'autista al cugino solo per due settimane, quest'ultimo non abitava
nemmeno presso di lui e il richiedente medesimo non avrebbe mai
Pagina 5
D-7111/2008 e D-3976/2009
fatto parte di un gruppo di combattenti ostili alla Russia. Per di più,
sarebbe logico che, se la Polizia avesse cercato il richiedente, essa
avrebbe fatto più pressione sui suoi famigliari e non si sarebbe limitata
ad andare da loro una sola volta, così come avrebbe trovato il
richiedente dopo pochi giorni dall'uccisione del cugino e non gli
avrebbe inviato due convocazioni ad un anno e mezzo di distanza
dalla sua fuga. Incomprensibili sarebbero anche le spiegazioni del
richiedente circa le ricerche effettuate dalla Polizia, tramite la
diffusione o meno della sua foto. Inoltre, le dichiarazioni del
richiedente sarebbero incredibili, ritenuto che non sarebbe
determinata la sua identità, in quanto egli non avrebbe depositato
alcun documento che attesti i dati anagrafici dichiarati, bensì avrebbe,
da un lato, affermato che il suo passaporto gli sarebbe stato confiscato
e le poste cecene non sarebbero affidabili per poter spedire un
documento e, dall'altro, avrebbe depositato solo una copia, inviatagli
via fax, del certificato di nascita. Per quanto attiene alla signora
B._______, l'UFM ha ritenuto che le sue dichiarazioni sarebbero
contraddittorie su punti essenziali, in particolare sul momento in cui i
militari sarebbero giunti al loro domicilio la seconda volta, nonché sulla
volta in cui essi avrebbero picchiato la suocera ed avrebbero tentanto
di portar via la richiedente medesima. Inoltre, la richiedente avrebbe
reso dichiarazioni vaghe e illogiche circa l'organizzazione del viaggio,
di cui non avrebbe saputo indicare niente, ciò che, secondo l'UFM,
sarebbe un comportamento da considerarsi poco plausibile, ritenuto
che essa sarebbe partita con suo figlio. Per di più, tale viaggio sarebbe
stato possibile grazie ad una serie di coincidenze tempestive e fortuite.
Infine, non sarebbe nemmeno plausibile che la ricorrente non sapesse
quali problemi avrebbe avuto il marito e i motivi per cui i militari
sarebbero intervenuti, visto che ci si sarebbe potuto aspettare che la
richiedente, a fronte di una tale situazione, si informasse o chiedesse
spiegazioni al marito, tramite il vicino. In conclusione, l'autorità
inferiore ha considerato che non sarebbe riconosciuta la qualità di
rifugiato nei confronti dei richiedenti. Di conseguenza, non sarebbe
applicabile il principio del divieto di respingimento all'allontanamento
dei richiedenti, la cui esecuzione sarebbe ammissibile, ritenuto altresì
che non vi sarebbero indizi circa il rischio di esposizione a trattamenti
contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU,
RS 0.101). Detto Ufficio ha, inoltre, considerato che né la situazione
politica del Paese d'origine, né altri motivi individuali relativi ai
richiedenti o dal punto di vista tecnico e pratico, si opporrebbero
Pagina 6
D-7111/2008 e D-3976/2009
all'esecuzione dell'allontanamento dei medesimi nel loro Paese
d'origine.
6.2 Nei rispettivi gravami, richiamati i fatti da entrambi esposti in corso
di procedura, i ricorrenti fanno valere che la decisione dell'UFM si
baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti di causa e sarebbe
carente sotto il profilo della motivazione.
Dal canto suo, il signor A._______ sostiene che il suo comportamento
e quello delle autorità russe sarebbe logico e comprensibile,
contrariamente a quanto ritenuto dall'autorità inferiore, la quale non
avrebbe invece valutato le dichiarazioni rese dal ricorrente e avrebbe
misconosciuto la realtà cecena, in cui ancora ad oggi persone
cosiddette sospette scomparirebbero o verrebbero sequestrate, come
lo dimostrerebbero l'abbondante documentazione e le dichiarazioni del
ricorrente. Inoltre, secondo il medesimo, l'UFM non avrebbe nemmeno
preso in considerazione il fatto che le persone uccise da suo cugino
apparterebbero alla famiglia di Kadirov, all'epoca capo del parlamento
e pupillo del Cremlino, la quale sarebbe molto influente e presente nei
ranghi del potere in Cecenia, dove vigerebbe ancora la vendetta. Il
ricorrente, dunque, sarebbe fuggito, perché doppiamente esposto, da
un lato, per aver aiutato il cugino combattente, dall'altro, perché
temerebbe di essere sequestrato e fatto sparire per vendetta dei
famigliari delle persone uccise, da cui del resto le due convocazioni
ricevute, allegate al gravame. Per quanto concerne il dovere di
collaborare, il ricorrente ha prodotto in questa sede dei documenti
presentati come l'originale del suo certificato di nascita e la copia del
suo passaporto interno, assieme alla ricevuta DHL, con cui gli
sarebbero stati inviati.
D'altro canto, la signora B._______ ritene che le due sole e lievi
contraddizioni rilevate dall'UFM, sulle quali si fonderebbe la decisione
impugnata, non riguarderebbero punti essenziali del suo racconto e
potrebbero essere riconducibili a malintesi linguistici, visto che le
audizioni si sarebbero svolte in russo e non in ceceno, lingua meglio
conosciuta dalla ricorrente. Per di più, la ricorrente sostiene che, in
merito alla prima contraddizione, essa non sarebbe stata confrontata
con le sue versioni, mentre che, riguardo alla seconda, essa avrebbe
già avuto modo di spiegarla nel corso della prima audizione.
La ricorrente si duole, altresì, del fatto che l'UFM non avrebbe
verificato la verosimiglianza del suo racconto rispetto a quello del
Pagina 7
D-7111/2008 e D-3976/2009
marito, ritenuto che ella avrebbe invocato i motivi d'asilo del marito.
Inoltre, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto
dall'UFM, le sue allegazioni circa il viaggio verso la Svizzera, sebbene
possano apparire confuse, non riguarderebbero ad ogni modo un
punto essenziale dei suoi motivi d'asilo. In conclusione, i ricorrenti
ritengono quindi di soddisfare tutte le condizioni per il riconoscimento
dello statuto di rifugiato e per la concessione dell'asilo, nonché di
conseguenza, per l'applicazione del principio di non respingimento
dell'art. 5 LAsi.
Infine, i ricorrenti fanno valere che, in caso di rimpatrio in Cecenia,
essi rischierebbero di essere arrestati e sottoposti a tortura,
trattamenti inumani e degradanti in violazione dell'art. 3 CEDU, in
quanto, il ricorrente sarebbe ricercato, mentre che la ricorrente
sarebbe stata più volte minacciata dai militari. Di conseguenza,
l'esecuzione del loro allontanamento in Cecenia non sarebbe
ragionevolmente esigibile.
6.3
Nella risposta al gravame, l'UFM ha osservato che i ricorsi non
conterrebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare
una modificazione della decisione.
6.4
Nelle osservazioni relative al documento prodotto in corso di
procedura dal signor A._______ e presentato come la copia del
certificato di morte del cugino H._______ – il quale sarebbe deceduto
in uno scontro a fuoco con le forze armate durante la sua cattura –
l'UFM ha sottolineato che, malgrado non abbia a disposizione dei
documenti comparativi che consentirebbero un esame meticoloso del
siffatto mezzo di prova, qualunque sia il valore probatorio del
medesimo, esso non costituisce un mezzo di prova suscettibile di
confermare, o di spiegare in modo plausibile e logico i problemi addotti
dall'interessato a causa del coinvolgimento del cugino in questo
scontro.
6.5
Nella replica alle suddette osservazioni, il ricorrente ha fatto valere
che il documento, fornito nel quadro del suo dovere di collaborare ai
sensi dell'art. 8 cpv. 1 LAsi, dovrebbe essere considerato un mezzo di
prova valido, a prescindere dal fatto che l'UFM non sia in grado di
valutarne la portata, ritenuto che la sua fuga sarebbe strettamente
Pagina 8
D-7111/2008 e D-3976/2009
legata alle attività e all'uccisione del cugino. Inoltre, ritiene che, come
già spiegato, sarebbe conforme alla logica che le autorità cecene e
russe lo starebbero cercando, essendo stato l'autista di un ricercato,
per verificare la sua posizione legale in merito ad un'eventuale
complicità con il cugino.
7.
7.1 L'obbligo della motivazione (art. 35 PA) è una formalità essenziale.
Da un lato, rappresenta un limite intrinseco alla libertà di
convincimento, costringendo l'autorità giudicante a rendere ragione
della razionalità del percorso seguito per giungere alla decisione,
dall'altro si configura quale premessa logica imprescindibile per
l'esercizio del successivo controllo sulle linee di formazione di quel
convincimento. Per conseguenza, attraverso doverosi passaggi
argomentativi imperniati sull'indicazione delle risultanze probatorie
legittimamente acquisite, nonché sull'indicazione dei criteri di
valutazione impiegati, l'autorità giudicante dovrà in concreto
ricostruire, anzitutto per la propria consapevolezza, il percorso logico-
conoscitivo che l'ha condotta ad apprezzare in un certo modo le prove
disponibili e a trarne determinate conclusioni. Essa ha, pertanto,
l'obbligo d'esplicitare, nel modo più rigoroso e completo nonché
necessario, la motivazione posta a fondamento della decisione
adottata, ancorando così il principio del libero convincimento
all'esigenza d'indicazione specifica dei risultati acquisiti e dei criteri
adottati, allo scopo d'evitare che detto principio venga attuato per un
uso arbitrario. Invero, nella motivazione della decisione, l'autorità non è
tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle
parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze
processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione
globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed
adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento,
dimostrando d'avere tenuto presente ogni fatto decisivo
(cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; sentenze del Tribunale D-1267/2008
del 5 maggio 2008 consid. 6.1 e D-3322/2006 del 3 aprile 2008
consid. 6.1).
7.2 Nel caso di specie, i fatti ed i motivi che hanno influito sulla
valutazione dell'autorità inferiore sono stati esposti in modo
sufficientemente esaustivo per consentire ai ricorrenti di comprendere
la portata della decisione impugnata e dunque di ricorrere con criteri
Pagina 9
D-7111/2008 e D-3976/2009
adeguati. Infatti, le argomentazioni dell'UFM circa i motivi d'asilo dei
ricorrenti sono da considerarsi complete e rispettose dell'obbligo della
motivazione ai sensi della legge, in quanto indicano gli elementi
essenziali sulla base dei quali detto ufficio ha ritenuto le allegazioni
del ricorrente illogiche e non credibili, avuto riguardo ai mezzi di prova
(fotocopia di due convocazioni) e ai documenti (fotocopia del
certificato di nascita) prodotti a quello stadio della procedura, così
come quelle della ricorrente, siccome contraddittorie, illogiche e
vaghe, determinando quindi il suo convincimento circa
l'inverosimiglianza delle stesse. Di conseguenza, la censura ricorsuale
circa la carenza di motivazione delle decisioni impugnate è infondata e
va respinta.
8.
8.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima
residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza,
religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere
esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente
l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà,
nonché le misure che comportano una pressione psichica
insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici
della condizione femminile (art. 3 LAsi).
8.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere
verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la
verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni
determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse
abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in
modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che
quest'ultima risulti secondaria (Giurisprudenza ed informazioni della
Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993
n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè
resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non
suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e
concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri
dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza
dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non
esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo
da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione,
Pagina 10
D-7111/2008 e D-3976/2009
ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili
postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità
giudicante (GICRA 1995 n. 23).
9.
9.1 Le dichiarazioni decisive rese dai ricorrenti in corso di procedura
si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non
corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Inoltre,
gli insorgenti si sono limitati a pure congetture, non fondate su alcun
elemento oggettivo, con riferimento agli evocati fatti.
9.2 In particolare, per quanto attiene al signor A._______, il Tribunale
osserva che, a prescindere dalla mancata presentazione da parte del
medesimo di un documento d'identità valido ai sensi dell'art. 1a lett. b
e c dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) – ciò che certo non giova
alla credibilità del suo intero racconto – le sue allegazioni in materia
d'asilo sono contrarie ad ogni logica dell'agire. Infatti, non è plausibile
che il ricorrente sia stato ricercato dalle autorità cecene in relazione
alla vicenda di suo cugino H._______, allorquando egli avrebbe funto
da autista per quest'ultimo solo per due settimane nel mese di (...),
dopo che suo cugino si sarebbe presentato a casa sua a distanza di
sei anni dalla sua scomparsa, poiché su di lui pendeva un mandato
d'arresto (cfr. verbale 1 pagg. 4-5 e verbale 2 R58-59 pag. 6).
Innanzitutto, se le autorità cecene fossero state effettivamente
interessate, da un lato, al cugino H._______ e, dall'altro lato, al
ricorrente sulla base della parentela con il primo, esse non avrebbero
certo atteso sei anni per rivolgersi all'insorgente o fare pressione su di
lui e sulla sua famiglia. Tale tesi trova conferma proprio nelle
dichiarazioni dell'insorgente il quale ha espressamente affermato di
non aver avuto alcun problema di sorta con le autorità del suo Paese
d'origine a causa di suo cugino durante tutti gli anni in cui sarebbe
scomparso, così come è stato il caso per il resto della sua famiglia
paterna (cfr. verbale 2 R64-66 pag. 7). In secondo luogo, se l'essere
stato autista di H._______ per due settimane avesse avuto un
qualsivoglia ruolo nella vicenda e se le autorità cecene fossero state
realmente interessate al ricorrente, esse l'avrebbero intercettato senza
indugio, non avrebbero atteso una settimana per recarsi da lui dopo
l'uccisione del cugino, come pure non si sarebbero limitate ad una sola
visita (cfr. verbale 1 pag. 4) e ad appostarsi per sorvegliare la famiglia
Pagina 11
D-7111/2008 e D-3976/2009
del ricorrente solo per due mesi (cfr. verbale 2 R93-97 pag. 9).
D'altronde, nonostante la gravità del fatto di cui racconta il ricorrente,
ovvero dell'uccisione del cugino che l'avrebbe costretto ad espatriare
dal suo Paese d'origine, egli non è nemmeno stato in grado di
precisare la data esatta in cui tale avvenimento sarebbe successo
(cfr. verbale 1 pag. 4 a confronto con verbale 2 R80 pag. 80), ragion
per cui v'è da ritenere che la vicenda resa dal ricorrente circa
l'uccisione del cugino sia inverosimile. In siffatte circostanze, è
manifesto che il certificato di morte relativo al cugino, prodotto in sede
di procedura dal ricorrente, non apporta nulla all'implicazione o meno
del ricorrente nella vicenda di suo cugino e alle susseguenti
persecuzioni di cui pretenderebbe essere oggetto. Ad ogni modo, il
suddetto documento, oltre all'assenza del numero di ruolo, difetta
palesemente della data esatta dell'asserita morte del cugino del
ricorrente, ciò che costituisce già elemento per dubitare dell'autenticità
del medesimo. In terzo luogo, è altresì manifestamente contrario ad
ogni logica dell'agire che le autorità cecene abbiano inviato al
ricorrente due convocazioni dopo ben quasi due anni dall'uccisione del
cugino, rispettivamente dalla partenza del ricorrente per G._______.
Oltre a ciò, a prescindere dalle incredibili e vaghe circostanze in cui le
suddette convocazioni sarebbero giunte al ricorrente in Cecenia e
sarebbero state successivamente spedite in Svizzera via fax
(cfr. verbale 1 pag. 5 e verbale 2 R16-26 pagg. 3-4), così come a
prescindere dal fatto che esse siano state prodotte in originale in sede
di ricorso con la relativa busta d'invio tramite DHL (cfr. ricorso pag. 4),
queste due convocazioni non costituiscono dei documenti adeguati a
comprovare quanto asserito dal ricorrente, giacché di facile
falsificazione, ritenuto che consistono in un mezzo foglio, equivalente
ad un formulario prestampato, semplicemente compilato a mano, sul
quale non vi è alcuna intestazione ufficiale dell'autorità che l'avrebbe
emanato e la firma apposta è illeggibile. Parimenti, è poco credibile
che la Polizia russa, rispettivamente cecena a distanza di quasi due
anni dall'arrivo del ricorrente nel (...) 2006 a G._______, abbia
ricercato l'insorgente al suo domicilio in detto Paese presso suo
cugino materno in relazione a quanto sarebbe successo due anni
prima in Cecenia. In effetti, in merito a tale questione, le allegazioni del
ricorrente si limitano a mere affermazioni di parte, non corroborate da
alcun mezzo di prova o indizio fondato oggettivo (cfr. verbale 1
pagg. 4-5 e verbale 2 R98-103 pagg. 9-10), nonché sono vaghe e
contraddittorie, in quanto egli non è stato in grado di indicare in
maniera precisa e lineare quando la Polizia sarebbe andata a cercarlo
Pagina 12
D-7111/2008 e D-3976/2009
al domicilio di suo cugino a G._______ (cfr. verbale 1 pag. 4 e verbale
2 R111 pag. 11). Inoltre, il ricorrente si è limitato, da un lato, a mere
affermazioni di parte, nonché a semplici supposizioni circa il fatto di
essere ricercato e di temere la vendetta da parte della famiglia
Kadirov, a cui sarebbero appartenuti i due poliziotti, uccisi da suo
cugino H._______ (cfr. verbale 2 R75-77 e R114-118), di modo che v'è
ragione di ritenere che tali allegazioni non hanno rettamente fatto
l'oggetto di una analisi approfondita da parte dell'UFM, contrariamente
a quanto pretende a torto il ricorrente (cfr. ricorso pag. 5). Dall'altro
lato, non soccorrono nemmeno l'insorgente le allegazioni del tutto
generali e senza fondamento, secondo cui la ricerca e la sparizione
delle persone sospette in Cecenia, così come l'esistenza della
vendetta sia parte della realtà cecena e costituisca un fatto notorio
(cfr. ricorso pagg. 4- 5), ciò che, ad ogni modo, non implicherebbe
l'esistenza di tali persecuzioni nei confronti del ricorrente nel caso
particolare. A ciò aggiungasi che, a prescindere da quanto ritenuto
dall'UFM circa le dichiarazioni del ricorrente in merito alle ricerche
effettuate nei suoi confronti, il ricorrente non ha nemmeno reso
verosimile di essere ricercato a causa delle attività del cugino o
sospettato di essere suo complice perché appartenente ad un gruppo
paramilitare (cfr. verbale 2 R122 pag. 12), allorquando egli non è stato
in grado di indicare il nome del gruppo a cui suo cugino sarebbe
appartenuto (cfr. verbale 1 pag. 4) e, rispettivamente, non risulta dagli
atti di causa che il ricorrente abbia fatto parte di un simile gruppo. In
conclusione, visto tutto quanto sopra e senza che sia necessario
menzionare ulteriori elementi di inattendibilità del racconto reso
dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente
considerato che le dichiarazioni del ricorrente non soddisfano le
condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
9.3 Inoltre, per quanto attiene alla ricorrente, considerata
l'inverosimiglianza dei fatti addotti dal marito, le allegazioni in materia
d'asilo presentate dalla stessa sono da ritenersi altrettanto inverosimili,
senza che sia necessario chinarsi sull'analisi dei singoli elementi.
Infatti, il racconto reso a sostegno della sua domanda d'asilo è
direttamente legato alla vicenda resa dal marito, in quanto essa ha
fatto valere di aver subito delle minacce e rappresaglie da parte dei
militari, a seguito dell'espatrio di suo marito, il quale era ricercato in
relazione all'uccisione del cugino H._______ (cfr. verbale 3 pagg. 4-5 e
verbale 4 R39 pag. 5). Dunque, ritenuta l'evocata inverosimiglianza di
quanto addotto dal ricorrente a sostegno della sua domanda d'asilo
Pagina 13
D-7111/2008 e D-3976/2009
(cfr. cosid. 9.2.), le asserite rappresaglie che sarebbero seguite e di cui
la ricorrente pretenderebbe essere stata oggetto sono manifestamente
infondate. In conclusione, anche le dichiarazioni della ricorrente non
soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
9.4 In considerazione di quanto esposto, i ricorsi sul punto di
questione dell'asilo, destituiti d'ogni e benché minimo fondamento, non
meritano tutela e le decisioni impugnate vanno confermate.
10.
I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM
avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento
(art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32
dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).
11.
11.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 della
legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20).
Giusta tale norma l'esecuzione dell'allontanamento deve essere
possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e
ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).
11.2
11.2.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 9 del presente
giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui
desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in
Cecenia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33
della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951
(Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché
l'art. 83 cpv. 3 LStr.
La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella
massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto
internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione
del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione
contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o
degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di
serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere
Pagina 14
D-7111/2008 e D-3976/2009
esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti
contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile
l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.
Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio elemento secondo
cui i ricorrenti possano essere esposti in caso di rimpatrio al rischio
reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni,
contrariamente a quanto essi avrebbero preteso in sede di ricorso,
affermando con semplici e generali allegazioni che il loro rimpatrio
costituirebbe una violazione dell'art. 3 CEDU (cfr. ricorso del
10 novembre 2008 pag. 5 e del 19 giugno 2009 pag. 5). In altri termini,
quest'ultimi non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure
presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e
concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti
che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate.
11.2.2 Pertanto, come rettamente ritenuto nei giudizi litigiosi,
l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme
del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
11.3
11.3.1 Inoltre, il Tribunale osserva che, nonostante la situazione di
sicurezza generale nel Caucaso del nord sia rimasta tesa e la
situazione socio-economica difficile tocchi l'insieme della popolazione
locale in Cecenia, non vige attualmente nel Paese d'origine dei
ricorrenti una situazione di guerra, guerra civile o violenza
generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità
del territorio nazionale che permetta di per sé – indipendentemente
dalle circostanze del caso di specie – di presumere l'esistenza di un
pericolo concreto ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr per tutti i cittadini
ceceni in caso d'esecuzione dell'allontanamento. Premesso ciò e
conto tenuto dell'evoluzione della situazione dalla pubblicazione della
sentenza in GICRA 2005 n. 17, il Tribunale giudica fondata la prassi
attuale dell'UFM secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento in
Cecenia dei richiedenti l'asilo è, di principio, ragionevolmente esigibile.
Non lo è per contro per membri di gruppi vulnerabili come gli attivisti
della società civile ed i giornalisti critici; i ribelli, ovvero persone
sospettate di partecipare a movimenti insorti; le famiglie dei ribelli; gli
insorti che hanno beneficiato di un'amnistia in merito al rifiuto
d'integrazione nelle forze di sicurezza cecene; le persone aventi un
legame con il regime di Mashkadov, nel caso di rifiuto di
Pagina 15
D-7111/2008 e D-3976/2009
assoggettamento al regime di Kadyrov; le persone che hanno
denunciato le violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze
giudiziarie internazionali, oppure regionali; e gli insubordinati. Inoltre,
altre persone, in circostanze particolari, potrebbero essere minacciate
dall'insicurezza che prevale ancora in Cecenia: ciò potrebbe essere il
caso per le persone rientranti in Cecenia con mezzi finanziari presunti
importanti, oppure per le donne nubili o vedove che non dispongono di
un sostegno familiare. In tal caso, va esaminata l'esistenza di una
alternativa di soggiorno nella Federazione russa la quale va ammessa
solo a condizioni molto restrittive (cfr. Decisione del Tribunale
amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/52 consid. 10.2.
pagg. 757 e segg. e relativi riferimenti).
11.3.2 Nella fattispecie i ricorrenti non rientrano in uno dei succitati
gruppi vulnerabili. Infatti, dagli atti di causa non risulta che essi hanno
reso verosimile, in particolare, né di essere ribelli sospettati di
partecipare a movimenti insorti, né di far parte di una famiglie di ribelli,
né di aver rifiutato di assoggettarsi al regime di Kadyrov, né di aver
denunciato eventuali violazioni dei diritti dell'uomo dinanzi alle istanze
giudiziarie internazionali, oppure regionali (cfr. consid. 9), né di
disporre di mezzi finanziari presunti importanti. Inoltre, quanto alla
situazione personale degli insorgenti, essi sono giovani e hanno una
formazione scolastica o esperienze professionali alle loro spalle.
Il ricorrente ha svolto la professione d'(...) per svariati anni, ha lavorato
come (…) in Russia e conosce bene la lingua russa (cfr. verbale 1
pag. 2; verbale 2 R30 e R35 pagg. 4-5 e R51-57). La ricorrente, dal
canto suo, sebbene non abbia mai lavorato, è (...) di professione ed ha
delle conoscenze in informatica. Ella ha dichiarato, altresì, di aver
lavorato per l'azienda agricola appartenente a sua suocera e a suo
cognato (cfr. verbale 2 R29 pag. 4; verbale 3 pag. 2; verbale 4 R 21-22
pag. 3). Inoltre, gli insorgenti dispongono in patria di un'importante rete
sociale, da cui poter ottenere il sostegno necessario per il loro
reinserimento. Da parte del ricorrente, infatti, a E._______ risiedono
perlomeno la madre e il fratello (cfr. verbale 1 pagg. 1-4 e verbale 2
R17, R43). In altri villaggi della Cecenia, tra i quali I._______,
J._______, K._______, così come a G._______, in Russia, vivono
numerosi suoi zii e zie, nonché cugini del ricorrente (cfr. verbale 2
R44-48). Dall'altra parte, per quanto attiene alla ricorrente, a
L._______, in M._______, risiedono i suoi genitori, suo fratello e le
sue quattro sorelle (cfr. verbale 3 pag. 2), mentre che a I._______
vivono due sue zie materne (cfr. verbale 4 R17-20 pag. 3). Inoltre, per i
Pagina 16
D-7111/2008 e D-3976/2009
figli dei ricorrenti, dal profilo dell'interesse superiore del fanciullo
(cfr. DTAF 2009/28 consid. 9.3.2 – 9.3.5 pagg. 367-369), non vi sono
motivi che si oppongono all'esigibilità del loro allontanamento –
insieme ai genitori – verso il Paese d'origine, vista la loro età
prescolastica. Infine, i ricorrenti non hanno, preteso nel gravame di
soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione
provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli
atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera
per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha
rettamente ritenuto adempiti i presupposti per formulare una prognosi
favorevole con riferimento alle effettive possibilità per i ricorrenti di un
adeguato reinserimento sociale nel loro Paese d'origine sia esso nel
villaggio di E._______ in Cecenia, dove essi vivevano assieme alla
madre del ricorrente, sia in un altro villaggio o a G._______, dove essi
hanno altri parenti, rispettivamente dove il ricorrente ha vissuto per
quasi due anni. Infine, i ricorrenti potranno, se necessario, richiedere
un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.
11.3.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione
dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie
(art. 83 cpv. 4 LStr).
11.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità
dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, i
ricorrenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni
documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è
dunque pure possibile.
12.
In considerazione di quanto precede, anche in materia
d'allontanamento e relativa esecuzione, i gravami vanno disattesi e le
querelate decisioni confermate.
13.
I ricorsi, manifestamente infondati, sono decisi in procedura
semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di
un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
14.
14.1 Pur non avendo, in sede di ricorso, i ricorrenti concluso
esplicitamente all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria (pag. 6),
Pagina 17
D-7111/2008 e D-3976/2009
bensì ne abbiano soltanto fatto un accenno nelle loro motivazioni
(pag. 5), il Tribunale ha motivo di interpretare in favore dei ricorrenti il
testo del gravame e considerare la richiesta dei medesimi quale
domanda d'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi
dell'art. 65 cpv. 1 PA.
14.2 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi
necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di
successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice
dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal
pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza
giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito
favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno,
se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità
chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli
atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e
sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della
procedura (DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione
dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del
ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è
decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000,
pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa
dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate
secondo le circostanze concrete del caso al momento della
presentazione della domanda e devono essere realizzate
cumulativamente.
14.3 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente
esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente già al momento
dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole. In siffatte
circostanze, una delle due condizioni cumulative di cui
all'art. 65 cpv. 1 PA non è adempiuta.
14.4 Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della
dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.
15.
15.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel
dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte
soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese
processuali sono ridotte.
Pagina 18
D-7111/2008 e D-3976/2009
15.2 Visto l'esito della procedura, nonché ritenuta la congiunzione
delle cause, le spese processuali di CHF 800.-, che seguono la
soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale
del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
(dispositivo alla pagina seguente)
Pagina 19
D-7111/2008 e D-3976/2009
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:
1.
Le cause D-(...) et D-(...) sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal
versamento delle spese processuali, è respinta.
4.
Le spese processuali, di CHF 800.-, sono poste a carico dei ricorrenti.
Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale
amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione
della presente sentenza.
5.
Comunicazione a:
- al patrocinatore dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di
versamento)
- UFM, Divisione soggiorno, con allegato gli incarti N (...) relativi ai
ricorrenti (per corriere interno; in copia)
- N._______ (in copia)
Il giudice unico: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna
Data di spedizione:
Pagina 20