B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3980/2019
Sen t en z a d e l 1 3 agos t o 2 01 9
Composizione
Giudice Hans Schürch, giudice unico,
con l'approvazione della giudice Sylvie Cossy,
cancelliera Sebastiana Bosshardt.
Parti
A._______, nato il (…),
Nigeria,
patrocinato dalla Signora Roberta Condemi,
SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e
Svizzera centrale - Caritas Svizzera,
ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allonta-
namento;
decisione della SEM del 26 luglio 2019.
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Visto:
la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 luglio
2019,
i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 18 luglio 2019 (cfr. atto
[…]-14/7 [di seguito: verbale 1]) e al colloquio personale Dublino del 23 lu-
glio 2019 (cfr. atto […]-18/2 [di seguito: verbale 2]),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM)
del 26 luglio 2019, notificata il 30 luglio 2019 (cfr. atto […]-32/1), mediante
la quale la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi
dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferi-
mento dell'interessato verso l'Italia,
il ricorso del 7 agosto 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 8 agosto 2019) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale
(di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione con il quale il
ricorrente ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, alla re-
stituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria ed una
nuova valutazione in merito alla possibile applicazione della clausola di so-
vranità, nonché ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria nel
senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo
anticipo,
i mezzi di prova allegati in sede ricorsuale, in particolare il dossier medico
italiano, il verbale di denuncia del portafoglio, la dichiarazione di uscita vo-
lontaria dalla comunità B._______ ed il dossier medico svizzero,
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla
LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi),
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una deci-
sione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒33 LTAF), il
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ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a‒
c e art. 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con
l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è
motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che in sede di colloquio personale Dublino l'interessato ha dichiarato di non
voler tornare in Italia poiché non aveva un alloggio in quanto il centro nel
quale abitava sarebbe stato chiuso ed egli avrebbe dormito in stazione o
da amici; che inoltre le autorità italiane avrebbero bloccato i suoi documenti
e gli sarebbe pertanto difficile trovare un lavoro; che infine, il richiedente
sarebbe stato operato alla gamba e a seguito dell'intervento dovrebbe
camminare con delle stampelle; che altresì, egli dovrebbe sottoporsi ad un
nuovo intervento, ma essendo stato chiuso il progetto a cui aderiva
avrebbe dovuto pagarselo da solo (cfr. verbale 2),
che nella decisione impugnata la SEM ha da una parte ritenuto l'Italia com-
petente per l'esame della domanda d'asilo del richiedente – avendo egli
depositato una prima richiesta in tale Stato nel gennaio 2017 – dall'altra ha
ritenuto che non vi sarebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione
della clausola di sovranità né l'esistenza di motivi umanitari,
che in sede ricorsuale, l'insorgente ritiene che la decisione dell'autorità in-
feriore sarebbe meritevole di annullamento data la sua condizione di vul-
nerabilità essendo costretto a muoversi con le stampelle; che egli avrebbe
reso verosimile di essersi trovato a vivere in Italia in una situazione di gra-
vissima precarietà esistenziale col rischio che la stessa si ripresenti in caso
di riammissione in Italia,
che con l'adozione del Decreto Sicurezza "Salvini" le persone bisognose di
cure ed i destinatari di protezione umanitaria avrebbero diritto ad essere
trasferiti in un centro SIPROMI; che il ricorrente, malgrado il suo stato di
salute, sarebbe stato tuttavia trasferito presso la cooperativa B._______,
classificata come CAS,
che inoltre, la domanda di ripresa in carico non preciserebbe la condizione
di vulnerabilità dell'insorgente e la SEM non avrebbe neppure richiesto al-
cuna garanzia all'Italia in merito all'ottenimento di un alloggio adeguato;
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che successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 113/2018 la situazione per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti
l'asilo dublinanti si sarebbe ulteriormente deteriorata e non vi sarebbero più
servizi adeguati alle esigenze particolari delle persone vulnerabili,
che diversi tribunali di Paesi europei si sarebbero dunque pronunciati con-
tro il trasferimento di persone vulnerabili in Italia,
che la SEM, con la decisione impugnata non avrebbe esaminato il nuovo
quadro normativo del diritto d'asilo in Italia, in particolare per quanto ri-
guarda le strutture di accoglienza, e con il trasferimento del ricorrente si
rischierebbe una violazione dell'art. 3 CEDU,
che in seguito, la SEM avrebbe omesso di verificare quale permesso di
soggiorno avrebbe ottenuto l'insorgente; che a seguito dell'entrata in vigore
del Decreto sicurezza, i permessi di soggiorno per motivi umanitari sareb-
bero stati modificati e la loro durata sarebbe ridotta con la conseguenza
che non sarebbe più possibile iscriversi al servizio sanitario nazionale; che
l'insorgente teme dunque di non aver accesso alle cure mediche e di do-
versi prendere a carico il costo delle spese mediche; che nonostante l'in-
tervento di inserimento di protesi totale all'anca, egli non avrebbe avuto
modo di effettuare la fisioterapia e ciò avrebbe portato ad un peggiora-
mento delle sue condizioni di salute; che non vi sarebbero motivi per rite-
nere che la medesima situazione non si verifichi in futuro,
che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di
