B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Corte IV
D-3985/2015
Sen t en z a d e l 2 6 no vemb r e 20 15
Composizione
Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Sebastiana Stähli.
Parti
A._______, nata il (…), alias
B._______, nata il (…), alias
C._______, nata il (…), con la figlia
D._______, nata il (…),
Congo (Kinshasa),
ricorrenti,
contro
Segreteria di Stato della migrazione
(SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto
Asilo (senza allontanamento);
decisione della SEM del 22 maggio 2015 / N (…).
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Visto:
la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera in data
1° novembre 2014,
i verbali d'audizione del 7 novembre 2014 (di seguito: verbale 1) e del
30 gennaio 2015 (di seguito: verbale 2),
la nascita della figlia della medesima in data (…),
la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio
federale della migrazione, UFM) del 22 maggio 2015, notificata al più pre-
sto il 26 maggio 2015,
il ricorso del 25 giugno 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'en-
trata: 26 giugno 2015),
i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi
che seguono,
e considerato:
che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro
una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33
LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48
cpv. 1 lett. a-c e 52 PA,
che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso,
che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono,
sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un
secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto
sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi),
che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti,
che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la
violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti
giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli
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stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26
consid. 5),
che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né
dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argo-
mentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2),
che nel corso dell'audizione sulle generalità la richiedente ha dichiarato di
essere cittadina della Repubblica democratica del Congo (Kinshasa), con
ultimo domicilio a Kinshasa dove avrebbe vissuto dal 2010 all'espatrio,
salvo per un mese in cui avrebbe vissuto a Brazzaville (Repubblica del
Congo) (cfr. verbale 1, pag. 4),
che sarebbe espatriata poiché avrebbe avuto dei problemi con la polizia
per aver venduto dei vestiti fuori dal mercato dove non era permesso (cfr.
verbale 1, pag. 8; verbale 2, D36, pag. 4); che il (…) 2014, la polizia le
avrebbe sequestrato la sua merce e la borsa contenente il guadagno della
giornata (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D37-D39, pag. 5); che avrebbe
cercato di farsi ridare la borsa dal poliziotto, ma sarebbe stata picchiata e
ferita ad una gamba e al collo (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D39-D40,
pag. 5); che in seguito si sarebbe ritrovata all'ospedale dove sarebbe rima-
sta per due giorni, prima di ritornare a casa dell'amico A. (cfr. verbale 1,
pag. 9; verbale 2, D40-D42, pag. 5); che la polizia sarebbe poi venuta a
cercarla a casa di A. e pertanto ella avrebbe deciso di recarsi a Brazzaville
dove non conosceva nessuno (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, D43-D44,
pag. 5 seg.); che lì avrebbe incontrato F. a cui avrebbe raccontato i suoi
problemi e F. l'avrebbe portata a casa sua dove avrebbe potuto restare un
po' di tempo; che in seguito tutti i congolesi di Kinshasa sarebbero stati
cacciati da Brazzaville, ella compresa (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2,
D44, pag. 6); che di seguito sarebbe tornata a Kinshasa da A. il quale le
avrebbe comunicato che la signora con cui lavorava al mercato sarebbe
stata uccisa; che avendo paura che potesse succedere anche a lei avrebbe
contattato F. che l'avrebbe aiutata ad espatriare (cfr. verbale 1, pag. 9; ver-
bale 2, D45-D49, pag. 6 seg.),
che nella decisione avversata la SEM ha considerato inverosimili le allega-
zioni della richiedente poiché in punti essenziali incompatibili con l'espe-
rienza generale di vita o la logica dell'agire; che invero, il comportamento
adottato dall'interessata risulterebbe palesemente insensato; che ella non
si sarebbe minimamente interessata né di sapere quando né quante volte
i poliziotti l'avrebbero cercata da A.; che non si sarebbe informata con A.