una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato
terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della
procedura di asilo e allontanamento,
che, prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com-
petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri
previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di de-
terminazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda
di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cit-
tadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento
Dublino III),
che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale respon-
sabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata
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nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del
richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5
consid. 6.2),
che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di pro-
tezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello
individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15),
che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni
criterio per la determinazione dello Stato membro competente – enumerato
al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7
par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regola-
mento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei
criteri),
che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base
della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato
domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino
III),
che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese:
take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determina-
zione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF
2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1),
che, giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile
trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato
come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi-
stono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni
di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento
inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo
Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato
membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per veri-
ficare se un altro Stato membro possa essere designato come competente,
che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è te-
nuto a riprendere in carico – in ossequio alle condizioni poste agli art. 23,
24, 25 e 29 – il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha
presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio
di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b
Regolamento Dublino III),
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che, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovra-
nità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato
membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazio-
nale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche
se tale esame non gli compete,
che, nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rive-
lato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURO-
DAC», che l'interessato aveva presentato una domanda d'asilo a
C._______ (Italia) il (…) gennaio 2017,
che il 15 luglio 2019 la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti,
nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III una richiesta di
ripresa in carico fondata sull'art. 18 par 1 lett. b Regolamento Dublino III
(cfr. atto […]-9/5),
che il 25 luglio 2019, queste autorità hanno espressamente accettato il tra-
sferimento del ricorrente verso l'Italia, in applicazione della stessa disposi-
zione (cfr. atto […]- 23/1),
che l'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda di
asilo in Italia, né che questo Stato sia competente per trattare la sua do-
manda,
che di conseguenza, la competenza dell'Italia è di principio data,
che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemi-
che nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti,
che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi
dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III),
che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario, della
CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre
pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105),
della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifu-
giati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gen-
naio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni,
che inoltre, malgrado sia notorio che le autorità italiane sono confrontate a
dei seri problemi in materia di accoglienza dei richiedenti l'asilo, i quali po-
trebbero riscontrare delle importanti difficoltà dal punto di vista dell'alloggio,
delle condizioni di vita, così come, a seconda delle circostanze, dell'ac-
cesso alle cure mediche (cfr. Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati
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[OSAR]: Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuellen Situation von Asyl-
suchenden und Schutzberechtigten, insbesondere Dublin-Rückkehrenden
in Italien, agosto 2016), la situazione non risulta a tal punto grave da poter
essere equiparata a quella ritenuta per la Grecia ed ad oggi non risulta che
la legislazione in materia d'asilo in Italia non venga applicata, né che la
procedura d'asilo sia caratterizzata da carenze strutturali tali da concludere
che le domande di asilo non vengano trattate seriamente dalle autorità pre-
poste, né che non vi siano effettive vie di ricorso, né che i richiedenti non
siano protetti contro rinvii abusivi verso i paesi d'origine (cfr. sentenze della
CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09;
Mohammed Hussein contro Paesi Bassi e Italia del 2 aprile 2013,
27725/10; Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, §114;
decisione della CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27
ottobre 2016, 30474/14, §33),
che la giurisprudenza ha del resto già avuto modo di rilevare che l’entrata
in vigore del censurato Decreto Sicurezza "Salvini" non è ad esso solo un
elemento tale da permettere di rimettere in discussione la giurisprudenza
costante del Tribunale in merito alle condizioni di accoglienza (cfr. tra le
tante sentenze del Tribunale F-2209/2019 del 16 maggio 2019, E-
1489/2019 del 9 aprile 2019 consid. 6.2 e riferimenti citati),
che ad ogni buon conto, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in
particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una pro-
cedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale
ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva
2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013
recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazio-
nale [di seguito: direttiva accoglienza]),
che nel caso in disamina, il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di
destinazione non sia intenzionato a riprenderlo in carico ed a portare a ter-
mine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione
della direttiva procedura,
che egli non ha neppure apportato qualsivoglia indizio serio e concreto su-
scettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il
principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'osse-
quio dei suoi obblighi internazionali, riviandolo in un paese dove la sua vita,
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integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove
rischierebbe di essere respinto in un tale paese,
che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regola-
mento Dublino III non si giustifica nel caso di specie,
che proseguendo nell'analisi, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposi-
zione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se
"motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della do-
manda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sa-
rebbe competente per il trattamento della domanda,
che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere
di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qua-
lora invece il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione con-
travvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'au-
torità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad
entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1),
che nel caso in disamina, agli atti non figurano indizi oggettivi, concreti e
seri che permettano di concludere che in caso di trasferimento in Italia il
ricorrente sarebbe durevolmente privato del sostentamento minimo e ri-
schierebbe di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della di-
rettiva accoglienza; che invero dal deposito della sua domanda d'asilo a
gennaio 2017 egli è stato alloggiato in due centri di prima accoglienza fino
ad inizio luglio 2019, momento nel quale egli sembrerebbe aver deciso vo-
lontariamente di lasciare il CAS di D._______ (cfr. dichiarazione di uscita
volontaria e definitiva dalla struttura di accoglienza B._______ della cope-
rativa (…) del 2 luglio 2019); che l'allegazione ricorsuale secondo cui egli
avrebbe subito pressioni per lasciare il centro di accoglienza e firmare la
dichiarazione appare pretestuosa e tardiva dal momento che non trova al-
cun riscontro nelle allegazioni fatte dinanzi alla SEM dall'insorgente (cfr.
verbale 1 e 2),
che per i motivi che seguiranno (cfr. infra sulle problematiche mediche),
non costituisce neppure un ostacolo al trasferimento il fatto che egli verrà
presumibilmente alloggiato in un Centro di prima accoglienza e non in un
Centro per persone vulnerabili (SIPROMI),
che, ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione
dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle
autorità dello Stato in questione,
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che il ricorrente invoca inoltre il suo stato di salute per opporsi al trasferi-
mento; che egli rischierebbe in particolare di non aver accesso alle cure
mediche non potendosi iscrivere al sistema sanitario nazionale,
che tuttavia il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi
medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in casi ec-
cezionali,
che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interes-
sato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar pre-
supporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una
prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito
del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7 e relativi riferi-
menti),
che in una più recente sentenza la CorteEDU ha a tal proposito precisato
che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi
siano dei seri motivi di ritenere che la persona – in assenza di trattamenti
medici adeguati nello Stato di destinazione – sarà confrontata ad un reale
rischio di un grave, rapido e ed irreversibile peggioramento delle condizioni
di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione
della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Bel-
gio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193),
che in considerazione delle recenti modifiche nel sistema di accoglienza in
Italia il Tribunale ha ritenuto giustificato, in alcuni casi specifici (tra cui
quello citato nell’allegato ricorsuale), retrocedere gli atti all’autorità di prima
istanza per lo svolgimento di ulteriori accertamenti atti a sincerarsi che la
presa a carico sia adeguata; che si tratta in particolare delle casistiche im-
plicanti persone vulnerabili, ossia segnatamente le persone che soffrono di
problemi di salute acuti ed i nuclei famigliari fragili (cfr. sentenze del Tribu-
nale D-2039/2019 del 7 maggio 2019, D-1689/2019 del 15 aprile 2019,
D-835/2019 del 6 marzo 2019),
che tale costellazione non è tuttavia equiparabile alla presente fattispecie;
che come lo si evince dai referti medici agli atti, in Italia, l'interessato ha
subito un intervento nel quale gli è stata posata una protesi totale all'anca;
che a seguito dell'operazione egli soffre di dolore e cammina con una stam-
pella; che tali dolori parrebbero derivare da un problema muscolare e se-
condo la prognosi del medico dell'Ospedale regionale di E._______, con
un ciclo di fisioterapia il ricorrente dovrebbe riuscire ad abbandonare le
stampelle,
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che la problematica in questione, seppure non si voglia in questa sede smi-
nuirne la portata, non permette tuttavia di qualificarlo quale persona vulne-
rabile né tantomeno di ritenere che il suo trasferimento verso l’Italia rischi
di esporlo a trattamenti contrari alle obbligazioni internazionali sottoscritte
dalla Svizzera ed incompatibili con la giurisprudenza precitata,
che infatti, la sua situazione di salute, con una diagnosi acclarata ed una
terapia già impostata, non risulta ostativa al trasferimento del ricorrente in
Italia; che quest’ultimo non ha inoltre dimostrato di non essere in grado di
viaggiare o che il suo trasferimento verso l’Italia rappresenterebbe un peri-
colo concreto per la sua salute, né ha stabilito che la patologia di cui soffre
sarebbe di una gravità tale che necessiterebbe, in modo imperativo, il pro-
seguo in Svizzera del trattamento in corso, in quanto vi sarebbe altrimenti
il rischio di porre la sua vita o la sua salute gravemente in pericolo,
che inoltre, non vi è motivo di dubitare del fatto che egli possa proseguire
– se il trattamento non dovesse già essere terminato in Svizzera – la fisio-
terapia in Italia,
che invero, si rammenta che l'Italia in quanto Stato firmatario della direttiva
accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria
assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto
soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e
fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con
esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate
misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva),
che la censura ricorsuale secondo cui l'insorgente, non potrà iscriversi
presso il servizio nazionale in ragione della natura del suo permesso di
soggiorno non risulta fondata,
che da una parte, si rileva che le modifiche apportate ai permessi di sog-
giorno per ragioni umanitarie citate in sede ricorsuale non sono nella fatti-
specie rilevanti; che un tale permesso viene infatti rilasciato a coloro che
hanno già terminato la procedura d'asilo; che questo non risulta essere il
caso nella fattispecie; che invero se così fosse e la procedura fosse termi-
nata con esito positivo, le autorità italiane non avrebbero accettato di ri-
prendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regola-
mento Dublino III (esame della domanda ancora in corso), ma bensì avreb-
bero informato le autorità elvetiche ed il Regolamento Dublino III non sa-
rebbe più stato applicabile,
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che il permesso di soggiorno posseduto dal ricorrente risulta presumibil-
mente essere un "permesso di soggiorno per richiesta asilo" ai sensi
dell'art. 4 par. 1 del decreto legislativo n. 142/2015 il quale ha validità di sei
mesi – ciò che corrisponderebbe alle allegazioni dell'insorgente (cfr. ver-
bale 2, pag. 1),
che dall'altra, si rileva che l'interessato in Italia possedeva una tessera sa-
nitaria ed è pure stato sottoposto ad un intervento all'anca,
che di conseguenza, non vi sono elementi che permettano di ritenere che
il ricorrente non potrà iscriversi al servizio sanitario nazionale e che non
riceverà le cure mediche necessarie in Italia,
che, in definitiva, egli non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare
che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da
contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tor-
tura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia,
che per quanto riguarda l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a
cpv. 3 OAsi 1, nel caso in disamina, dagli atti non appaiono elementi per
ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo
potere di apprezzamento,
che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui
all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III,
che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte
della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda di asilo del
ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in ca-
rico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento
Dublino III,
che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do-
manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi
ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente
all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di
soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1),
che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di-
stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione
del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS
142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non
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entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18
consid. 5.2),
che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione
della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun-
cia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata,
che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen-
zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro-
cessuali è divenuta senza oggetto,
che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal versamento delle spese processuali, è respinta,
che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che
seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1
e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripe-
tibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb-
braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con
ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83
lett. d cifra 1 LTF).
(dispositivo alla pagina seguente)
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Pagina 13
Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente.
Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra-
tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente
sentenza.
4.
Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto-
nale.
Il giudice unico: La cancelliera:
Hans Schürch Sebastiana Bosshardt