su cosa stesse accadendo durante il suo soggiorno a Brazzaville; che se
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avesse davvero temuto di essere uccisa o presa dalle autorità si sarebbe
sicuramente interessata in merito alla sua personale situazione tanto più
che avrebbe potuto informarsi facilmente; che sarebbe inoltre insensato
che dopo il rimpatrio da Brazzaville si sia recata a casa di A. e non abbia
cercato un luogo più sicuro; che ella avrebbe pure dichiarato di aver la-
sciato immediatamente la casa comunale temendo di essere identificata;
che pertanto, se avesse davvero nutrito un qualsiasi timore in merito alla
sua sicurezza, avrebbe senz'altro cercato un nascondiglio più appropriato;
che infine, se avesse davvero temuto qualcosa da parte delle autorità, non
avrebbe certamente rischiato di farsi prendere partendo dall'aeroporto di
Ndjili munita del suo passaporto, allorché sarebbe notorio che i controlli in
tal posto sarebbero estremamente severi e personali,
che i mezzi di prova non sarebbero nella fattispecie adeguati poiché le tre
fotografie e l'articolo di giornale non confermerebbero in alcun modo l'at-
tuazione di eventuali minacce o ritorsioni nei suoi confronti da parte delle
autorità del suo Paese; che in particolare le fotografie si limiterebbero a
confermare che avrebbe ricevuto delle cure mediche per dei motivi impre-
cisati e l'articolo attesterebbe unicamente il rimpatrio forzato dei suoi con-
cittadini senza provare che lei facesse parte di tale gruppo; che perciò i
mezzi di prova non sarebbero rilevanti in materia d'asilo,
che pertanto le dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimi-
glianza previste dall'art. 7 LAsi e la SEM potrebbe esimersi dall'esaminare
la rilevanza in materia d'asilo dei fatti addotti,
che alla richiedente ed alla figlia non potrebbe essere riconosciuta la qua-
lità di rifugiato, ragione per cui la SEM ha respinto la loro domanda d'asilo
ed ha pronunciato l'allontanamento delle interessate dalla Svizzera,
che tuttavia, le ha messe al beneficio dell'ammissione provvisoria conside-
rando che l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe ragionevolmente
esigibile essendo ella una donna sola con una figlia appena nata,
che nel ricorso l'insorgente contesta le considerazioni dell'autorità inferiore
poiché sarebbero troppo rigide e puntigliose; che sul numero di volte in cui
sarebbe stata ricercata dalla polizia avrebbe indicato che sarebbe stata
cercata due giorni dopo l'aggressione ed in seguito si sarebbe presentata
molte altre volte; che il numero esatto di volte non sarebbe rilevante; che
rilevante sarebbe unicamente il fatto di essere stata ricercata; che circa la
circostanza di non essersi informata indicherebbe che in Congo la gente
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avrebbe paura di parlare di queste cose; che inoltre avrebbe saputo da A.
di essere ricercata e ciò sarebbe un'informazione sufficiente,
che il fatto di essersi nascosta a Brazzaville, essersi sottratta all'identifica-
zione delle autorità presso la casa comunale di Kinshasa e di essere subito
fuggita verso casa sua costituirebbe un comportamento prudente e non
avventato; che sarebbe tornata a casa sua perché non avrebbe saputo
dove andare, tuttavia sarebbe stata ben consapevole dei possibili rischi di
tale scelta e si sarebbe pertanto fermata soltanto una notte,
che la scelta di partire dall'aeroporto di Ndjili potrebbe sembrare avventata,
tuttavia con la paura di essere di nuovo picchiata o uccisa, avrebbe tentato
di trovare la soluzione più rapida e la partenza dall'aeroporto sarebbe stata
l'unica soluzione per evitare di essere fermata,
che in conclusione, la ricorrente chiede, in via principale, l'annullamento
della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la
concessione dell'asilo; che in via subordinata ha chiesto la restituzione de-
gli atti alla SEM per una nuova decisione; che ha altresì presentato una
domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della di-
spensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con
protestate tasse, spese e ripetibili,
che, giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai
rifugiati; che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a per-
sone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include
il diritto di risiedere in Svizzera; che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati
le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a
seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, apparte-
nenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche,
ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono
pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'inte-
grità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione
psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi),
che, a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda l'asilo deve provare
o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità
di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità
preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le
allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddit-
torie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi
di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi),
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che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficien-
temente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso di-
chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad-
dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi-
mili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente
stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere cre-
duta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue
allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette
fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di
procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne
introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella proce-
dura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispen-
sabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove
rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nu-
trendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che,
complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera;
che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera
verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì
dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore
e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di
vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr.
DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata),
che, preliminarmente, il Tribunale osserva che, essendo state le ricorrenti
poste al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecu-
zione dell'allontanamento con decisione del 22 maggio 2015, oggetto del
litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la questione
del riconoscimento della qualità di rifugiato e del respingimento della do-
manda d'asilo, nonché della pronuncia dell'allontanamento,
che in secondo luogo, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dalla
ricorrente pur non essendo contraddittorie, lasciano un'impressione gene-
rale di vaghezza; che, infatti, esse si esauriscono in affermazioni poco so-
stanziate, stereotipate, prive di dettagli e alle volte poco coerenti,
che, in particolare, sono piuttosto approssimative le allegazioni dell'interes-
sata in merito alla ricerca dalla polizia; che come rettamente rilevato
dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, ella non ha saputo indicare
né quante volte la polizia sia venuta a cercarla a casa di A. (cfr. verbale 2,
D51-D52, pag. 7), né il numero di poliziotti che l'hanno cercata (cfr. ver-
bale 2, D58); che appare inoltre poco credibile e plausibile il fatto che ella,
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nonostante il grande timore, non abbia chiesto informazioni ad A. sul nu-
mero di visite da parte della polizia oppure sulla frequenza di queste, e si
sia basata unicamente su delle informazioni frammentarie per fondare le
sue decisioni, di recarsi a Brazzaville dapprima e di espatriare dappoi,
che anche il fatto di non essersi più tenuta in contatto con A. una volta a
Brazzaville per sapere se fosse ancora stata ricercata, appare poco credi-
bile ritenuto il grande timore allegato dalla ricorrente (cfr. verbale 2, D60-
D63, pagg. 7-8); che se avesse davvero temuto di essere ricercata dalla
polizia ci si potrebbe attendere che ella si sarebbe tenuta in contatto con
A.; che neppure la spiegazione fornita al riguardo appare convincente; che
invero ha dichiarato di essere stata in un primo tempo turbata perché aveva
perso tutto ed era focalizzata sull'aiuto del Signore per poter superare que-
sto momento (cfr. verbale 2 D67, pag. 8),
che per di più, il suo comportamento appare essere piuttosto contradditto-
rio e incoerente; che invero, una volta rientrata a Kinshasa ha dichiarato di
non essersi presentata alla casa comunale per la registrazione per il timore
di venire identificata dalle autorità (cfr. verbale 2, D45, pag. 6); che tuttavia,
è ritornata a casa di A. – dove già era stata cercata dalla polizia – senza
dapprima contattarlo e informarsi sulla situazione,
che essendo – il fatto di essere ricercata dalla polizia – l'evento che princi-
palmente l'ha condotta all'espatrio è lecito attendersi che ne sappia riferire
con maggiore accuratezza,
che infine, poco chiare appaiono le dichiarazioni dell'insorgente in merito
al trasporto in ospedale; che in un primo tempo ha indicato di essere stata
arrestata, ferita e messa sull'auto dalla polizia insieme ad altre persone
anch'esse arrestate (cfr. verbale 2, D40, pag. 5); che sull'auto si sarebbe
trovata con la signora I. ed altre donne che lavoravano con lei (cfr. ibidem);
che in un secondo tempo invece, alla domanda specifica di chi l'avesse
accompagnata in ospedale ha risposto che era stata trasportata da dei ra-
gazzi poiché era stata abbandonata a terra (cfr. verbale 2, D89, pag. 10),
che per il resto, in particolare circa i mezzi di prova, per evitare ulteriori
ripetizioni si rinvia alla decisione avversata che si conferma pienamente,
che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun-
cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che
tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi),
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che l'insorgente e la figlia non adempiono le condizioni in virtù delle quali
la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla
Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1
sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1,
RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),
che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'al-
lontanamento,
che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il
diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non
ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti
(art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è
inadeguata (art. 49 PA),
che avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal ver-
samento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è dive-
nuta senza oggetto,
che infine, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito
favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa
dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA),
che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.–, che
seguono la soccombenza, sono poste a carico delle ricorrenti (art. 63
cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle
spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del
21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),
che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente
una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbando-
nato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),
che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto
pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF),
che la pronuncia è dunque definitiva,
(dispositivo alla pagina seguente)
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il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal paga-
mento delle spese processuali, è respinta.
3.
Le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico delle ricorrenti. Tale
ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo
federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sen-
tenza.
4.
Questa sentenza è comunicata alle ricorrenti, alla SEM e all'autorità can-
tonale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli
Data di spedizione: